Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 11,  comma  1,
54, commi 1 e 2, nonche' 72, commi 2 e 3, della legge  della  Regione
Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio  di  previsione  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Basilicata - legge finanziaria 2010), degli artt. 7 e 8  della  legge
della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in  materia  di
energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale  Regionale  d.lgs.
n. 152 del 3 aprile  2006  -  L.R.  n.  9/2007),  nonche'  dei  punti
2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima
legge regionale, e dell'art. 1 della legge della  Regione  Basilicata
29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all'art. 11 della  legge  regionale
30 dicembre 2009, n. 42), promossi con  ricorsi  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, notificati il 1°- 4 ed il 20-24 marzo 2010 ed
il 2-7 aprile 2010, depositati in cancelleria il 10 ed il 30 marzo ed
il 9 aprile 2010 rispettivamente iscritti ai nn.  42,  50  e  58  del
registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Basilicata; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Uditi gli avvocati dello Stato Enrico Arena e Antonio  Palatiello
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 4 marzo  2010,  depositato  il  10
marzo 2010 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi dell'anno  2010,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l)  e
s), e terzo, e 120, primo comma,  della  Costituzione,  nonche'  agli
articoli 43 e ss., e 81, comma 1, lettera b), del Trattato  25  marzo
1957 che istituisce la Comunita' europea, questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1 e 2, e 72,  commi
2 e 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009,  n.  42
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010). 
    1.1. - L'art. 11, comma 1, della predetta legge regionale dispone
che, all'art. 33 della legge della Regione Basilicata 7 agosto  2009,
n. 27  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2009  e  del  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2009/2011), il comma 2 e' il seguente: «2. Il comma  1  dell'art.  14
della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e' sostituito con:  "1.
La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e
551 dell'art.  2,  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  promuove  la
stabilizzazione dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della  legge
regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita'  dei  Comuni  e
degli enti pubblici  utilizzatori  da  almeno  tre  anni  e  promuove
altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex  LSU  rivenienti  dalla
platea regionale LSU che hanno avuto contratti di  Co.Co.Co.  per  la
durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al  2008  ed
in essere"». 
    Il ricorrente deduce che la norma,  nell'ampliare  la  sfera  dei
destinatari individuati  dalla  legge  della  Regione  Basilicata  24
dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione annuale e pluriennale della  Regione  Basilicata  -  Legge
finanziaria 2009), si porrebbe in contrasto con l'art. 17, comma  10,
del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, in  legge
dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102,  secondo  il
quale  le  amministrazioni  pubbliche,  incluse  le  Regioni,  previo
espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  possono
bandire concorsi per le assunzioni  a  tempo  indeterminato  con  una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti  messi  a
concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2007).  La  disposizione
impugnata contrasterebbe - ad avviso dell'Avvocatura  generale  dello
Stato - anche con l'art. 3, comma 90, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 
    Poiche' le suddette norme statali esprimono principi fondamentali
in materia di coordinamento della finanza pubblica,  ne  risulterebbe
leso l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il ricorrente denuncia, poi, la violazione dell'art. 3 Cost., per
disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie  di  lavoratori
che, ingiustificatamente, non verrebbero stabilizzati perche' esclusi
dalla norma impugnata e dell'art. 97 Cost., poiche' l'art. 11,  comma
1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 contrasterebbe  con  il
principio dell'accesso per concorso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni. 
    1.2. - L'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42  del
2009, modificando l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata  n.
31 del 2008, a sua volta gia' sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della
legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni  in
materia di energia), consente  eccezionalmente  la  realizzazione  di
impianti  fotovoltaici,  mineolici,  di  cogenerazione  alimentati  a
biogas, gas discarica, gas residuati da processi di depurazione e  da
biomassa  vegetale,  purche'  con  potenza  inferiore  a  determinate
soglie, nonche'  in  sostituzione  o  in  conversione  di  quelli  in
esercizio nei limiti della potenza gia' autorizzata. Resta fermo  che
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Basilicata n.  9  del
2007   «fino   all'approvazione   del   PIEAR   non   e'   consentita
l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrano nei limiti e
non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al  Piano
energetico regionale della Basilicata approvato con  Delib.  C.R.  26
giugno 2001, n. 220». In particolare, l'art. 54, comma 1, della legge
regionale impugnata prevede: «3. Il comma  2  dell'articolo  3  della
L.R. n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: "2.  In  deroga  a  quanto
disposto al comma 1 e' consentita la realizzazione: a) degli impianti
fotovoltaici; [...]  a.4  -  non  integrati  di  cui  siano  soggetti
responsabili, ai sensi del DM 19.02.07, Enti Pubblici  o  Societa'  a
capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella
titolarita' dei predetti soggetti classificati al  demanio  regionale
ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale; [...]». 
    Il ricorrente lamenta che la norma  modificativa  censurata,  pur
autorizzando l'installazione e la realizzazione di impianti in deroga
alla sospensione dell'autorizzazione di cui al sopra riportato  comma
1, di fatto continui ad impedire  sul  territorio  della  Regione  la
costruzione di alcune categorie di impianti, ponendosi  in  contrasto
con  la  disciplina  statale  di  riferimento   che   prescrive   una
particolare procedura per la realizzazione e l'installazione di essi. 
    Infatti, secondo la lettura datane dalla difesa dello  Stato,  la
disposizione regionale impugnata impone un divieto  generalizzato  ed
irragionevole al rilascio di autorizzazioni  per  l'installazione  di
impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di
potenza, come pure un blocco  per  gli  impianti  eolici,  eccetto  i
minieolici indicati dalla lettera b). In tal modo la norma violerebbe
l'art.  41  Cost.,  limitando  l'attivita'  economica  delle  imprese
operanti in tale settore senza indicare imperativamente in  che  modo
la sicurezza, la liberta' o la dignita' umana  sarebbero  lese  dagli
insediamenti  in  esame  e  senza,  inoltre,   farsi   carico   della
salvaguardia dei procedimenti in fase di avanzata  istruttoria  e  di
una attenta comparazione tra gli interessi pubblici ad essi  sottesi,
come  il  maggiore  sfruttamento  dell'energia  derivante  da   fonti
rinnovabili - funzionale altresi' al raggiungimento  degli  obiettivi
fissati a livello europeo - e la salvaguardia del paesaggio. 
    La stessa eccezione alla  moratoria,  prevista  in  favore  degli
impianti  fotovoltaici  non   integrati   di   cui   siano   soggetti
responsabili  enti  pubblici  o  societa'  a   capitale   interamente
pubblico, anche con utilizzazione di terreni di proprieta'  pubblica,
urterebbe  contro  l'art.  3  Cost.,  in  quanto  discriminatoria   e
anticoncorrenziale, realizzando un indebito, non  ragionevole  e  non
proporzionato vantaggio a favore di  operatori  pubblici  agenti  sul
mercato a fini di profitto, anziche' a diretto ed esclusivo vantaggio
della comunita' locale o di particolari soggetti deboli. 
    Tale posizione di vantaggio  per  l'operatore  pubblico  sarebbe,
altresi', contraria ai principi di liberta' di iniziativa economica e
di tutela della concorrenza garantiti dagli artt. 41 e  117,  secondo
comma, lettera  e),  Cost.,  nonche'  dall'art.  3  Cost.  In  ultima
analisi, ne farebbero le spese  la  liberta'  di  stabilimento  e  la
tutela della concorrenza, in spregio agli articoli,  rispettivamente,
43 ss. e 81, comma 1,  lettera  b),  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma  1,  lettera  b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal  1°
dicembre 2009). 
