Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli artt. 707, primo comma, e  708,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma  3,  lettera
e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale. Deleghe al  Governo  per  la  modifica  del  codice  di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
nonche' per la riforma  organica  della  disciplina  delle  procedure
concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., promosso
dal Presidente  del  Tribunale  di  Lamezia  Terme  nel  procedimento
vertente tra F.G. e M.A. con ordinanza del 19 dicembre 2007, iscritta
al n. 205 del registro ordinanze 2010  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme  -  nel
corso del procedimento promosso con  ricorso  della  signora  G.  F.,
assistita e rappresentata dal proprio difensore di  fiducia,  con  il
quale era stato richiesto allo stesso Presidente,  previa  fissazione
dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se'  ai  fini  del
tentativo di conciliazione, di pronunciare la  separazione  personale
della ricorrente dal marito A. M. - ha sollevato, con  ordinanza  del
19  dicembre  3007,  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli articoli 707,  primo  comma,  e  708,  primo
comma, del codice di procedura civile, come sostituiti  dall'art.  2,
comma 3, lettera e-ter), del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della  disciplina  delle
procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod.  proc.  civ.,
in  riferimento  agli  articoli  3,  24,  29,  30,  31  e  111  della
Costituzione, nella parte in cui si prevede che  i  coniugi  «debbono
comparire .... con l'assistenza del difensore»; 
    che il rimettente ha fatto presente che, all'udienza fissata  per
la comparizione personale dei coniugi davanti a  se',  la  ricorrente
era comparsa personalmente con l'assistenza e la  rappresentanza  del
proprio difensore,  mentre  il  coniuge  della  stessa,  A.  M.,  non
costituito  nelle  more,  si  era  presentato  sprovvisto  di  alcuna
assistenza legale; 
    che, richiesto sul punto dal Presidente, egli aveva dichiarato di
non volersene avvalere; 
    che  a  fronte  di  siffatta  dichiarazione,  il   legale   della
ricorrente aveva eccepito che A. M. si sarebbe dovuto considerare, ai
fini della procedura, come non  comparso,  salvo  valutare  a  questo
punto la compatibilita' della normativa de qua con la Costituzione; 
    che il Presidente, ritenuto di  non  potere  procedere  ai  sensi
dell'art. 708 cod. proc. civ., valutate le osservazioni della  difesa
della  ricorrente,  ha  sollevato  la   questione   di   legittimita'
costituzionale delle norme innanzi richiamate; 
    che, in punto di  rilevanza,  il  rimettente  ha  osservato  che,
laddove  si  fosse  considerato  il  resistente,   per   difetto   di
assistenza, non comparso, egli  avrebbe  dovuto  procedere  ai  sensi
dell'articolo 707, terzo comma, cod. proc. civ., con una singolarita'
per il caso di specie; 
    che,  infatti,  avendo  la  parte  non  assistita   espressamente
dichiarato di non volersi  avvalere  di  alcuna  assistenza  tecnica,
essa,  anche  in  caso  di  fissazione  di  un'altra  data   per   la
comparizione, si sarebbe ripresentata senza un legale di fiducia,  ed
il Presidente avrebbe dovuto, in ogni  caso,  procedere  all'adozione
dei provvedimenti di cui all'art. 708, terzo comma, cod. proc.  civ.,
senza poter  ascoltare  il  convenuto  e  senza,  soprattutto,  poter
esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge; 
    che, invece, in caso  di  espunzione  della  norma  in  questione
dall'ordinamento, egli avrebbe potuto,  pur  in  assenza  di  legale,
ascoltare il  convenuto,  e  reputarlo,  ai  fini  del  procedimento,
comparso e presente anche in vista del tentativo di conciliazione; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  ha
osservato il giudice a quo che  il  contenuto  dell'art.  707,  primo
comma, cod. proc. civ., e' univoco, nel senso che «i coniugi  debbono
comparire personalmente davanti al Presidente  con  l'assistenza  del
difensore», e che il  dato  testuale,  anche  alla  luce  dei  lavori
parlamentari, non consente dubbi ermeneutici, essendo  stata  voluta,
in materia  di  separazione  giudiziale,  nella  fase  presidenziale,
«l'assistenza necessaria» per il combinato disposto degli artt.  707,
