LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 13821-2006 proposto da: Colombo Gherardo CLMGRR46H23B187C, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Zanardelli 20, presso lo studio dell'avvocato Mastrosanti Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Morvillo Salvatore, Rigano Francesco, Lais Fabio Massimo giusta delega a margine del ricorso; ricorrente; Contro RTI Rete Televisive Italiane S.P.A. 03976881007 in persona del suo procuratore speciale Avv. Stefano Longhini, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone 60, presso lo studio dell'avvocato Previti Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; controricorrente; Nonche' contro Sgarbi Vittorio SGRVTR52E08D548E; intimato, avverso la sentenza n. 1386/2005 della Corte d'appello di Bologna, II Sezione civile, emessa il 18 ottobre 2005, depositata il 6 dicembre 2005, R.G.N. 1817/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2010 dal Consigliere Dott. Mario Rosario Morelli; udito l'Avvocato Fabio Massimo Lais; udito l'Avvocato Carla Previti per delega dell'Avvocato Stefano Previti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi che ha concluso in via principale: promovimento del conflitto costituzionale di attribuzioni in ordine alla delibera 10 febrraio 2005, doc. IV-quater n. 48, della Camera dei deputati; rigetto del ricorso incidentale di R.T.I.; in subordine: ordinanza di trasmissione alla Camera, ex art. 3 legge n. 140/2003 e sospensione del giudizio per 90 giorni. Ritenuto in fatto Che con ricorso resistito dalla sola R.T.I. - il dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio (all'epoca del fatto) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha impugnato per cassazione la sentenza in data 6 dicembre 2005, con cui la Corte di Bologna, in riforma della statuizione di primo grado, ha respinto la domanda da lui proposta nei confronti dell'[allora] deputato Vittorio Sgarbi e della R.T.I. Reti Televisive Italiane spa: dei quali aveva egli chiesto la condanna al risarcimento del danno arrecatogli dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio di dichiarazioni dello Sgarbi, rese nella trasmissione, della serie televisiva «Sgarbi quotidiani», messa in onda, il 27 marzo 1998, dalla emittente convenuta. Dichiarazioni, con le quali, quel conduttore aveva rappresentato esso Colombo, e la collega Boccasini, come magistrati mediocri che, mossi da ostilita' verso altro magistrato (il dott. Mele) di gran lunga di loro piu' meritevole e capace, gli avevano impedito una importante progressione in carriera, rendendo all'organo di autogoverno della magistratura «dichiarazioni» tali da «bloccargli» la strada; che con riguardo, in particolare, alla statuizione di esclusa responsabilita' dell'onorevole Sgarbi, motivata da quel Collegio in ragione della « delibera 10 febbraio 2005, con la quale la Camera di appartenenza ha ritenuto applicabile al deputato la scriminante di cui all'ara. 68 Costituzione nell' ambito del giudizio civile introdotto da Boccassini Ilda, avverso Sgarbi Vittorio e la societa' R.T.I relativamente al medesimo fatto (trasmissione "Sgarbi quotidiani" del 27 marzo 1998) » - l'odierno ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del citato art. 68, ha, nell'ordine sostenuto, che abbia, rispettivamente, errato la Corte territoriale: a) nel ritenere rilevante nel presente giudizio la riferita delibera camerale 10/2/05, «attinente alla diversa causa promessa dalla dott.ssa Boccassini»; b) nel non rilevare l'illegittimita', comunque, della delibera stessa, per assoluto difetto di motivazione sul «nesso funzionale» - che necessariamente deve sussistere ai fini della operativita' dell'esimente in parola - tra le dichiarazioni rese (come nella specie) dal Parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici; e, conseguentemente, nel non sollevare, in ragione di cio', conflitto di attribuzione nei confronto della Camera dei deputati. Considerato in diritto Che non e', ad avviso del Collegio, contestabile l'applicabilita' al presente giudizio della su menzionata delibera di insindacabilita'. La quale, se pur formalmente resa in relazione alla causa in precedenza promossa dalla dott.ssa Boccassini, sostanzialmente e oggettivamente si riferisce ai medesimi giudizi, di mediocrita', ed ai medesimi addebiti, di preconcetta ostilita' verso il collega piu' meritevole, contestualmente ed identicamente rivolti dall'on.le Sgarbi sia alla dott.ssa Boccassini che al dott. Colombo; atteso anche che - nel ritenere dette esternazioni, del deputato conduttore della trasmissione in questione, scriminate della