Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  1,  comma
4-ter, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  134   (Disposizioni
urgenti per garantire  la  continuita'  del  servizio  scolastico  ed
educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto  dalla  legge  24  novembre
2009, n. 167, promosso dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio nel procedimento vertente tra F. G. A. ed altri e il  Ministero
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca  ed  altri  con
ordinanza del 5 febbraio  2010,  iscritta  al  n.  186  del  registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
     Visto l'atto di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  con
ordinanza emessa il  5  febbraio  2010,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  4-ter,  del  decreto
legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti  per  garantire
la continuita'  del  servizio  scolastico  ed  educativo  per  l'anno
2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009,
n. 167, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51,
primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione. 
    Il remittente e' investito del ricorso proposto da alcuni docenti
precari  volto  ad  ottenere  l'esecuzione  da  parte  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca della  sentenza  n.
10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale  venivano
annullati il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa
del 19 marzo 2007 n. 5485. 
    In punto di fatto il giudice a quo  riferisce  che  gli  indicati
provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti -  docenti  precari
iscritti nelle ex graduatorie  permanenti,  ora  ad  esaurimento  per
effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c),  della  legge  27  dicembre
2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) -  nella  parte  in
cui  stabilivano,  per  il  biennio  2009-2011,  che  i  docenti  che
chiedevano  il  trasferimento  ad  altra  provincia  sarebbero  stati
collocati in coda alla relativa graduatoria. 
    I ricorrenti nel giudizio principale  ritenevano,  infatti,  tale
previsione  contraria  al  principio  secondo  il  quale  i  suddetti
trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del  punteggio  e
della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza
e, pertanto,  ottenuto  l'annullamento  dei  provvedimenti  impugnati
diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d'interesse  a  dare
esecuzione alla indicata sentenza e, per l'effetto, a  provvedere  al
loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il
sistema a "pettine" e non in "coda". 
    Non avendo ottenuto l'esecuzione richiesta, i  ricorrenti  davano
avvio  al  giudizio  principale  in  pendenza   del   quale,   pero',
interveniva la norma  impugnata,  che,  nell'interpretare  l'art.  1,
comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, stabilisce:  da  un
lato,  che  in  occasione  dell'aggiornamento  delle  graduatorie  ad
esaurimento  per  il  biennio  scolastico  2009-2011,  rilevante  nel
giudizio principale, i docenti che  chiedono  di  cambiare  provincia
saranno inseriti nella relativa graduatoria in  ultima  posizione;  e
dall'altro, che per il biennio successivo  tale  eventuale  mutamento
comporta, al contrario,  il  riconoscimento  del  punteggio  e  della
conseguente posizione attribuita  al  docente  nella  graduatoria  di
provenienza. 
    Cosi' ricostruita la fattispecie  sottoposta  al  suo  esame,  il
remittente, in punto  di  non  manifesta  infondatezza,  premette  di
dubitare del carattere interpretativo dell'art. 1, comma  4-ter,  del
decreto legge n. 134 del 2009. 
    A sostegno di tale convincimento, il  TAR  rileva  che  la  norma
interpretata si limita a trasformare le graduatorie  provinciali  del
personale docente da permanenti ad esaurimento e cio' al fine di  non
alimentare  ulteriormente  il  precariato   scolastico   e   di   non
consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento  di  nuovi  aspiranti
prima dell'immissione in ruolo dei docenti  gia'  iscritti  in  dette
graduatorie. 
    Rispetto ad essa risulterebbe del tutto  estranea  la  disciplina
introdotta dalla  norma  impugnata,  relativa  al  trasferimento  dei
docenti  nell'ambito  delle  diverse  graduatorie  provinciali   che,
peraltro, non troverebbe alcun appiglio testuale o logico nella norma
interpretata che ne giustifichi l'adozione. 
    Osserva, altresi',  il  remittente  che  la  norma  impugnata  e'
intervenuta successivamente a numerose sentenze  di  condanna  emesse
dal   giudice   amministrativo   nei    confronti    del    Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca aventi  ad  oggetto
il decreto 8 aprile 2009, n. 42 con il quale sono stati confermati  i
principi,   in   tema   di   trasferimento,   indicati   dagli   atti
amministrativi impugnati dai ricorrenti nel giudizio  a  quo,  e  per
effetto delle quali si era provveduto alla nomina di  un  commissario
ad acta con il compito di disporre il trasferimento a "pettine" di un
elevato numero di docenti da una graduatoria ad un'altra. 
    Sulla base di tali premesse, il remittente ritiene che  la  norma
censurata abbia carattere innovativo in quanto si colloca nell'ambito
di un preesistente tessuto legislativo  la  cui  chiarezza  lessicale
escludeva  la  necessita'  di  una  legge  interpretativa,   con   la
conseguenza che l'unico intento perseguito dal legislatore con l'art.
4 impugnato sarebbe quello di  tentare  di  incidere  su  fattispecie
ancorasub iudice  cosi'  venendo  meno  al  rispetto  delle  funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 
    In particolare, l'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009,  a
parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost. perche', in  modo
irragionevole e in violazione del principio di  uguaglianza,  prevede
una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede
il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra. 
    Se,  infatti,  il  docente  manifesta  la  propria  volonta'   di
trasferirsi   in   occasione   dell'aggiornamento   delle    suddette
graduatorie per l'anno  scolastico  2009-2010,  vale  la  regola  del
collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta; mentre  per  i
trasferimenti afferenti il biennio 2011-2012  e  2012-2013,  vale  la
regola del collocamento a "pettine" secondo il quale si  tiene  conto
del pregresso punteggio posseduto dal docente. 
    La norma censurata violerebbe,  altresi',  gli  artt.  24  e  113
Cost., in quanto dietro la parvenza di  una  norma  avente  carattere
interpretativo, per le  ragioni  sopra  indicate,  si  celerebbe  una
disposizione con portata precettiva retroattiva non  ragionevole  che
limiterebbe il diritto di difesa  dei  ricorrenti  ai  quali  sarebbe
preclusa, per effetto dello  jus  superveniens,  la  possibilita'  di
proseguire nell'invocata  tutela  giurisdizionale  inizialmente  loro
accordata. 
    L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del  2009  contrasterebbe,
poi, con l'art. 51 Cost., poiche', in modo  irragionevole,  introduce
una  disciplina   sui   trasferimenti   nelle   diverse   graduatorie
provinciali dei docenti che penalizza i  ricorrenti  nel  giudizio  a
quo, con  cio'  violando  il  principio  secondo  il  quale  tutti  i
cittadini possono  accedere  ai  pubblici  uffici  in  condizioni  di
uguaglianza. 
    Risulterebbero  in  tal  modo  lesi  anche  i  principi  di  buon
andamento e imparzialita' della  pubblica  amministrazione,  i  quali
«non possono essere assicurati da  una  norma  che  presenta  profili
arbitrari e manifestamente irragionevoli». 
    Infine, il remittente  ritiene  che  la  norma  censurata  violi,
altresi', l'art. 117, primo comma, Cost.,  in  relazione  all'art.  6
della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, il
diritto riconosciuto a tutti ad un giusto  processo  dinnanzi  ad  un
giudice indipendente e imparziale che impone al potere legislativo di
non interferire nell'amministrazione della giustizia  allo  scopo  di
influire su determinate controversie. 
    In punto di rilevanza, il TAR remittente rileva  che,  stante  la
natura interpretativa  della  suddetta  norma,  sarebbe  obbligato  a
dichiarare  l'improcedibilita'  del  ricorso  in  executivis,   salvo
l'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimita'. 
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione  inammissibile  o
infondata. 
    2.1. - In via preliminare, l'Avvocatura solleva tre eccezioni. 
    In primo  luogo,  a  parere  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, la questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in
quanto il remittente non  avrebbe  tenuto  conto  del  fatto  che  la
sentenza di cui e' chiamato a  dare  esecuzione  non  ha  ad  oggetto
l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in  cui  i  ricorrenti
hanno chiesto il trasferimento,  nonche'  dell'ulteriore  circostanza
che essa e' intervenuta nei confronti del Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e non anche degli Uffici  Scolastici
provinciali e regionali, competenti ad adottare  i  provvedimenti  di
integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie. 
    Conseguirebbe da cio' che l'eventuale  accoglimento  del  ricorso
oggetto del giudizio principale e' precluso, prima ancora  che  dalla
soluzione del sollevato dubbio di costituzionalita',  dalle  suddette
ragioni di ordine processuale, difettando in tal  modo  la  questione
del requisito della rilevanza. 
    In secondo luogo, l'Avvocatura rileva che le Sezioni Unite  della
Corte di cassazione (tra le altre con la sentenza n. 3399  del  2008)
hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia  di
controversie relative alle operazioni di formazione delle graduatorie
ad esaurimento dei docenti, con la conseguenza che il remittente  non
sarebbe competente a proporre la indicata questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    In terzo luogo, sempre a parere dell'Avvocatura,  l'ordinanza  di
remissione muove da un errato presupposto  di  fatto,  in  quanto  il
remittente ritiene che le graduatorie che e'  chiamato  a  modificare
sono quelle predisposte per il biennio 2009-2011, laddove la sentenza
di  cui  si  e'  chiesta  l'esecuzione  ha   annullato   un   decreto
dirigenziale concernente l'aggiornamento delle  graduatorie  relative
al biennio 2007-2009 e, pertanto, diverse. 
    2.2. - Nel merito, l'Avvocatura osserva che l'art. 1, comma  605,
lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione  da
parte dell'art.  1  comma  4-ter  del  d.l.  n.  134  del  2009,  nel
trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in  graduatorie  ad
esaurimento, non ha previsto i criteri  per  la  gestione  di  queste
ultime  e,  in  particolare,  non  ha  preso  in  considerazione   la
possibilita' per i docenti di spostarsi sul territorio nazionale. 
    La norma censurata sarebbe, dunque, intervenuta a colmare  questo
vuoto di disciplina e nel fare cio', tenuto conto  che  le  dotazioni
organiche nel periodo temporale del biennio 2009-2011 hanno subito la
piu' alta percentuale di riduzione al  fine  del  contenimento  della
spesa  pubblica,  ha   contemperato   l'esigenza   di   ampliare   le
opportunita' lavorative (mediante l'opzione concessa  di  inserimento
in ulteriori graduatorie provinciali con la permanenza in  quella  di
provenienza), con quella di non pregiudicare la posizione dei docenti
gia' iscritti nella graduatoria in cui entrano a far parte i colleghi
che ne hanno chiesto l'inserimento. 
    Sulla base di tali premesse, l'Avvocatura ritiene  che  la  norma
censurata, quanto  all'art.  3  Cost.,  non  pone  in  essere  alcuna
disparita' di trattamento tra docenti che chiedono  il  trasferimento
di graduatoria provinciale nel biennio  2009-2011  e  quelli  che  lo
chiedono nel  biennio  2011-2013.  Sul  punto  assumerebbe,  infatti,
rilevanza  la  circostanza  che  le  situazioni  giuridiche  poste  a
raffronto sono tra loro differenti, poiche', per  il  primo  biennio,
all'inserimento anche in graduatorie di altre province si  accompagna
la conservazione della posizione nella graduatoria della provincia di
appartenenza;  per  il  secondo   biennio   e'   solo   previsto   il
trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra.  In  sostanza
la norma impugnata  sarebbe  il  risultato  dell'esercizio  legittimo
della  discrezionalita'  del   legislatore   il   quale   ha   voluto
contemperare gli interessi sopra indicati. 
    Quanto agli artt. 24 e 113 Cost.,  l'Avvocatura  ritiene  che  il
legislatore non e' intervenuto su procedimenti conclusi con  sentenze
passate in giudicato, ma si e' limitato ad attribuire ad una norma il
suo corretto significato, risultando pertanto improprio  il  richiamo
agli indicati parametri costituzionali che si riferiscono alla tutela
processuale e non alla disciplina sostanziale dei rapporti. 
    Per gli stessi  motivi  non  vi  sarebbe  alcuna  violazione  dei
principi dell'equo processo e della parita' delle parti, in quanto la
norma impugnata non e' frutto di  un'ingerenza  illecita  del  potere
legislativo nella sfera di operativita' del potere giudiziario. 
    Infine, quanto agli artt. 51 e  97  Cost.,  le  relative  censure
sarebbero inammissibili in quanto sfornite di qualsiasi motivazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio  dubita,
in riferimento agli artt. 3, 24, primo e  secondo  comma,  51,  primo
comma, 97,  113,  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  della
legittimita'   costituzionale   dell'art.   1,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134  (Disposizioni  urgenti  per
garantire la continuita' del servizio  scolastico  ed  educativo  per
l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di  conversione  24  novembre
2009, n. 167. 
    Il  remittente  ritiene  che  la  norma  censurata  si  ponga  in
contrasto con gli indicati parametri costituzionali  nella  parte  in
cui prevede che, in sede di aggiornamento per  il  biennio  2009-2011
delle  graduatorie  ad  esaurimento,  i  docenti  che   chiedono   il
trasferimento in una diversa  provincia  rispetto  a  quella  in  cui
risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa  graduatoria
senza, dunque, il riconoscimento  del  punteggio  e  della  posizione
occupata in quella della provincia di originaria iscrizione. 
    Il dubbio di costituzionalita'  oggetto  di  scrutinio  da  parte
della Corte e' sollevato nel corso di  un  giudizio  di  ottemperanza
promosso da alcuni docenti  precari  iscritti  nelle  graduatorie  ad
esaurimento - ex art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - volto ad ottenere
l'esecuzione di una sentenza (n. 10809 del 5 novembre  2008)  con  la
quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e
la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485,  emessi  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  nella
parte  in  cui  disponevano  che,  a  partire  dall'anno   scolastico
2009-2010, i docenti che  chiedevano  di  essere  trasferiti  da  una
provincia ad un'altra erano posti in coda nella relativa graduatoria. 
    Nel corso del giudizio principale il  suddetto  principio  veniva
ribadito, dapprima, dal D.M. n. 42 del  2009,  avente  ad  oggetto  i
criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento  per  il
personale  docente  ed  educativo  relativo  agli   anni   scolastici
2009-2010  e  2010-2011  e,   successivamente,   dalla   disposizione
censurata  che,  qualificandosi  quale   norma   di   interpretazione
autentica dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge  n.  269  del
2006, impediva al remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto
dell'ottemperanza. 
    In ragione di quanto  sopra,  il  TAR  solleva  la  questione  di
legittimita' sul presupposto che l'art. 1, comma 4-ter, del  d.l.  n.
134 del 2009  e',  in  realta',  una  norma  innovativa  con  effetto
retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza  e
ragionevolezza, in quanto prevede una diversa  disciplina  a  seconda
del momento  in  cui  il  docente  chiede  il  trasferimento  da  una
graduatoria provinciale ad un'altra. 
    Ed   invero,   se   tale   mutamento   avviene    in    occasione
dell'aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento  relativo  al
biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova
graduatoria   prescelta,   mentre    se    avviene    in    occasione
dell'aggiornamento per il biennio  2011-2012  e  2012-2013,  vale  la
regola del collocamento a "pettine" e cioe' con il riconoscimento del
pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente. 
    Il  fatto  che  la  norma  censurata  introduca  una   disciplina
irragionevole con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto  con
gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l'unico
scopo di limitare il diritto  di  difesa  dei  ricorrenti,  ai  quali
sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilita'
di  conseguire  l'esecuzione  della  sentenza  di  primo  grado  gia'
pronunciata in loro favore dal TAR. 
    Il remittente ritiene, poi, che l'art. 1, comma 4-ter,  del  d.l.
n.  134  del  2009,  nell'introdurre  una  diversa   disciplina   sui
trasferimenti dei docenti, viola il principio secondo il quale  tutti
i cittadini possono accedere ai  pubblici  uffici  in  condizioni  di
uguaglianza e, di conseguenza,  anche  quelli  di  buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione. 
    Infine, la norma censurata si porrebbe in  contrasto  con  l'art.
117,  primo  comma,  della  Cost.,  in  relazione  all'art.  6  della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, nel  prescrivere
il diritto ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice  indipendente
e  imparziale,  impone  al  potere  legislativo  di  non  interferire
nell'amministrazione della giustizia allo  scopo  di  influire  sulla
soluzione di determinate controversie. 
    2. - In via preliminare, devono essere  esaminati  i  profili  di
inammissibilita' prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    2.1. - Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza  della
questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in
esame  non  spetterebbe  al  giudice  amministrativo,  ma  a   quello
ordinario. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass.  SS.UU.
n. 3398 e  n.  3399  del  2008)  la  Cassazione  ha  riconosciuto  la
giurisdizione del giudice ordinario a  conoscere  delle  controversie
relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti  del  personale
docente. 
