IL TRIBUNALE 
 
 
                                Fatto 
 
    I) Questo Ufficio, nella persona del magistrato  Dott.  Carla  M.
Giangamboni, in funzione  di  Giudice  dell'Udienza  Preliminare,  e'
stato investito, in forza di richiesta di rinvio a giudizio  avanzata
dal  PM  con  atto  del  29  dicembre  2009,  della  trattazione  del
procedimento  n.  5/010  RG  GUP  (n.  5970/09  RGNR),  pendente  nei
confronti di Pollari Nicolo', nato a Caltanisetta il 3 maggio 1943, e
di Pompa Pio, nato a L'Aquila il 15 febbraio  1951,  per  i  seguenti
reati: 
    Entrambi: 
        A) delitto p. e p. dagli artt.314, 81 cpv, 61 n. 2, 110  c.p.
perche', in concorso tra loro, il Pollari in  qualita'  di  direttore
del SISMI dal 15 ottobre 2001, il Pompa di  consulente  dal  novembre
2001 e quindi di dipendente del SISMI dal 9 dicembre 2004 al dicembre
2006 quale direttore di sezione addetto all'ufficio del Direttore, il
primo indirizzando l'attivita' consulenziale  del  secondo  e  quindi
esercitando i poteri d'ordine e di direzione in qualita' di superiore
gerarchico, e in tale posizione dirigendo, richiedendo,  autorizzando
e ratificando l'operato del Pompa, da cui riceveva  continuativamente
aggiornamenti verbali a mezzo telefono,  appunti  e  informative,  si
appropriavano e facevano uso di  somme,  risorse  umane  e  materiali
appartenenti al Servizio - allo stato non quantificabili per la parte
eccedente gli importi versati a Farina  Renato  -  utilizzandoli  per
scopi palesemente diversi da quelli definiti dagli artt. 4 - il SISMI
assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza  per  la  difesa
sul piano militare e dell'indipendenza e dell'integrita' dello  Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione; il SISMI svolge inoltre  ai
suddetti fini compiti di controspionaggio - e 7 -  nessuna  attivita'
comunque idonea per l'informazione e per  la  sicurezza  puo'  essere
svolta al di fuori degli strumenti, delle modalita', delle competenze
e dei fini previsti dalla presente legge - della legge n.801/77  -  e
in violazione delle disposizioni sul trattamento dei  dati  personali
di cui all'art.58, in riferimento agli artt. 2 e 11 DPR 196/03  -  le
norme  garantiscono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  deve
svolgersi nel rispetto dei diritti  e  delle  liberta'  fondamentali;
necessaria correttezza e liceita' di tutti i trattamenti; raccolta  e
registrazione per  scopi  determinati,  espliciti  e  legittimi;  non
eccedenti rispetto alle  finalita'  per  le  quali  sono  raccolti  o
successivamente trattati - nonche' del  divieto  di  cui  all'art.  7
legge 801/77 - in nessun caso i servizi possono  avere  alle  proprie
dipendenze,  in   modo   organico   o   saltuario,...   magistrati...
giornalisti; 
    in particolare, su richiesta, o comunque con  l'approvazione  del
Pollari,  il  Pompa  svolgeva  attivita'  dirette  ad  acquisire   ed
elaborare informazioni da cd. fonti aperte e da non meglio  precisate
fonti  personali,  e  a  redigere  analisi  sulle  presunte  opinioni
politiche, sui contatti e sulle iniziative di magistrati,  funzionari
dello Stato, associazioni  di  magistrati  anche  europei  -  di  cui
monitorava la corrispondenza informatica - giornalisti, parlamentari,
movimenti sindacali; 
    in tale contesto operativo il Pompa  redigeva  e  trasmetteva  al
Pollari note e appunti concernenti tra l'altro: 
        iniziative delle organizzazioni sindacali, particolarmente in
vista della proclamazione e dell'attuazione di scioperi generali; 
        le presunte attivita' antigovernative dell'OLAF; 
        iniziative  culturali  e   presunti   orientamenti   politici
dell'associazione di giuristi europei del MEDEL e dei suoi partecipi,
acquisendo elenchi e indirizzi degli associati, nonche' monitorandone
la corrispondenza in rete; 
        schede personali  sui  magistrati  della  Procura  di  Milano
Spataro  e  D'Ambruoso,  acquisendo   altresi'   informazioni   sugli
spostamenti  e  sugli  incontri  professionali  del  primo,  con   la
finalita' di conoscerne gli orientamenti e le iniziative  nell'ambito
delle indagini per il  sequestro  Abu  Omar,  condotte  dal  predetto
Spataro, anche nei confronti del Direttore del SISMI  e  comunque  in
ordine al possibile coinvolgimento del Servizio nel sequestro; 
        l'associazione nazionale magistrati - ANM  -  concernenti  le
elezioni tenutesi  nel  maggio  2003  per  il  rinnovo  degli  organi
statutari  dell'Associazione  Nazionale  Magistrati,  oltre   che   i
programmi di magistratura Democratica, Magistratura Indipendente,  MG
Movimento per  la  Giustizia,  Art.3  Ghibellini  -  Impegno  per  la
legalita'; 
    su richiesta e comunque con l'approvazione del Pollari, il  Pompa
procedeva all'attivazione e al reperimento, con compensi imprecisati,
di fonti per l'acquisizione di notizie palesemente esorbitanti  dalle
attribuzioni del SISMI, quali: 
        «fonte»  definita   di   buona   attendibilita'   in   ordine
all'indicazione del magistrato romano Domenico gallo  quale  contiguo
ad ambienti della sinistra  eversiva  sia  a  livello  nazionale  che
internazionale; 
        «ambienti qualificati» da cui avrebbe appreso che  ben  prima
della commissione di  inchiesta  su  Tangentopoli  il  movimento  dei
giuristi   democratici   avrebbe    predisposto    un'attivita'    di
contrasto...; 
        «fonte vicina ad  ambienti  dell'opposizione»  che  avrebbero
informato che ambienti di spicco dei DS avrebbero intenzione  di  non
ostacolare l'accertamento della Commissione Mitrokhin per  indebolire
la parte piu' ortodossa del partito, la CGIL...; 
        «fonti ben informate» che  avrebbero  riferito,  in  tema  di
rinnovo del Comitato direttivo centrale  della  ANM  che  lo  scontro
istituzionale tra governo e magistratura determinerebbe  un  processo
di ricompattamento...; 
    si sarebbe  appreso  dell'attuazione,  da  parte  del'ong  MEDEL,
congiuntamente all'ANM, di un dispositivo teso a suscitare, presso  i
paesi e le Istituzioni europee, prese di posizione formali contro  il
Premier...; 
        «ambienti qualificati di elevata affidabilita'» che avrebbero
riferito della predisposizione di un'iniziativa mediatico-giudiziaria
in pregiudizio del presidente del  Consiglio  e  dell'On.  Dell'Utri,
orientando le dichiarazioni di Giuffre' sulla morte di Calvi; 
        «persona di sicura affidabilita' avente  medesima  estrazione
professionale  dei  soggetti  prima  indicati   come   potenzialmente
pericolosi  e  rivestente  oggi  qualificato  incarico  di   supporto
governativo" che avrebbe sottolineato preoccupazione... (in  tema  di
nomine all'OLAF); 
        «secondo talune indicazioni» risulterebbe che  il  magistrato
di collegamento francese presso il Ministero della Giustizia Emmanuel
Barbe sia in collegamento con i giuristi  militanti  del  MEDEL,  ong
presieduta dal giudice italiano Ignazio patrone, nonche' con  diverse
personalita' italiane, quali Luciano  Violante,  Antonio  Di  Pietro,
Giancarlo  Caselli,  Ignazio   Patrone,   Edmondo   Bruti   Liberati,
Alessandro Perduca, Livio Pepino, Claudio  Castelli,  Maria  Giuliana
Civinini, Giovanni Salvi e Luigi Marini; 
        «da informazioni acquisite, anche su  base  documentale»  nel
prossimo consiglio del MEDEL il Governo e il premier sarebbero  stati
oggetto di un duro attacco con riferimento alle pendenze  giudiziarie
del Premier e di altri componenti della maggioranza; 
    perseguivano il procacciamento di informazioni sulle indagini, in
corso presso la Procura di Milano, per il sequestro di Abu  Omar,  ad
opera del giornalista Farina Renato, che tra l'altro  predisponeva  e
consegnava al Pompa a tali fini un dettagliato appunto su un incontro
appositamente ottenuto con il Pubblico Ministero Spataro, e versavano
quindi al Farina, a titolo di corrispettivo, somme per almeno  30.000
euro, in violazione dell'espresso divieto di  cui  all'art.  7  della
legge n. 801/77; 
    con l'aggravante di aver agito al fine di  commettere  o  di  far
commettere a terzi diffamazioni, calunnie e abusi di ufficio in danno
di soggetti ritenuti di parte politica avversa. 
