Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  21,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2010), promosso  dalla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  ricorso
notificato il 1° marzo 2010, depositato in  cancelleria  il  3  marzo
successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  1°  marzo  2010   e
depositato  in  cancelleria  il  3  marzo  successivo,   la   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  ha  chiesto  a  questa  Corte  di  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 21, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2010),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30  dicembre
2009, n. 302, supplemento ordinario, per violazione: a)  degli  artt.
48, 49 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); b) dell'art. 1,  comma
4, del d.lgs. 31 luglio 2007,  n.  137  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in
materia di finanza regionale); c) dell'art. 136  della  Costituzione,
in relazione alla sentenza n. 74 del 2009 della Corte costituzionale; 
    che la ricorrente premette che, con riferimento ai problemi sorti
in sede di applicazione dell'art. 49, primo comma,  numero  1,  dello
statuto speciale - secondo cui sono devoluti in favore della  Regione
i sei decimi del  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche riscosso nel  territorio  regionale  -,  era  intervenuto  un
Protocollo  d'intesa  stipulato  tra  il   Governo   e   la   Regione
Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, in attuazione del quale
l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007 aveva stabilito che, «a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  finanziaria
statale per l'anno  2008,  nell'ambito  delle  disposizioni  che  ivi
disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato  e  la  regione,
fra  le  entrate  regionali  sono  comprese,  nella  misura  prevista
dall'art. 49, primo comma,  n.  1),  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo  statuto  speciale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da  pensione,  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,  riferite  ai
soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorche' riscosse
fuori del territorio regionale»; 
    che,  dopo  l'attuazione  del  suddetto  Protocollo  d'intesa   -
prosegue la ricorrente -, l'art. 2, comma 5, della legge 24  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2008),  aveva  tuttavia
previsto che, «in sede di prima applicazione, i maggiori  introiti  a
favore del bilancio  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti dall'applicazione del  comma  4  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non  possono  superare,  per  gli
anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e
di 30 milioni di euro» e che, «a partire dall'anno  2010  i  maggiori
introiti,  rispetto  all'importo  riconosciuto   per   l'anno   2009,
acquisiti alle casse regionali in applicazione  del  citato  comma  4
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti
solo con  contestuale  attribuzione  di  funzioni  dallo  Stato  alla
medesima regione autonoma»; 
    che tale disposizione era  stata  impugnata  davanti  alla  Corte
costituzionale, la quale, con la sentenza n. 74 del  2009,  ne  aveva
dichiarato l'illegittimita' costituzionale, perche' -  in  violazione
degli artt. 48 e 49 dello statuto di autonomia e dell'art.  1,  comma
4, del decreto legislativo n.  137  del  2007  -  poneva  «un  limite
all'ammontare annuo  statutariamente  spettante  alla  Regione  delle
ritenute sui redditi da pensione»; 
    che, a seguito della citata pronuncia, lo Stato aveva emanato  il
censurato comma 21 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, il  quale
stabilisce  che:  «Per  l'attuazione  della  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 74 del  13  marzo  2009,  e'  istituito  un  tavolo
paritetico tra il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
regione Friuli-Venezia Giulia  al  fine  di  determinare  l'ammontare
delle somme da riconoscere alla regione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a  decorrere
dal 1° gennaio 2010. In  attesa  della  predetta  determinazione,  e'
corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e  per
l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a  legislazione  vigente,
un acconto di 200 milioni di euro»; 
    che, ad avviso della Regione ricorrente, il comma  denunciato  si
pone in contrasto con:  a)  l'autonomia  finanziaria  della  Regione,
perche' riconosce le spettanze regionali  solo  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010, diversamente da quanto statuito dalla  sentenza  n.  74
del 2009 della Corte costituzionale, che ha sancito «l'obbligo per lo
