IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel  corso  dell'udienza  del  6  febbraio  2008   il   difensore
dell'imputato Signore Giancarlo,  ha  sollevato  eccezione  circa  la
nullita' del decreto di citazione a giudizio  avanti  al  Giudice  di
Pace la' ove, in analogia con l'art. 369-bis c.p.p. non  e'  prevista
l'indicazione della possibilita' di ricorrere al patrocinio  a  spese
dello Stato. 
    Questo Giudice e' consapevole della sentenza n. 1271 Cass.  pen.,
sez. IV che ha collocato la previsione di cui all'art. 369/bis c.p.p.
nelle attivita' del pubblico ministero finalizzate «al compimento del
primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere». 
    Tuttavia  il  sottoscritto  ritiene   sussistere   questione   di
legittimita' costituzionale la' ove l'art. 20 del  d.lgs.  28  agosto
2000 n. 274 non preveda  che  il  decreto  di  citazione  a  giudizio
contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorieta' della  retribuzione
al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni  per  l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato. 
    Cio' in quanto l'art. 24 Cost. garantisce  espressamente  ai  non
abbienti (comma 3), i mezzi per agire e  difendersi  avanti  ad  ogni
giurisdizione. Il mancato obbligo di informazione vanifica il  chiaro
dettato costituzionale.