    Nel quadro  delle  disposizioni  del  Trattato  CE,  infatti,  le
restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno  Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate (artt. 43
ss. Trattato CE), mentre sono incompatibili con il mercato comune - e
dunque interdetti - tutti gli accordi consistenti, tra  l'altro,  nel
limitare o  controllare  la  produzione,  gli  sbocchi,  lo  sviluppo
tecnico o gli investimenti  (cfr.  art.  81,  comma  1,  lettera  b),
Trattato CE) 
    Conseguentemente  -  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri - la norma impugnata  violerebbe  anche  l'art.  120,  primo
comma, Cost., che espressamente vieta  al  legislatore  regionale  di
adottare provvedimenti che ostacolino in  qualsiasi  modo  la  libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, e di limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte  del  territorio
nazionale. 
    1.3. - Anche l'art. 54, comma 2, della legge reg.  Basilicata  n.
42 del 2009, che ha modificato l'art. 10, comma 5, della  legge  reg.
Basilicata n. 31 del 2008,  sarebbe  censurabile,  per  il  fatto  di
prevedere,  nel  quadro  di  una  normativa  dettata  in  materia  di
costruzione  e  gestione  degli  impianti,  infrastrutture  ed  opere
connesse in zone agricole, delle fasce di rispetto e vari vincoli sui
terreni destinati all'insediamento per la costruzione e  la  gestione
degli impianti. 
    Cosi disponendo, la norma regionale contrasterebbe con l'art. 12,
comma  10,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'), il quale recita:  «In  Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si  approvano  le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al  comma  3»,
relativo  al  rilascio  dell'autorizzazione  per  l'installazione  di
impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
    Secondo il ricorrente, infatti, l'approvazione delle linee  guida
dei requisiti  per  l'insediamento  e  la  gestione  di  impianti  e'
espressione  della  competenza   statale   in   materia   di   tutela
dell'ambiente e ha la finalita' precipua di proteggere il  paesaggio.
Talche', secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza  n.  166
del 2009), sarebbe precluso alle Regioni di provvedere  autonomamente
alla individuazione  di  criteri  per  il  corretto  inserimento  nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia  alternativa,
pena la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La  disposizione  in  esame,  inoltre,  sarebbe  invasiva   della
competenza legislativa statale in ordine ai principi fondamentali  in
materia  di   produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia, rinvenibili nella normativa statale  sopra  richiamata,
violando, cosi', l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.4. - Per quel che riguarda l'art. 72, commi 2 e 3, della  legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009, il ricorrente deduce che il  comma  2
prevede che «in relazione alla necessita' di garantire la trasparenza
e valorizzare le competenze professionali, il contratto di  lavoro  a
tempo determinato  e'  di  regola  lo  strumento  utilizzato  per  la
gestione ordinaria di programmi  comunitari  complessi,  qualora  non
sussistano  esigenze  che  richiedano   una   prestazione   altamente
qualificata   di   natura   professionale   da   acquisire   mediante
applicazione delle disposizioni dl cui all'art. 7, comma  6  e  segg.
del decreto legislativo n. 165 del 2001» e il comma  3  dell'art.  72
dispone che «sino  alla  definizione  delle  procedure  selettive  di
accesso di cui  al  comma  che  precede,  possono  essere  prorogati,
comunque  non  oltre  il  30  settembre   2010,   i   contratti   dei
collaboratori  in  essere  su  espressa  e  motivata  richiesta   dei
competenti dirigenti circa le ragioni e la necessita' della proroga». 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tali
disposizioni, prevedendo, rispettivamente, l'utilizzo dei contratti a
tempo determinato  e  la  proroga  generalizzata  dei  contratti  dei
collaboratori, violano l'art. 3 Cost., essendo  contrarie  al  canone
della ragionevolezza; l'art. 97 Cost., contrastando con il  principio
del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione;  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  allo  Stato   la
competenza esclusiva in materia di  ordinamento  civile,  poiche'  la
disposizione censurata si risolverebbe  anche  nell'abolizione  della
specifica causa di nullita' dei contratti a tempo determinato  e  dei
contratti d'opera  professionale  con  la  pubblica  amministrazione,
scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs.  n.  165
del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati  al  di
fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati. 
    2. - Con atto notificato il 18 ottobre 2010,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnazione  dell'art.  72,
commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 57 del 2009. 
    3. - Con ricorso notificato il 20 marzo 2010,  depositato  il  30
marzo 2010 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi  dell'anno  2010,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli artt. 41, 117, commi primo, secondo, lettere d), e), h),  s),  e
terzo, 118 e 120,  Cost.  questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 7 e 8 della legge della  Regione  Basilicata  19  gennaio
2010, n. 1  (Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale d.lgs. n. 152 del  3  aprile  2006  -
L.R. n. 9/2007),  nonche'  dei  punti  2.1.2.1.,  2.2.2.  e  2.2.3.1.
dell'Appendice  A  al  Piano  di  Indirizzo   Energetico   Ambientale
Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla medesima legge regionale. 
    3.1. - In disparte le censure rivolte all'art. 8  della  suddetta
legge regionale, destinate ad esame in separato giudizio, secondo  il
ricorrente l'art. 7, comma 1, lettera  c),  viola  l'art.  117  Cost.
sotto vari profili. 
    Premesso che l'art. 7, comma 1, lettere c) e d), della legge reg.
Basilicata n. 1 del 2010 modifica gli allegati  A  e  B  della  legge
della Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n.  47  (Disciplina  della
valutazione  di  impatto   ambientale   e   norme   per   la   tutela
dell'ambiente) circa la valutazione d'impatto ambientale in relazione
ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti,
in particolare, con le disposizioni di  cui  alla  lettera  c)  viene
aggiunto - all'Allegato A della citata legge regionale n. 47 del 1998
- il punto «25.  Progetti  relativi  ad  impianti  di  produzione  di
energia mediante lo sfruttamento del  vento  con  potenza  installata
superiore ad I MW. Soglia in aree naturali protette  0,5  MW.».  Tale
previsione  contrasterebbe   con   quanto   stabilito   dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
perche' quest'ultimo, nel testo attualmente in vigore - sub  Allegato
III alla Parte I, punto c-bis) -, non fa riferimento ad alcuna soglia
minima di potenza installata per la tipologia degli «Impianti  eolici
per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale e'
prevista  la  partecipazione  obbligatoria  del  rappresentante   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali». 
    Sicche', mentre la legge regionale consente la realizzazione,  in
mancanza di valutazione d'impatto ambientale, di impianti al di sotto
delle soglie stabilite, la normativa  statale  di  riferimento  sopra
citata prescrive la sottoposizione alle relative procedure  di  tutti
gli interventi, compresi quelli inferiori ai  limiti  previsti  dalla
legge regionale in questione. 
    La  norma  regionale  impugnata,  quindi,  dettando  disposizioni
contrarie  alla   normativa   nazionale   vigente,   di   derivazione
comunitaria, non rispetterebbe gli  standard  minimi  e  uniformi  di
tutela dell'ambiente, in violazione sia dell'art. 117,  primo  comma,
Cost., sia dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    3.2. -  In  relazione  all'Appendice  A  al  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale  (P.I.E.A.R.),  Allegato  alla  legge
reg. Basilicata n. 1 del 2010, il  ricorrente  deduce  la  violazione
dell'art. 117 Cost. sotto vari profili. 