    In Roma e altrove, dall'estate 2001 fino al luglio 2006. 
        B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 616, 1° comma, 61
n. 9 c.p. perche', in concorso tra loro, il Pollari  in  qualita'  di
direttore del SISMI dal 15 ottobre 2001, il Pompa di  consulente  dal
novembre 2001 e quindi di dipendente del SISMI dal 9 dicembre 2004 al
dicembre 2006 quale direttore  di  sezione  addetto  all'ufficio  del
Direttore,  il  primo  indirizzando  l'attivita'  consulenziale   del
secondo e quindi esercitando i poteri  d'ordine  e  di  direzione  in
qualita' di superiore gerarchico,  e  in  tale  posizione  dirigendo,
richiedendo e  ratificando  l'operato  del  Pompa,  da  cui  riceveva
continuamente aggiornamenti verbali a mezzo telefono, appunti e  note
informative, con abuso delle  sue  funzioni  di  pubblico  ufficiale,
prendevano cognizione  della  corrispondenza  elettronica  circolante
all'interno della  lista  chiusa  dei  destinatari  dell'associazione
MEDEL, con conseguente  nocumento  alla  riservatezza  del  dibattito
interno all'associazione. 
    In Roma, accertato il 5 luglio 2006 -  querela  depositata  il  4
marzo 2008. 
Il solo Pio Pompa: 
        C) delitto p.e.p. dall'art. 260  n.  3  c.p.  perche'  veniva
colto in possesso di documenti su supporti informatici - un cd e  due
dvd - atti a fornire notizie che nell'interesse della sicurezza dello
Stato dovevano rimanere segrete in quanto in parte protocollate  agli
atti del Servizio, inoltrate ad articolazioni competenti  di  esso  e
comunque relative, tra l'altro, a  vicende  militari  in  materia  di
terrorismo internazionale. 
    In Roma, 26 giugno 2007. 
    Il procedimento in questione ha preso le mosse dall'atto con cui,
in data 18 dicembre 2006, la Procura della  Repubblica  di  Milano  -
Dipartimento Eversione e Terrorismo, disponeva la  trasmissione  alla
procura della Repubblica di Roma degli  atti  relativi  al  proc.  n.
50160/06 RGNR, iscritto in pari data a carico di  Pollari  Nicolo'  e
Pompa Pio per i reati di cui agli artt. 110, 314, l°  comma,  81  cpv
c.p., commesso in Roma fino al 5 luglio 2006,  e  agli  artt.110,  81
cpv, 616, 1° e 2° comma, 61 n. 9 c.p., commesso in Roma  e  accertato
il 15 luglio 2006. 
    Alla nota di trasmissione era allegato il provvedimento  con  cui
il PM di Milano aveva disposto la separazione dal proc. 10838/05 RGNR
e di iscrizione nel Reg. Mod. 21 di tutti  gli  atti  concernenti  le
accuse ipotizzate nei confronti del Pollari e del Pompa, tra  cui  il
decreto di perquisizione emesso in data 3 luglio  2006  relativamente
all'appartamento di Roma, via Nazionale 230, in  uso  al  SISMI,  dei
verbali  inerenti  l'esecuzione  del   detto   provvedimento   e   il
conseguente   sequestro   di   materiale   ritenuto   di   interesse,
l'informativa  DIGOS  Milano  del  21  luglio  2006,  contenente   la
numerazione e la  descrizione  del  materiale  repertato,  i  decreti
autorizzativi e di proroga delle intercettazioni effettuate. 
    Il PM di Roma, iscritto il procedimento al n. 56467/06 RGNR,  con
atto del 7  maggio  2008,  avanzava  richiesta  di  archiviazione  in
relazione  a  taluni  dei  reati  per  i  quali  era  stata  disposta
l'iscrizione nel registro degli indagati dei nominativi del Pollari e
del Pompa (segnatamente art. 616, 1° comma, 61 n. 9 c.p.,  contestato
al capo B, art. 256 c.p. contestato sub C, art. 167 d.lgs. 196/03 sub
capo F, art. 368 c.p., contestato ai capi G  e  H  e  art.  595  c.p.
contestato ai capi I e L). 
    A fronte dell'opposizione proposta dall'Avv. Vernazza  per  conto
di taluni dei soggetti indicati come persone offese, il GIP di  Roma,
con provvedimento del 6 marzo 2009, rilevava l'operativita', in punto
di competenza territoriale, dell'art. 11  c.p.p.,  in  quanto  talune
delle persone offese erano magistrati in servizio  nel  distretto  di
Roma, disponendo pertanto la restituzione degli atti al  PM  ai  fini
della trasmissione all'Ufficio Giudiziario funzionalmente competente. 
    Il procedimento veniva quindi trasmesso dall'AG di Roma a  quella
di Perugia, anche per la  parte  non  investita  dalla  richiesta  di
archiviazione. 
    Il PM di Perugia, con provvedimento del 15 luglio 2009  disponeva
la riunione dei fascicoli separatamente pervenuti  in  considerazione
di  evidenti  ragioni  di  connessione.  Non   ritenendo   necessario
l'espletamento di ulteriori indagini, il PM provvedeva  a  notificare
agli indagati l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., incombente che
veniva espletato il 22 luglio 2009. 
    Nel rispetto del prescritto termine, i difensori di entrambi  gli
indagati avanzavano richiesta di sottoposizione ad interrogatorio dei
loro assistiti. 
    Il  26  ottobre   2009,   Pollari   Nicolo'   -   convocato   per
l'interrogatorio richiesto -  rendeva  le  dichiarazioni  di  cui  al
verbale  e  depositava  altresi'  una  memoria  scritta,  con  cui  -
richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/09,  laddove
aveva affermato  l'esistenza  del  segreto  di  Stato  non  solo  sui
rapporti tra il SISMI e  altri  servizi  stranieri,  ma  anche  sugli
«interna corporis»  del  Servizio  -  evidenziava  la  necessita'  di
riferire, in ambito difensivo, fatti coperti da segreto di Stato.  In
particolare, il segreto di Stato veniva opposto con riferimento  alle
direttive e agli ordini impartiti dal Direttore agli appartenenti  al
medesimo organismo. 
    Il Pollari (cfr. pag.6 della memoria  richiamata)  dichiarava  di
opporre il segreto di Stato su tutti i fatti  descritti  nell'ipotesi
accusatoria sub A), nonche' su tutti i fatti di cui al capo B) e agli
altri contestati. 
    A sua volta l'imputato Pompa, convocato per lo stesso incombente,
depositava propria memoria, avente contenuto  analogo  a  quella  del
Pollari, con cui opponeva a sua volta il segreto di Stato su tutti  i
fatti contestati nei capi di imputazione. 
    A fronte di cio', il PM, con note riservate del 27  ottobre  2009
(n. 108/09 Prot.) e  del  16  novembre  2009  (n.  111709  Prot),  di
contenuto  analogo,  ritenutane  l'indispensabilita'  ai  fini  della
definizione del procedimento penale in corso, chiedeva al  Presidente
del Consiglio dei Ministri conferma  dell'esistenza  del  segreto  di
Stato sulle seguenti circostanze: 
        se il SISMI, durante il periodo in cui e'  stato  diretto  da
Nicolo' Pollari,  ha  finanziato  in  qualsiasi  modo  e  forma,  sia
direttamente che indirettamente, la  sede  di  Roma,  via  nazionale,
gestita da Pio Pompa, nato a L'Aquila il 12 febbraio 1951; 
        se il SISMI, durante il periodo in cui e'  stato  diretto  da
Pollari, ha retribuito economicamente, in  qualsiasi  modo  e  forma,
direttamente  o  indirettamente,  il  citato  Pio   Pompa   o   Jennj
Tontodimamma, nata a Penne (PE) il 6 gennaio 1974; 
        se il SISMI, durante il periodo in cui e'  stato  diretto  da
Pollari, ha impartito direttive o ordini ai sopra menzionati Pompa  e
Tontodimamma; 
        se il SISMI, durante il periodo in cui e'  stato  diretto  da
Nicolo' Pollari, ha impartito ordini e direttive ai sopra  menzionati
Pompa e  Tontodimamma  di  raccolta  di  informazioni  su  magistrati
italiani o stranieri. 
    Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  note  3  dicembre
2009   n.   50067/181.6/2/07.IX.I,   e   22    dicembre    2009    n.
52285/181.6/2/07.IX.I,   di   contenuto   sostanzialmente   identico,
confermava il segreto di Stato su «modi e forme dirette  o  indirette
di finanziamento per la gestione, da parte di Pio Pompa,  della  sede
del SISMI di  via  Nazionale,  allorche'  era  diretto  da  Pollari»,
nonche' su «modi e forme di retribuzione,  diretta  o  indiretta,  di
Pompa e Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del  SISMI
diretto da Nicolo' Pollari». Il Presidente del Consiglio,  richiamata
la sentenza della  Corte  Costituzionale  n.  106/09,  confermava  il
segreto di Stato anche sui punti 3) e 4) e cio'  «in  quanto  -  come
precisato dalla Corte Costituzionale  -  anche  le  direttive  e  gli
ordini impartiti all'interno del servizio possono costituire "interna
corporis" da tutelare, se dalla loro divulgazione vengono in evidenza
profili  affluenti  alle   modalita'   organizzative   e   a   quelle
tecnico-operative che e' opportuno non disvelare». 
    Le sopra menzionate note  sottolineavano  in  ultimo  come  detti
profili fossero peraltro compresi tra quelli che la vigente normativa
sul segreto di Stato, ed in particolare il  D.P.C.M.  8  aprile  2008
ritiene tutelabili al massimo livello e come, pertanto, allo scopo di
evitare danni gravi agli interessi individuali tutelati dal  comma  1
dell'art. 39 della legge 124/07, l'opposizione del segreto  di  Stato
su tutti i punti oggetto della nota riservata del PM di Perugia ,  ai
sensi dell'art. 41, legge 124/07. 
    Il successivo 29 dicembre  2009,  il  PM  chiedeva  il  rinvio  a
giudizio di Nicolo'  Pollari  e  di  Pio  Pompa  rilevando  che  «gli
elementi raccolti nel corso delle indagini sono  idonei  a  sostenere
l'accusa in giudizio in quanto fondati su  elementi  non  coperti  da
segreto  di  Stato  ed  acquisiti  essenzialmente  nel  corso   della
perquisizione e del successivo sequestro del 5 luglio 2006». 
    L'udienza preliminare veniva inizialmente fissata per il 2  marzo
2010. 
    In tale sede, dichiarata la contumacia di entrambi gli  imputati,
il procedimento veniva rinviato,  per  ragioni  organizzative,  al  7
giugno 2010 per la trattazione di tutte le questioni preliminari, ivi
comprese quelle afferenti le costituzioni  di  parte  civile,  e  per
l'eventuale successiva discussione. 
    II)  All'udienza  del  7  giugno  2010,  verificata  la  regolare
instaurazione del contraddittorio processuale, il Giudice invitava le
parti a svolgere le proprie deduzioni sul tema del segreto di  Stato,
cosi'  come  opposto  dagli  indagati/imputati   e   confermato   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Il PM articolava  le  proprie  considerazioni  su  tre  specifici
punti, ovvero: 
        1) tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale debbono
ritenersi legittimamente acquisiti  -  e  di  conseguenza  pienamente
utilizzabili - come riconosciuto dalla  stessa  Corte  Costituzionale
nei paragrafi 8.1 e 8.2 della sentenza n.106/09; 
        2) non e'  ammissibile,  come  parimenti  riconosciuto  dalla
Corte  Costituzionale  -  sent.  106/09  paragrafi  8.4  e  12..3   -
l'opposizione retroattiva del segreto di Stato; 
        3) nel caso di  specie,  non  sussistono  i  presupposti  per
l'opposizione del segreto di Stato, in quanto gli imputati non  hanno
contestato il  legittimo  ingresso  nel  procedimento  di  atti  gia'
acquisiti ma hanno bensi' richiesto l'acquisizione di atti,  peraltro
non indicati,  asseritamente  necessari  alla  loro  difesa,  ma  non
producibili perche' coperti da segreto di Stato. 
    In tale situazione, ad  avviso  del  PM,  non  sussisterebbero  i
presupposti per la proposizione da parte di questa AG di conflitto di
attribuzione, sia in quanto la questione  del  segreto  di  Stato  e'
suscettibile di assumere concreta  rilevanza  solo  nella  successiva
fase dibattimentale, sia perche', come gia' accennato nella richiesta
di rinvio a giudizio, che in parte qua si riporta testualmente, «"per
quanto  riguarda  l'eventuale  lesione   del   diritto   di   difesa,
rappresentata dall'impossibilita' per i due imputati di avvalersi  di
fatti a loro conoscenza per la sussistenza del segreto di  Stato,  si
potra' eventualmente valutare la compatibilita' costituzionale  della
normativa contenuta nella legge 3 agosto 2007 n. 124, anche alla luce
dei  principi  di  cui  alla   sentenza   n.   106/09   della   Corte
Costituzionale». 
    I difensori delle parti civili  costituite  facevano  proprie  le
considerazioni del PM, mentre la  difesa  degli  imputati  depositava
memorie con allegati, nella quale veniva evidenziato: 
        che il Gen Pollari e il Dott. Pompa hanno opposto il  segreto
di   Stato   durante   l'interrogatorio   reso   al   PM   procedente
(interrogatorio da loro stessi richiesto dopo la notifica dell'avviso
ex art. 415-bis c.p.p.), il quale, a fronte di cio', aveva  richiesto
conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
        che le circostanze su cui e' stato opposto (e poi  confermato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri) il segreto di  Stato  sono
da considerare tutte essenziali per la verifica dei reati oggetto  di
contestazione e per la  difesa  degli  imputati,  sia  per  cio'  che
concerne l'accusa di peculato sia per i capi di imputazione sub B)  e
C); 
        che, in una situazione processuale assai  simile,  il  PM  di
Milano, nel procedimento per  il  presunto  sequestro  di  Abu  Omar,
avendo gli imputati opposto il segreto di Stato quale impedimento  al
compiuto esercizio del loro  diritto  di  difesa,  aveva  chiesto  al
Tribunale di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 39 e 41, legge 124/07 con  riferimento  all'art.  111,  secondo
comma   Cost.,   prospettando   la   lesione   del   principio    del
contraddittorio consacrato da tale norma costituzionale, in quanto il
PM, a prescindere dalla qualita'  delle  prove  disponibili,  sarebbe
stato impossibilitato ad utilizzarle per sostenere la responsabilita'
degli imputati e chiederne conseguentemente  la  condanna,  ove  agli
stessi fosse  stato  consentito,  nel  dibattimento,  di  opporre  il
segreto  di  Stato   come   fattore   insuperabile   di   limitazione
all'esercizio del loro diritto di difesa; 
        che il Tribunale di Milano  aveva  dichiarato  manifestamente
infondata la questione, evidenziando come  la  Corte  Costituzionale,
con la sentenza n. 106/09 avesse  implicitamente  ritenuto  legittimi
gli artt. 39 e 41, legge 124/07; 
        che,  pertanto,  dovendosi  ritenere  il  segreto  di   Stato
validamente  opposto  e  confermato,   e   avendo   gia'   la   Corte
Costituzionale  statuito  esaustivamente  sulla  questione   con   la
sentenza n. 106/09, il GUP sarebbe dovuto  necessariamente  pervenire
alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di entrambi
gli imputati per l'esistenza del segreto di Stato. 
    Preso atto delle deduzioni delle parti,  ritiene  questo  Giudice
che  la  questione  relativa  all'avvenuta  opposizione/conferma  del
segreto di Stato, nei termini sopra esposti assuma rilevanza  proprio
nella presente fase, precipuamente finalizzata ad una prima  verifica
della fondatezza delle accuse e della eventuale esistenza di cause di
non  punibilita',  situazioni  ostative  all'ulteriore   prosecuzione
dell'azione penale ecc., nella  quale  -  accedendo  all'impostazione
difensiva - gia' si dovrebbe  pervenire  alla  dichiarazione  di  non
doversi procedere nei confronti degli imputati, senza  accedere  alla
successiva fase dibattimentale. 
    Per quanto concerne la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 41, legge 124/07 (ed eventualmente  degli  artt.  39  e  40
della medesima legge), come prospettata dal PM e dalle parti  civili,
si ritiene che effettivamente la Corte Costituzionale, nella sentenza
n.  106  del  2009,  abbia  gia'  affrontato  la  questione  relativa
all'esegesi e alla valutazione della compatibilita' costituzionale di
tali norme, omettendo - nell'ambito del giudizio gia' pendente  -  di
sollevarla ex se e mostrando  quindi  di  considerare  la  norma  non
contrastante con alcun precetto costituzionale. 