    A fronte di tale  orientamento  va  osservato  anzitutto  che  il
remittente giudica della legittimita' degli atti  amministrativi  che
fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo
stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la  giurisdizione
del giudice amministrativo, sul presupposto che le  vicende  inerenti
la formazione delle graduatorie degli insegnanti  sono  fasi  di  una
procedura  selettiva  finalizzata  all'instaurarsi  del  rapporto  di
lavoro, con conseguente applicabilita' dell'art.  63,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617,  e  C.  Stato
ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8). 
    Tale  contrasto  di  giurisprudenza  preclude  una  pronuncia  di
inammissibilita' della questione  perche'  sollevata  da  un  giudice
privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo
difetto per essere rilevabile deve emergere in  modo  macroscopico  e
manifesto, cioe' ictu oculi (sentenze n. 81 del  2010  e  n.  34  del
2010). 
    2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato  ritiene,  poi,  che  la
questione sarebbe priva del requisito della rilevanza, in  quanto  il
remittente non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la  sentenza  di
cui e' chiamato a dare esecuzione non  ha  ad  oggetto  l'impugnativa
delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il
trasferimento; dall'altro, che essa e' intervenuta nei confronti  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  e  non
anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali  competenti  ad
adottare  i  provvedimenti  di  integrazione  e  aggiornamento  delle
suddette graduatorie. 
    Tali  fatti  precluderebbero  al  remittente  di  accogliere   il
ricorso, quand'anche la questione di costituzionalita' fosse ritenuta
fondata, incidendo, percio', sulla rilevanza di quest'ultima. 
    Anche tale eccezione non e' fondata. 
    Sul punto e' sufficiente osservare che, per come  definita  dalla
stessa difesa dello Stato, la questione  preliminare  sopra  indicata
attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale,  la
cui soluzione e' rimessa al giudice a quo, salvo  il  limite  estremo
della  manifesta  implausibilita'  della   motivazione   offerta   da
quest'ultimo sui punti controversi. 
    Nel   giudizio   di   costituzionalita',   infatti,    ai    fini
dell'apprezzamento della rilevanza, cio' che conta e' la  valutazione
che il remittente deve  fare  in  ordine  alla  possibilita'  che  il
procedimento pendente possa o meno essere definito  indipendentemente
dalla  soluzione  della  questione  sollevata,   potendo   la   Corte
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appare
assolutamente priva di fondamento, presupposto che  non  si  verifica
nel caso di specie. 
    2.3. - L'Avvocatura generale  dello  Stato  solleva  un'ulteriore
eccezione di inammissibilita' sul presupposto  che  la  questione  si
fonderebbe su di  un  errato  presupposto  di  fatto,  in  quanto  il
remittente ritiene di dover modificare  le  graduatorie  relative  al
biennio scolastico 2009-2011; mentre la sentenza di cui viene chiesta
l'esecuzione avrebbe ad oggetto dei provvedimenti afferenti i criteri
per l'aggiornamento e l'integrazione delle suddette  graduatorie  per
il biennio 2007-2009  e,  dunque,  diverse  da  quelle  indicate  dal
giudicea quo. 
    L'eccezione non e' fondata, anzitutto in fatto. 
    Sul punto rileva  la  circostanza  che,  diversamente  da  quanto
sostenuto dalla difesa dello Stato, la  sentenza  sopra  indicata  ha
disposto l'annullamento  del  decreto  del  16  marzo  2007  e  della
relativa nota esplicativa del 19  marzo  2007,  n.  5485  emessi  dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  proprio
nella parte in cui stabilivano,  per  il  biennio  2009-2011,  che  i
docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia  sarebbero
stati collocati in coda alla relativa graduatoria. 
    3. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    3.1. - Occorre premettere che questa Corte, nell'esaminare  norme
analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in
tali casi cio' che rileva non  e',  in  quanto  fattore  fondante  di
distinzione,  il  carattere  interpretativo  della  norma  impugnata,
ovvero quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a
livello costituzionale, salvo che  ai  sensi  dell'art.  25,  secondo
comma, Cost. in materia penale, un divieto assoluto di retroattivita'
della legge. Il legislatore puo', dunque, approvare sia  disposizioni
di interpretazione autentica, che chiariscono la  portata  precettiva
della norma interpretata fissandola in  un  contenuto  plausibilmente
gia' espresso  dalla  stessa,  sia  norme  innovative  con  efficacia
retroattiva. 
    Quello che rileva e', in entrambi i casi, che  la  retroattivita'
trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una
prospettiva di stretto controllo,  da  parte  della  Corte,  di  tale
requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente
protetti. 
    In particolare, per quanto attiene alle norme che  pretendono  di
avere natura meramente interpretativa, la palese erroneita'  di  tale
auto-qualificazione (ove queste non si  limitino  ad  assegnare  alla
disposizione interpretata un significato gia'  in  essa  contenuto  e
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario),
potra'  costituire  un  indice  di  manifesta  irragionevolezza   (ex
plurimis, sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006). 
    3.2. - Nel caso in esame l'art. 1, comma 4-ter, del d.l.  n.  134
del 2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo. 
    L'art. 1, comma 605, lett. c),  della  legge  n.  296  del  2006,
oggetto di interpretazione da  parte  della  disposizione  impugnata,
prevede «la definizione di un  piano  triennale  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di personale  docente  per  gli  anni  2007-2009,
[...], per complessive 150.000  unita',  al  fine  di  dare  adeguata
soluzione al  fenomeno  del  precariato  storico  e  di  evitarne  la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad  abbassare  l'eta'  media  del
personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo  1
del  decreto-legge  7   aprile   2004,   n.   97,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie ad esaurimento». 
    La  stessa  norma  prevede,  poi,  in  presenza  di   determinati
requisiti, l'inserimento dei docenti nelle suddette  graduatorie  per
il biennio 2007-2008. 
    A fronte di cio' l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del  2009
stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  si  interpreta
nel senso che nelle operazioni di  integrazione  e  di  aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno  esplicita
richiesta, oltre che  la  permanenza  nella  provincia  prescelta  in
occasione  dell'aggiornamento  delle  suddette  graduatorie  per   il
biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di  essere  inseriti  anche
nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima  posizione  di  III
fascia nelle  graduatorie  medesime.  Il  decreto  con  il  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dispone
l'integrazione e l'aggiornamento delle predette  graduatorie  per  il
biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in  ottemperanza  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004,  e'
improntato al principio del riconoscimento  del  diritto  di  ciascun
candidato al trasferimento dalla  provincia  prescelta  in  occasione
dell'integrazione e  dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di  sua  scelta,  con  il
riconoscimento del punteggio  e  della  conseguente  posizione  nella
graduatoria». 
    Dal  raffronto  dei  due  testi  normativi  deve  escludersi   il
carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del  d.l.  n.  134
del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi
plausibilmente ricavabili dalla  disposizione  oggetto  dell'asserita
interpretazione. 
    L'art. 1, comma 605, lett. c),  della  legge  n.  296  del  2006,
infatti, in un'ottica di  contenimento  della  spesa  pubblica  e  di
assorbimento del precariato dei docenti,  prevede  la  trasformazione
delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e  a  tale  fine
non permette, a partire dal 2007,  l'inserimento  in  esse  di  nuovi
aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo  dei  docenti  che
gia' vi fanno parte. 
    Rispetto  a  tale  finalita'  risulta  del  tutto   estranea   la
disciplina introdotta dalla norma  censurata,  avente  ad  oggetto  i
movimenti interni alle graduatorie che per loro natura  non  incidono
sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti che ne fanno parte,  per
il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi. 
    La  norma  impugnata  ha,  dunque,  una  portata  innovativa  con
carattere  retroattivo,  benche'  si  proponga  quale  strumento   di
interpretazione autentica. 
    Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad
un  biennio,  una  disciplina  eccentrica,   rispetto   alla   regola
dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle  graduatorie,  vigente
non solo nel periodo  anteriore,  ma  persino  in  quello  posteriore
all'esaurimento  del  biennio  in  questione.  Tale  ultimo   assetto
normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta  dal
legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente
la libera circolazione delle persone sul territorio  nazionale  (art.
120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma  impugnata  ha
veste derogatoria. 
    In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge
alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio
in questione, e per di piu' imposta con  efficacia  retroattiva,  non
puo' superare il vaglio di  costituzionalita'  che  spetta  a  questa
Corte,  con  riguardo  al  carattere   non   irragionevole   che   le
disposizioni primarie debbono rivestire. 
    L'art. 1, comma  4-ter,  infatti,  prevede  che,  se  il  docente
chiede, in occasione dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico
2011-2013  l'iscrizione  in  una  graduatoria   provinciale   diversa
rispetto a quella in cui era inserito nel biennio  2007-2009,  vedra'
riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione  occupata  nella
graduatoria di provenienza. 
    Diversamente, se il docente chiede il suddetto  trasferimento  in
occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per  il
biennio 2009-2011 viene inserito nelle  graduatorie  delle  provincie
scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. 
    L'effetto di tale previsione e', quindi, quello della sospensione
per il biennio 2009-2011 della regola secondo  la  quale  i  suddetti
mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto  del  principio
del merito e, quindi, con il riconoscimento  del  punteggio  e  della
posizione  attribuiti  al  singolo  docente  nella   graduatoria   di
provenienza. 
    In proposito, per quanto  attiene  alla  disciplina  relativa  al
reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16  aprile
1994,  n.  297  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado),  agli  artt.  399,  400  e  401  stabiliva  che
l'accesso ai ruoli del personale docente  dovesse  avvenire  mediante
concorsi per titoli ed esami e mediante  concorsi  per  soli  titoli,
riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per  cento  dei  posti
destinati alle procedure concorsuali. 
    Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999,  n.  124
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale  scolastico),   il
legislatore  ha  modificato  il  suddetto  reclutamento  mediante  la
soppressione  del  concorso  per  soli  titoli  (art.   399)   e   la
trasformazione   delle   relative    graduatorie    in    permanenti,
periodicamente integrabili (art. 401). 
    Per effetto della intervenuta modifica l'accesso  ai  ruoli  oggi
avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed
esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle
graduatorie permanenti (ex art. 401). 
    A tali fini l'amministrazione, dopo  aver  determinato  per  ogni
triennio la effettiva disponibilita' di cattedre, indice  i  relativi
concorsi su base regionale per un numero  pari  alla  meta'  di  esse
(art. 400). 
    Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire
nelle  graduatorie  provinciali  permanenti  che  vengono  utilizzate
dall'amministrazione  scolastica  per  l'attribuzione,  da  un  lato,
dell'ulteriore meta'  delle  cattedre  individuate  nel  senso  sopra
indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e  temporanee
per   mezzo   delle   quali   i   docenti   acquisiscono    ulteriore
professionalita'. 
    Le  graduatorie  permanenti,  ora  ad  esaurimento,  sono,   poi,
periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno
superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed  esami
e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da  una  provincia  ad
un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione
di nuovi candidati, viene naturalmente  aggiornata  la  posizione  di
coloro i quali sono gia' presenti in graduatoria e che,  nelle  more,
hanno maturato ulteriori titoli (art. 401). 
    Dal quadro normativo sopra riportato  si  evince  che  la  scelta
operata dal legislatore con la legge  n.  124  del  1999,  istitutiva
delle graduatorie permanenti, e' quella di individuare i docenti  cui
attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. 
    Ed invero, l'aggiornamento, per  mezzo  dell'integrazione,  delle
suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1,  comma  4,  del
decreto  legge  7  aprile  2004,  n.  97  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2004-2005,  nonche'
in materia di esami di  Stato  e  di  Universita'),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e'  finalizzato  a
consentire ai docenti in esse iscritti di far  valere  gli  eventuali
titoli  precedentemente  non  valutati,  ovvero   quelli   conseguiti
successivamente all'ultimo aggiornamento, cosi' da migliorare la loro
posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. 
    La disposizione impugnata deroga a tali principi  e,  utilizzando
il mero dato formale della maggiore anzianita'  di  iscrizione  nella
singola graduatoria provinciale per  attribuire  al  suo  interno  la
relativa posizione, introduce  una  disciplina  irragionevole  che  -
limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011
- comporta il totale sacrificio del  principio  del  merito  posto  a
fondamento della procedura di  reclutamento  dei  docenti  e  con  la
correlata esigenza di  assicurare,  per  quanto  piu'  possibile,  la
migliore formazione scolastica. 
    4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134  del  2009  si  pone,
quindi,  in  contrasto  con  l'art.  3  della  Cost.,  risultando  di
conseguenza assorbite le ulteriori censure.