    Infatti,  nell'Appendice  A  al  Piano  di  Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), il quale - ai sensi  dell'articolo
1, comma 1, della legge regionale impugnata -  ne  costituisce  parte
integrante, vengono posti, ai  punti  2.1.2.1.,  2.2.2.  e  2.2.3.1.,
vincoli  aprioristici  alla  realizzazione  di  determinati  impianti
(solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e  di  grande
generazione)  nelle  aree  Natura   2000,   laddove   il   preventivo
esperimento della valutazione di incidenza  di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della  flora  e  della  fauna  selvatiche)  potrebbe,  eventualmente,
consentire la tipologia di intervento in esame. 
    Anche in questo caso, quindi, emergerebbe  un  contrasto  con  la
normativa nazionale vigente di derivazione comunitaria, in violazione
degli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e, cosi', in
spregio  sia  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  che  impone   al
legislatore  regionale  il  rispetto  dei  vincoli  comunitari,   sia
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ai sensi del quale lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema». 
    4. - La Regione Basilicata  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale ed ha chiesto dichiararsi infondate tutte
le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri  nei
riguardi della  legge  regionale  n.  1  del  2010,  con  particolare
riferimento agli artt. 7 e 8 e all'Appendice A, punti 2.1.2.1, 2.2.2.
e 2.2.3.1, del Piano di  Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale
approvato con la suddetta legge. 
    4.1. - In particolare, ad avviso della resistente,  gli  impianti
menzionati alla lettera c-bis) dell'Allegato III alla  Parte  II  del
d.lgs. n. 152 del 2006 si riferiscono a  progetti  nel  cui  iter  di
approvazione,  pur   rimessa   alle   Regioni,   e'   prescritta   la
partecipazione del rappresentante del Ministero. 
    Viceversa, nel caso in esame, si verserebbe in ipotesi  di  Piano
Energetico predisposto ed approvato dalla Regione, dunque immune  dal
coinvolgimento dello Stato e caratterizzato dalla verifica  d'impatto
significativo sull'ambiente, relativamente agli impianti  di  potenza
inferiore alle soglie previste, effettuata a monte con esito negativo
dalla stessa Regione in base all'art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    4.2. - Quanto, poi, alla  denunciata  violazione  dell'art.  117,
primo e secondo comma, lettera s), Cost. da parte delle previsioni di
cui ai punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale approvato con la legge reg.
Basilicata n. 1 del 1010, la ratio  delle  limitazioni  ivi  previste
nelle  aree  della  Rete  Natura  2000  dovrebbe   essere   ricercata
nell'esigenza di colmare il vuoto  normativo  causato  dalla  mancata
emanazione delle linee guida statali previste dal decreto legislativo
n. 387 del 2003, con cui avrebbero dovuto essere individuati  i  siti
non idonei all'installazione di specifiche tipologie d'impianti. 
    Nelle more la Regione Basilicata avrebbe inteso  provvisoriamente
salvaguardare nel modo piu' rigoroso possibile aree  non  altrettanto
incisivamente  garantite  dalla  disciplina  dettata  in  materia  di
valutazione di incidenza, tale, invero, da consentire  sulle  stesse,
sia pure a determinate condizioni, la realizzazione degli  interventi
proposti.  Peraltro,  con  l'art.  3,  comma  4,  della  legge   reg.
Basilicata n. 1 del  2010,  il  legislatore  regionale  avrebbe  gia'
dichiarato di volersi immediatamente adeguare  alle  adottande  linee
guida nazionali, cosi'  prestando  ossequio  al  principio  di  leale
collaborazione. 
    5. - Con ricorso notificato il 7 aprile  2010,  depositato  il  9
aprile 2010 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi dell'anno  2010,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della  Regione  Basilicata  29
gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all'art. 11 della legge  regionale  30
dicembre 2009, n. 42). 
    5.1. - La norma impugnata dispone che, all'art.  33  della  legge
reg. Basilicata n. 27 del 2009, come modificato  dall'art.  11  della
legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, il comma 2 e' il seguente:  «2.
Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
e' sostituito con: "1. La Regione Basilicata, in armonia  con  quanto
previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  promuove  la  stabilizzazione  dei  lavoratori   impegnati   in
attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c),  comma
3, art. 2  della  legge  regionale  19  gennaio  2005,  n.  2,  nella
disponibilita' dei Comuni  e  degli  enti  pubblici  utilizzatori  da
almeno tre anni e promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori
ex  LSU  rivenienti  dalla  platea  regionale  LSU  che  hanno  avuto
contratti di Co.Co.Co.  per  la  durata  di  60  mesi  con  pubbliche
amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere."». 
    Il ricorrente afferma di aver  gia'  impugnato  l'art.  11  della
legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, perche', modificando l'art. 14,
comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008,  aveva  ampliato
la sfera degli aventi il diritto alla stabilizzazione. In quella sede
aveva evidenziato un contrasto con i  limiti  imposti  dall'art.  17,
comma  10,  del  d.l.  n.  78  del  2009,  in  base   al   quale   le
amministrazioni  pubbliche,   Regioni   comprese,   possono   bandire
concorsi, previo espletamento delle procedure fissate  dall'art.  35,
comma 4,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per  cento
dei posti messi a concorso in possesso dei requisiti di cui  all'art.
1, commi 519 e 558 della legge n. 296 del 2006 e  all'art.  3,  comma
90, della legge n. 244  del  2007.  La  norma,  pertanto,  era  stata
ritenuta  non  in  linea  con  la  richiamata  normativa   nazionale,
espressiva di principi fondamentali in materia di coordinamento della
finanza pubblica  e,  quindi,  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
nonche' contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che, con l'art.
1 della legge reg.  Basilicata  n.  10  del  2010,  la  Regione,  nel
modificare l'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009,  non
solo non si e' adeguata ai rilievi governativi, ma  ha  ulteriormente
ampliato la platea dei destinatari della stabilizzazione, individuati
ora in coloro «che hanno avuto contratti Co.Co.Co. per la  durata  di
60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in  essere».
Essa,  pertanto,  modifica  tale  ultimo  requisito   rispetto   alla
precedente previsione legislativa, la quale prevedeva che i contratti
sopra indicati dovevano sia avere la durata di 60 mesi, sia essere in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge. 
    Conseguentemente, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,
l'art. 1 della legge reg. Basilicata  n.  10  del  2010  accentua  il
contrasto con la normativa statale gia' denunciato con il  precedente
ricorso  a  codesta  Corte,  del  quale  richiama  il  contenuto.  In
particolare, la norma impugnata, violando la normativa statale  prima
menzionata, si porrebbe in contrasto con  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  con  riguardo  ai  principi  fondamentali   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica. Essa, inoltre, lederebbe l'art.
3 Cost., per disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di
lavoratori,   che   sarebbero   in   tal   modo   ingiustificatamente
«stabilizzati», perche'  esclusi  dalla  norma  in  contestazione,  e
l'art. 97 Cost., per  violazione  delle  modalita'  di  accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 
    Il  ricorrente  conclude  chiedendo  che  l'adita  Corte  «voglia
dichiarare illegittimo e quindi annullare  l'articolo  10,  comma  4,
della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008». 
    6. - La Regione Basilicata  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  ed  ha  chiesto  che  il  ricorso   sia
dichiarato inammissibile o infondato. 
    6.1.  -  Circa  l'eccepita  inammissibilita'  del   ricorso,   la
resistente deduce che nelle conclusioni del ricorso il Presidente del
Consiglio dei ministri ha  chiesto  impropriamente  la  dichiarazione
dell'illegittimita'  dell'art.  10,  comma  4,   della   legge   reg.