    Del resto, il tema centrale, anche nella prospettiva evocata  dal
PM  e  dalle  parti  civili,   in   funzione   della   garanzia   del
contraddittorio  e  del  principio  di  uguaglianza,  e'  pur  sempre
costituito dall'opposizione del segreto di Stato, poi confermato  dal
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   piuttosto   che   dalla
considerazione delle norme procedurali che disciplinano le  modalita'
di tale opposizione/conferma. 
    Ne discende che questo Giudice deve necessariamente  confrontarsi
con tale tema  centrale,  di  non  individuandosi  altro  sbocco  che
quello, evocato peraltro dallo stesso art. 41,  legge  124/07,  della
proposizione del conflitto di attribuzione. 
    Ed  invero,  lo  scrivente  Ufficio  e'  investito,  nella   fase
attualmente in corso, successiva all'emissione da parte del PM  della
richiesta di rinvio a  giudizio,  della  titolarita'  della  funzione
giurisdizionale ed e' quindi legittimato ad esprimere la volonta' del
potere cui appartiene. 
    Come tale, questo GUP dovra' ritenersi legittimato  ad  investire
la Corte Costituzionale con il presente atto. 
 
                               Diritto 
 
    1) Nel procedimento penale  pendente  dinanzi  a  questa  AG,  il
segreto di Stato e' stato opposto dagli imputati  Pollari  Nicolo'  e
Pompa Pio nel corso dell'interrogatorio da loro  stessi  richiesto  a
seguito della notifica dell'avviso di cui  all'art.  415-bis  c.p.p.,
nei termini di cui alle memorie allegate ai relativi verbali, il  cui
contenuto deve intendersi qui richiamato. 
    Nel caso di specie, il segreto di  Stato  e'  stato  opposto  non
all'atto dell'acquisizione di documenti ne' da  soggetti  sentiti  in
qualita' di testimoni (ovvero di persone  informate  sui  fatti),  ma
dagli    stessi     indagati,     nel     corso     dell'espletamento
dell'interrogatorio di cui all'art. 415-bis, comma 3 e 5 c.p.p. 
    Siffatta opposizione del segreto, come e' ovvio, non puo'  essere
equiparata sic  et  simpliciter  all'essersi  gli  indagati  avvalsi,
almeno per parte  delle  questioni  loro  sottoposte  dal  PM,  della
facolta' di  non  rispondere.  Invero,  alla  pag.  4  della  memoria
allegata al verbale dell'interrogatorio di  Pollari  Nicolo'  del  26
ottobre  2009,  si  legge  tra   l'altro:   «(...)   per   rispondere
compiutamente alle domande,  il  sottoscritto  dovrebbe  riferire  di
direttive ed ordini impartiti dalle competenti Autorita' di  Governo,
di  questioni  inerenti  gli  "interna  corporis"  del  SISMI  e,  in
particolare, se ed eventualmente con quali  funzioni  abbia  lavorato
per il Servizio il Dott. Pompa; quando e' iniziata e terminata la sua
eventuale collaborazione;  distinguere  le  attivita'  personali  del
Dott. Pompa da quelle istituzionali;  se  la  documentazione  di  cui
all'ipotesi accusatoria sia rilevante per i  fini  istituzionali  del
Servizio; indicare se e quali risorse il Dott. Pompa abbia utilizzato
per la sua  attivita'  e  per  la  redazione  dei  documenti  di  cui
all'ipotesi accusatoria; i suoi  rapporti  con  altri  operatori  del
Servizio; le modalita' operative, organizzative e, infine, i rapporti
dl sottoscritto con il Dott.  Pompa;  se,  e  nell'eventualita',  per
quali ragioni, siano state corrisposte somme al Dott.  Farina.  Tutti
temi questi su cui la sentenza della Corte Costituzionale  n.  106/09
ha affermato che esiste  il  segreto  di  Stato,  la  cui  violazione
comporta la commissione del reato di cui all'art. 261 c.p. (...)»; 
    ancora, alla pag. 8, il tenia  viene  ulteriormente  specificato,
affermando  che  «per  rispondere  compiutamente  alle   domande   il
sottoscritto dovrebbe riferire gli interna carporis del SISMI  e,  in
particolare,  (...)  indicare  se  i  documenti  di  cui  all'ipotesi
accusatoria attengono alla sicurezza dello Stato;  se  si  tratta  di
documentazione segreta; se si tratta di documenti  protocollati  agli
atti  del  Servizio;  se  si  tratta  di   documenti   inoltrati   da
articolazioni competenti di esso;  se  si  tratta  di  documentazione
rilevante per i fini istituzionali del SISMI, ovvero se si tratta  di
documentazione di esclusiva pertinenza del Dott. Pompa; se si  tratta
di  informazioni  tratte  da  fonti  aperte  (internet)  o  da  altra
tipologia di fonti (...)». 
    Cio' che  viene  in  considerazione  nel  caso  in  esame  e'  la
possibilita' per gli indagati/imputati di contrastare validamente  le
accuse loro mosse adducendo cause di giustificazione basate su  fatti
o atti coperti da segreto di Stato e, di conseguenza,  di  esercitare
appieno il diritto di difesa come costituzionalmente garantito. 
    Non   pare   quindi   revocabile   in   dubbio    la    rilevanza
dell'opposizione del segreto di Stato (come confermata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri) nella definizione della presente fase del
giudizio penale instaurato a carico del Pollari e del Pompa. 
    2) L'esatto oggetto del segreto di Stato che  il  presidente  del
Consiglio dei Ministri ha inteso confermare con la  nota  3  dicembre
2009 n. 50067/181.6/2/07.IX.I, e con la successiva 22  dicembre  2009
n. 52285/181.6/2/07.1X.I deve essere individuato sulla  scorta  delle
accuse mosse agli imputati Pollari e Pompa nel procedimento penale n.
5970/09  RGNR,  come  enunciate  nei  capi   di   imputazione   sopra
trascritti. 
    Pur essendo i fatti-reato ipotizzati dal PM anteriori all'entrata
in vigore della legge 124/07,  e'  a  quest'ultima  legge  -  vigente
all'epoca in cui il segreto di Stato e' stato opposto e confermato  -
e non alla legge 801/77 che, ad  avviso  di  questa  AG,  deve  farsi
riferimento  per  la  risoluzione  delle   questioni   afferenti   la
legittimita' della conferma del segreto di Stato. 
    La disciplina del segreto di Stato,  infatti,  al  di  la'  della
generale portata  definitoria  di  talune  disposizioni,  laddove  ha
modificato  o  sostituito  norme  del  codice  di  rito  penale,   ha
un'indubbia valenza processuale e deve quindi soggiacere al principio
generale che disciplina il succedersi  delle  norme  processuali  nel
tempo,  il  quale  postula  -  in  assenza   di   norme   transitorie
specificamente  derogatorie  -   l'immediata   applicabilita'   della
normativa di nuovo conio anche ai procedimenti in  corso,  per  tutte
quelle attivita'  procedimentali  non  completamente  esaurite  nella
vigenza delle precedenti norme. 
    Del resto, e' lo stesso Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
nelle note 3 dicembre 2009 n. 50067/181.6/2/07.IX. e 22 dicembre 2009
n.  52285/181.6/2/07.IX.I,  che  mostra   di   condividere   siffatta
interpretazione, allorche' richiama espressamente sia la legge 124/07
che il DPCM 8 aprile 2008 che ad essa ha dato attuazione. 
    Sotto il profilo sostanziale, non sembrano attenere  al  presente
giudizio, nell'ambito devoluto alla cognizione di  questo  GUP,  come
delimitato dai capi di imputazione, ne' aspetti afferenti  la  difesa
militare ovvero la difesa delle  Istituzioni  costituzionali  e/o  il
libero esercizio delle loro funzioni, ne' l'indipendenza dello  Stato
o le relazioni tra l'Italia e gli altri Stati, ovvero le materie  cui
fa riferimento l'art.12, legge801/77  (norma  vigente  all'epoca  dei
fatti oggetto del procedimento, in seguito sostituita  dall'art.  39,
legge 124/09), che testualmente recita: «Sono coperti dal segreto  di
Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita'  e  ogni  altra
cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello
Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla
difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a  suo  fondamento,
al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,  alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri stati e  alle  relazioni
con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. 
    In nessun caso possono essere oggetto di segreto di  Stato  fatti
eversivi dell'ordine costituzionale.». 
    Al contrario, nel presente procedimento - alla luce del complesso
delle acquisizioni di indagine,  cosi'  come  recepite  nei  capi  di
imputazione sopra trascritti - emerge l'estraneita' alle  funzioni  e
ai compiti istituzionali del SISMI di tutta l'attivita' descritta  al
capo A), che il  PM  postula  indebitamente  finanziata  con  risorse
pubbliche, comprensive di somme, risorse umane e materiali. 
    3) Prima della pronuncia della  sentenza  n.  106/09,  richiamata
anch'essa  espressamente  nella  nota  3  dicembre  2009,  la   Corte
Costituzionale  si  era  occupata  altre  volte  della   problematica
afferente il segreto di Stato, nella vigenza della legge 801/77. 
    Con le sentenze piu' significative, ovvero la n. 86/77  e  la  n.
110/98, la Corte Costituzionale aveva affermato  e  ribadito  che  la
disciplina del segreto di Stato involge il  supremo  interesse  della
sicurezza dello Stato nella sua personalita' internazionale, e  cioe'
l'interesse   dello   Stato-Comunita'   alla    propria    integrita'
territoriale e alla propria indipendenza (il che, in buona  sostanza,
va a coincidere con la sopravvivenza dello Stato stesso),  consacrato
nel principio espresso dall'art. 52 Cost. 
    La prima delle due pronunce sopra citate - intervenuta  in  esito
ad un ordinario giudizio di legittimita' costituzionale promosso  dai
Giudici Istruttori dei tribunali di Torino e Roma in  relazione  agli
artt. 342 e 352 c.p.p., ritenuti in contrasto con gli artt. 101,  102
e 112 Cost - muove preliminarmente dalla necessita'  di  operare  una
delimitazione semantica dell'ampiezza del contenuto delle definizioni
«segreto politico o militare dello Stato» contenute negli artt. 342 e
352 del c.p.p. 1930, onde non dare a tali  espressioni  un  contenuto
configgente con i principi della Costituzione. 
    Ad avviso della Corte  «un  principio  di  segretezza  che  possa
resistere anche dinanzi ad altri valori costituzionali,  come  quelli
tutelati dal potere  giurisdizionale,  deve,  a  sua  volta,  trovare
fondamento e giustificazione in esigenze, anch'esse fatte  proprie  e
garantite dalla Costituzione, che possano essere poste  su  un  piano
superiore». 
    La nozione e la portata applicativa del segreto di Stato  debbono
quindi essere posti in relazione con le norme della Costituzione  che
fissano i momenti imprescindibili e caratterizzanti lo  Stato,  quali
l'art. l e l'art. 5 Cost.. Sul punto, la  sentenza  n.  86/77  recita
testualmente: «Con riguardo a queste norme si puo',  allora,  parlare
della sicurezza interna ed esterna dello Stato, della  necessita'  di
protezione da ogni azione  violenta  o  comunque  non  conforme  allo
spirito democratico che ispira il nostro assetto  costituzionale  dei
supremi interessi che valgono per qualsiasi collettivita' organizzata
a Stato e che possono coinvolgere l'esistenza stessa dello Stato. 
    In tal modo si  caratterizza  sicuramente  la  natura  di  questi
interessi istituzionali, i quali devono attenere allo Stato-comunita'
e, di  conseguenza,  rimangono  nettamente  distinti  da  quelli  del
Governo e dei partiti che lo sorreggono». 
    Gia' nelle pronunce piu' risalenti (richiamate nella sentenza  n.
106/09  al  punto  n.  3  del  «Considerato  in  diritto»)  la  Corte
Costituzionale  e'  stata  percio'  ferma   nell'affermare   che   il
riferimento alla «sicurezza interna  ed  esterna  dello  Stato»  deve
essere inteso come afferente a tale piu' ampio  complesso  normativo,
il quale va ad esprimere i supremi interessi cui si ispira il  nostro
assetto costituzionale. 
    4) Nel caso di interferenza tra i principi a tutela dei quali  e'
posto il segreto di  Stato  ed  altri  principi  costituzionali,  ivi
inclusi quelli posti a presidio della  funzione  giurisdizionale,  si
pone (come si e' gia' posto in passato) necessariamente  il  problema
del bilanciamento. 
    Una delle  pronunce  piu'  significative  che  attengono  a  tale
aspetto e' la sent. n. 110/98, in  cui  la  Corte  Costituzionale  ha
affermato che  l'opposizione  del  segreto  di  Stato  da  parte  del
Presidente del Consiglio non puo' avere l'effetto di impedire  al  PM
di indagare  sui  fatti-reato  oggetto  di  notitia  criminis  a  lui
pervenuta  e  di  esercitare   per   gli   stessi   -   nei   termini
obbligatorieta' sanciti dall'art. 112 Cost. - l'azione penale. 
    Detta  sentenza,  intervenuta  a   decidere   il   conflitto   di
attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  nei
confronti del Procuratore della Repubblica di Bologna, nell'ambito di
un'indagine svolta a carico di funzionari del SISDE e di Polizia,  si
inserisce in un tracciato argomentativo che muove dai principi  della
sentenza n. 86/77 piu' sopra ampiamente citata, dando atto di come il
legislatore, nell'approvare la legge 801/77 abbia cercato di ispirare
la nuova disciplina del segreto di Stato agli  orientamenti  espressi
da tale fondamentale decisione. 
    Allorche' si pone in concreto il problema del  bilanciamento  tra
l'interesse  alla  sicurezza  dello  Stato  e  quello  alla  corretta
amministrazione della giustizia, ove questi  vengano  a  trovarsi  in
conflitto, la Corte tiene a ribadire che il giudizio sui mezzi idonei
e  necessari  a  garantire  la  sicurezza  dello  Stato   ha   natura
squisitamente  politica   e   non   consente   pertanto   al   potere
giurisdizionale (ivi incluso il giudice  amministrativo)  di  operare
alcun controllo di merito sugli atti impositivi  o  confermativi  del
segreto, il quale  -  ove  cosi'  non  fosse  -  verrebbe  ad  essere
eliminato, nei fatti, nello stesso momento in cui la questione  della
sua ammissibilita' venisse sottoposta ad un giudice. 
    La  Corte,  tuttavia,  tiene  a  sottolineare  come   l'Autorita'
competente in materia di segreto di Stato non possa ritenersi  dotata
di un potere incontrollabile e  possa  essere,  di  conseguenza,  del
tutto irresponsabile per eventuali abusi: essa deve  fornire  la  sua
risposta entro un termine ragionevole all'autorita' giudiziaria ed e'
sempre soggetta al controllo politico del Parlamento, che e' la  sede
normale in cui l'Esecutivo deve dare conto di tutto  il  suo  operato
rivestente  carattere  politico;  inoltre,  la  Corte  -  stante   la
particolare delicatezza della materia e la necessita' di agevolare il
controllo parlamentare,  onde  ridurre  al  minimo  gli  abusi  e  la
possibilita' di contrasti con il potere giurisdizionale  -  evidenzia
la necessita'  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
indicare le ragioni essenziali poste a fondamento del segreto. 
    Da un punto di vista concreto, cio' che viene ad essere  inibito,
nell'ambito del processo penale, e' la  possibilita'  per  il  PM  di
acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti
da segreto. Tale  preclusione  riguarda  l'utilizzazione  di  atti  e
documenti coperti da segreto di Stato sia in via diretta, ovvero  per
fondare su di essi le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione
penale,  sia  in  via  indiretta,  per  trarne  spunto  ai  fini  del
compimento di ulteriori atti di indagine (v. anche l'art. 202 c.p.p.,
come novellato dall'art. 40, legge 124/07), pur non essendo  precluso
all'AG di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dagli
atti coperti da segreto. 
    5) La sentenza n. 110/98 Corte Costituzionale  andava  quindi  ad
affermare che, in base alla disciplina di cui alla legge  801/77,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri aveva, in materia di segreto di
Stato, un potere  discrezionale  assai  ampio  (con  il  solo  limite
espresso dato dal divieto di opporre il segreto in relazione a  fatti
eversivi dell'ordine costituzionale e di esplicitare al Parlamento le
ragioni essenziali poste a fondamento delle determinazioni  assunte),
certamente    esulante     dall'ambito     della     discrezionalita'
amministrativa, atteso che il giudizio sui mezzi idonei  e  necessari
per garantire la sicurezza dello Stato era  di  natura  squisitamente
politica ed era quindi connaturale solo agli organi politici preposti
alla sua tutela. 
    Era quindi, nella vigenza di tale normativa,  tendenzialmente  da
escludere,  fatto  salvo  il  potere  di   intervento   della   Corte
Costituzionale, qualunque sindacato giurisdizionale diretto sull'an e
il quomodo dell'esercizio del potere di secretazione. 
    La legge 3 agosto 2007, n.124 e il successivo DPCM 8 aprile  2008
(entrambi richiamati dalle note  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 dicembre 2009 e  22  dicembre  2009)  hanno  profondamente
innovato la disciplina del Sistema di Informazioni per  la  sicurezza
della Repubblica e del segreto. 
    Nonostante le radicali modifiche strutturali dell'intero  sistema
e l'introduzione di norme specifiche  volte  a  regolare  la  materia
delle  possibili  interferenze  tra  le  attivita'  dei  Servizi   di
informazione per  la  Sicurezza  e  il  procedimento  penale  (v.  in
particolare gli artt. 4, 4° comma, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, legge
124/07) tuttavia, per cio' che concerne la disciplina del segreto  e'
stato mantenuto uno schema definitorio sostanzialmente sovrapponibile
a quello di cui all'art. 12, legge 801/77 (cfr. art.  39,  1°  comma,
legge 124/07, che testualmente recita: «Sono coperti dal  segreto  di
Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita'  e  ogni  altra
cosa la cui diffusione sia idonea recare danno  all'integrita'  della
repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa
delle  istituzioni  poste  dalla  Costituzione  a   suo   fondamento,
all'indipendenza  dello  Stato  rispetto  agli  altri  Stati  e  alle
relazioni con essi, alla preparazione e alla  difesa  militare  dello
Stato.»). 
    Il successivo DPCM 8 aprile  2008  va  ad  integrare  il  dettato
legislativo indicando espressamente i  criteri  per  l'individuazione
delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli  atti,  delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto  di
segreto di Stato. 
    A mente dell'art.3 DPCM citato  «possono  costituire  oggetto  di
segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli  atti,
le attivita', i luoghi ed ogni  altra  cosa  la  cui  diffusione  sia
idonea a recare un danno grave ad uno  o  pin  dei  seguenti  supremi
interessi dello Stato: 
        a) l'integrita'  della  repubblica,  anche  in  relazione  ad
accordi internazionali; 
        b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento; 
        c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e  le
relazioni con essi; 
        d) la preparazione e la difesa militare dello Stato. 
    Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno grave
di cui al comma 1,  si  tiene  conto  delle  conseguenze  dirette  ed
indirette della conoscenza del  segreto  da  parte  di  soggetti  non
autorizzati, sempre che da essa derivi un  pericolo  attuale  per  lo
Stato». 
    Il successivo art. 4 prevede che, in  sede  di  applicazione  dei
criteri di cui all'art. 3 si osservino i divieti di cui all'art.3  9,
11° comma, legge 124/07 e all'art.  204,  comma  1-bis  c.p.p.,  come
innovato dall'art . 4, legge 124/07). 
    L'art. 5 del DPCM 8 aprile 2008 individua  come  suscettibili  di
essere oggetto di segreto di Stato le  informazioni,  le  notizie,  i
luoghi, i documenti, gli atti, le attivita'  attinenti  alle  materie
esemplificativamente indicate  in  allegato.  Non  e'  necessario  in
questa sede riportare in ogni sua voce l'elenco di cui  all'allegato,
che si  articola  in  complessivi  n.18  punti,  essendo  sufficiente
evidenziare come proprio  in  tale  elencazione  sia  dato  rinvenire
l'unico   riferimento   agli   «interna   corporis»   del   Servizio,
segnatamente laddove vengono indicati come  tutelabili  a  mezzo  del
segreto di Stato «i compiti, le attribuzioni, la  programmazione,  la
pianificazione, la  costituzione,  la  dislocazione,  l'impiego,  gli
organici e le strutture  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI  e  delle
amministrazioni aventi come compiti istituzionali l'ordine pubblico e
la sicurezza pubblica, nonche'  la  difesa  civile  e  la  protezione
civile, nonche' altre amministrazioni ed enti  nei  casi  in  cui  le
rispettive attivita' attengono agli  interessi  di  cui  all'art.  3,
comma 1° lett. a), b), c) e d) del  presente  regolamento  (punto  n.
6)», «i dati di riconoscimento autentici o di copertura,  nonche'  le
posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all'AISE e  all'AISI
e quelli di copertura degli stessi Organismi (punto  n.  7)»,  ovvero
«l'addestramento   e   la   preparazione   professionale   di    tipo
specialistico  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,
nonche' le aree e i settori di impiego, le operazioni e le  attivita'
informative, le modalita' e le tecniche operative del DIS,  dell'AISE
e dell' AISI, oltre che delle  amministrazioni  aventi  come  compito
istituzionale l'ordine pubblico e la sicurezza  pubblica,  la  difesa
civile e la protezione civile (punto n. 8)». 
    In nessun punto dell'elenco allegato al DPCM 8 aprile 2008  viene
fatto riferimento alla possibilita' di opporre il segreto di Stato in
relazione  al  dato  relativo  all'esistenza  (ed  eventualmente   al
contenuto) di  finanziamenti  del  Servizio  per  lo  svolgimento  di
attivita' estranee alle finalita' istituzionali dello  stesso  ovvero
di direttive e ordini nei confronti di  dipendenti  e  collaboratori,
impartite dal Direttore e finalizzate a siffatte attivita'. 
    Tale mancata previsione assume rilievo ancora maggiore alla  luce
di altre disposizioni contenute nella legge 124/07,  tra  cui  l'art.
26, 1° comma, il quale prevede che  «la  raccolta  e  il  trattamento
delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al
perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema  di  Informazioni
per la Sicurezza», mentre il comma 3° prevede una sanziona penale (la
reclusione da tre a dieci anni, salvo che il  fatto  non  costituisca
piu'  grave  reato)  per  «il  personale  addetto   al   Sistema   di
Informazioni per la Sicurezza che in  qualunque  forma  istituisca  o
utilizzi schedari informativi in violazione  di  quanto  previsto  al
comma 1°" mentre il comma 4° vieta al DIS,  all'AISI  e  all'AISE  di
istituire archivi al di fuori di quelli la  cui  esistenza  e'  stata
ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'art. 30,
legge 124/07. 
    Lo stesso  art.17,  legge  124/07,  nel  prevedere  che  «non  e'
punibile il personale dei Servizi di Informazione  per  la  Sicurezza
che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato»,  oltre
a porre specifiche limitazioni in relazione  a  talune  categorie  di
reati  di  maggiore  gravita',  fa  reiteratamente  riferimento  alla
indispensabilita' di  esse  alle  «finalita'  istituzionali  di  tali
Servizi» e al rispetto rigoroso dei limiti fissati dalla legge (comma
1°), ai «compiti istituzionali dei servizi  di  informazione  per  la
sicurezza in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai
sensi dell'art. 18 e secondo  le  norme  organizzative  del  Servizio
Informazioni per la Sicurezza (comma 6° lett. a)». 
    In  nessun  caso,  pertanto,  la  scriminante  speciale  potrebbe
trovare applicazione per i casi  di  attivita'  estranee  ai  compiti
istituzionali del Servizio. 
    6) Non puo' inoltre trascurarsi la rilevanza  costituzionale  che
ha di per se' la materia della spesa pubblica  (nel  cui  ambito  non
puo' non rientrare l'aspetto relativo alla destinazione dei fondi dei
Servizi, essendo gli stessi costituiti da  risorse  pubbliche),  alla
stregua degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. Tali norme, lette  nel
loro insieme,  pongono  una  serie  di  principi  che  nel  tempo  la
giurisprudenza di legittimita' ha elaborato nei seguenti termini, pur
precisando, come e' ovvio, che non puo' esistere un unico modello  di
organizzazione della spesa e che deve tenersi conto delle  specifiche
esigenza di ogni settore  (cfr.  tra  le  piu'  recenti  pronunce  di
legittimita' Cass. Sez. VI Penale 14 maggio 2009, n. 23066): 
        ogni  tipo  di  spesa  deve  avere  una  propria   previsione
normativa; 
        la gestione delle spese pubbliche deve essere sempre soggetta
a controllo, anche giurisdizionale; 
        l'impiego delle somme deve concretizzarsi  in  modo  conforme
alla finalita' istituzionali del soggetto che opera la spesa e  deve,
in ogni caso, rispettare i principi di uguaglianza, imparzialita'  ed
efficienza. 
    In  sintesi,  i  principi  costituzionali   vanno   a   postulare
l'esistenza di un obbligo generale in capo ai soggetti  pubblici,  di
giustificare l'impiego delle risorse in conformita'  alle  rispettive
finalita' istituzionali, non essendo in alcun modo compatibile con la
Costituzione un potere di spendere  denaro  pubblico  in  assenza  di
qualunque tipo di controllo esterno al soggetto che la spesa dispone,
sia  esso  amministrativo  o   giurisdizionale,   eventualmente   con
l'adozione di peculiari garanzie di riservatezza, ove la  materia  lo
richieda. 
    Non fa eccezione il settore dei Servizi di  Informazione.  L'art.
29 della legge 124/07 a tale proposito dispone che  «nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e'
istituita un'apposita unita' previsionale di base per  le  spese  del
Sistema di Informazioni per la  Sicurezza  (...)  Il  regolamento  di
contabilita' del DIS e dei servizi di Informazione per  la  Sicurezza
e' approvato, sentito il Presidente della Corte dei Conti,  anche  in
deroga alle norme generali di contabilita' dello Stato, nel  rispetto
dei principi fondamentali da esse stabilito, nonche' nel rispetto  di
ulteriori  disposizioni  (ovvero  quella  che  prevede  il  controllo
preventivo di un  ufficio  distaccato  presso  il  DIS  facente  capo
all'Ufficio Bilancio e Ragioneria distaccato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e quella che prevede la  competenza  esclusiva
dei responsabili dei Servizi, con obbligo di rendiconto trimestrale e
relazione finale annuale al Presidente del Consiglio, in merito  agli
atti di gestione delle spese riservate)». 
    Ne consegue che, anche per  le  spese  attinenti  alle  attivita'
istituzionali dei Servizi di Informazione per la  Sicurezza,  non  si
puo' dare un'assoluta insindacabilita' delle finalita' degli  esborsi
di fondi pubblici, che - in ogni caso - debbono vedere la  pertinenza
alle finalita' istituzionali verificata  periodicamente  da  appositi
organismi. 
    7)  In  forza  delle  considerazioni  fin  qui   svolte,   appare
all'evidenza contraddittorio ammettere che possa, da un lato,  essere
sanzionata penalmente una determinata condotta  posta  in  essere  da
funzionari (o collaboratori) dei Servizi al di  fuori  delle  proprie
attribuzioni istituzionali, e che, dall'altro, possa essere  inibito,
mediante l'opposizione indiscriminata  del  segreto  di  Stato  sugli
«interna corporis» del Servizio, l'accertamento di tali  condotte  da
parte del l'AG penale. 
    Allo stesso modo, appare contraddittorio postulare la  necessita'
di rispettare, anche da parte dei Servizi di Informazione e Sicurezza
(quale era  il  SISMI),  i  principi  costituzionali  in  materia  di
destinazione delle risorse pubbliche con l'impossibilita' di accedere
a qualunque informazione  relativa  alla  concreta  destinazione  dei
fondi. 
    Nelle note 3 dicembre 2009 e 22 dicembre 2009, il Presidente  del
Consiglio dei Ministri ha richiamato  la  sentenza  n.  106/09  della
Corte Costituzionale, laddove la stessa ha ritenuto tutelabili  anche
gli  «interna  corporis»   del   Servizio,   in   quanto   attraverso
l'opposizione del segreto si verrebbe a tutelare il Servizio  stesso,
con le sue modalita' operative ed  organizzative,  da  ogni  indebita
pubblicita'. 
    Tuttavia, il principio enunciato, in linea generale, nella  sopra
citata pronuncia non sembra attagliarsi al caso sottoposto  all'esame
di questa AG, stante la sostanziale diversita' del contesto in cui il
segreto di Stato e' stato invocato e confermato. 
    Nel procedimento pendente davanti a questo GUP nei  confronti  di
Pollari Nicolo' e Pompa Pio, infatti,  gli  «interna  corporis»"  del
SISMI non vengono in considerazione con riferimento ai  rapporti  tra
l' intelligence italiana e quella di Stati stranieri (in relazione ai
quali era stato ritenuto necessario preservare  la  credibilita'  del
Servizio, ponendo al riparo  da  ogni  indebita  pubblicita'  le  sue
modalita' operative ed organizzative). 
    Il capo di accusa sub A), cosi' come trascritto  per  esteso  nel
paragrafo dedicato alle premesse in fatto, attiene ad  un'ipotesi  di
peculato   continuato   aggravato   relativo   all'appropriazione   e
all'indebito utilizzo, da parte degli imputati, di somme  di  denaro,
materiali e risorse  umane  del  Servizio,  utilizzandoli  per  scopi
palesemente diversi da quelli istituzionali, come definiti  dall'art.
4, legge 801/77, nonche' in violazione delle disposizioni di cui agli
artt. 2, 11 e 58 del DPR 196/03. In altre  parole,  la  condotta  che
viene ascritta agli imputati Pollari Nicolo' e Pompa Pio nel capo  di
imputazione sub A) e' esclusivamente riferita ad un presunto indebito
utilizzo dei fondi e delle risorse del Servizio per l'espletamento di
un'attivita' sicuramente estranea, a mente della disciplina al  tempo
vigente, ai compiti istituzionali del SISMI,  e  che  in  seguito  e'
stata addirittura sanzionata penalmente. 
    La conferma, da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
del segreto di Stato opposto dagli imputati, va di fatto a precludere
al Giudice  penale  -  prima  che  l'accertamento  dell'esistenza  di
eventuali  cause  di  giustificazione  -  la   verifica   dell'intera
fenomenologia del  fatto,  in  tutti  i  suoi  elementi  costitutivi,
intrinseci ed  estrinseci,  che  pure,  in  linea  di  principio,  si
asserisce non dover essere preclusa. 
    In definitiva, non viene in considerazione  solo  il  pregiudizio
del diritto di difesa, bensi' l'intero accertamento che, per  effetto
dell'opposizione/conferma del  segreto  di  Stato,  viene  ad  essere
limitato nel suo contenuto essenziale. 
    Nell'ambito di una vicenda che vede  imputati  il  Direttore  del
SISMI Gen. Pollari e il  collaboratore/dipendente  di  tale  Servizio
Dott. Pompa e' di palmare evidenza che, precludendo al giudice penale
l'acquisizione  e/o  l'utilizzazione   di   informazioni   (ancorche'
provenienti dagli imputati  nell'esercizio  del  diritto  di  difesa)
genericamente afferenti agli  «interna  corporis»  del  SISMI,  senza
alcuna specificazione circa  la  rispondenza  del  segreto,  in  tale
peculiare ambito, alle finalita' tenute in considerazione dalla legge
che lo tutela, si verrebbe a precludere del tutto l'accertamento  del
fatto-reato. 
    A ben guardare, anziche' consentire agli imputati di  far  valere
eventuali cause di giustificazione del loro  operato  o  di  allegare
circostanze comprovanti la loro estraneita' ai fatti  addebitati,  si
fornirebbe agli stessi, al di fuori di qualunque previsione di legge,
una sorta di esimente «in bianco», da spendere a piacimento  e  senza
possibilita' di verifica da parte dell'AG. 
    8) La non opponibilita' del segreto di Stato nei termini  di  cui
alle note 3 dicembre 2009 e  22  dicembre  2010  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  se  non  in  una   prospettiva   volta   a
pretermettere  «in  toto»  le  direttive  dettate  dalla   legge   di
riferimento, discende, ad avviso  di  questo  Giudice,  dagli  stessi
principi in passato espressi dalla Corte  Costituzionale,  ove  letti
nella corretta ottica rappresentata dalle linee-guida dell'evoluzione
normativa,  che  si  e'  mossa  nel  senso  di  un  sempre   maggiore
contemperamento tra le finalita' del segreto di  Stato  e  la  tutela
degli altri fondamentali interessi tutelati dalla Costituzione. 
    Nella gia' citata sentenza n. 110/98  e'  stato  evidenziato,  in
termini  netti,  la  non  configurabilita'  di  alcuna   ipotesi   di
«immunita' sostanziale» collegata all'attivita' dei Servizi Segreti. 