primo comma e 708, primo comma, cod. proc. civ.; 
    che, secondo la migliore dottrina, nel caso  in  cui  il  coniuge
convenuto   si   presenti   davanti    al    Presidente    sprovvisto
dell'assistenza di un difensore, egli e' da considerare non comparso,
con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall'ultimo
comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; 
    che,  secondo  il   rimettente,   non   sarebbe   possibile   una
interpretazione adeguatrice, volta a  ritenere  che  la  comparizione
della parte senza l'assistenza del  difensore  non  assuma  giuridico
rilievo, dal momento che il giudice non puo' «piegare la disposizione
fino a spezzarne il legame con il dato letterale»; 
    che la novella del 2005 - prosegue il rimettente - ha  rovesciato
il regime giuridico in parola che, prima delle modifiche  intercorse,
prevedeva che le parti non  potessero  farsi  assistere  dal  proprio
difensore nella fase presidenziale; 
    che, pertanto, il giudice, interpretando la norma nel  senso  che
essa non preveda la necessaria assistenza del  difensore,  tradirebbe
palesemente la intentio legis che sorregge il nuovo art.  707,  primo
comma, cod. proc.  civ,  con  una  surrettizia  forma  di  intervento
normativo correttivo; 
    che, cio' posto, secondo il giudice a quo sono diversi i  profili
sotto i quali  la  disposizione  si  porrebbe  in  contrasto  con  la
Costituzione, dal momento che  essa  recherebbe  vulnus  all'art.  24
Cost. ed all'interesse primario alla tutela del  matrimonio  e  della
famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonche' agli artt. 3  e
111 Cost.; 
    che il rimettente auspica, in definitiva, un intervento di questa
Corte che rimuova la  obbligatorieta'  dell'assistenza  tecnica,  con
intervento  manipolativo  (ad  es.  «i  coniugi   debbono   comparire
personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l'assistenza del
difensore»), ovvero mediante sentenza interpretativa di  accoglimento
per  l'ipotesi  in  cui  il   convenuto   si   presenti   all'udienza
presidenziale e dichiari di non volersi  valere  dell'assistenza  del
difensore; 
    che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  con  il  patrocinio   dell'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' e,  nel
merito, per la manifesta infondatezza della questione. 
    Considerato che il Presidente  del  Tribunale  di  Lamezia  Terme
dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 707,  primo  comma,  e  708,  primo  comma,  del  codice  di
procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma  3,  lettera
e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni  urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e
territoriale. Deleghe al  Governo  per  la  modifica  del  codice  di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato
nonche' per la riforma  organica  della  disciplina  delle  procedure
concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod.  proc.  civ.,  nella
parte in cui prevedono che, nei procedimenti di separazione personale
dei coniugi, costoro debbono comparire personalmente con l'assistenza
del difensore, rendendo, conseguentemente,  impossibile  esperire  il
tentativo di conciliazione nel caso  in  cui  il  convenuto  non  sia
munito di assistenza legale, per lesione degli artt. 3, 24,  29,  30,
31, 111 della Costituzione, a causa dell'asserito vulnus  al  diritto
di difesa e all'interesse primario alla tutela del matrimonio e della
famiglia; 
    che   la   questione   e'   manifestamente   inammissibile    per
indeterminatezza del  petitum,  emergente  ictu  oculi  dalla  stessa
formulazione della parte conclusiva della  ordinanza  di  rimessione,
la' dove il rimettente espressamente afferma che la pronuncia da  lui
auspicata dovrebbe rimuovere  «la  obbligatorieta'  della  assistenza
tecnica, con intervento manipolativo (ad  es.  "  i  coniugi  debbono
comparire  personalmente  davanti  al  Presidente,  se  vogliono  con
l'assistenza  del  difensore")  ovvero  mediante  interpretativa   di
accoglimento,  per  l'ipotesi  in  cui  il  convenuto   si   presenti
all'udienza  presidenziale  e  dichiari   di   non   volersi   valere
dell'assistenza del difensore». 
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per  i  giudizi  innanzi
alla Corte costituzionale.