Basilicata n. 31 del 2008. 
    6.2. - La difesa regionale sostiene,  poi,  che  erroneamente  il
ricorrente afferma che l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del
2010 avrebbe ampliato l'ambito della stabilizzazione oltre  i  limiti
stabiliti dalla normativa previgente. 
    Infatti, l'art. 33, comma 2, della legge della Regione Basilicata
7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario  2009  e  del  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2009/2011), mai impugnato dal Governo, aveva disposto che  «
Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
e' sostituito con: "1. La Regione Basilicata, in armonia  con  quanto
previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  promuove  la  stabilizzazione  dei  lavoratori   impegnati   in
attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c),  comma
3, art. 2  della  legge  regionale  19  gennaio  2005,  n.  2,  nella
disponibilita' dei Comuni  e  degli  enti  pubblici  utilizzatori  da
almeno tre anni e promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori
ex  LSU  rivenienti  dalla  platea  regionale  LSU  che  hanno  avuto
contratti di Co.Co.Co.  per  la  durata  di  60  mesi  con  pubbliche
amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere"». 
    Pertanto,  l'ambito  soggettivo  di  applicazione  riguardante  i
lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa
provenienti   dalla   platea   dei   lavoratori   socialmente   utili
riconosciuti dai vari livelli  istituzionali  non  e'  stato  variato
dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010. 
    La  Regione  aggiunge  che  non  sussiste  alcuna  violazione  di
principi in materia di coordinamento della finanza pubblica,  poiche'
l'onere finanziario delle stabilizzazioni in oggetto grava in massima
parte sulle risorse regionali  e  solo  marginalmente  sulla  finanza
locale, con conseguente salvaguardia del patto di stabilita'. 
    Quanto alla pretesa  violazione  dell'art.  3  Cost.,  la  difesa
regionale ne eccepisce l'inammissibilita', per genericita' della  sua
formulazione, e  l'infondatezza,  perche'  una  reale  disparita'  si
sarebbe realizzata  nell'ipotesi  in  cui  non  fosse  stata  attuata
l'equiparazione  di  tutti  i  soggetti  appartenenti   alla   platea
regionale  dei  lavoratori  socialmente  utili  ed  in  possesso  dei
requisiti soggettivi richiesti. 
    7. - In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato memorie. 
    7.1. - Con memoria depositata il 21 dicembre 2010  i1  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  ha  insistito  per  l'accoglimento  del
ricorso iscritto al n. 50 del registro ricorsi dell'anno 2010,  volto
ad  ottenere  la  dichiarazione  dell'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma  l,  e  dall'allegata  Appendice  A  al  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), punti 2.1.2.1, 2.2.2. e
2.2.3.1., nonche' dell'art. 7, comma 1, lettera c), limitatamente  al
punto 25, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. l,
norme tutte impugnate per  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.. 
    7.2. - In primo luogo, la  difesa  dello  Stato  ha  ribadito  il
contrasto dell'art. 7, comma 1, lettera c),  limitatamente  al  punto
25, con  la  legislazione  statale,  che  dispone  la  necessita'  di
valutazione d'impatto ambientale in ogni caso (d.lgs. 3 aprile  2006,
n. 152, All. III alla Parte II,  punto  c-bis).  In  particolare,  la
violazione della norma interposta, in  una  delle  materie  riservate
alla legislazione esclusiva dello Stato  (art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.), renderebbe palese  l'illegittimita'  della  norma
sulla base dei principi affermati dalla Corte, secondo cui la  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e' materia di legislazione  esclusiva
dello Stato (ex multis, sentenza n. 278 del 2010) e la Regione  viola
la  Costituzione  quando,  in  materia,  si  pone  contro  la   norma
interposta (ex multis, sentenza n. 325 del 2010), a fortiori se in un
ambito di legislazione esclusiva. 
    Ne' varrebbe l'obiezione, formulata dalla Regione resistente, che
la verifica dell'impatto  ambientale  per  gli  impianti  di  potenza
inferiore alle soglie previste sarebbe stata  "effettuata  a  monte",
perche' l'argomento non toglierebbe il  fatto  di  avere  la  Regione
legiferato in materia di esclusiva competenza statale, per di piu' in
violazione di norme statali preesistenti. 
    7.3. - Quanto, poi, alle norme regionali contenute nell'appendice
A al P.I.E.A.R., punti 2.1.2.1., 2.2.2.. 2.2.3.1 -  norme  che  fanno
parte integrante della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 in  virtu'
dell'art. l, comma l, di essa -, secondo la  difesa  dello  Stato  e'
costituzionalmente illegittimo che esse pongano vincoli  aprioristici
in relazione a determinati impianti nelle aree Natura 2000, ignorando
del tutto le possibilita' alternative offerte dalla legge statale. Ed
infatti, l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997, n. 357,  di  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE,
dispone una complessa  procedura  di  verifica  delle  compatibilita'
ambientali, che va eseguita caso  per  caso  con  l'intervento  dello
Stato. Sicche', la norma statale esclude che possano negarsi a priori
determinati interventi in alcune aree. 
    Anche stavolta, dunque, la Regione Basilicata avrebbe  legiferato
in  materia  ambientale  prescindendo  dalla  disciplina  statale  di
origine comunitaria. Cio' in violazione patente dell'art. 117,  primo
e secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  posto  che  nessuna  Regione
potrebbe, in via  di  principio,  escludere  una  parte  del  proprio
territorio dalle regole proprie  della  disciplina  costituzionale  e
cosi',  nella  specie,  dalle  regole  della   legislazione   statale
esclusiva (cfr., ad esempio, la sentenza della  Corte  costituzionale
n. 331 del 2010). 
    Ne' varrebbe replicare, come ha fatto la Regione Basilicata,  che
la sua previsione sarebbe «in  ogni  caso  provvisoria,  destinata  a
perdere vigore non appena  saranno  state  adottate  le  linee  guida
statali alle quali il legislatore regionale  ha  gia'  dichiarato  di
volersi  immediatamente  adeguare»,  perche'  rimarrebbe   il   fatto
dell'invasione, da  parte  della  norma  regionale  impugnata,  degli
ambiti di competenza statale esclusiva. 
    7.4. - Con memoria depositata il 21 dicembre 2010  i1  Presidente
del Consiglio dei ministri ha ulteriormente  argomentato  a  sostegno
della fondatezza del ricorso iscritto al n. 58 del  registro  ricorsi
dell'anno 2010. 
    7.5.  -  Premesso  di   avere   chiaramente   denunciato   -   e,
coerentemente,   di   avere    inteso    chiedere    dichiararsi    -
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1   della   legge   reg.
Basilicata n. 10 del 2010 con  le  modifiche  apportate  all'art.  11
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42, per  violazione  degli
artt. 117, terzo comma, 3 e  97  Cost.,  la  difesa  dello  Stato  ha
preliminarmente     evidenziato     l'infondatezza     dell'eccezione
d'inammissibilita'  sollevata  dalla  Regione   Basilicata,   essendo
l'indicazione erronea di altra norma, contenuta  nella  parte  finale
del ricorso, frutto di  mero  refuso  dattilografico,  sfuggito  alla
collazione. 
    7.6. - Nel merito, il ricorrente ha ribadito l'illegittimita' del
censurato art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010,  perche'
tale norma, modificando l'art. 11 della legge reg. n. 42 del  2009  e
ampliando la platea dei beneficiari della stabilizzazione, si sarebbe
posta  in  evidente  contrasto  con  i  principi   fondamentali   che
disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  come  disciplinati
dal  d.lgs.  n.  165  del  2001:   principi   ai   quali   tutte   le
Amministrazioni devono attenersi. 