Stato di corrispondere alla Regione l'intera somma spettante ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n.  137/2007,  cioe'  i  sei  decimi
delle imposte sui redditi da pensione percepiti dai soggetti  passivi
residenti nella regione negli anni 2008 e 2009»; b) gli artt. 48,  49
e 65 dello statuto e l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137  del  2007,
sia  perche'  −  con  l'espressione   «in   attesa   della   predetta
determinazione» −  «imputa  l'acconto  di  200  milioni  di  euro  ad
anticipazione delle somme dovute a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
anziche' imputarlo alle somme dovute a partire dal 1° gennaio  2008»,
sia perche' interpreta ed integra norme statutarie mediante una fonte
diversa da quella prevista  dallo  statuto  (decreti  legislativi  di
attuazione  dello  statuto,  non  modificabili  da  atti  legislativi
ordinari);  c)  l'art.  136  Cost.,  perche'   viola   il   giudicato
costituzionale di cui alla sentenza n.  74  del  2009,  la  quale  ha
affermato che il combinato  disposto  della  norma  statutaria  e  di
quella di attuazione non pone limite alcuno al diritto della  Regione
di percepire la quota di sei decimi  delle  imposte  sui  redditi  da
pensione e che tali proventi spettano  alla  Regione  a  partire  dal
2008; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perche' la  questione  e'
manifestamente inammissibile o, comunque, infondata; 
    che, secondo la difesa dello  Stato,  la  norma  impugnata  −  in
considerazione «del brevissimo lasso di tempo  intercorrente  tra  la
pubblicazione della sentenza n. 74/2009 e la messa a punto del  nuovo
meccanismo di trasferimento − ha individuato  i  mezzi  di  copertura
finanziaria «nella forme [...]  necessitate  dallo  stato  dei  conti
pubblici e dalla perdurante fase recessiva»,  considerando  anche  la
necessita' di verificare e risolvere «le anomalie dell'andamento  del
gettito, richiamate dal citato Protocollo»; 
    che a tali finalita' − prosegue la difesa dello Stato −  risponde
la previsione di un tavolo paritetico di confronto, «strumento idoneo
a raggiungere una posizione condivisa» tra  i  diversi  interessi  in
rilievo e che inoltre la norma impugnata  «ha  inteso  dare  concreta
attuazione» ai contenuti della  sentenza  n.  74  del  2009,  con  la
previsione di un acconto di 200 milioni di euro che «costituisce  una
cospicua attribuzione di risorse,  sulla  base  delle  disponibilita'
reperibili a legislazione vigente», di tale entita' da escludere ogni
possibile violazione dell'art. 49 dello statuto speciale; 
    che pertanto − afferma ancora la difesa statale  −  la  sollevata
questione  di  costituzionalita',  avendo  contenuto   esclusivamente
patrimoniale, si risolve «in una mera rivendicazione di beni» che non
coinvolge, «neppure mediatamente, l'accertamento di norme attributive
di competenze di rango costituzionale», come tale inammissibile  alla
luce della costante giurisprudenza della Corte; 
    che, infine, la previsione di un acconto si giustifica, ad avviso
della difesa dello Stato, con la circostanza  che  il  gettito  delle
ritenute  sui  redditi  da  pensione  «e'  concretamente  conoscibile
dall'Amministrazione finanziaria dello Stato solo  qualche  anno  dal
prelievo» in ragione del complesso di ritenute alla fonte operate dai
diversi soggetti gestori delle prestazioni pensionistiche e,  dunque,
esso risulta l'unico metodo per dare concreta ed immediata attuazione
al giudicato costituzionale della sentenza n. 74 del 2009; 
    che, con memoria depositata il 23 novembre 2010, la ricorrente ha
annunciato «il  sopravvenuto  accordo  con  lo  Stato»,  mediante  la
sottoscrizione di un Protocollo d'intesa in data 29 ottobre 2010, nel
quale si prevede (art. 2) che «lo  Stato  si  impegna  ad  assicurare
piena attuazione all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n.  137
del 2007» con la quantificazione in 480 milioni di euro per  anno  la
somma dovuta dallo Stato alla Regione per ciascuno degli anni 2008  e
2009  e  che,  nell'ambito  del  medesimo  Protocollo,  sono  inoltre
stabilite le scadenze e le modalita'  di  versamento  delle  predette
somme; 
    che,  con  atto  depositato  il  1°  dicembre  2010,  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia, giusta deliberazione  della  Giunta  regionale
del 23 novembre  2010,  n.  2364,  ha  dichiarato  di  rinunciare  al
ricorso; 
    che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 novembre 2010,
ha deliberato di accettare tale rinuncia e la relativa  comunicazione
e' stata depositata dall'Avvocatura generale dello  Stato  presso  la
cancelleria di questa Corte il successivo 1° dicembre 2010. 
    Considerato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte
resistente ha accettato tale rinuncia; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo.