LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    Ha emesso la seguente  ordinanza:  sul  ricorso  RGR  n.  1376/08
proposto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER
- nella persona del legale rappresentante sig.ra  Liviana  Scattolon,
rappresentata e difesa dal dott. Giuliano Sartori e dall'avv.  Andrea
Codemo, elettivamente domiciliata  presso  lo  studio  del  primo  in
Treviso v.le G. Verdi 15/d, contro il comune di Treviso,  in  persona
del  sindaco  on.  Gian   Paolo   Gobbo,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  Civica  del  comune  di  Treviso,  ed  elettivamente
domiciliato presso la sede municipale di Ca' Sugana  in  Treviso  via
del Municipio 16. 
 
                              F a t t o 
 
    Il comune di Treviso ha notificato all'ATER, a mezzo del servizio
postale in data 22/23 maggio 2008, due avvisi d'accertamento n. 80018
e n. 80016 con i quali chiedeva per anni 2003 e 2004  rispettivamente
il pagamento di € 301.825,00 ed € 337.968,00 a titolo di ICI  per  il
mancato pagamento della differenza  d'imposta  dovuta  su  fabbricati
dalla  stessa  azienda  posseduti.  Nella  motivazione  degli  avvisi
d'accertamento  il  comune  precisava  che  tali  omessi   versamenti
derivavano, presumibilmente, dall'aver usufruito  delle  agevolazioni
previste  per   l'abitazione   principale   (aliquota   agevolata   e
detrazione)  su  tutte  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo
abitativo.  Ricordava,  quindi,  che  in  base  a  quanto   stabilito
dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n.  504/92,  le  unita'  immobiliari
regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le  case  popolari
possono usufruire della sola detrazione prevista  per  le  abitazioni
principali e non anche dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 6 del
d.lgs. n. 504/92. 
    Avverso i  sopracitati  avvisi  d'accertamento  l'ATER  proponeva
separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale  di  Treviso
lamentando, tra l'altro, numerose  violazioni  di  carattere  formale
nonche' numerosi errori concernenti l'errata indicazione di immobili,
duplicazioni  d'imposta,  immobili  erroneamente   accatastati   ecc.
Eccepiva, principalmente, la carenza di  motivazione  in  quanto  gli
avvisi d'accertamento non  riportavano  una  dettagliata  esposizione
«dei presupposti di fatto ne' delle ragioni giuridiche che  li  hanno
determinati». In pratica non veniva  spesa  nemmeno  una  parola  per
motivare  per  quale  motivo  gli  immobili  dell'ATER,  regolarmente
assegnati,  pur  essendo  assimilabili  a  tutti   gli   effetti   ad
«abitazione principale», tale requisito oggettivo valeva solo per  le
detrazioni e non anche per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata,
essendo  entrambe   momenti   della   formazione   e   determinazione
dell'imposta. 
    L'ATER nei ricorsi evidenzia che l'ICI e' un'imposta «reale»  che
colpisce quindi il bene, occorre pertanto avere  presente  sempre  il
requisito «oggettivo»  cosicche'  se  si  ritiene  che  per  il  bene
«abitazione principale» vi sia la necessita' di applicare non solo la
detrazione ma anche  l'aliquota  agevolata  e  che  nel  concetto  di
abitazione   principale   vanno   ricompresi   anche   gli   immobili
regolarmente assegnati di proprieta' dell'ATER ci si domanda  perche'
tali beni debbono scontare  due  aliquote  diverse  rispondendo  alla
medesima finalita' pubblica. L'art. 1 del d.l. n.  93/2008  ha  messo
fine a tale diatriba in quanto ha  espressamente  stabilito  che  «e'
esclusa  dall'ICI  l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale» specificando che tale «esenzione si applica, altresi' nei
casi  previsti  dall'art.  8,  comma   4,»   ovvero   «agli   alloggi
regolarmente assegnati» di proprieta' degli istituti autonomi per  le
case popolari (ATER). Tale impostazione, che dispone chiaramente  per
il futuro, e' pero' un  utile  chiave  interpretativa  del  problema,
infatti l'esonero e'  stato  espressamente  esteso  alle  ipotesi  di
assimilazione legale dell'abitazione principale.  Il  legislatore  ha
ritenuto  che  l'esclusione  dall'ICI  debba  valere  per   «l'unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale»   siano    esse
immediatamente individuabili o  assimilate,  cio'  che  conta  e'  la
destinazione del bene. 
 
