LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto   da:
Trattoria Bar Nuova Centrale s.n.c., contro Agenzia delle  entrate  -
Ufficio di Chiavari. 
    Considerato che: 
        la controversia ha ad oggetto la  richiesta  di  annullamento
dell'atto  di   irrogazione   di   sanzioni   amministrative   emesso
dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiavari, comminate, ai  sensi
dell'art. 3 comma  3  del  d.l.  12  febbraio  2002,  convertito  con
modificazione  nella  legge  23  aprile  2002,  n.  73,   a   seguito
dell'accertamento di impiego di lavoratori irregolari, non risultanti
dalle scritture o altra documentazione obbligatorie; 
        la Corte costituzionale, con sentenza n.  130  del  12  marzo
2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2  comma  1
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in  cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria  le  controversie  relative
alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari,  anche  laddove
esse conseguano alla violazione di  disposizioni  non  aventi  natura
tributaria, poiche' si pone in  contrasto  con  l'art.  102,  secondo
comma, e con  la  VI  disposizione  transitoria  della  Costituzione,
risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale; 
        l'art. 3 comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  mentre
impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio
difetto di giurisdizione in qualunque stato  e  grado  del  processo,
nulla statuisce in ordine  alla  conservazione  degli  effetti  della
domanda, nel nuovo processo che la parte  e'  onerata  di  promuovere
davanti al giudice munito di giurisdizione - qualora, nel  corso  del
giudizio, si consumino i termini di  legge  per  agire  davanti  alla
giurisdizione  competente,  si  determina  una  lesione  del  diritto
costituzionale alla tutela giurisdizionale; 
        la  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare   non
manifestamente infondata in relazione ai principi gia' espressi sulla
medesima questione dalla Corte costituzionale (sent. 2 marzo 2007, n.
77), ma con riguardo a diversa norma di legge (legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, art. 30); 
        la questione e' rilevante poiche' sono compiutamente  decorsi
i termini di legge affinche' la parte  possa  rivolgersi  al  Giudice
ordinario (art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).