Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  18,  comma  1,
della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010,  n.  5  (Disciplina
delle modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni  in
zone sismiche), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri
con ricorso notificato il 30 marzo - 6  aprile  2010,  depositato  in
cancelleria il 6 aprile 2010  ed  iscritto  al  n.  56  del  registro
ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto: 
        che, con ricorso notificato a mezzo del servizio  postale  il
30 marzo 2010 e depositato il successivo 6 aprile (r. ric. n. 56  del
2010), la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentata  e
difesa  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   h),   della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale   in   via
principale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27
gennaio 2010,  n.  5  (Disciplina  delle  modalita'  di  vigilanza  e
controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); 
        che,   secondo   la   ricorrente,   la    norma    impugnata,
nell'escludere  la  necessita'  del  collaudo  statico   per   alcuni
interventi,  genericamente  individuati  o  suscettibili  di   essere
individuati successivamente tramite atto della Giunta  regionale,  si
porrebbe in contrasto con l'art. 7 della legge 5  novembre  1971,  n.
1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato  cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura  metallica),  il  quale
prevede che siano obbligatoriamente assoggettate a  collaudo  statico
le  opere  in  conglomerato  cementizio  armato  normale,  quelle  in
conglomerato cementizio  armato  precompresso,  nonche'  le  opere  a
struttura  metallica;  opere  accomunate  dalla   caratteristica   di
assolvere  ad  una  «funzione  statica»  relativa  agli  edifici  cui
accedono; 
        che  la  «indiscutibile»  pertinenza  della   normativa   sul
collaudo statico alla  materia  della  «sicurezza»  comporterebbe  la
violazione della competenza legislativa  esclusiva  statale  prevista
dall'art. 117, secondo comma, lettera h),  della  Costituzione,  come
recentemente delineata dalla giurisprudenza costituzionale; 
        che, infatti, con la sentenza n. 21 del 2010, questa Corte ha
affermato che la materia sicurezza «non si esaurisce nell'adozione di
misure  relative  alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati,   ma
comprende la tutela dell'interesse generale  alla  incolumita'  delle
persone, e quindi la salvaguardia di un bene  che  abbisogna  di  una
regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale»; 
        che - prosegue la Presidenza del Consiglio dei ministri -  la
impugnata normativa regionale  esclude  la  necessita'  del  collaudo
statico  per  alcuni  interventi  edilizi,  indipendentemente   dalla
verifica del loro assolvimento alla «funzione statica» cui  la  legge
n. 1086 del 1971 ricollega detta necessita'; 
        che la Regione Umbria non si e' costituita; 
        che la norma impugnata e' stata modificata  con  legge  della
Regione Umbria del 3 agosto 2010, n. 17  (Modificazione  della  legge
regionale 27 gennaio 2010, n. 5); 
        che con atto notificato in data 15 ottobre 2010 e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 19 ottobre 2010,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 7 ottobre 2010  ed  alla  relazione  del  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni, in cui si da' atto che «sono venute meno  le
motivazioni del ricorso». 
    Considerato: 
        che e' stata depositata rinuncia al ricorso; 
        che, in mancanza di costituzione della  parte  convenuta,  ai
fini dell'estinzione del giudizio non  occorre  l'accettazione  della
rinuncia ad opera di quest'ultima; 
        che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
giudizio comporta l'estinzione del processo (ex  plurimis,  ordinanze
nn. 244, 239 e 206 del 2010).