    Pertanto,  la  censurata  norma  regionale  urterebbe  contro   i
principi  di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'   della
pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3, primo comma, e  97,
primo e  terzo  comma,  Cost.:  «in  particolar  modo,  il  principio
costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori  garanzie
di selezione dei  piu'  capaci,  in  funzione  dell'efficienza  della
stessa amministrazione, anche  per  l'accesso  dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate,  come  piu'  volte
ribadito   dalla   costante   giurisprudenza   di    codesta    Corte
Costituzionale (sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n.  3  del
2004, n. 1 del 1999)». 
    Anche la denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
rispetto alla normativa statale riguardante  il  coordinamento  della
finanza pubblica, troverebbe riscontro nella recente  sentenza  della
Corte costituzionale n. 333 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con tre distinti ricorsi, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  promosso  questioni  di  legittimita'   costituzionale,
rispettivamente, degli artt. 11, comma 1, 54, commi 1  e  2,  nonche'
72, commi 2 e 3, della legge della  Regione  Basilicata  30  dicembre
2009,  n.  42  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione annuale  e  pluriennale  della  Regione  Basilicata  legge
finanziaria 2010), degli artt.  7  e  8  della  legge  della  Regione
Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale  d.lgs.  n.  152  del  3
aprile 2006 - L.R. n. 9/2007), nonche' dei punti 2.1.2.1.,  2.2.2.  e
2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato della medesima legge  regionale,  di
cui costituisce parte integrante, e dell'art.  1  della  legge  della
Regione Basilicata 29 gennaio 2010,  n.  10  (Modifiche  all'art.  11
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42). 
    1.1. - L'art. 11, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42  del
2009 dispone che, all'art. 33 della legge della Regione Basilicata  7
agosto 2009, n. 27  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario  2009  e  del  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2009/2011), il comma 2  e'  il  seguente:  «2.  Il  comma  1
dell'art. 14 della  legge  regionale  24  dicembre  2008,  n.  31  e'
sostituito con: "1. La Regione  Basilicata,  in  armonia  con  quanto
previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  promuove  la  stabilizzazione  dei  lavoratori   impegnati   in
attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c),  comma
3, art. 2  della  legge  regionale  19  gennaio  2005,  n.  2,  nella
disponibilita' dei Comuni  e  degli  enti  pubblici  utilizzatori  da
almeno tre anni e promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori
ex  LSU  rivenienti  dalla  platea  regionale  LSU  che  hanno  avuto
contratti di Co.Co.Co.  per  la  durata  di  60  mesi  con  pubbliche
amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere."». 
    Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost., contrastando con il principio fondamentale  in  materia
di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 17,  comma
10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo  il  quale  le
amministrazioni pubbliche, incluse le  Regioni,  previo  espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  possono  bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una  riserva  di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso,  per
il personale non  dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) e all'art. 3, comma  90,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). 
    La  norma,  inoltre,  contrasterebbe  con  l'art.  3  Cost.,  per
disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie  di  lavoratori
che non verrebbero ingiustificatamente stabilizzati  perche'  esclusi
dalla norma impugnata,  e  con  l'art.  97  Cost.,  per  lesione  del
principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
per concorso. 
    1.2. - L'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42  del
2009 modifica l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata  n.  31
del 2008, a sua volta gia' sostitutivo dell'art. 3,  comma  2,  della
legge reg. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni  in  materia
di energia), ed in particolare prevede: «3. il comma  2  dell'art.  3
della L.R. n. 9/2007 e' sostituito  dal  seguente:  2.  In  deroga  a
quanto disposto al comma 1 e' consentita la realizzazione:  a)  degli
impianti fotovoltaici; a.1 - incentivati in Conto energia di  cui  al
D.M. 6 febbraio 2006 e  D.M.  28  luglio  2005;  a.2  -  integrati  o
parzialmente integrati ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007; a.3  -  di
cui ai bandi gia' emanati dalla Regione; a.4 - non integrati  di  cui
siano soggetti responsabili, ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, Enti
Pubblici o Societa' a  capitale  interamente  pubblico  e  che  siano
realizzati  su  terreni  nella  titolarita'  dei  predetti   soggetti
classificati al demanio  regionale  ovvero  a  patrimonio  regionale,
provinciale  o  comunale;  a.5  -  di  potenza  fino  a  1   MW   con
caratteristiche disciplinate dal comma 5; [...]». 
    Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  l'impugnata
norma,  pur  autorizzando  l'installazione  e  la  realizzazione   di
impianti  in  deroga  alla  sospensione  dell'autorizzazione  di  cui
all'art. 3, comma 1, della legge  reg.  Basilicata  n.  9  del  2007,
continua ad impedire sul territorio della Regione la  costruzione  di
alcune categorie di impianti, discostandosi dalla disciplina  statale
di  riferimento  che  prescrive  una  particolare  procedura  per  la
realizzazione e l'installazione di essi. 
    In tal modo,  la  disposizione  impugnata  violerebbe  l'art.  41
Cost., perche'  limitativa  dell'attivita'  economica  delle  imprese
operanti in tale settore pur senza indicare la lesione di  sicurezza,
liberta' o dignita' umana ascrivibile  agli  insediamenti  in  esame,
senza  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  in  fase  di
avanzata istruttoria ed abdicando ad una  rigorosa  comparazione  tra
gli  interessi  pubblici  ad  essi  sottesi  (maggiore   sfruttamento
dell'energia  derivante  da  fonti  rinnovabili  e  salvaguardia  del
paesaggio). 
    La stessa eccezione  alla  moratoria  prevista  in  favore  degli
impianti  fotovoltaici  non   integrati   di   cui   siano   soggetti
responsabili  enti  pubblici  o  societa'  a   capitale   interamente
pubblico, anche con utilizzazione di terreni di proprieta'  pubblica,
urterebbe  contro  l'art.  3  Cost.,  in  quanto  discriminatoria   e
anticoncorrenziale, poiche' foriera di un indebito,  irragionevole  e
sproporzionato vantaggio per i soggetti pubblici operanti sul mercato
a fini di profitto, anziche' direttamente ed esclusivamente in favore
della comunita' locale o di particolari soggetti svantaggiati. 
    Tale  ingiustificata  posizione  di   privilegio   dell'operatore
pubblico sarebbe, altresi', contraria  ai  principi  di  liberta'  di
iniziativa economica e di tutela della  concorrenza  garantiti  dagli
artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonche' dall'art. 3
Cost.  E  sarebbe,  ulteriormente,  incoerente  rispetto  ai  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario - cogenti ai  sensi  dell'art.
117, primo comma, Cost. - in tema di liberta' di  stabilimento  e  di
tutela della  concorrenza,  con  violazione,  rispettivamente,  degli
artt. 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato istitutivo della
Comunita' europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma  1,  lettera  b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal  1°
dicembre 2009). 
    Conseguentemente, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 120,
primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore  regionale
di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la  libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, cosi' come di
limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in  qualunque  parte  del
territorio nazionale. 
    1.3. - L'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42  del
2009, modificando l'art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata  n.
31 del 2008, cosi' dispone: «5. La costruzione e  la  gestione  degli
impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all'art.  3,  comma
2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole e'  consentita
purche' vengano rispettate le seguenti condizioni: 
        che non vengano realizzati nei siti della  Rete  Natura  2000
(siti d'importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS)
ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio  del  21
maggio 1993, relativa alla conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE  del
Consiglio, del 2 aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici, nei  parchi  nazionali  e  regionali,  nelle  aree
vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi  del
D.Lgs. n. 153 del 2006, che la  dimensione  minima  delle  particelle
catastali asservite all'impianto, anche non  contigue  di  proprieta'
del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore
a  3  volte  la  superficie  radiante  ed  esse  risultino  prive  di
piantagioni produttive intensive  quali  uliveti,  agrumeti  o  altri
alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 1°  dicembre
2008 catastalmente con la qualita'  "irrigua"  qualora  siano  invece
realizzate in aree agricole "irrigue" che la dimensione minima  delle
particelle  catastali  asservite,  siano  anche   non   contigue   di
proprieta' del proponente ma appartenenti  allo  stesso  Comune,  non
siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed  esse  risultino
prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti,  agrumeti  o
altri alberi da frutto; 
        che  il  soggetto  proponente  non  presenti  su   particelle
catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento  successive
alla data del 1° dicembre 2008, denuncia di  realizzazione  di  altri
impianti fotovoltaici. [...]». 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  evidenzia  l'attrito
della disciplina  vincolistica  dettata  dalla  norma  impugnata  con
l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'), il quale recita:  «In  Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si  approvano  le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di  cui  al  comma  3
[relativo al  rilascio  dell'autorizzazione  per  l'installazione  di
impianti alimentati da fonti  rinnovabili].  In  attuazione  di  tali
linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree  e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti. ...». La norma censurata sarebbe, dunque,  illegittima  per
violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  o,
comunque, dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.4. - L'art. 72, commi 2 e 3, della legge della reg.  Basilicata
n. 42 del 2009, prevedendo, rispettivamente, l'utilizzo dei contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  e  la  proroga  generalizzata  dei
contratti dei collaboratori, secondo il Presidente del Consiglio  dei
ministri, violerebbe: l'art. 3 Cost.,  essendo  contrario  al  canone
della ragionevolezza; l'art. 97 Cost., contrastando con il  principio
del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione;  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  allo  Stato   la
competenza esclusiva in materia di  ordinamento  civile,  poiche'  la
disposizione  censurata  si  risolve  anche   nell'abolizione   della
specifica causa di nullita' dei contratti a tempo determinato  e  dei
contratti d'opera  professionale  con  la  pubblica  amministrazione,
scaturente dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs.  n.  165
del 2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati  al  di
fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati. 
    1.5. - L'art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata
n. 1 del 2010, modificando l'allegato A  della  legge  della  Regione
Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della  valutazione  di
impatto ambientale e norme per  la  tutela  dell'ambiente)  circa  la
valutazione d'impatto ambientale in relazione ad alcune tipologie  di
progetti che  devono  essere  ad  essa  sottoposti,  ha  inserito  il
seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di  produzione  di
energia mediante lo sfruttamento del  vento  con  potenza  installata
superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». 
    Tale previsione violerebbe l'art.  117  Cost.,  primo  e  secondo
comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto con quanto stabilito
dal decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), perche' quest'ultimo - sub Allegato  III  alla  Parte  I
(rectius II), lettera c-bis) -, non fa riferimento ad  alcuna  soglia
minima di potenza installata per la tipologia degli «Impianti  eolici
per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale e'
prevista  la  partecipazione  obbligatoria  del  rappresentante   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. ». 
    1.6. - I punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1.  dell'Appendice  A  al
Piano di  Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale  (P.I.E.A.R.),
Allegato alla legge della Regione Basilicata n. 1 del  2010,  di  cui
costituisce  parte  integrante,  pongono  vincoli  aprioristici  alla
realizzazione  nelle  aree  Natura   2000   degli   impianti   solari
termodinamici e di  quelli  fotovoltaici  di  microgenerazione  e  di
grande generazione. 
    Anche in questo caso - secondo il ricorrente  -  le  disposizioni
censurate collidono con l'art. 117, primo e  secondo  comma,  lettera
s), Cost., perche' non osserverebbero gli standard minimi e  uniformi
di tutela dell'ambiente fissati dalla vigente normativa nazionale, di
derivazione comunitaria, considerato che  il  preventivo  esperimento
della valutazione di incidenza di cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche) potrebbe,  eventualmente,  consentire
la tipologia di intervento in esame. 
    1.7. - L'art. 1 della  legge  reg.  Basilicata  n.  10  del  2010
dispone che, all'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 27 del  2009,
come modificato dall'art. 11 della legge reg. Basilicata  n.  42  del
2009, il comma 2 e' il seguente: «2. Il comma 1  dell'art.  14  della
legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e'  sostituito  con:  "1.  La
Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai  commi  550  e
551 dell'art.  2,  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  promuove  la
stabilizzazione dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  socialmente
utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della  legge
regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita'  dei  Comuni  e
degli enti pubblici  utilizzatori  da  almeno  tre  anni  e  promuove
altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex  LSU  rivenienti  dalla
platea regionale LSU che hanno avuto contratti di  Co.Co.Co.  per  la
durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in
essere."». 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  sostiene  che  tale   norma
violerebbe l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  contrastando  con  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica espresso dall'art. 17, comma 10, del d.l. n.  78  del  2009,
convertito  in  legge  n.  102  del  2009,  secondo   il   quale   le
amministrazioni pubbliche, incluse le  Regioni,  previo  espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs.  n.  165  del
2001,  possono  bandire  concorsi   per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  commi  519  e  558,  della
legge n. 296 del 2006 e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244  del
2007. 
    Inoltre  sarebbero  lesi  l'art.  3  Cost.,  per  disparita'   di
trattamento  rispetto  ad  altre  categorie  di  lavoratori  che  non
verrebbero ingiustificatamente  stabilizzati  perche'  esclusi  dalla
norma impugnata, e l'art. 97 Cost., per contrasto  con  il  principio
dell'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   per
concorso. 
    2. - Riservata ad altra pronuncia la decisione della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge  reg.  Basilicata
n. 1 del 2010, i giudizi sulle altre questioni, in ragione della loro
parziale connessione oggettiva, debbono  essere  riuniti  per  essere
decisi con un'unica sentenza. 
    3. - Preliminarmente  deve  essere  dichiarata  l'estinzione  del
giudizio limitatamente alle questioni relative all'art. 72, commi 2 e
3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. 
    Infatti il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  depositato
atto di rinuncia al proprio ricorso con riferimento a tale  questione
e,  secondo  la   consolidata   giurisprudenza   di   questa   Corte,
nell'ipotesi in cui nel giudizio promosso in via principale la  parte
intimata non sia costituita (come e' appunto  avvenuto  nel  presente
caso) la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio (v.,
tra le tante, le ordinanze n. 244 e n. 206 del 2010). 
    4. - Le questioni di legittimita' dell'art. 11 della  legge  reg.
Basilicata n. 42 del 2009 e dell'art. 1 della legge  reg.  Basilicata
n. 10 del 2010 debbono essere esaminate congiuntamente. Le due norme,
infatti, hanno modificato, in tempi successivi, la stessa  previgente
disposizione legislativa  (l'art.  14,  comma  1,  della  legge  reg.
Basilicata  n.  31  del  2008),  in  materia  di  stabilizzazione  di
lavoratori precari. 
    Il ricorrente censura le due  norme  per  gli  stessi  motivi  e,
precisamente, per violazione degli artt. 3, 97 e  117,  terzo  comma,
Cost. 