    Nella linea in questo senso tracciata si e' mosso il  legislatore
del 2007, il quale «nel prevedere (tranne che per delitti  diretti  a
mettere in pericolo o a  ledere  la  vita,  l'integrita'  fisica,  la
personalita' individuale, la liberta' personale, la liberta'  morale,
la salute o l'incolumita' di una o piu' persone) un'esimente speciale
per gli agenti dei Servizi -  ha  tuttavia  opportunamente  statuito,
all'art. 40, 3° comma, legge 124/07, onde non trasformare  l'esimente
in una immunita', che non possono essere oggetto  di  segreto  «atti,
notizie o documenti  concernenti  le  condotte  poste  in  essere  da
appartenenti  ai  Servizi  di  Informazione  per  la   Sicurezza   in
violazione  della  disciplina  concernente  la  speciale   causa   di
giustificazione prevista per il personale dei medesimi Servizi». 
    E' stato gia' in precedenza evidenziato come  la  sentenza  della
Corte  Costituzionale  n.  106/09  abbia  incluso  tra   le   materie
tutelabili dal segreto di Stato  anche  gli  «interna  corporis»  dei
Servizi. 
    Non appare tuttavia giustificabile, in forza del quadro normativo
di  riferimento  nonche'  del  cd.  «principio  di  proporzionalita'»
(affermato  gia'  nella  sentenza  86/77  Corte  Cost.),  una  tutela
indiscriminata delle  esigenze  di  riserbo  in  punto  di  modalita'
organizzative ed operative del Servizio, soprattutto laddove  vengano
in considerazione condotte di singoli soggetti legati a vario  titolo
ai Servizi che integrino  esse  stesse  reato  ovvero  abbiano  avuto
incidenza causale su fatti costituenti reato. 
    In altre parole, appare necessario che la nozione di  segreto  di
Stato   sia   circoscritta   entro   un   ambito   costituzionalmente
ammissibile, delimitato dalla preminenza degli interessi ai quali  e'
preordinato rispetto agli  altri  beni  giuridici  costituzionalmente
protetti,  tra  cui  quello  della  corretta  amministrazione   della
giustizia. 
    Cio' non puo' prescindere dal chiarimento, a mezzo  di  opportuna
motivazione,  che  non  si  esaurisca  in  un  generico  richiamo   a
disposizioni normative, delle ragioni della prevalenza  della  tutela
degli «interna corporis» su ogni altro interesse  tutelato  da  norme
costituzionali. 
    Lo stesso DPCM 8 aprile  2008,  che  da'  attuazione  alla  legge
124/07, ponendo i criteri ai quali il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri deve attenersi per esercitare  i  suoi  poteri  in  tema  di
apposizione e conferma del segreto di Stato, prevede come  discrimine
l'idoneita' della diffusione di talune informazioni  (o  documenti  o
cose) a recare «un danno grave» ai supremi interessi dello  Stato  da
valutare in ragione  delle  conseguenze  dirette  o  indirette  della
conoscenza  dell'oggetto  del  segreto  da   parte   di   terzi   non
autorizzati. 
    La vecchia formula del generico «interesse politico» -  non  piu'
riportata ne' nella legge 124/07 ne' nel DPCM 8 aprile  2008  -  deve
ormai ritenersi  definitivamente  bandita,  proprio  perche'  la  sua
indeterminatezza era di per se' idonea ad estendere il segreto  oltre
i confini del costituzionalmente fondato. 
    9) Tutti i riferimenti  rinvenibili  sul  punto  nella  normativa
sopra esaminata conducono, ad avviso  di  questo  Giudice,  sotto  un
primo profilo, ad escludere che il  segreto  di  Stato  possa  essere
opposto  con  riguardo   ad   attivita'   estranee   alle   finalita'
istituzionali  del  Servizio,  e  -  per  un  diverso  aspetto  -  ad
attribuire fondamentale rilievo alla motivazione dell'atto con cui il
Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il  segreto  di  Stato
opposto da taluno nell'ambito di un procedimento penale. 
    Lo stesso art. 41, legge 124/07, in tenia di divieto di  riferire
riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato,  al  comma  5°,  nello
statuire che l'opposizione del segreto inibisce all'AG l'acquisizione
e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie  da  esso  coperte,
impone  per  la  conferma  un  «atto  motivato»  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
    I commi 7° e  8°  dell'art.  41,  legge  124/07  disciplinano  la
materia del segreto di Stato allorche' venga sollevato  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
stabilendo che, in nessun caso, il  segreto  di  Stato  possa  essere
opposto alla Corte Costituzionale. 
    Il tenore delle disposizioni in questione attiene al fondamentale
aspetto della sindacabilita'  da  parte  della  Corte  Costituzionale
dell'atto impositivo del segreto di Stato, ovvero di  quello  che  lo
conferma  agli  effetti  della  procedibilita'  in  sede   penale   e
dell'ambito entro il quale puo' operare  il  controllo  della  Corte,
laddove questa, in sede di conflitto,  sia  chiamata  a  decidere  in
ordine alla sussistenza o meno del segreto nei confronti dell'AG. 
    Non  puo'  essere   considerato   ancora   attuale,   nella   sua
assolutezza, tenuto conto delle innovazioni normative,  il  principio
enunciato dalla sentenza Corte Cost. n. 86/77, laddove - tenuto conto
della «politicita'» della  decisione  del  Presidente  in  ordine  al
segreto di Stato - ritiene precluso  ogni  sindacato  giurisdizionale
sull'atto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  riservando  al
Parlamento l'unico sindacato ammissibile. 
    La sentenza n. 106/09 della Corte Costituzionale, nel  riprendere
talune affermazioni contenute nella pronuncia  in  parola,  ribadendo
che le modalita' di esercizio del  potere  di  secretazione  «restano
assoggettate al  sindacato  parlamentare»,  fa  concreto  riferimento
(come gia'  la  pronuncia  n.  86/77  citata)  al  piu'  circoscritto
principio della sottrazione  all'AG  penale  di  ogni  controllo  sul
merito dell'atto di opposizione/conferma del segreto di Stato. 
    Diverso, e ben piu'  ampio,  deve  essere  invece  il  potere  di
controllo  della  Corte  Costituzionale  in  sede  di  conflitto   di
attribuzione, in quanto deve necessariamente  investire,  se  non  le
ragioni  di  opportunita'  tenute  in  considerazione  nell'atto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, quanto meno  il  rispetto  dei
limiti che inquadrano in un  ambito  costituzionalmente  definito  ed
accettabile l'avvenuta opposizione/conferma del segreto. 
    Ad avviso di questo giudice, l'essere un atto (come le  note  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2009 e  22  dicembre
2009  di  cui   si   discute   in   questa   sede)   espressione   di
discrezionalita'  politica  puo'  valere  a  sottrarlo  al  sindacato
dell'AG  ordinaria,  ma  non  altrettanto  a   quello   della   Corte
Costituzionale, che ha tra i suoi compiti sia quello di svolgere  una
funzione di controllo su atti tipicamente politici,  come  le  leggi,
sia quello di decidere i conflitti di attribuzione tra  poteri  dello
Stato, inclusi ovviamente quelli titolari di poteri politici (come e'
avvenuto in tutti i casi, non infrequenti,  di  conflitti  tra  AG  e
Parlamento in materia di immunita' parlamentari). 
    In forza di cio', deve ritenersi senz'altro consentito alla Corte
Costituzionale, anche in materia di segreto di  Stato,  sindacare  il
corretto esercizio della discrezionalita',  alla  luce  dei  principi
costituzionali e del loro corretto bilanciamento. 
    Diversamente  opinando,  si  dovrebbero  ritenere  gli  atti   di
secretazione (o di conferma del segreto di Stato  da  altri  opposto)
volti a paralizzare l'attivita' giurisdizionale sottratti - anche nei
casi di  totale  assenza  di  qualunque  concreta  motivazione  delle
ragioni del segreto - ad ogni forma di controllo  diverso  da  quello
politico,  con  un   evidente   quanto   inaccettabile   rischio   di
abbassamento del livello delle garanzie poste a  tutela  di  funzioni
anch'esse essenziali dello Stato e di  diritti  individuali,  che  di
fatto  la  maggioranza  parlamentare  sarebbe  lasciata   libera   di
comprimere indiscriminatamente, persino in violazione  di  specifiche
previsioni di legge. 
    Da ultimo, non pare ultroneo rilevare che, come gia' sottolineato
in precedenza, l'art. 41, legge 124/07 evoca  esso  stesso  l'ipotesi
del conflitto  di  attribuzione,  la  quale,  portando  alle  estreme
conseguenze gli argomenti che qui si intende  contrastare,  finirebbe
per risultare dei tutto priva di concretezza.