                            D i r i t t o 
 
    L'art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  504  -  «determinazione
delle aliquote e dell'imposta» - rimette  al  consiglio  comunale  la
facolta' di stabilire per  ogni  anno  l'aliquota  da  applicare  per
l'anno successivo  in  misura  non  inferiore  al  4  per  mille  ne'
superiore  al  7  per  mille.  La  predetta  aliquota   puo'   essere
diversificata entro tale limite con riferimento  ai  casi  d'immobili
diversi dalle abitazioni. Il  quarto  comma  del  predetto  articolo,
prima  dell'abrogazione  disposta  dal  d.l.  n.  93/2008,   lasciava
inalterata la  facolta'  del  comune  di  deliberare,  in  base  alle
disposizioni dell'art. 4, comma 1 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, una
aliquota ridotta,  non  inferiore  al  4  per  mille  per  le  unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 
    L'art. 8 del citato d.lgs. n. 504/92 -  «riduzioni  e  detrazioni
dall'imposta» - dispone  la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto  passivo.  Il  comma  4
prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle unita' immobiliari... adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli
Istituti Autonomi per le case popolari». 
    Dal combinato disposto dei due articoli citati  ne  consegue  che
gli istituti autonomi per  le  case  popolari,  nel  caso  di  specie
l'ATER, possono applicare solamente la detrazione prevista  dall'art.
8  alle  unita'  immobiliari,  regolarmente  assegnate,  adibite   ad
abitazione principale. Cio'  perche'  espressamente  previsto  dal  4
comma del citato art. 8 della legge,  mentre  non  possono  applicare
l'aliquota  ridotta,  prevista  dall'art.  6,  lasciata  invece  alla
discrezionalita' del comune. 
    Infatti mentre per la detrazione prevista dall'art. 8  vi  e'  un
espresso richiamo legislativo che estende la detrazione «agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case  popolari»
analoga previsione non e' contenuta nell'art.  6  che  disciplina  le
aliquote. E' quindi logico dedurre che ove il legislatore  ha  voluto
l'estensione del beneficio l'ha detto  chiaramente,  mentre  dove  ha
taciuto, nella stesura dell'art. 6, deve intendersi che non ha voluto
l'applicazione dell'aliquota agevolata agli assegnatari degli alloggi
degli istituti autonomi. 
    Questa interpretazione letterale delle norme  contenute  nei  due
citati articoli determina una disparita' di trattamento a  fronte  di
due  identiche  situazioni:   cittadini   che   utilizzano   l'unita'
immobiliare come abitazione  principale  ed  assegnatari  di  alloggi
degli istituti autonomi per le case popolari  (ATER)  che  utilizzano
l'unita' immobiliare loro assegnata come abitazione principale. 
    Il  collegio  ritiene,  d'ufficio,  che  sia  rilevante   e   non
manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita'  sull'art.  6
per violazione dell'art. 53 e dell'art. 3 della Costituzione  nonche'
dei principi di ragionevolezza,  razionalita'  e  non  contraddizione
nella parte in cui  sottopone  la  medesima  fattispecie,  le  unita'
immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale,  a  due  aliquote
diverse: quella agevolata  per  le  persone  fisiche  che  utilizzano
l'immobile ad abitazione principale e  l'aliquota  ordinaria  per  le
unita' immobiliari di proprieta' degli istituti autonomi regolarmente
assegnate ad utenti, che pure le utilizzano ad abitazione principale,
nel momento in cui non  si  prevede,  nella  norma  dell'art.  6,  la
medesima aliquota ridotta per le  unita'  immobiliari  di  proprieta'
degli istituti autonomi  destinate  ad  abitazione  principale  dagli
assegnatari. 
    In  buona  sostanza  la'   dove   i   comuni   non   disciplinino
autonomamente, come previsto dal citato art. 6, un'aliquota agevolata
anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per  le  case
popolari ed utilizzati dagli assegnatari come  abitazione  principale
si verifica  una  situazione  di  disparita'  di  trattamento  tra  i
cittadini  che  utilizzano  la  propria   unita'   immobiliare   come
abitazione principale e cittadini assegnatari di alloggi popolari che
utilizzano l'immobile come abitazione principale. I  primi,  infatti,
usufruiscono non solo della detrazione prevista dall'art. 8 ma  anche
dell'aliquota  ridotta  prevista  dall'art.  6,  gli  assegnatari  di
alloggi popolari usufruiscono solo della detrazione di  cui  all'art.
8, comma 4, pur trovandosi nelle medesime condizioni dei primi. 
    La disparita' evidenziata  e'  tanto  piu'  macroscopica  ove  si
consideri che gli  assegnatari  di  alloggi  economico-popolari  sono
soggetti con minore capacita' contributiva e che, quindi,  dovrebbero
essere avvantaggiati rispetto alla collettivita' mentre, al contrario
vengono penalizzati perche' pur trovandosi nelle medesime  condizioni
di soggetti  che  utilizzano  l'unita'  immobiliare  come  abitazione
principale non possono usufruire dell'aliquota agevolata ICI. 
    Giova ricordare che l'art. 1, comma 1, del  d.l.  n.  93  del  27
maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24
luglio 2008, dispone  che  a  decorrere  dall'anno  2008  e'  esclusa
dall'imposta comunale sugli immobili  di  cui  al  d.lgs.  n.  504/92
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l'esenzione  si
applica altresi' nei casi previsti dall'art. 8, comma 4,  del  d.lgs.
n. 504/92 escludendo, quindi, interamente dall'imposta  gli  immobili
appartenenti agli istituti autonomi  realizzando,  in  tal  modo,  la
parita' di trattamento che invece veniva  negata  con  la  precedente
normativa. 
    In  conclusione,  ritenendo  d'ufficio  che   la   questione   di
legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e  53  della
Costituzione nonche' dei principi di ragionevolezza,  razionalita'  e
non contraddizione dell'art. 6 che conferisce facolta' al  comune  di
deliberare le aliquote da applicare  alle  unita'  immobiliari  senza
disporre che debba riservarsi lo stesso trattamento  fiscale  per  le
unita' immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari  adibite
ad abitazioni principale dagli  assegnatari  alla  pari  degli  altri
cittadini che si trovano nelle medesime condizioni.