    4.1. - A proposito delle questioni  riguardanti  l'art.  1  della
legge reg. Basilicata n. 10 del  2010,  deve  essere  preliminarmente
segnalato che, nelle  conclusioni  del  ricorso,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha  chiesto  che  sia  dichiarato  illegittimo
«l'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata  n.  31
del 24 dicembre 2008», vale a dire una  norma  che  nulla  ha  a  che
vedere  con  quella  oggetto  dell'impugnazione,  quale  risulta  sia
dall'epigrafe del ricorso,  sia  dalla  narrativa  dello  stesso.  Si
tratta di un mero errore materiale, risultando  palese  da  tutto  il
tenore dell'atto introduttivo del giudizio di  costituzionalita'  che
oggetto delle censure del Presidente del Consiglio dei  ministri  e',
in realta', l'art. 1 della legge reg.  Basilicata  n.  10  del  2010.
Pertanto, la relativa eccezione di inammissibilita'  della  questione
sollevata dalla difesa regionale deve essere respinta. 
    4.2. - Nel merito, le questioni sollevate in riferimento all'art.
97 Cost. sono fondate. 
    In effetti, ne' l'art. 11 della legge reg. Basilicata n.  42  del
2009, ne' l'art. 1  della  legge  reg.  Basilicata  n.  10  del  2010
prevedono che i soggetti da  esse  contemplati  debbano  superare  un
concorso pubblico, ma solamente che la  Regione  «promuove»  la  loro
stabilizzazione. 
    Le  due  norme,  quindi,  si  pongono  in  aperto  contrasto  con
l'evocato parametro costituzionale,  che  impone  il  concorso  quale
modalita'   di   reclutamento   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni e consente deroghe  a  tale  principio  solo  qualora
ricorrano esigenze  particolari  e  sia  adeguatamente  garantita  la
professionalita' dei prescelti, circostanze che non  ricorrono  nella
presente fattispecie. 
    Orbene, le  norme  impugnate  affermano  che  la  stabilizzazione
avviene «in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art.
2, legge 24 dicembre 2007, n. 244». Ed il comma 551, in  particolare,
stabilisce che alle assunzioni  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo
determinato si debba procedere «in  ogni  caso  attraverso  procedure
selettive». Il richiamo, pero', di tale disposizione non  elimina  il
contrasto con l'art. 97 Cost., poiche' il concorso pubblico richiesto
da tale precetto costituzionale e' cosa diversa rispetto a  generiche
e non meglio precisate procedure selettive.  Esso,  infatti,  e'  una
procedura aperta a tutti ("stabilizzandi" o no che siano) che  sfocia
nell'assunzione dei piu' meritevoli; le seconde,  invece,  consistono
in  accertamenti  relativi  alle  capacita'  professionali  dei  soli
appartenenti alle  categorie  di  "stabilizzandi"  individuate  dalle
norme regionali. 
    Deve, quindi, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del  2009  e
dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010. 
    L'accoglimento delle questioni sotto il profilo della  violazione
dell'art. 97  Cost.  assorbe  gli  altri  profili  di  illegittimita'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    5. - L'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata  n.  42  del
2009 ha emendato l'art. 10, comma 3, della legge reg.  Basilicata  n.
31 del 2008, a sua volta gia' sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della
legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni  in
materia di energia). 
    L'articolo,  cosi'  modificato,   consente   eccezionalmente   la
realizzazione di impianti fotovoltaici, mineolici,  di  cogenerazione
alimentati a biogas, gas discarica,  gas  residuati  da  processi  di
depurazione e da biomassa vegetale, purche' con potenza  inferiore  a
determinate soglie, nonche'  in  sostituzione  o  in  conversione  di
quelli in esercizio nei limiti della potenza gia' autorizzata. 
    In sostanza, la disposizione impugnata deroga al regime di blocco
generalizzato  all'installazione  di  nuovi  impianti,  gia'  imposto
dall'art. 3, comma 1, della legge reg.  Basilicata  n.  9  del  2007,
dando facolta' di mettere in opera (tra  gli  altri)  degli  impianti
fotovoltaici «[...] a. 4  -  non  integrati  di  cui  siano  soggetti
responsabili, ai sensi del D.M. 19 febbraio  2007;  Enti  Pubblici  o
Societa' a capitale interamente pubblico e che  siano  realizzati  su
terreni nella  titolarita'  dei  predetti  soggetti  classificati  al
demanio  regionale  ovvero  a  patrimonio  regionale,  provinciale  o
comunale; [...]». 
    Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la  norma
censurata violerebbe gli artt. 3, 41 e 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost., nonche' l'art. 117, primo comma, Cost., gli artt. 43 ss. e
81, comma 1, lettera b), del Trattato CE e, di riflesso, l'art.  120,
primo comma, Cost. 
    5.1. - Va premesso che l'art.  54,  comma  1,  della  legge  reg.
Basilicata n. 42 del 2009 ha interamente recepito  con  le  modifiche
apportate  il  testo  del  comma  2  dell'art.  3  della  legge  reg.
Basilicata n. 9 del 2007, gia' novellato dall'art. 10, comma 3, della
legge reg. Basilicata n. 31 del 2008. 
    L'intero contenuto precettivo della norma risiede, dunque,  nella
disposizione  impugnata,  anche  per  quanto   concerne   l'assentita
realizzazione degli impianti fotovoltaici "in deroga". 
    5.2. - Nel merito, la questione e' fondata  in  riferimento  agli
artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole  la
moratoria generalizzata relativamente all'installazione  di  impianti
di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza  alcuna  plausibile
giustificazione al riguardo. 
    In piu',  la  disposizione  censurata  autorizza  eccezionalmente
l'installazione, su  terreni  di  proprieta'  pubblica,  di  impianti
fotovoltaici, sotto  la  responsabilita'  di  soggetti  pubblici  che
operano nel settore - in  mancanza  di  vincoli  di  sorta  circa  la
destinazione della produzione - esclusivamente a  fini  di  profitto.
Tale previsione derogatoria non solo e' direttamente lesiva dell'art.
3 Cost., ma introduce un elemento di forte  distorsione  nell'accesso
al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai  soggetti  pubblici
una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. 
    In tal modo la norma regionale impugnata  frustra  l'esigenza  di
consentire la piena apertura del mercato nel  settore  delle  energie
rinnovabili a tutti gli operatori  economici  (sentenza  n.  314  del
2009). 
    Ne risulta, cosi', pregiudicata la tutela della concorrenza,  che
appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.,  a  ulteriore  presidio  della
liberta' d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. 
    Deve, allora, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. 
    L'accoglimento  delle  questioni  in   relazione   ai   suesposti
parametri costituzionali assorbe gli altri profili di  illegittimita'
denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    6. - L'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata  n.  42  del
2009, che  ha  modificato  l'art.  10,  comma  5,  della  legge  reg.
Basilicata n. 31 del 2008, viola - secondo  il  ricorrente  -  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., come pure  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    La  denunciata  lesione  dei  suddetti  precetti   costituzionali
sarebbe stata realizzata perche' la disposizione censurata  prescinde
del tutto dalla elaborazione in sede di  Conferenza  unificata  delle
linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al  rilascio
dell'autorizzazione all'installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo n. 387
del 2003. 
    6.1. - La questione e' fondata. 
    In effetti, la norma impugnata,  nel  quadro  di  una  disciplina
dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione
degli impianti, infrastrutture ed opere connesse  in  zone  agricole,
prevede  fasce  di  rispetto  e  svariate  restrizioni  sui   terreni
destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia
alternativa. 