prerogativa della insindacabilita' di cui all'art 68 Cost. - la Camera di appartenenza si e' limitata a recepire il parere della Giunta che quelle dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario proprio il Colombo; che appunto in ragione di tale innegabile riferibilita' al fatto oggetto della presente causa, la delibera di che trattasi e' stata, del resto, in questa invocata dallo Sgarbi, e correttamente, quindi, la Corte di Bologna ne ha tenuto conto; che quella delibera della Camera dei deputati e' effettivamente, pero', affetta dai vizi denunciati dal ricorrente; che, infatti, - per tralaticia giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis, nn.89/98, 329/99;10, 11, 56, 58, 320, 420/00; 137, 289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105, 164/05) e di questa Corte di legittimita' (da ultimo, nn. 13346/04; 4582/06; 8626/06; 18689/07; 29859/08), ormai consolidata in termini di diritto vivente - escluso, in premessa, che l'immunita' ex art. 68 cit. possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare, cosi' trasformandosi in un privilegio personale (nn. 375/97; 289/98; 10 e 11, 56, 82/00 citt.), il presupposto, per la sua operativita', va individuato nella "connessione tra le opinioni espresse e 1' esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare; per cui proprio, ed esclusivamente, tale nesso funzionale marca la differenza fra le varie manifestazioni dell'attivita' politica dei deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia dell' immunita'. Con l'ulteriore specificazione - per quanto attiene alla ipotesi in particolare (nella fattispecie ricorrente) di dichiarazioni rese extra moenia - che il nesso funzionale, delle opinioni manifestate con l'attivita' parlamentare, deve consistere non gia' in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attivita' stessa, ma piu' precisamente nella identificabilita' della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attivita'. Per cui, appunto, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche. Con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura della insindacabilita' quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorche' riguardante temi al centro di un dibattito politico (paradigmatica, per tal profilo, e' in particolare Corte cost. n. 10/2000 cit., secondo cui «la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o senatore in sede parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell' immunita' che copre le seconde. Tanto meno puo' bastare a tal fine la ricorrenza di un cotesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca». (Nello stesso senso, Corte cost. nn 56, 82/00 cit.); che, dunque, tali essendo i presupposti, identificativi e delimitativi, della immunita' parlamentare manifesta ne e' l'obliterazione nella delibera in esame. Con la quale la Camera dei deputati - nel valutare gli «sgarbi» (per cosi' dire) del deputato nei confronti [della Boccassini e] del Colombo - ha omesso di considerarne il contesto, non riconducibile ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione ecc.) del parlamentare ed avulso da qualsiasi connotazione istituzionale, trattandosi propriamente invece di mera vetrina televisiva nella quale quel deputato prestava, dietro corrispettivo, la propria attivita' privatistica di conduttore; e nessun rilievo, altresi' ha dato alla circostanza che quello che l'on.le Sgarbi ha definito il c.d. «caso Mele» (e cioe' la vicenda della progressione in carriera di quel magistrato che egli accusava la Boccassini e il Colombo di avere per malanimo ostacolato), argomento della trasmissione del 27 marzo 1998, non aveva «corrispondenza sostanziale di contenuti» con alcun atto parlamentare precedentemente posto in essere dell'on. Sgarbi, del quale le esternazioni televisive potessero avere finalita' divulgativa. E si e' limitata invece quella Camera, nella delibera di che trattasi, a valorizzare, ai fini della ritenuta insindacabilita', il mero contesto, genericamente politico, in cui le dichiarazioni per cui e' causa si inserirebbero (testualmente argomentando che «il tema toccato dal deputato e' quello dell'attivita' dei magistrati, argomento oggetto di perdurante polemica politica»). Con cio' di fatto individuando quindi, ex suo ore, quella Camera, nella suddetta sua delibera, una ipotesi paradigmatica di esclusa configurabilita' della immunita' (cfr. ancora Corte cost. nn. 10, 56, 82/2000). Dal che, conclusivamente, la illegittimita' della delibera stessa e il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario, che induce questo Collegio a sollevare il presente conflitto.