LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
13821-2006   proposto   da:   Colombo   Gherardo    CLMGRR46H23B187C,
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Zanardelli  20,  presso  lo
studio dell'avvocato  Mastrosanti  Roberto,  rappresentato  e  difeso
dagli avvocati  Morvillo  Salvatore,  Rigano  Francesco,  Lais  Fabio
Massimo giusta delega a margine del ricorso; ricorrente; 
    Contro RTI Rete Televisive Italiane S.P.A. 03976881007 in persona
del suo procuratore speciale  Avv.  Stefano  Longhini,  elettivamente
domiciliata in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio  dell'avvocato
Previti Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine
del controricorso; controricorrente; 
    Nonche'  contro  Sgarbi  Vittorio   SGRVTR52E08D548E;   intimato,
avverso la sentenza n. 1386/2005 della Corte d'appello di Bologna, II
Sezione civile, emessa il 18 ottobre 2005, depositata il  6  dicembre
2005, R.G.N. 1817/2001; 
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
16/06/2010 dal Consigliere Dott. Mario Rosario Morelli; 
    udito l'Avvocato Fabio Massimo Lais; 
    udito l'Avvocato Carla Previti per delega  dell'Avvocato  Stefano
Previti; 
    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Carmelo Sgroi che ha concluso in  via  principale:  promovimento  del
conflitto costituzionale di attribuzioni in ordine alla  delibera  10
febrraio 2005, doc. IV-quater  n.  48,  della  Camera  dei  deputati;
rigetto del ricorso incidentale di R.T.I.; in subordine: ordinanza di
trasmissione alla Camera, ex art. 3 legge n. 140/2003  e  sospensione
del giudizio per 90 giorni. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Che con ricorso resistito dalla sola R.T.I. - il  dott.  Gherardo
Colombo, magistrato in servizio (all'epoca del  fatto)  alla  Procura
della Repubblica presso il Tribunale  di  Milano,  ha  impugnato  per
cassazione la sentenza in data 6 dicembre 2005, con cui la  Corte  di
Bologna, in riforma della statuizione di primo grado, ha respinto  la
domanda da lui proposta nei confronti dell'[allora] deputato Vittorio
Sgarbi e della R.T.I. Reti Televisive Italiane spa: dei  quali  aveva
egli chiesto la condanna al risarcimento del  danno  arrecatogli  dal
lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di dichiarazioni  dello
Sgarbi, rese  nella  trasmissione,  della  serie  televisiva  «Sgarbi
quotidiani», messa  in  onda,  il  27  marzo  1998,  dalla  emittente
convenuta.  Dichiarazioni,  con  le  quali,  quel  conduttore   aveva
rappresentato esso Colombo, e la collega Boccasini,  come  magistrati
mediocri che, mossi da ostilita' verso  altro  magistrato  (il  dott.
Mele) di gran lunga di loro piu' meritevole  e  capace,  gli  avevano
impedito una importante progressione in carriera, rendendo all'organo
di   autogoverno   della   magistratura   «dichiarazioni»   tali   da
«bloccargli» la strada; 
    che con riguardo, in particolare,  alla  statuizione  di  esclusa
responsabilita' dell'onorevole Sgarbi, motivata da quel  Collegio  in
ragione della « delibera 10 febbraio 2005, con la quale la Camera  di
appartenenza ha ritenuto applicabile al deputato  la  scriminante  di
cui  all'ara.  68  Costituzione  nell'  ambito  del  giudizio  civile
introdotto da Boccassini Ilda, avverso Sgarbi Vittorio e la  societa'
R.T.I  relativamente  al   medesimo   fatto   (trasmissione   "Sgarbi
quotidiani" del 27 marzo 1998) » - l'odierno ricorrente,  denunciando
violazione e falsa applicazione del citato art. 68,  ha,  nell'ordine
sostenuto, che abbia, rispettivamente, errato la Corte territoriale: 
    a) nel ritenere  rilevante  nel  presente  giudizio  la  riferita
delibera camerale 10/2/05, «attinente  alla  diversa  causa  promessa
dalla dott.ssa Boccassini»; 
    b) nel non rilevare l'illegittimita',  comunque,  della  delibera
stessa, per assoluto difetto di motivazione sul «nesso funzionale»  -
che  necessariamente  deve  sussistere  ai  fini  della  operativita'
dell'esimente in parola -  tra  le  dichiarazioni  rese  (come  nella
specie) dal Parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti  tipici;
e, conseguentemente, nel non sollevare, in ragione di cio', conflitto
di attribuzione nei confronto della Camera dei deputati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Che non e', ad avviso del Collegio, contestabile l'applicabilita'
al   presente   giudizio   della   su    menzionata    delibera    di
insindacabilita'. La quale, se pur formalmente resa in relazione alla
causa   in   precedenza   promossa   dalla    dott.ssa    Boccassini,
sostanzialmente e oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di
mediocrita', ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilita'  verso
il collega piu' meritevole, contestualmente ed identicamente  rivolti
dall'on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott.  Colombo;
atteso anche che - nel  ritenere  dette  esternazioni,  del  deputato
conduttore  della  trasmissione  in   questione,   scriminate   della
prerogativa della insindacabilita' di  cui  all'art  68  Cost.  -  la
Camera di appartenenza si e' limitata  a  recepire  il  parere  della
Giunta  che  quelle  dichiarazioni  aveva   delibato   considerandone
destinatario proprio il Colombo; 
    che appunto in ragione di tale innegabile riferibilita' al  fatto
oggetto della presente causa, la delibera di che trattasi  e'  stata,
del resto, in questa invocata dallo Sgarbi, e correttamente,  quindi,
la Corte di Bologna ne ha tenuto conto; 
    che quella delibera della Camera dei deputati e'  effettivamente,
pero', affetta dai vizi denunciati dal ricorrente; 
    che,  infatti,  -  per  tralaticia  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale (ex plurimis, nn.89/98, 329/99;10, 11,  56,  58,  320,
420/00; 137, 289/01; 50, 51, 79, 207, 257,  294,  448,  509,  521/02;
246/04; 28, 105, 164/05)  e  di  questa  Corte  di  legittimita'  (da
ultimo, nn. 13346/04; 4582/06; 8626/06;  18689/07;  29859/08),  ormai
consolidata in termini di diritto vivente - escluso, in premessa, che
l'immunita' ex art. 68 cit. possa coprire qualsiasi comportamento del
parlamentare, cosi' trasformandosi in un  privilegio  personale  (nn.
375/97; 289/98; 10 e 11, 56, 82/00 citt.), il presupposto, per la sua
operativita', va  individuato  nella  "connessione  tra  le  opinioni
espresse e 1' esercizio delle attribuzioni proprie del  parlamentare;
per cui proprio, ed esclusivamente, tale nesso  funzionale  marca  la
differenza fra le varie manifestazioni  dell'attivita'  politica  dei
deputati e senatori e le opinioni che  godono  della  garanzia  dell'
immunita'. Con l'ulteriore specificazione - per quanto  attiene  alla
ipotesi   in   particolare   (nella   fattispecie   ricorrente)    di
dichiarazioni rese extra moenia -  che  il  nesso  funzionale,  delle
opinioni manifestate con l'attivita'  parlamentare,  deve  consistere
non gia' in una semplice forma di  collegamento  di  argomenti  o  di
contesto  con  l'attivita'  stessa,  ma   piu'   precisamente   nella
identificabilita' della  dichiarazione  quale  espressione,  e  forma
divulgativa,  di  tale  attivita'.  Per  cui,  appunto,  occorre  che
nell'opinione   manifestata   all'esterno   sia   riscontrabile   una
corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare,  non
essendo  sufficiente,  a  questo  riguardo,  una  mera  comunanza  di
tematiche. Con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura della
insindacabilita' quella opinione che non sia collegata da  nesso  con
l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorche'  riguardante  temi
al centro di un dibattito politico (paradigmatica, per  tal  profilo,
e' in particolare Corte  cost.  n.  10/2000  cit.,  secondo  cui  «la
semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si  pretende
lesiva e le  opinioni  espresse  dal  deputato  o  senatore  in  sede
parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell'
immunita' che copre le seconde. Tanto meno puo' bastare a tal fine la
ricorrenza  di  un  cotesto  genericamente   politico   in   cui   la
dichiarazione si inserisca». (Nello stesso senso, Corte cost. nn  56,
82/00 cit.); 
    che,  dunque,  tali  essendo  i  presupposti,  identificativi   e
delimitativi,  della   immunita'   parlamentare   manifesta   ne   e'
l'obliterazione nella delibera in esame. Con la quale la  Camera  dei
deputati - nel valutare gli «sgarbi» (per cosi'  dire)  del  deputato
nei confronti [della  Boccassini  e]  del  Colombo  -  ha  omesso  di
considerarne il contesto, non  riconducibile  ad  alcun  atto  tipico
(interpellanza, interrogazione, mozione  ecc.)  del  parlamentare  ed
avulso   da   qualsiasi   connotazione   istituzionale,   trattandosi
propriamente invece di  mera  vetrina  televisiva  nella  quale  quel
deputato  prestava,  dietro  corrispettivo,  la   propria   attivita'
privatistica di conduttore; e nessun rilievo, altresi' ha  dato  alla
circostanza che quello che l'on.le Sgarbi ha definito il  c.d.  «caso
Mele» (e cioe' la vicenda della  progressione  in  carriera  di  quel
magistrato che egli accusava la Boccassini e il Colombo di avere  per
malanimo ostacolato), argomento della trasmissione del 27 marzo 1998,
non aveva «corrispondenza sostanziale di contenuti»  con  alcun  atto
parlamentare precedentemente posto in  essere  dell'on.  Sgarbi,  del
quale  le   esternazioni   televisive   potessero   avere   finalita'
divulgativa. E si e' limitata invece quella Camera, nella delibera di
che trattasi, a valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilita',
il mero contesto, genericamente politico, in cui le dichiarazioni per
cui e' causa si inserirebbero (testualmente argomentando che «il tema
toccato  dal  deputato  e'  quello  dell'attivita'  dei   magistrati,
argomento oggetto di perdurante  polemica  politica»).  Con  cio'  di
fatto individuando quindi, ex suo ore, quella Camera, nella  suddetta
sua delibera, una ipotesi paradigmatica di  esclusa  configurabilita'
della immunita' (cfr. ancora Corte cost. nn. 10, 56, 82/2000). 
    Dal che, conclusivamente, la illegittimita' della delibera stessa
e  il  suo  carattere  invasivo   delle   attribuzioni   del   potere
giudiziario, che induce  questo  Collegio  a  sollevare  il  presente
conflitto.