    Tale regime vincolistico, pero', e'  completamente  avulso  dalle
linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs.  n.
387 del 2003, in violazione della tutela dell'ambiente riservata allo
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Questa Corte ha, infatti, gia' precisato che l'art. 12, comma 10,
del d.lgs. n. 387 del 2003 e' espressione della competenza statale in
materia  di  tutela  dell'ambiente.   Collocato   all'interno   della
disciplina dei procedimenti finalizzati all'installazione di impianti
generatori di energia da fonti rinnovabili, ha la finalita'  precipua
di proteggere il paesaggio (sentenza n. 166 del 2009).  Sicche',  non
e' conforme a Costituzione l'adozione da parte delle  Regioni,  nelle
more dell'approvazione delle linee guida previste  dall'art.  12  del
d.lgs.  n.  387  del  2003,  di  una  normativa  tale   da   produrre
l'«impossibilita'  di  realizzare  impianti  alimentati  da   energie
rinnovabili in un  determinato  territorio  (...),  dal  momento  che
l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto  inserimento
nel paesaggio di tali impianti  e'  da  ritenersi  espressione  della
competenza  statale  di  natura  esclusiva  in  materia   di   tutela
dell'ambiente» (sentenza n. 119 del 2010). 
    Anche  sotto  il  profilo  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
peraltro, l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata,
di aree territoriali interdette all'installazione di impianti  eolici
e  fotovoltaici  contrasta  con  il  principio  fondamentale  fissato
dall'art. 12, comma 10, del  d.lgs.  n.  387  del  2003  in  tema  di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia",  che
prevede  espressamente  l'intervento  della  legislazione   regionale
soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre  queste,
alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state
ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata
degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si e' posta in
contrasto con il principio di leale collaborazione (sentenze nn.  168
e 119 del 2010 nonche' n. 282 del 2009). 
    Ne' puo' assumere valore sanante il  fatto  che  le  linee  guida
nazionali siano state finalmente approvate con decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  10  settembre  2010  (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili).
Questa Corte ha di recente chiarito che  «l'impossibilita'  da  parte
delle Regioni di adottare una propria disciplina in  ordine  ai  siti
non  idonei  alla   installazione   degli   impianti   eolici   prima
dell'approvazione delle indicate linee guida  nazionali  rende,  poi,
irrilevante l'adozione di queste  ultime  avvenuta  con  il  D.M.  10
settembre  2010  (...),  nelle  more   del   presente   giudizio   di
costituzionalita'» (sentenza n. 344 del 2010). 
    Deve, quindi, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. 
    7. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna,  inoltre,
l'art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n.  1  del
2010, laddove, modificando l'Allegato A della legge  reg.  Basilicata
n. 47 del 1998 circa la valutazione d'impatto ambientale in relazione
ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti,
aggiunge il seguente punto: «25. Progetti  relativi  ad  impianti  di
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con  potenza
installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree  naturali  protette  0,5
MW.». 
    Vi  sarebbe  violazione  sia  dell'art.  117,  primo  comma,  sia
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con l'interposizione
della lettera c-bis) dell'Allegato III  alla  Parte  II  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    7.1. - La questione e' fondata. 
    Contrariamente a quanto  dedotto  dalla  Regione  Basilicata,  la
disposizione aggiuntiva impugnata  non  e'  contenuta  nel  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.). 
    Non sono,  dunque,  pertinenti  le  considerazioni  della  difesa
regionale circa la sufficienza della verifica di assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica che l'art. 12 del d.lgs. n. 152 del
2006 annette ai piani e ai programmi  che  possano  produrre  impatti
significativi sull'ambiente. 
    Occorre vagliare, invece, se la valutazione d'impatto  ambientale
sia necessaria, o meno, per tutti  i  procedimenti  autorizzatori  di
impianti eolici, compresi quelli inferiori alla soglia di 1  MW  (0,5
MW nelle aree protette, secondo la previsione generale  dell'art.  6,
comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006). 
    Ebbene,   mentre   la   legge   regionale   impugnata    consente
l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite  anche
in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il  citato  Allegato
III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende  testualmente  sub  lettera
c-bis), senza alcuna esclusione "sotto  soglia",  l'intera  categoria
degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica,  sulla
terraferma, con procedimento nel quale e' prevista la  partecipazione
obbligatoria del  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali». 
    Sicche', la normativa statale  contenuta  nella  lettera  c-bis),
dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive
inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per
tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti  a  livello
regionale. 
    Se, quindi,  l'obbligo  di  sottoporre  qualunque  progetto  alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della
tutela ambientale (sentenza n. 127  del  2010),  la  norma  regionale
impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti "sotto  soglia",
e' invasiva  dell'ambito  di  competenza  statale  esclusiva  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Dev'essere, dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg.  Basilicata  n.  1
del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A  della  legge
regionale 14 dicembre 1998, n. 47, e' aggiunto il punto 25. 
    L'accoglimento della  questione  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s),  Cost.,  assorbe  l'ulteriore  profilo  di
illegittimita' costituzionale evocato dal ricorrente. 
    8. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine,  i
punti 2.1.2.1., 2.2.2.  e  2.2.3.1.  dell'Appendice  A  al  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla
legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 -  che,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1, della medesima legge  ne  costituisce  parte  integrante  -,
laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione  di  determinati
impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di
grande  generazione)  nei  siti  della  Rete  Natura  2000  (siti  di
importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale -
ZPS e pZPS). 
    Anche in riferimento a tali previsioni,  radicalmente  inibitorie
di nuovi impianti solari, il ricorrente ritiene  violati  sia  l'art.
117, primo comma, sia l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    8.1. - La censura e' fondata. 
    La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti  solari
termodinamici e fotovoltaici nella aree della Rete Natura 2000  (siti
di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale -
ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e  contrasta  apertamente  con  la
disciplina protezionistica statale gia'  esistente,  che  regola  gli
interventi all'interno delle aree  protette,  non  gia'  escludendone
incondizionatamente    l'installazione,    ma    sottoponendone    la
fattibilita'  alla  valutazione  di  incidenza,  per  individuarne  e
valutarne in via preventiva gli effetti sulla  base  di  un  concreto
confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. 
    Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione  degli  impianti
in oggetto svuota di ogni significato la  valutazione  di  incidenza,
che invece potrebbe preludere, nei singoli casi, alla  praticabilita'
dell'intervento. 
    L'obiettivo  di  preservare  rigorosamente  aree  di  eccezionale
valore ambientale non basta a legittimare  l'intervento  della  norma
regionale impugnata, neppure con l'argomento  dell'assicurazione  per
il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una piu'  elevata
tutela dell'ambiente. 
    La competenza  esclusiva  statale  in  tale  materia  (art.  117,
secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, e'  intesa  ad  assicurare
livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo
cosi' da limite invalicabile per la legislazione regionale. 
    L'esigenza di una valutazione unitaria  del  sistema  "ambiente",
insomma,  non  tollera  discipline   regionali   differenziate,   che
insidiano l'organicita' della tutela complessiva gia'  individuata  a
livello nazionale. 
    Ne consegue la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale -
limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 -
dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A  al  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla
legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che  -  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1, della legge medesima - ne costituisce parte integrante. 
    L'accoglimento della  questione  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s),  Cost.,  assorbe  l'ulteriore  profilo  di
illegittimita' costituzionale evocato dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri.