Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2
e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20,  21,
commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della  legge
della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia
di sanita' e servizi sociali) promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 7-10 maggio  2010,  depositato
in cancelleria il 14 maggio 2010 ed iscritto al n.  77  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Massimo Luciani, Luigi Volpe  e
Luca Alberto Clarizio per la Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 7 maggio 2010 e depositato il 14 maggio 2010 (reg. ric. n. 77  del
2010), ha promosso questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2  e  3,  17,  18,  19,
commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e
3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio  2010,  n.  4
(Norme  urgenti  in  materia  di  sanita'  e  servizi  sociali),  per
violazione degli articoli 3, 24, 31,  33,  51,  81,  97,  117,  commi
secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione. 
    2. - Le  disposizioni  impugnate  contengono  misure  riguardanti
interventi in materia di sanita' nella Regione Puglia, con  specifico
riguardo al personale. 
    2.1. - In particolare, l'art. 2 della legge della Regione  Puglia
n. 4 del 2010 sostituisce l'art. 4 della legge regionale 23  dicembre
2008, n. 45 (Norme in  materia  sanitaria),  dettando  previsioni  in
materia di servizio presso le direzioni  sanitarie.  La  disposizione
stabilisce, al comma 1, che entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge citata, «il personale appartenente alla  dirigenza
medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla  stessa  data,
con formale atto di data certa,  emanato  dal  legale  rappresentante
dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un  posto  di
disciplina diversa da  quella  per  la  quale  e'  stato  assunto  e'
inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato  le
funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal  regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale  dirigenziale  del
servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483». Il comma 2 prevede,  poi,  che,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  n.
45 del 2008, i direttori generali delle  aziende  sanitarie  e  degli
istituti del SSR, da un lato, sono tenuti a «verificare la permanenza
dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale  nella
disciplina diversa  da  quella  per  la  quale  era  stato  assunto»;
dall'altro lato, fermo restando l'organico  complessivo,  «dispongono
nel contempo  la  modifica  delle  piante  organiche  conseguenti  ai
passaggi di disciplina mediante incardinamento del  dirigente  medico
nel posto vacante della disciplina acquisita,  con  soppressione  del
posto  lasciato  libero  nella  disciplina  di  provenienza,   oppure
mediante trasformazione del posto gia' ricoperto  e  lasciato  libero
nella disciplina  di  provenienza».  Il  comma  3  stabilisce  che  i
dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e  2
sono riassegnati, ai sensi del  comma  27  dell'art.  3  della  legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione  2008  e  bilancio  pluriennale  2008-2010  della
regione Puglia), allo svolgimento  dei  compiti  propri  del  profilo
professionale per il quale sono stati assunti.  Infine,  in  base  al
comma 4, al personale che alla data del 31 dicembre 2010  risulti  in
servizio  da  almeno  cinque  anni  e   iscritto   alle   scuole   di
specializzazione  per  il  conseguimento  dei  requisiti  di  cui  al
presente articolo non si applica la norma di cui al comma 3. 
    2.2. - L'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010
contiene disposizioni relative  ad  incarichi  a  tempo  determinato,
stabilendo che «nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica
e nel rispetto della riduzione  della  spesa  del  personale  imposto
dalle norme vigenti, il personale gia' titolare di  contratto  ovvero
di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del  servizio
sanitario nazionale (SSN) e in servizio a  tempo  determinato  al  31
dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio  sanitario  della
Regione Puglia e' confermato  nei  ruoli  di  quest'ultima,  a  tempo
indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  di  apposita  domanda  di
mobilita'». 
    2.3. - L'art. 15 della legge censurata detta norme in materia  di
personale precedentemente addetto ai lavori socialmente  utili.  Tale
disposizione prevede che, «agli ex lavoratori socialmente utili (LSU)
gia' utilizzati, attraverso piani di impresa e  successive  proroghe,
in forma continuativa, nelle ASL e  negli  enti  del  SSR  da  almeno
cinque anni alla data di entrata in vigore della presente  legge  nei
servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza  domiciliare
integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo
di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 10/2007  e
dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti  vacanti  della  dotazione
organica, i cui oneri gia' gravano sul bilancio di  ciascuna  azienda
ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione
stessa». 
    2.4. - L'art. 16 della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010
contiene norme in materia di personale sanitario. Il comma 1  prevede
che, «nel rispetto delle norme di legge relative alla  spesa  per  il
personale di cui all'articolo 2, comma 71, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), e  fermo  restando
quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni),  nelle
procedure concorsuali, le ASL, le aziende  ospedaliero  universitarie
(AOU) e gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella  dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non  superiore  al
50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro  a
tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia
maturato un'anzianita' di servizio di  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi, negli ultimi cinque anni». In base  al  comma  2,  tale
previsione si applica anche al  personale  titolare  di  rapporto  di
lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle  AOU  e  dagli
IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati. Il  comma
3, infine, prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
38, della L.R. n. 40/2007, come modificato dagli  articoli  20  e  21
della L.R.  n.  1/2008,  si  applicano  altresi'  nei  confronti  del
personale che abbia prestato servizio, anche  non  continuativo,  per
almeno tre anni negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre  2010,
con rapporto convenzionale e/o  con  incarico  a  tempo  determinato,
purche' adibito al servizio di  ADI,  riabilitazione  e  integrazione
scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987,  n.  16  (Norme
organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati)». 
    2.5. - L'art. 17 della legge impugnata  disciplina  il  «Servizio
emergenza  territoriale  118»,  prevedendo  che  i  «medici  titolari
d'incarico a tempo determinato» in tale servizio  «presso  un'azienda
sanitaria della Regione che: a) siano titolari d'incarico provvisorio
nel SEU 118 con anzianita' di almeno tre anni  nella  stessa  azienda
sanitaria;  b)  siano  in  possesso  dell'attestato   di   formazione
specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre 2006, hanno titolo a
presentare domanda di conferimento d'incarico a  tempo  indeterminato
presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio sulla  base
dell'incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge» (comma 1).  Gli  incarichi
sono conferiti il primo giorno del mese  successivo  all'acquisizione
delle domande (comma 2). 
    2.6. - L'art. 18 della legge censurata dispone che «ai fini della
stabilizzazione  del  personale  sanitario  di  cui   al   comma   38
dell'articolo 3  della  L.R.  n.  40/2007,  il  periodo  di  servizio
continuativo di cui al succitato  comma  deve  intendersi  decorrente
dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro presso le ASL». 
    2.7. - L'art. 19 della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010
riguarda le assunzioni e dotazioni organiche in materia sanitaria. Il
comma 1 stabilisce che «nel rispetto di quanto previsto  dalla  legge
regionale 27 novembre 2009, n. 27  (Servizio  sanitario  regionale  -
Assunzioni  e  dotazioni  organiche),  al  fine  di   dare   completa
applicazione  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  4  (Criteri  di
assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30  dicembre
2005,  n.  20  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2006  e  bilancio  pluriennale  2006-2008  della  Regione
Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della  deliberazione  della
Giunta della Regione Puglia  15  ottobre  2007,  n.  1657  (Legge  27
dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione
del personale precario in servizio  presso  le  Aziende  sanitarie  e
degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della  L.R.  n.
10/2007. Criteri applicativi), i direttori  generali  delle  ASL  BA,
BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di  Bari  e
IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una  percentuale
pari al 10 per cento  dei  posti  vacanti  nella  categoria  A  della
propria dotazione organica in favore del reclutamento dei  lavoratori
collocati  in  mobilita'  dalle  strutture  sanitarie  private  della
Regione Puglia». 
    Il comma 6, poi, inserisce quattro nuovi  commi  nell'articolo  1
della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009,  n.  27  (Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche),  numerandoli
dall'1-bis all'1-quinquies. In particolare, il comma 1-bis stabilisce
che  «le  aziende  sanitarie,  gli  IRCCS  pubblici  e   le   aziende
ospedaliero - universitarie (AOU)  provvedono  alla  rideterminazione
delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010  sulla  base  dei
principi di cui al comma 1» - della  legge  n.  27  del  2009  -  «e,
comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione  del  SSR  di
cui  alla  legge  regionale  3  agosto  2006,  n.  25   (Principi   e
organizzazione  del  servizio  sanitario   regionale),   cosi'   come
esplicitati nel documento di indirizzo del piano regionale di  salute
approvato con legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi
piani attuativi locali (PAL) e dell'avvenuta  modifica  degli  ambiti
territoriali   delle   aziende   sanitarie   locali   realizzata   in
applicazione dell'articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle ASL)
della legge  regionale  28  dicembre  2006,  n.  39  (Norme  relative
all'esercizio provvisorio  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2007), nonche' di quanto previsto dall'articolo 2,  comma
71, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2010)».  Il   comma   1-ter   prevede   che   «sino   al
perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma
1-bis, le dotazioni organiche sono  provvisoriamente  individuate  in
misura pari ai  posti  previsti  dalle  vigenti  dotazioni  organiche
approvate  dalla  Giunta  regionale  in  attuazione  del  regolamento
regionale 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative
per l'applicazione dell'articolo 5 della L.R. n. 39/2006), ovvero  da
quelle autorizzate in applicazione di leggi regionali, decurtate  nel
limite di un contingente di posti complessivamente  corrispondente  a
una spesa annua lorda del 40 per cento dei  cessati  nell'anno  2009,
qualora i relativi posti non siano stati gia' coperti ovvero  oggetto
di procedure di reclutamento in itinere». Il comma  1-quater  dispone
che «le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU, in  forza  di
atti di programmazione regionali determinanti l'attivazione di  nuove
attivita' e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di cui al comma
1-ter, possono, altresi',  individuare  il  fabbisogno  di  personale
finalizzato a garantire l'assolvimento di dette nuove attivita'».  Il
comma 1-quinquies stabilisce  che,  in  sede  di  applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 1  della  legge  n.  27  del  2009,  «e'
assicurato il principio dell'invarianza della spesa  delle  dotazioni
organiche rideterminate dalle aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici
e dalle AOU». 
    L'art. 19, comma 8, della legge censurata,  infine,  prevede  che
«le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge reg. Puglia n. 10
del 2007 sono estese  ai  dirigenti  medici  che  alla  data  del  31
dicembre 2009 hanno maturato almeno un anno di attivita' nei  servizi
di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza». 
    2.8. - L'art. 20 della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010
detta norma in materia di personale dell'Agenzia regionale  sanitaria
e di progetti di piano. In particolare, il comma 1  prevede  che  «al
comma 3 dell'articolo 9 (Stabilizzazione del  personale  dell'Agenzia
regionale sanitaria) della L.R.  n.  1/2008  dopo  le  parole:  "alla
stessa data" sono inserite le seguenti: "oppure risultare in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge e  aver  prestato
servizio per almeno dodici  mesi  alla  stessa  data"».  Il  comma  2
stabilisce che «fatto salvo quanto previsto dalla  normativa  vigente
in materia di spesa del personale di cui all'articolo  2,  comma  71,
della legge n. 191/2009, per l'attuazione delle direttive di  cui  al
documento  d'intesa  20  ottobre  2008,  n.  116,  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, il rapporto  di  lavoro  del  personale
medico vincitore di avviso pubblico  bandito  dall'Agenzia  regionale
sanitaria (ARES) per la  realizzazione  di  progetti  previsti  dalla
Delib.G.R. 28 ottobre 2004, n.  1582  (Programma  di  utilizzo  delle
quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attivita'
anno 2003. Progetti di piano per l'anno 2004), che sia in servizio  a
tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge
e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio e' trasformato a
tempo indeterminato con l'osservanza delle procedure  concorsuali  di
cui al comma 40 dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2007, come da ultimo
modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 45/2008». 
    2.9. - L'art. 21 della legge censurata contiene norme in  materia
di personale sanitario degli istituti penitenziari. Al comma 1,  esso
dispone che, «al fine di  garantire  la  continuita'  dell'assistenza
sanitaria alla popolazione detenuta e di non disperdere la  specifica
professionalita' del personale che  opera  negli  istituti  di  pena,
transitato al SSR, per effetto di quanto  disposto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1  aprile  2008  (Modalita'  e
criteri per il trasferimento al servizio  sanitario  nazionale  delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
penitenziaria), si autorizzano  le  ASL,  nei  pubblici  concorsi  da
bandire per la copertura dei  posti  vacanti  nei  servizi  o  unita'
operative multiprofessionali di cui alla Delib.G.R. 27 ottobre  2009,
n.  2020  (d.P.C.M.  1°  aprile  2008   -   Indicazioni   in   ordine
all'individuazione di specifici modelli  organizzativi  differenziati
con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena),
a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva  di  posti
per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del personale  sanitario
non medico le cui convenzioni  sono  state  prorogate  al  30  giugno
2010». Il successivo  comma  4  stabilisce  che  «la  spesa  inerente
l'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non  rientra
nei limiti prescritti dall'articolo 1, comma 565, lettera  a),  della
legge n. 296/2006 trattandosi di trasferimento successivo di funzioni
i cui oneri  sono  assicurati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 6 del d.P.C.M. 1° aprile 2008». Il comma 5, poi, prevede
che «il personale medico titolare  di  incarico  provvisorio  di  cui
all'articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione
e  pena  non  appartenenti  ai  ruoli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria),  e'  equiparato  al  personale  medico  titolare   di
incarico definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, del  d.P.C.M.  1°
aprile  2008.  Tale  personale  e'  collocato  in   apposito   elenco
nominativo a esaurimento istituito presso l'ASL  di  competenza.  Nei
confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso
trattamento  giuridico  ed  economico   dei   medici   con   incarico
definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali».
Il comma 6, infine, dispone che «i contratti di lavoro dei medici del
servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti
di  cui  agli  articoli  51  e  52  della  legge  n.  740/1970,  come
rispettivamente modificati dagli  articoli  4  e  5  della  legge  15
gennaio 1991, n. 26,  sono  disciplinati  dagli  accordi  integrativi
regionali  per  la  medicina  generale   e   per   la   specialistica
ambulatoriale, da approvare  a  seguito  della  sottoscrizione  degli
accordi collettivi nazionali stipulati in data  27  maggio  2009,  in
attesa della specifica trattativa nazionale  dedicata  alla  medicina
penitenziaria». 
    2.10. - L'art. 22, comma 1, della legge impugnata dispone che «le
ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso  gli  uffici  formazione,
sono tenuti a predisporre entro il 30  novembre  il  piano  aziendale
formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o  negli
anni successivi». 
    2.11. - L'art. 24 della legge della Regione Puglia n. 4 del  2010
detta norme in materia di nomina dei direttori generali sanitari.  Il
comma 1 istituisce «l'elenco  regionale  dei  candidati  idonei  alla
nomina di direttore generale delle aziende e  istituti  del  servizio
sanitario della Regione  Puglia».  Il  comma  3  affida  alla  Giunta
regionale il compito di disciplinare «con apposito provvedimento,  le
modalita'   di   emanazione   degli   avvisi   pubblici   finalizzati
all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma  1,  i  criteri
metodologici per la verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 3-bis, comma 4, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della  legge  n.  23  ottobre  1992,  n.  421),  come
modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 254  del  2000,
ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco  dei  candidati  idonei,
sulla base dei titoli posseduti». 
    2.12. - L'art. 26 della legge censurata modifica l'art. 17 (Norme
in materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005,
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  2005
e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone
i commi 6, 7 e 8 e inserendo un comma 8-bis. Il  comma  6  stabilisce
che «il trattamento economico annuo del direttore generale delle ASL,
delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)   pubblici   e'
equiparato al trattamento economico massimo complessivo,  esclusi  la
retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam,  previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale per  le  posizioni  apicali
della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la
decurtazione del 20 per  cento  prevista  per  le  nomine  effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge  6  agosto
2008,  n.  133  (Conversione  in   legge,   con   modificazioni   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante  disposizioni  urgenti,
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
e successive modificazioni». Il comma 7 prevede che tale  trattamento
economico «puo' essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore  20
per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione  degli
obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il  provvedimento  di
nomina   e   annualmente    con    il    documento    di    indirizzo
economico-funzionale,  nonche'  previa  verifica  dei  risultati   di
gestione ottenuti in riferimento  al  mantenimento  del  pareggio  di
bilancio  ovvero  alla  riduzione  di  disavanzi  accertati  all'atto
dell'insediamento, abbattuti almeno del  30  per  cento  in  caso  di
mandato  triennale  e  del  50  per  cento   in   caso   di   mandato
quinquennale». Il comma  8,  inoltre,  dispone  che  «il  trattamento
economico   annuo   del   direttore   sanitario   e   del   direttore
amministrativo delle  ASL,  delle  AOU  e  degli  IRCCS  pubblici  e'
definito nell'80 per cento di quello spettante al direttore generale,
incrementato del 10  per  cento,  previa  valutazione  da  parte  del
direttore generale sulla realizzazione  degli  obiettivi  annualmente
assegnati, fatta salva la decurtazione del 20 per cento per le nomine
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
n. 133/2008 e successive modificazioni». Il comma 8-bis prevede che i
trattamenti economici disciplinati dalle citate disposizioni  «devono
essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i  contratti
nazionali di lavoro della dirigenza medica». 
    2.13. - Infine, l'art. 30 della legge della Regione Puglia  n.  4
del 2010  sostituisce  integralmente  l'art.  25  della  legge  della
Regione  Puglia  3  agosto  2007,  n.  25  (Assestamento  e   seconda
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2007), riguardante l'utilizzo del personale di imprese appaltatrici e
societa'  strumentali.  Il  comma  1  dispone  che  «fatte  salve  le
previsioni della contrattazione collettiva, ove piu'  favorevoli,  la
Regione, gli enti, le aziende e le societa' strumentali della Regione
Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi  e,  in  ogni
caso, nelle condizioni di  contratto  per  l'affidamento  di  servizi
l'assunzione a tempo  indeterminato  del  personale  gia'  utilizzato
dalla precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto  nonche'
la garanzia  delle  condizioni  economiche  e  contrattuali  gia'  in
essere, ove piu' favorevoli». In base al comma 2, tali previsioni  si
applicano  in  misura  proporzionale  alla   quantita'   di   servizi
appaltati. Il comma 3 stabilisce che  i  vincoli  fissati  dai  commi
precedenti, «a integrazione di quanto previsto  dalla  Delib.G.R.  15
dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni  alla  Delib.G.R.  5
maggio  2009,  n.  745  -  Criteri  e  procedure  per   l'attivazione
dell'istituto  dell'in  house  providing  -  Linee   guida   per   la
costituzione, attivazione e gestione delle societa' strumentali  alle
attivita' delle aziende  sanitarie  ed  enti  pubblici  del  servizio
sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attivita'
che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le
attivita' di supporto strumentale  delle  imprese  appaltatrici».  Il
comma 4 stabilisce che le previsioni di cui al comma 1 «si  applicano
anche nel caso di affidamento  dei  servizi  in  favore  di  societa'
strumentali costituite dalla Regione,  dagli  enti  o  dalle  aziende
della Regione Puglia e tra societa' strumentali della Regione,  degli
enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del  fabbisogno
di personale da adibire effettivamente allo svolgimento  dei  servizi
affidati».  Il  comma   5   esclude   dall'ambito   di   applicazione
dell'articolo 25 della legge della Regione Puglia n. 25  del  2007  i
dirigenti, mentre vi include i «soci di cooperative di lavoro che non
abbiano funzioni direttive a  condizione  che  abbiano  espressamente
rinunciato o ceduto  le  quote  di  partecipazione  alla  cooperativa
all'atto dell'assunzione presso  la  nuova  impresa;  in  ogni  caso,
l'assunzione dei soci di cui al  presente  comma  avviene  solo  dopo
l'assunzione del personale dipendente della cooperativa». Il comma 6,
infine,  prevede  che  «il  servizio  svolto  dai   volontari   delle
associazioni di volontariato convenzionate con le  aziende  sanitarie
per il servizio  di  emergenza  urgenza  sanitaria  118  deve  essere
valutato nell'ambito delle selezioni  di  evidenza  pubblica  per  il
reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118». 
    3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   sostiene,
innanzitutto,  che  le  disposizioni  impugnate  mirino  ad   operare
l'inquadramento  e  la  progressiva  stabilizzazione   di   personale
precario, «adottando  una  procedura  speciale  di  reclutamento  del
personale dirigente medico  finalizzata  a  valorizzare  l'esperienza
conseguita con contratti a tempo determinato, in violazione [...] dei
principi  costituzionali  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione, di cui sono  espressione  i
principi normativi statali propri del regime di  assunzione  previsto
per ciascun settore, dei vincoli finanziari in materia di  spesa  del
personale e del principio per cui e' possibile  accedere  all'impiego
alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni   solo   mediante
pubblico concorso». 
    3.1. - In particolare, secondo la difesa dello Stato,  l'art.  2,
comma 1, della legge  censurata,  consentendo  l'inquadramento  e  la
stabilizzazione di personale dirigente  precario  in  violazione  del
principio costituzionale dell'accesso agli  impieghi  della  pubblica
amministrazione e del pubblico concorso, lederebbe gli artt. 3, 51  e
97  Cost.  Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   non
ricorrerebbero le peculiari  e  straordinarie  ragioni  di  interesse
pubblico che, in base alla giurisprudenza costituzionale,  potrebbero
consentire una deroga alla regola del pubblico concorso. Inoltre,  la
difesa  dello  Stato  rileva  che  la  formulazione  generica   della
disposizione, la quale non specifica quali categorie di soggetti  che
in  concreto  appartengono  al  personale  dirigente   medico   siano
beneficiarie della norma, «conduce al risultato di ricomprendere  tra
i suoi destinatari anche personale titolare di rapporto di lavoro non
suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale  di
principio». Il ricorrente lamenta,  quindi,  che  la  stabilizzazione
prevista dalla norma impugnata, compiuta in assenza di  procedure  di
selezione,  contrasterebbe  con  la  necessita'  che  alla  dirigenza
sanitaria si acceda per concorso pubblico per  titoli  ed  esami,  in
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai
principi fondamentali in materia di «tutela della  salute»  stabiliti
dall'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421). La difesa  dello  Stato  censura  anche  la
violazione dei principi fondamentali in materia di  coordinamento  di
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) di cui  all'art.  17,
commi 10, 11, 12 e  13,  del  decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini   e   della
partecipazione italiana a  missioni  internazionali),  convertito  in
legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali disposizioni statali prevedono  per
il solo personale non dirigente «nuove  modalita'  di  valorizzazione
dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di
concorsi pubblici con  parziale  riserva  dei  posti»;  dette  norme,
richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  "legge  finanziaria  2010"),  fanno  pero'
esclusivo riferimento al personale precario  non  dirigenziale  delle
amministrazioni  pubbliche,  ivi  inclusi  gli  enti   del   servizio
sanitario. 
    L'art. 2, comma 2, ad avviso della difesa dello Stato, violerebbe
l'art. 81 Cost.,  in  quanto  la  verifica  da  esso  prevista  della
permanenza dei fabbisogni di personale nelle diverse  discipline  non
costituirebbe condizione prodromica all'inquadramento dei  dirigenti.
Ne discende che, anche nel caso di verificata insussistenza di  detti
fabbisogni, conseguono comunque maggiori oneri. 
    Infine, l'art. 2, comma 4, violerebbe l'art. 117, secondo  comma,
lettera  l),  Cost,  dal  momento  che  consentirebbe  di   procedere
all'inquadramento  di  personale  anche  in  assenza  dei   requisiti
prescritti dalla disciplina concorsuale vigente, «ritenendo  utile  a
tale fine la mera iscrizione alla scuola di specializzazione,  e  non
il possesso del titolo di specializzazione». 
    3.2. - La difesa dello Stato censura, poi, l'art. 13 della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010 sotto diversi profili.  Ad  avviso
del  ricorrente,  tale  articolo,  nel  prevedere  per  il  personale
titolare di contratto ovvero di incarico a  tempo  indeterminato  nel
servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al  31
dicembre  2009  nel  servizio  sanitario  della  Regione  Puglia,  la
possibilita', alle condizioni ivi prescritte di transitare nei  ruoli
di  quest'ultima,  a  tempo  indeterminato,  consentirebbe  di  fatto
«l'utilizzo   dell'istituto   della    mobilita'    per    effettuare
inquadramenti presso gli enti sanitari della  Regione  Puglia».  Tale
disposizione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con i principi
di ragionevolezza, imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, nonche' con il principio del pubblico  concorso,  di
cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. In  secondo  luogo,  vi  sarebbe  una
violazione delle «disposizioni contrattuali che  regolano  l'istituto
della mobilita'  e  che  consentono  la  mobilita'  stessa  solo  nel
rispetto  della  categoria,  profilo  professionale,   disciplina   e
posizione economica di appartenenza del dipendente», con  conseguente
invasione  della  materia  dell'ordinamento  civile,  riservata  alla
competenza  esclusiva  dello  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. In terzo luogo, secondo la difesa  dello  Stato  la
disposizione impugnata violerebbe l'art. 97 Cost anche  in  relazione
ad alcuni principi fondamentali stabiliti dalla legislazione  statale
in materia di pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), che, nel disciplinare i passaggi di
personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei  ruoli
delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale  in
posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31  del  d.lgs.
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  per
cui le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  1°  gennaio  2010,
debbono  coprire  i  posti  disponibili  nella   dotazione   organica
attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al  cinquanta
per  cento  a  favore  del  personale  interno,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In  quarto  luogo,  la
disposizione   impugnata   violerebbe   il   principio    di    leale
collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., a cui si  ispirano
i  rapporti  tra  servizio  sanitario  nazionale  e  universita',   e
l'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), in quanto, riferendosi  al
personale  di  tutti  gli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
comprese le aziende ospedaliero-universitarie,  non  rinvia  all'atto
aziendale o ai protocolli d'intesa tra Regione ed universita', di cui
all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma
dell'articolo 6 della legge n. 30 novembre 1998, n.  419)  o  ad  una
forma d'intesa con il rettore. 
    3.3. - L'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 4 del  2010,
diretto  a  stabilizzare  gli  ex  lavoratori  socialmente  utili  in
servizio da almeno cinque anni  negli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, e' censurato dalla difesa dello Stato in quanto  formulato
in modo generico e tale da ricomprendere tra i suoi destinatari anche
personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro  non  suscettibile   di
stabilizzazione alla luce della normativa statale  di  principio.  La
norma, inoltre, consentendo la stabilizzazione anche  in  assenza  di
posti  vacanti,  determinerebbe  maggiori  oneri   (con   conseguente
violazione dell'art. 81 Cost.) e non offrirebbe idonee garanzie circa
il rispetto dell'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, norma
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, Cost. 
    3.4. - Il ricorrente, poi, censura unitariamente  gli  artt.  16,
commi 1 e 2, 19, comma 1, e 22, comma 1, della legge  impugnata,  per
violazione del principio di leale collaborazione  (artt.  117  e  118
Cost.) a cui devono  ispirarsi  i  rapporti  tra  servizio  sanitario
nazionale e universita', nonche' dell'autonomia  universitaria  (art.
33 Cost.), in quanto, riferendosi anche al  personale  delle  aziende
ospedialiero-universitarie,   priverebbero    «l'universita'    della
facolta' di procedere alla individuazione della quota di personale di
eventuale propria competenza,  obliterando  l'atto  aziendale  e/o  i
protocolli d'intesa tra regione ed universita', di  cui  all'art.  3,
comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, o una  forma  d'intesa»  con  il
rettore. Analoghi profili di  censura  sono  sollevati  dalla  difesa
dello Stato con riferimento all'art. 24, commi 1  e  3,  della  legge
impugnata, i quali prevedono sia l'istituzione di un elenco regionale
dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle  aziende
del servizio sanitario della regione, sia la competenza della  Giunta
regionale ad emanare, con  proprio  provvedimento,  le  modalita'  di
aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri  per  la  verifica  dei
requisiti (previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n.  502  del
1992) dei candidati idonei alla predetta  nomina.  Tali  disposizioni
sarebbero in contrasto con l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n.  517  del
1999  -   secondo   cui   il   direttore   generale   delle   aziende
ospedialiero-universitarie e' nominato dalla Regione d'intesa con  il
rettore - in quanto «gli  idonei  presenti  nell'elenco  sono  quelli
scelti dalla regione, cosi' restringendosi  la  scelta  del  rettore,
poiche' nell'individuazione della rosa di candidati non  e'  prevista
alcuna forma di collaborazione con l'universita'». 
    3.5. - Secondo la difesa dello  Stato,  inoltre,  gli  artt.  16,
comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della  Regione  Puglia
n. 4 del 2010, prorogando gli effetti e ampliando  i  destinatari  di
interventi di  stabilizzazione  gia'  previsti  o  introducendone  di
nuovi,  lederebbero  i  principi  del  pubblico  concorso   e   della
imparzialita' dell'azione amministrativa. 
    3.6. - L'articolo 19, comma 6, della legge  impugnata  e'  invece
censurato in quanto, ad avviso del  ricorrente,  comporterebbe  oneri
tali da pregiudicare il contenimento delle spese per il personale nei
limiti previsti da ultimo con l'art. 2, comma 71, della legge n.  191
del 2009, con conseguente violazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica  ai  sensi  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    3.7. - Il ricorrente censura poi l'art. 21 della legge  impugnata
sotto diversi profili. Il comma 1, prevedendo una  riserva  di  posti
nei concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  aziendali  per  il
personale sanitario non medico  operante  in  regime  di  convenzione
nelle carceri, violerebbe l'art. 97 Cost. in quanto non stabilisce la
misura percentuale della riserva ne' ne delimita in maniera  rigorosa
l'area, ponendo cosi' ostacoli per l'accesso all'impiego da parte  di
chi vi abbia interesse. Il comma 4, secondo la  difesa  dello  Stato,
determinerebbe oneri finanziari non coperti, in violazione  dell'art.
81 Cost., dal  momento  che  la  disposizione,  collegando  la  spesa
inerente all'inquadramento  del  personale  non  medico  operante  in
regime di convenzioni nelle carceri  alle  risorse  previste  per  il
trasferimento di funzioni dall'art. 6 del  d.P.C.m.  1°  aprile  2008
(Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al  Servizio  sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,  delle
risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria), non tiene conto del fatto che  «la
spesa sostenuta per detto personale e' inferiore a quella conseguente
all'inquadramento  in  considerazione  del   differente   trattamento
economico spettante alle due categorie di personale». I commi 5 e  6,
nel  prevedere  rispettivamente   l'equiparazione,   anche   a   fini
presidenziali, dei medici titolari di  incarico  provvisorio  di  cui
all'art. 50 della legge 9 ottobre 1970,  n.  740  (Ordinamento  delle
categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione
e  pena  non  appartenenti  ai  ruoli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria)  ai  medici  titolari  di   incarico   definitivo,   e
l'assoggettamento  del  predetto  personale  alla  disciplina   degli
accordi integrativi per  la  medicina  generale  e  la  specialistica
ambulatoriale, violerebbero l'art. 4, comma 3 (recte  art.  3,  comma
4), del d.P.C.m. 1° aprile 2008, in base al  quale  il  personale  in
questione resta assoggettato, anche a seguito del trasferimento  alle
aziende sanitarie, alla disciplina prevista dalla legge  n.  740  del
1970 fino alla  scadenza  del  relativo  rapporto  che,  se  a  tempo
determinato (come nel caso in esame) e con scadenza anteriore  al  31
marzo 2009, e' prorogato solo per la durata di dodici mesi. Per  tali
ragioni, i commi 5 e 6 dell'art. 21 della legge censurata lederebbero
gli artt. 117, secondo comma, lettera l), e - determinando oneri  non
coperti dalle risorse di cui al citato d.P.C.m. 1° aprile 2008  -  81
Cost. 
    3.8. - Il ricorrente impugna l'art. 26 della legge della  Regione
Puglia n. 4 del 2010, per violazione  dell'art.  81  Cost.  La  norma
censurata, in  particolare,  interviene  in  materia  di  trattamento
economico dei direttori generali, amministrativi  e  sanitari,  senza
alcun riferimento alla corrispondente disciplina statale (d.P.C.m. 19
luglio 1995, n. 502 «Regolamento  recante  norme  sul  contratto  del
direttore generale, del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
sanitario delle unita' sanitarie locali e delle  aziende  ospedaliere
del 1999», come modificato dal d.P.C.m. 31 maggio 2001, n. 319) e  al
limite massimo ivi fissato, talche' «la concreta  applicazione  della
norma puo' dare luogo al riconoscimento  di  emolumenti  superiori  a
quelli  massimi  previsti  dalla   [...]   normativa   statale,   con
conseguente disparita' di trattamento rispetto alle altre  regioni  e
maggiori oneri per la regione Puglia». 
    3.9. - Infine, la difesa dello  Stato  censura  l'art.  30  della
legge della Regione Puglia n. 4 del  2010,  che  modifica  l'art.  25
della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25  (Assestamento  e  seconda
variazione al bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2007). Tale disposizione consentirebbe un illegittimo  inquadramento,
all'interno di  societa',  aziende  o  organismi  della  Regione,  di
soggetti provenienti da imprese o  societa'  cooperative,  in  quanto
contrasterebbe con l'art. 97 Cost. e con la normativa statale -  art.
18 del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
e art. 19 del d.l. n. 78 del 2009 - che impone «il rispetto di  forme
di selezione pubblica del personale  anche  alle  societa'  pubbliche
affidatarie di servizi, nonche' l'adeguamento, da  parte  di  queste,
alle misure di contenimento della spesa di personale fissate  per  le
amministrazioni controllanti». 
    4. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Puglia,  sostenendo
che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei  ministri
sono inammissibili e, comunque, non fondate. 
    4.1. - La difesa regionale osserva, innanzitutto, che i motivi di
gravame  ruotano  essenzialmente  intorno  alla  pretesa   violazione
dell'art. 97 Cost. Sul punto, la Regione sottolinea che,  sulla  base
della giurisprudenza costituzionale, la stabilizzazione del personale
precario,  allorquando  fondata  su  presupposti  non  irragionevoli,
costituisce  per  il   legislatore   un   obiettivo   meritevole   di
considerazione «al punto  tale  da  essere  ritenuta  [...]  istituto
costituzionalmente legittimo all'interno dell'ordinamento giuridico».
Deroghe al  principio  del  pubblico  concorso,  pertanto,  sarebbero
ammissibili  e  legittime,  purche'  in  presenza  di  «peculiari   e
straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle.
Ad avviso della difesa regionale, pertanto, andrebbe respinta la tesi
del ricorrente in base alla quale e' possibile  accedere  all'impiego
alle dipendenze delle  pubbliche  amministrazioni  solo  mediante  il
pubblico concorso. 
    4.2. - Quanto all'art. 2, comma  1,  della  legge  impugnata,  la
difesa regionale sostiene  che  la  norma  non  sarebbe  dedicata  al
personale dirigente medico precario, ma sarebbe rivolta al  personale
con profilo professionale di dirigente medico  in  servizio  a  tempo
indeterminato, vincitore  di  concorso  pubblico,  che  «a  causa  di
peculiari esigenze connesse alle funzioni  riconosciute  dalle  leggi
nazionali  e  regionali  alle  direzioni  sanitarie   delle   Aziende
sanitarie  e  dei  Presidi  ospedalieri,  nonche'  in  virtu'   degli
accorpamenti delle Aziende sanitarie operate sulla scorta  di  quanto
stabilito con L.R. n. 39/2006,  e'  stato  assegnato,  con  mobilita'
interna, su posti vacanti presso le direzioni sanitarie».  La  norma,
pertanto, non genererebbe alcuna stabilizzazione e non  comporterebbe
la trasformazione del posto di lavoro da tempo  determinato  a  tempo
indeterminato, atteso che il personale in questione «e' gia' occupato
a  tempo  indeterminato  in  ragione  del  concorso   a   cui   aveva
partecipato,  superandolo».  La  disposizione  mirerebbe   quindi   a
consentire alle aziende sanitarie di «riequilibrare le  posizioni  di
coloro che avevano partecipato e vinto un concorso per un  impiego  a
tempo indeterminato per uno specifico posto e che per ragioni esterne
alla loro volonta'  hanno  occupato  posti  differenti».  Per  queste
ragioni, ad avviso della  difesa  regionale,  non  possono  ritenersi
violati i principi di cui agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in
relazione a quanto stabilito dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
Insussistenti sarebbe poi l'asserito contrasto della norma con l'art.
17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78  del  2009  e  con
l'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009, dal momento  che  la
norma non disciplina la stabilizzazione di personale precario. 
    Con riferimento all'art. 2, comma 2, della  legge  della  Regione
Puglia n. 4  del  2010,  la  difesa  regionale  respinge  le  censure
prospettate dal ricorrente, in  quanto  la  verifica  dei  fabbisogni
prevista dalla norma segue ad una operazione a «somma zero»,  perche'
dal nuovo inquadramento disposto dal comma 1  non  deriverebbe  alcun
aumento degli oneri finanziari. 
    Quanto al comma 4, la censura  risulterebbe  generica  e  oscura,
posto  anche   che   la   disposizione   impugnate   andrebbe   letta
congiuntamente al precedente comma 3, non impugnato dal ricorrente. 
    4.3. - In merito all'art. 13 della legge  censurata,  la  Regione
Puglia rileva che la norma non avrebbe  modificato  l'istituto  della
mobilita', dal momento che,  diversamente  da  quanto  sostenuto  dal
ricorrente, «la domanda di mobilita' potra' essere avanzata  soltanto
dal dipendente che ricopriva nei ruoli del SSN la stessa categoria  e
lo stesso profilo professionale riconosciuto dal SSR, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 30 del legislativo decreto  legislativo  n.
165 del 2001, nonche' della contrattazione collettiva».  Inconferenti
sarebbero poi i richiami formulati dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e agli artt. 24 e  31
del d.lgs. n. 150 del 2009, dato che tali disposizioni si riferiscono
a fattispecie diverse da quella regolata dalla norma censurata. 
    Non vi sarebbe, inoltre, l'asserita lesione dell'art.  33  Cost.,
perche'  la  norma  riguarda  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale sottoposto alla disciplina nazionale e regionale e  non  il
personale universitario il cui rapporto  con  il  servizio  sanitario
nazionale  e'  regolato  mediante   i   protocolli   d'intesa.   Tale
argomentazione e' dedotta dalla difesa regionale anche  in  relazione
alle censure riferite agli art. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1,  e  22,
comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010. 
    4.4. - Quanto all'art. 15 della legge della Regione Puglia  n.  4
del 2010, la difesa  regionale  lamenta  la  genericita'  e,  dunque,
l'inammissibilita' della  censura  prospettata  dal  ricorrente.  Nel
merito, poi, la Regione Puglia osserva che la  stabilizzazione  degli
ex lavoratori socialmente utili  prevista  dalla  norma  rientrerebbe
nelle  ipotesi  ammesse  dalla  giurisprudenza  costituzionale,   dal
momento che si fonda  su  presupposti  non  irragionevoli,  quali  la
peculiarita' delle funzioni che il personale da reclutare e' chiamato
a svolgere. La difesa regionale  osserva  poi  che  gli  oneri  della
stabilizzazione  prevista  dalla  norma  impugnata  graverebbero  sul
bilancio di ciascuna azienda, senza determinare  alcuna  lesione  dei
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) e dell'obbligo  di  copertura
finanziaria (art. 81 Cost.). Infine, le medesime argomentazioni  sono
dedotte dalla Regione Puglia con riguardo agli artt. 16, comma 3, 17,
18, 19, comma 8, e 20 della legge censurata. 
    4.5. - Con riferimento all'art. 19, comma 6,  della  legge  della
Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale contesta l'asserita
violazione dei principi  fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della  finanza  pubblica,  dal  momento  che  la  norma  prevede  una
decurtazione nelle dotazioni organiche del 40 per cento  dei  cessati
nell'anno 2009, riducendo cosi' la spesa del personale sanitario. 
    4.6. - In relazione al censurato art. 21, commi  1,  4,  5  e  6,
della legge impugnata, la Regione Puglia sottolinea innanzitutto  che
la norma mira ad assicurare «la continuita' dell'assistenza sanitaria
alla popolazione detenuta, non disperdendo,  altresi',  la  specifica
professionalita' del personale che opera  negli  istituti  di  pena».
Quanto ai motivi  di  gravame  prospettati  dal  ricorrente,  non  vi
sarebbe lesione dell'art. 97 Cost., in quanto l'area  di  riserva  di
posti nei concorsi pubblici per l'accesso  nei  ruoli  aziendali  del
personale sanitario non medico  operante  in  regime  di  convenzione
sarebbe  definita  dalle  aziende  sanitarie  nell'ambito  del  tetto
fissato dal  d.P.R.  27  marzo  2001,  n.  220  (Regolamento  recante
disciplina concorsuale del personale non  dirigenziale  del  Servizio
sanitario nazionale). Ne' vi sarebbe lesione dell'art. 81 Cost., dato
che gli oneri finanziari sarebbero garantiti dal d.P.C.m.  1°  aprile
2008.  Ne',  infine,  la   norma   configurerebbe   una   illegittima
equiparazione tra i medici titolari di incarico  provvisorio  di  cui
all'art. 50 della legge n. 740  del  1970  e  i  medici  titolari  di
incarico definitivo di cui all'art.  3,  comma  4,  del  d.P.C.m.  1°
aprile 2008, posto che tale equiparazione si fonderebbe  su  pronunce
della  giurisprudenza  di  legittimita'  che  riconoscono  al  medico
provvisorio il diritto alla stessa posizione  giuridica,  retributiva
ed assistenziale prevista per i medici di cui agli artt. 38 ss. della
legge n. 740 del 1970. Infine,  quanto  all'assoggettamento  di  tale
personale alla disciplina degli accordi integrativi per  la  medicina
generale e specialistica ambulatoriale, la difesa  regionale  osserva
che la stessa norma transitoria  n.  1  dell'intesa  sull'ipotesi  di
accordo per la disciplina dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale (MMG) - biennio economico 2008-2009 dispone che  la  materia
sara' oggetto della successiva contrattazione nazionale per i MMG. 
    4.7. - Per quanto riguarda l'art. 24, commi 1 e  3,  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale  lamenta  che
il ricorrente ha omesso  di  considerare  che  la  valutazione  degli
aspiranti alla nomina di direttore  generale  e'  effettuata  da  una
commissione, formata da tre  componenti,  uno  dei  quali  «designato
dalla Conferenza dei rettori delle universita' degli studi di Puglia»
al fine di coinvolgere  le  universita'  pugliesi  nelle  scelte  che
riguardano le aziende ospedaliero-universitarie.  Alla  nomina,  poi,
provvede la Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri previsti
dalla legge, tra cui quello del rettore dell'universita'  competente.
Rileva la difesa della Regione, pertanto, che non vi  sarebbe  alcuna
violazione dell'autonomia universitaria  e  del  principio  di  leale
collaborazione, perche' il rettore esprime il  proprio  assenso  alla
nomina di direttore generale  sulla  base  di  valutazioni,  inerenti
all'idoneita' degli aspiranti candidati, effettuate dalla Commissione
composta anche da soggetti designati dalla Conferenza dei rettori. 
    4.8.  -  Con  riferimento  al  censurato  art.  26  della   legge
impugnata, la Regione Puglia contesta l'asserita lesione dell'art. 81
Cost. A norma dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.m. n. 502 del 1995, «al
direttore generale e al direttore  amministrativo  e'  attribuito  un
trattamento economico definito  in  misura  non  inferiore  a  quello
previsto dalla contrattazione  collettiva  nazionale  rispettivamente
per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa»  e
i trattamenti economici annui «non possono essere fissati  in  misura
superiore  all'80  per  cento  del  trattamento  base  attribuito  al
direttore  generale».  Sostiene  quindi  la  difesa  regionale   che,
«considerato  che  il  trattamento  economico  annuo  previsto  dalla
contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza e'
pari a poco piu' di 150 mila euro, l'applicazione di quanto stabilito
dal precitato art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995  comporta
di per se' l'impossibilita' di  contenere  il  trattamento  economico
annuo dei direttori generali entro il limite  di  300  milioni  delle
vecchie lire previsto dall'art. 1, comma 5, del d.P.C.M. n.  502  del
1995». 
    4.9. - Infine, quanto al censurato  art.  30  della  legge  della
Regione Puglia n. 4 del 2010, la difesa regionale rileva che la norma
impugnata in nessun modo intende inquadrare all'interno  di  societa'
pubbliche soggetti provenienti da imprese  private.  La  disposizione
sarebbe  invece  finalizzata   a   garantire   l'applicazione   della
cosiddetta «clausola sociale», in base alla quale  «la  Regione,  gli
enti e le societa'  strumentali,  fatte  salve  le  previsioni  della
contrattazione collettiva, laddove piu' favorevoli, devono  prevedere
nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni  di
contratto  per  l'affidamento  di  servizi,  l'assunzione   a   tempo
indeterminato del personale gia' utilizzato dalla precedente  impresa
appaltatrice, nonche'  la  garanzia  delle  condizioni  economiche  e
contrattuali, ove  piu'  favorevoli».  La  Regione  Puglia,  inoltre,
evidenzia che l'art. 30, comma 6, della legge impugnata  prevede  che
il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 debba essere  valutato
«nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento
di personale per il servizio di emergenza urgenza 118». 
    5. - In data 17 gennaio 2011, la Regione Puglia ha depositato una
memoria illustrativa, con  la  quale  la  difesa  regionale  sostiene
l'infondatezza del ricorso. In generale, la  Regione  Puglia  lamenta
l'errata ricostruzione - svolta dal ricorrente - della giurisprudenza
costituzionale in materia  di  concorso  pubblico.  Ad  avviso  della
difesa regionale, pertanto, le norme di stabilizzazione dettate dalla
legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 sarebbero costituzionalmente
legittime in quanto rientranti nelle ipotesi in cui e' ammissibile la
deroga alla regola generale del concorso. 
    5.1. - Quanto all'art. 2 della legge censurata, la Regione Puglia
rileva la non fondatezza dei motivi di gravame «per totale  travisata
attribuzione  dei  significati   alla   normativa   denunciata,   con
conseguente inconferenza dei parametri  costituzionali  evocati».  La
difesa regionale ribadisce  che  la  disposizione  e'  finalizzata  a
compiere non un intervento di stabilizzazione,  ma  un'operazione  di
«regolarizzazione» orizzontale della posizione organica di  personale
dirigente medico gia' assunto a tempo indeterminato, per  di  piu'  a
«somma zero». La norma, inoltre, individuerebbe in  modo  preciso,  e
non generico, la categoria di personale a cui si applica.  La  difesa
regionale  precisa,  poi,  che  una  disposizione  simile  era   gia'
contenuta nell'art. 1 della legge 29 dicembre  2000,  n.  401  (Norme
sull'organizzazione e sul personale del  settore  sanitario),  i  cui
contenti sono ripresi pressoche' testualmente dalla norma  censurata.
Quanto al comma 4, poi, la Regione sottolinea che esso  applicherebbe
la piu' generale regola contenuta nell'art. 35,  commi  4  e  5,  del
d.lgs.  17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva  n.
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CEE), secondo  cui  e'  possibile  «autorizzare,  per
specifiche esigenze del Servizio  Sanitario  Nazionale,  l'ammissione
alle scuole [...]  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie  diverse  da
quelle inserite nella rete formativa della scuola». 
    5.2. - Con riferimento all'art.  13  della  legge  della  Regione
Puglia  n.  4  del  2010,  la  difesa  regionale  ribadisce  che   la
disposizione e' riferita al personale gia' titolare di una  posizione
lavorativa a tempo indeterminato che, per qualche  legittima  ragione
di dissociazione  tra  il  rapporto  di  impiego  e  il  rapporto  di
servizio, si sia trovato a prestare temporaneamente  servizio  presso
azienda o ente del Servizio sanitario  nazionale  diverso  da  quello
presso cui si e' instaurato il rapporto di impiego.  Di  conseguenza,
ad avviso della Regione Puglia, il richiamo al principio del pubblico
concorso sarebbe del tutto fuori luogo. 
    5.3. - Per quanto riguarda il censurato art. 15 della legge della
Regione Puglia n. 4 del 2010,  la  difesa  regionale  sottolinea  che
l'operazione di stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili
prevista dalla norma e' a «somma zero». Inappropriati e inconferenti,
inoltre, sarebbero i rilievi del ricorrente relativi al personale con
rapporto di lavoro a tempo  determinato,  dal  momento  che  in  tale
categoria non rientrano i lavoratori «utilizzati» a mezzo  di  «piani
di impresa», per i quali non puo' farsi riferimento a posti  vacanti,
bensi' al costo consolidato esterno. 
    5.4. - In merito agli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1,  e  22,
comma 1, della legge censurata, la difesa regionale, oltre a ribadire
che  essi  non   configurerebbero   alcuna   lesione   dell'autonomia
universitaria, osserva che «il protocollo d'intesa altro  non  e',  a
sua volta, che un atto convenzionale-negoziale che di certo ex se non
puo' costituire limite alla legislazione regionale, essendo piuttosto
a  sua  volta  atto  di  autonomia  negoziata  adempitivo  sia  della
legislazione statale che della legislazione regionale,  giacche',  ad
avverso avviso, costituirebbe una forma  anomala  di  delegificazione
concertata, laddove, tutt'al contrario, la sua natura e' di  atto  di
esecuzione concertata di normative sia  statali  che  regionali».  La
medesima  argomentazione  e'  usata  per   contrastare   le   censure
prospettate  dal  ricorrente  all'art.  22,  comma  1,  della   legge
impugnata, ritenute  comunque  inammissibili  per  genericita'  della
motivazione. 
    5.5. - Con riguardo agli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma  8,
e 20 della legge della Regione  Puglia  n.  4  del  2010,  la  difesa
regionale  eccepisce  l'inammissibilita'  delle  censure,  in  quanto
motivate per relationem alle argomentazioni  dedotte  per  l'art.  2,
comma 1, della medesima  legge.  Nel  merito,  le  censure  sarebbero
comunque non fondate. 
    5.6.  -  Con  riferimento  all'art.  19,  comma  6,  della  legge
impugnata, la Regione Puglia osserva  che  le  disposizioni  inserite
nell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27  del  2009,  lungi
dall'essere in contrasto con i principi fondamentali stabiliti  dalla
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, hanno invece assicurato consistenti risparmi di spesa, tali
da  consentire  l'approvazione  del  piano  di  rientro  dal  deficit
economico-finanziario nel settore sanitario  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  "legge
finanziaria 2005"). 
    5.7. - Quanto all'art. 21 della legge della Regione Puglia  n.  4
del  2010,  la  difesa  regionale,  in  primo  luogo,  ribadisce   le
argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione. In particolare,  la
asserita violazione dell'art. 81 Cost., riferita al comma 4 in quanto
la spesa sostenuta per il personale in regime di convenzione  sarebbe
inferiore a quella conseguente all'inquadramento, verrebbe esclusa da
una  pluralita'  di  ragioni.  In  primo  luogo,  se   cosi'   fosse,
l'ammontare delle risorse trasferite determinerebbe per le Regioni un
vincolo di permanenza della  forma  convenzionale  del  rapporto,  in
violazione della potesta' legislativa  residuale  esclusiva  ex  art.
117, quarto comma,  Cost.  In  secondo  luogo,  il  riferimento  alle
risorse  finanziarie  trasferite  deve  intendersi  come  riferimento
complessivo e non come riferimento agli oneri  economici  relativi  a
ciascun singolo rapporto. In terzo luogo, il contenimento della spesa
sanitaria va governato da ciascuna Regione a livello complessivo  dei
volumi finanziari impegnati, con le riduzioni  annuali  previste  sui
volumi  finanziari  globali.  In  quarto   luogo,   l'obiezione   del
ricorrente non terrebbe conto «del fatto che la riserva di posti  nei
pubblici concorsi non implica affatto che nei concorsi sia  riservato
il numero di posti pari al numero delle convenzioni in  atto  per  il
personale  degli  istituti  penitenziari,  sicche'   ben   potrebbero
bandirsi concorsi in numero inferiore al predetto accesso  riservato,
correttamente finanziabili con un plafond derivato  dal  d.P.C.M.  1°
aprile 2008 per  il  maggior  numero  di  convenzioni  preesistenti».
Infine, con riguardo ai commi 5 e 6  del  medesimo  articolo  21,  la
difesa regionale rileva che, da un lato, il d.P.C.m. 1°  aprile  2008
non puo' costituire limite alla potesta' legislativa  regionale,  non
essendo  un   «principio   fondamentale   della   medesima   potesta'
legislativa regionale, quand'anche concorrente», e, dall'altro  lato,
il limite dell'art. 81 Cost.  «non  si  apprezza  con  riferimento  a
singole modeste eccedenze di spesa rispetto ai trasferimenti  statali
[...], ma con riguardo  al  complessivo  volume  di  spesa  regionale
(sicche', ad esempio,  i  modesti  incrementi  di  che  trattasi  ben
possono equilibrarsi con risparmi compensativi di altre voci)». 
    5.8. - Infine, con riferimento all'art. 30 della legge censurata,
la difesa regionale  lamenta  che  «l'impugnativa  governativa  abbia
completamente   travisato   il   significato    della    disposizione
denunciata». In particolare, la norma impugnata non disporrebbe alcun
inquadramento del personale dipendente dalle imprese gia' affidatarie
di servizi, perche'  essa  prevedrebbe  solo  «l'utilizzo»  di  detto
personale. Sarebbero inappropriati, poi, i  riferimenti  all'art.  18
del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto relativo  a  fattispecie
diverse da quella regolata dalla norma impugnata. Inoltre, ad  avviso
della Regione Puglia, le  modalita'  di  acquisizione  delle  risorse
umane di in house providing - previste dalla disposizione censurata -
hanno  caratteristiche  e  vincoli  propriamente  specifici,  sicche'
inconferente risulterebbe il richiamo governativo all'art.  97  Cost.
Tale  specificita',  peraltro,   troverebbe   conferma   in   copiosa
giurisprudenza amministrativa del Tar Puglia, riportata nella memoria
illustrativa. In conclusione, la resistente  osserva  che  la  scelta
della Regione Puglia di consentire alle  aziende  sanitarie  da  essa
dipendenti di provvedere  in  autoproduzione  a  mezzo  di  in  house
providing di alcuni servizi,  non  discenderebbe  dalla  disposizione
impugnata, la quale si sarebbe limitata «a  consentire  espressamente
cio' che avrebbe potuto farsi in difetto di  espressa  autorizzazione
normativa, e cioe' l'applicazione della «clausola sociale» in caso di
decisione di acquisizione di servizi a mezzo di in house providing». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 7 maggio 2010 e depositato il 14 maggio 2010 (reg. ric. n. 77  del
2010), ha promosso questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2  e  3,  17,  18,  19,
commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e
3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio  2010,  n.  4
(Norme  urgenti  in  materia  di  sanita'  e  servizi  sociali),  per
violazione degli articoli 3, 24, 31,  33,  51,  81,  97,  117,  commi
secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione. 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   le
disposizioni    impugnate     violerebbero     numerosi     parametri
costituzionali, in quanto introdurrebbero una  «normativa  diversa  e
piu' favorevole sia in punto di stabilizzazione che sotto il  profilo
economico valida solo in ambito regionale, con conseguente disparita'
di  trattamento  nei  confronti  di  omologhe  categorie   lavorative
radicate in altre regioni, nonche' massimamente  dell'art.  97  Cost.
sotto il profilo della  violazione  del  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa e uniformita' della stessa sul  territorio
nazionale». 
    2. - Deve essere  innanzitutto  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere con  riferimento  alla  questione  riguardante
l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010,
relativo alle dotazioni organiche. 
    Tale disposizione ha inserito quattro nuovi commi nell'articolo 1
della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009,  n.  27  (Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche),  numerandoli
dall'1-bis all'1-quinquies. Successivamente al ricorso, questa Corte,
con la sentenza n.  333  del  2010,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3  e  4,  della  legge  della
Regione Puglia n. 27 del 2009, talche' sono venuti meno i presupposti
su cui si fondano i commi da 1-bis a 1-quinquies  di  tale  articolo,
introdotti dall'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n.
4 del 2010. Con  l'art.  10  della  legge  della  Regione  Puglia  31
dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione  2011  e  bilancio  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Puglia), la Regione ha poi  abrogato  l'intero  art.  1  della  legge
regionale n. 27 del 2009, «in esecuzione della sentenza  della  Corte
costituzionale» n. 333 del 2010. La  sopravvenuta  abrogazione  della
disposizione   impugnata,   conseguente   alla    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale delle norme cui  essa  e'  strumentale,
hanno determinato la cessazione della materia del contendere. 
    3. - Vanno preliminarmente esaminati i profili di  ammissibilita'
delle censure prospettate dal ricorrente. 
    3.1.  -  Innanzitutto,  deve  essere  dichiarata   la   manifesta
inammissibilita' delle censure riferite agli artt. 24 e 31 Cost. Tali
parametri, infatti, sono menzionati nell'epigrafe del ricorso,  senza
pero' essere successivamente richiamati, ne' accompagnati  da  alcuna
argomentazione. 
    Sono altresi' inammissibili le censure riferite all'art. 30 della
legge impugnata, nella parte in cui ha sostituito l'art. 25, commi 2,
3,  5  e  6,  della  legge  Regione  Puglia  3  agosto  2007,  n.  25
(Assestamento e seconda variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2007), in quanto non  sorrette  da  specifica
motivazione. Anche se il ricorrente impugna il citato art. 30 nel suo
complesso, le argomentazioni sviluppate a sostegno delle censure sono
chiaramente indirizzate ai  soli  commi  1  e  4  della  disposizione
sostituita. 
    3.2. - Va poi respinta l'eccezione di inammissibilita'  sollevata
dalla Regione Puglia secondo cui le censure riguardanti gli artt. 15,
16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e  20  della  legge  della  Regione
Puglia n. 4 del 2010  sarebbero  motivate  per  relationem  a  quelle
dedotte dal ricorrente per l'art. 2, comma 1, della medesima legge e,
comunque, sarebbero generiche e insufficientemente argomentate. 
    I motivi di gravame riferiti all'art. 2,  comma  1,  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010 sono illustrati dal Presidente del
Consiglio dei ministri all'inizio del ricorso in modo  esaustivo.  Le
censure  prospettate  non  sono  generiche  o  non   sufficientemente
motivate. Le violazioni lamentate e i parametri invocati - come  gia'
emerso nella descrizione del fatto - sono chiaramente individuati (ex
plurimis, sentenza n. 332 del 2010). 
    Non e' ragione di inammissibilita' il  fatto  che  il  ricorrente
rinvii in modo puntuale ad argomentazioni gia' esposte  nelle  pagine
precedenti per motivare censure  di  analogo  tenore.  Nonostante  il
diverso contenuto delle disposizioni impugnate, infatti,  e'  agevole
dedurre le asserite ragioni di  illegittimita'  costituzionale  delle
singole norme. Non si tratta, quindi, di motivazione per  relationem.
Quest'ultima presuppone che, diversamente da quanto e'  avvenuto  nel
presente giudizio, una censura sia sviluppata  in  atti  diversi  dal
ricorso o dall'ordinanza in cui essa e' contenuta (come nel  caso  di
motivazione con rinvio ad altro ricorso - sentenza n. 40 del 2007 - o
ad altra ordinanza di rimessione: ex plurimis, sentenze n. 197  e  n.
143 del 2010). 
    4. - Nel  merito,  le  censure  prospettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri possono  essere  articolate  in  otto  gruppi,
ciascuno riferito a uno o piu' articoli della legge impugnata. 
    5. - Il primo gruppo di censure  riguarda  l'art.  2,  quanto  ai
commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia
23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in  materia  sanitaria),  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del  2010.  Il  comma  1  prevede  che  «il
personale appartenente alla dirigenza medica del  servizio  sanitario
regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa,
emanato dal legale rappresentante dell'ente, risulti in  servizio  da
almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la
quale e' stato assunto e' inquadrato,  a  domanda,  nella  disciplina
nella quale ha  esercitato  le  funzioni,  qualora  in  possesso  dei
requisiti previsti» dalla  normativa  statale  vigente.  Il  comma  2
stabilisce, da un  lato,  che  i  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie e degli istituti del  SSR  verificano  «la  permanenza  dei
fabbisogni che avevano  determinato  l'impiego  del  personale  nella
disciplina diversa da quella per la  quale  era  stato  assunto»,  e,
dall'altro che, «fermo restando l'organico complessivo,  i  direttori
generali dispongono nel contempo la modifica delle  piante  organiche
conseguenti ai passaggi di  disciplina  mediante  incardinamento  del
dirigente medico nel posto vacante della  disciplina  acquisita,  con
soppressione  del  posto  lasciato   libero   nella   disciplina   di
provenienza, oppure mediante trasformazione del posto gia'  ricoperto
e lasciato libero nella disciplina di provenienza». In base al  comma
3, i dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 sono riassegnati allo svolgimento dei compiti propri del  profilo
professionale per il quale sono stati assunti. Ai sensi del comma  4,
infine, detta riassegnazione non opera nel  caso  di  «personale  che
alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da  almeno  cinque
anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il  conseguimento
dei requisiti di cui al presente articolo». 
    5.1. - Ad avviso del ricorrente, l'art. 2, comma 1,  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe innanzitutto gli  artt.
3, 51 e 97  Cost.,  in  quanto  consentirebbe  l'inquadramento  e  la
stabilizzazione di personale  dirigente  precario  in  assenza  delle
peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico che, in  base
alla giurisprudenza costituzionale, potrebbero consentire una  deroga
alla regola del pubblico concorso. La  disposizione  lederebbe  anche
l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto un duplice  profilo:  in  primo
luogo, in relazione ai principi fondamentali  in  materia  di  tutela
della salute  stabiliti  dall'art.  15  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n.
421), in quanto la stabilizzazione prevista dalla norma, compiuta  in
assenza di procedure di selezione, contrasterebbe con  la  necessita'
che alla dirigenza sanitaria si  acceda  per  concorso  pubblico  per
titoli  ed  esami;  in  secondo  luogo,  in  relazione  ai   principi
fondamentali in materia di coordinamento di finanza pubblica  di  cui
all'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini  e  della
partecipazione italiana a  missioni  internazionali),  convertito  in
legge 3 agosto 2009, n. 102, in quanto tali  disposizioni  statali  -
richiamate anche dall'art. 2, comma 74, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") - prevedono  «nuove
modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale  acquisita,
attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con  parziale  riserva
dei posti», per il solo personale non dirigenziale. 
    Il comma 2 violerebbe l'art. 81 Cost., in quanto la  verifica  da
esso prevista della permanenza  dei  fabbisogni  di  personale  nelle
diverse   discipline   non   costituirebbe   condizione    prodromica
all'inquadramento  dei  dirigenti,  talche',  anche   nel   caso   di
verificata  insussistenza  di   detti   fabbisogni,   conseguirebbero
comunque maggiori oneri finanziari. 
    Il comma 4, infine, lederebbe l'art. 117, secondo comma,  lettera
l), Cost., in quanto consentirebbe l'inquadramento di personale anche
in assenza dei  requisiti  prescritti  dalla  disciplina  concorsuale
vigente, «ritenendo utile a tale fine la mera iscrizione alla  scuola
di   specializzazione,   e   non   il   possesso   del   titolo    di
specializzazione». 
    5.2. - La questione e' fondata. 
    L'art.  2  della  legge  della  Regione  Puglia  n.  4  del  2010
sostituisce  l'art.  4  della  legge  regionale  n.  45   del   2008.
Quest'ultima  disposizione  prevedeva  che  «I  dirigenti  medici  in
servizio a tempo  indeterminato  presso  gli  uffici  a  staff  della
direzione  generale   funzionalmente   dipendenti   dalle   direzioni
sanitarie  delle  aziende  sanitarie  locali  (ASL),  delle   aziende
ospedaliero-universitarie e degli IRCCS pubblici ovvero  in  servizio
presso le direzioni sanitarie di presidio ospedaliero da  almeno  tre
anni, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
inquadrati, a domanda, nelle direzioni sanitarie  con  la  disciplina
"Direzione medica di presidio ospedaliero"». 
    Tale articolo e' stato dichiarato costituzionalmente  illegittimo
con la sentenza n. 150 del 2010, successiva alla legge della  Regione
Puglia n. 4 del 2010. Questa Corte ha ritenuto la norma in  contrasto
con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione
prevedeva ipotesi di accesso alla dirigenza sanitaria medica che, «in
assenza di peculiari e straordinarie ragioni di  interesse  pubblico,
derogano  significativamente  al  criterio  del  concorso   pubblico,
richiesto sia, in via generale, dall'art. 97 Cost., sia da specifiche
disposizioni legislative statali che, ai sensi dell'art.  117,  terzo
comma, costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della
salute». In particolare, «l'inquadramento, a domanda,  dei  dirigenti
medici in servizio a tempo indeterminato  nelle  direzioni  sanitarie
[...] contravviene alla  regola  generale  desumibile  dall'art.  15,
comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 24  del
d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento  recante  la  disciplina
concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale)». 
    Le  argomentazioni  della  sentenza  n.  150  del  2010   possono
applicarsi anche all'art. 2 della legge  impugnata  con  il  presente
ricorso. Infatti, l'espressione «e' inquadrato [...] nella disciplina
nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della  formula
«inquadrati nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa  da
quella gia' sanzionata da questa Corte con la citata sentenza n.  150
del 2010. La disposizione  censurata,  dunque,  prevede  l'accesso  a
posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli
artt. 97 e 117, terzo  comma,  Cost.,  in  materia  di  tutela  della
salute. 
    5.3. - L'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  e'  violato  anche  con
riguardo alla materia del coordinamento della  finanza  pubblica,  in
quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della  legge
della Regione Puglia n. 45 del 2008, della  legge  impugnata  prevede
l'assunzione di personale in  violazione  dei  principi  fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale. La  norma  censurata,  infatti,
contempla l'inquadramento di dirigenti medici gia' in servizio in una
«disciplina diversa da quella  per  la  quale»  sono  stati  assunti,
mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78  del
2009 - richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del  2009
- prevede per le amministrazioni la possibilita' di  stabilizzare  il
solo personale non dirigenziale. 
    5.4. - Dall'accoglimento delle censure  dell'art.  2,  quanto  al
comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n.  45
del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4  del  2010,  discende
l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo
4, perche' contengono norme applicative o strumentali al citato comma
1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    6. - Il secondo gruppo di censure riguarda l'art. 13 della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010. Tale articolo stabilisce che «Nel
limite dei posti vacanti nella  dotazione  organica  e  nel  rispetto
della  riduzione  della  spesa  del  personale  imposto  dalle  norme
vigenti, il personale gia' titolare di contratto ovvero di incarico a
tempo indeterminato presso aziende  o  enti  del  servizio  sanitario
nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009
presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione  Puglia
e' confermato nei  ruoli  di  quest'ultima,  a  tempo  indeterminato,
previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilita'». 
    6.1. - Secondo il  ricorrente,  la  disposizione  violerebbe,  in
primo luogo, gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto  consentirebbe  di
fatto  «l'utilizzo  dell'istituto  della  mobilita'  per   effettuare
inquadramenti presso gli enti sanitari della Regione Puglia», ledendo
i principi di ragionevolezza, imparzialita' e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione, nonche' il principio del pubblico concorso.
L'art. 97 Cost. sarebbe violato anche in relazione ad alcuni principi
fondamentali stabiliti  dalla  legislazione  statale  in  materia  di
pubblico impiego: l'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche),  che,  nel  disciplinare  i  passaggi  di
personale tra amministrazioni diverse, limita l'immissione nei  ruoli
delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale  in
posizione di comando o di fuori ruolo; gli artt. 24 e 31  del  d.lgs.
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  per
cui le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  1°  gennaio  2010,
debbono  coprire  i  posti  disponibili  nella   dotazione   organica
attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al  cinquanta
per  cento  a  favore  del  personale  interno,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 
    Inoltre, la norma regionale sarebbe in contrasto con l'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. in quanto lederebbe le «disposizioni
contrattuali che regolano l'istituto della mobilita' e che consentono
la mobilita'  stessa  solo  nel  rispetto  della  categoria,  profilo
professionale, disciplina e posizione economica di  appartenenza  del
dipendente», con conseguente invasione della materia dell'ordinamento
civile. 
    Sarebbero violati, infine, gli artt. 117 e 118  Cost.  (sotto  il
profilo del principio di leale collaborazione a  cui  si  ispirano  i
rapporti tra servizio sanitario nazionale e universita') e l'art.  33
Cost. (sotto il profilo  dell'autonomia  universitaria),  in  quanto,
riferendosi al personale di tutti gli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non  rinvia
all'atto  aziendale  o  ai  protocolli  d'intesa   tra   Regione   ed
universita', di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  nazionale  ed
universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419) o ad una forma d'intesa con il Rettore. 
    6.2. - La questione e' fondata. 
    La disposizione impugnata,  facendo  ricorso  all'istituto  della
mobilita', prevede la «ruolizzazione» - ossia l'inquadramento a tempo
indeterminato  nei  ruoli  del  servizio  sanitario  regionale  -  di
personale «gia' titolare di contratto  ovvero  di  incarico  a  tempo
indeterminato» presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma
consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di  lavoro
a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di  ruolo  a  tempo
indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a  tempo  indeterminato.
Ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perche' la disposizione
censurata non prevede il pubblico  concorso  per  l'inquadramento,  e
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  in  materia  di
ordinamento  civile,  perche'  la  norma  concerne  l'istituto  della
mobilita', disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    7. - Il terzo gruppo di censure concerne l'art.  15  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010,  ai  sensi  del  quale  «agli  ex
lavoratori socialmente utili (LSU) gia' utilizzati, attraverso  piani
di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL  e
negli enti del SSR da almeno cinque anni  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge   nei   servizi   di   riabilitazione,
tossicodipendenze,   assistenza   domiciliare   integrata   (ADI)   e
prevenzione  e   altri   servizi,   si   applica   il   processo   di
stabilizzazione previsto dall'articolo 30 della  L.R.  n.  10/2007  e
dalla L.R. n. 40/2007 nei limiti dei posti  vacanti  della  dotazione
organica, i cui oneri gia' gravano sul bilancio di  ciascuna  azienda
ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione
stessa». 
    7.1. - Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione violerebbe gli  artt.  3,  51  e  97  Cost.,  in  quanto
ricomprenderebbe tra i suoi destinatari anche personale  titolare  di
rapporto di lavoro non  suscettibile  di  stabilizzazione  alla  luce
della normativa  statale  di  principio.  La  disposizione  lederebbe
altresi' l'art. 81 Cost., in quanto, consentendo  la  stabilizzazione
anche in assenza di posti vacanti, determinerebbe maggiori oneri  non
coperti, e l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto  non  offrirebbe
idonee garanzie circa il rispetto dell'art. 2, comma 71, della  legge
n. 191  del  2009,  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    7.2. - La questione e' fondata. 
    La disposizione prevede  la  stabilizzazione  di  personale  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire  indicazioni
circa la sussistenza dei requisiti per  poter  ammettere  deroghe  al
principio del concorso pubblico, vale a dire  la  peculiarita'  delle
funzioni che il personale svolge (sentenze n. 267 e n. 195 del 2010 e
n.   293   del   2009)    o    specifiche    necessita'    funzionali
dell'amministrazione (da ultimo, sentenza n. 67 del 2011 e n. 195 del
2010), con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di  personale  che
richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo violando
i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2,
comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei
principi fondamentali stabiliti in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Parimenti violato e' l'art. 81 Cost. L'applicazione alle  Regioni
dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni  legislative
e' stata ribadita piu' volte da questa Corte  (sentenze  n.  100  del
2010 e n. 386 e n. 213 del 2008)  e  ha  trovato  ulteriore  conferma
nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica). La sola  formula  «nei  limiti  dei
posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri gia' gravano  sul
bilancio di ciascuna azienda  ovvero  nell'ambito  di  una  revisione
della consistenza della dotazione stessa»,  usata  a  chiusura  della
disposizione impugnata, non indica una copertura  delle  nuove  spese
derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da  essere  «credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). 
    8. - Il quarto gruppo di censure riguarda gli artt. 16, commi 1 e
2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e  3,  della  legge  della
Regione Puglia n. 4 del 2010. 
    In particolare, l'art. 16, comma 1,  prevede  che  «Nel  rispetto
delle norme di legge relative alla spesa  per  il  personale  di  cui
all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009  e  fermo  restando
quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni),  nelle
procedure concorsuali, le ASL, le aziende  ospedaliero  universitarie
(AOU) e gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
(IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella  dotazione
organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non  superiore  al
50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro  a
tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia
maturato un'anzianita' di servizio di  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi, negli ultimi cinque anni». Tale previsione, in base  al
comma 2, si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro
a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle  AOU  e  dagli  IRCCS
pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati. 
    L'art. 19 stabilisce che «nel rispetto di quanto  previsto  dalla
legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale
- Assunzioni  e  dotazioni  organiche),  al  fine  di  dare  completa
applicazione  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  4  (Criteri  di
assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30  dicembre
2005,  n.  20  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2006  e  bilancio  pluriennale  2006-2008  della  Regione
Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre
2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma  565.
Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le
Aziende  sanitarie   e   degli   IRCCS   pubblici   in   applicazione
dell'articolo 30 della  L.R.  n.  10/2007.  Criteri  applicativi),  i
direttori generali delle Asl BA,  BAT,  AOU  "Policlinico"  di  Bari,
IRCCS "Giovanni Paolo  II"  di  Bari  e  IRCCS.  "S.  De  Bellis"  di
Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento  dei
posti vacanti nella categoria A della propria dotazione  organica  in
favore del reclutamento dei lavoratori collocati in  mobilita'  dalle
strutture sanitarie private della Regione Puglia». 
    L'art. 22 prevede che le  Asl,  le  Aou  e  gli  Irccs  del  Ssr,
attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro  il
30 novembre il piano aziendale formativo (Paf) annuale o pluriennale,
da attuarsi nell'anno o negli anni successivi. 
    L'art. 24, infine,  contiene  norme  in  materia  di  nomina  dei
direttori generali delle Asl. In  particolare,  il  comma  1  prevede
l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario
della Regione Puglia. In  base  al  comma  3,  «la  Giunta  regionale
disciplina, con apposito provvedimento, le  modalita'  di  emanazione
degli   avvisi   pubblici   finalizzati   all'aggiornamento   annuale
dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica
del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del
d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall'articolo  8  del  d.lgs.  n.
254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei  candidati
idonei, sulla base dei titoli posseduti». 
    8.1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  queste
disposizioni in quanto esse violerebbero gli artt. 117  e  118  Cost.
(sotto il profilo del principio di  leale  collaborazione  a  cui  si
ispirano i rapporti tra servizio sanitario nazionale e universita') e
l'art. 33 Cost. (sotto il profilo dell'autonomia  universitaria),  in
quanto,   riferendosi    anche    al    personale    delle    aziende
ospedaliero-universitarie, «priverebbero l'universita' della facolta'
di  procedere  alla  individuazione  della  quota  di  personale   di
eventuale propria competenza,  obliterando  l'atto  aziendale  e/o  i
protocolli d'intesa tra regione ed universita', di  cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  517  del  1999,  o  una  forma
d'intesa» con il rettore. 
    L'art. 24, commi 1 e 3, contrasterebbe anche con l'art. 4,  comma
2, del d.lgs. n. 517 del 1999 - secondo  cui  il  direttore  generale
delle aziende ospedaliero-universitarie  e'  nominato  dalla  Regione
d'intesa con il rettore - perche' «gli  idonei  presenti  nell'elenco
sono quelli scelti dalla regione, cosi' restringendosi la scelta  del
rettore, poiche' nell'individuazione della rosa di candidati  non  e'
prevista alcuna forma di collaborazione con l'universita'». 
    8.2. - La questione e' fondata. 
    A  prescindere  da  qualsiasi  valutazione   sulla   legittimita'
costituzionale della riserva di posti  contemplata  dagli  artt.  16,
commi 1 e 2, e 19, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 4 del
2010 (non oggetto di  impugnazione),  le  disposizioni  censurate  si
riferiscono      anche      al      personale      delle      aziende
ospedaliero-universitarie,  privando  cosi'  le   universita'   della
facolta' di procedere alla individuazione della quota di personale di
eventuale propria competenza, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 2, del d.lgs. n.  517  del  1999.  Ne  discende  la  violazione
dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in  cui  le
norme  impugnate   non   escludono   il   personale   delle   aziende
ospedaliero-universitarie o, comunque,  non  prevedono  un  rinvio  a
protocolli di intesa tra universita' ed enti ospedalieri, ne'  alcuna
forma d'intesa con il rettore (sentenza n. 233 del 2006). 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    9. - Il quinto gruppo di censure  si  riferisce  agli  artt.  16,
comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20 della legge della  Regione  Puglia
n. 4 del 2010. Tali articoli prevedono misure di stabilizzazione  del
personale sanitario, da realizzare tramite  l'estensione  dell'ambito
di applicazione di procedure  gia'  disposte  da  norme  regionali  a
favore di  determinate  categorie  di  personale:  servizio  di  ADI,
riabilitazione  e  integrazione  scolastica  (art.  16,   comma   3);
personale sanitario  in  genere  (art.  18);  dirigenti  medici  «che
svolgono attivita' nei servizi di medicina e chirurgia d'accettazione
e d'urgenza» (art. 19); personale dell'Agenzia regionale sanitaria  e
di progetti di piano (art. 20). Nel caso del personale del  «Servizio
emergenza territoriale 118», invece, la stabilizzazione  e'  prevista
senza il richiamo a precedenti disposizioni regionali (art. 17). 
    9.1. - Il ricorrente  censura  queste  norme,  innanzitutto,  per
violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto esse, ampliando  i
destinatari e prorogando gli effetti di interventi di stabilizzazione
gia' previsti o introducendone di nuovi, lederebbero i  principi  del
pubblico concorso e della imparzialita' dell'azione amministrativa. 
    Le norme impugnate lederebbero anche  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., sotto un duplice profilo: in  primo  luogo,  in  relazione  ai
principi fondamentali in materia di  tutela  della  salute  stabiliti
dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del  1992,  in  quanto  le  misure  di
stabilizzazione  previste,  compiute  in  assenza  di  procedure   di
selezione, contrasterebbero con  la  necessita'  che  alla  dirigenza
sanitaria si acceda per concorso pubblico per  titoli  ed  esami;  in
secondo luogo, in relazione ai principi fondamentali  in  materia  di
coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 17, commi  10,  11,
12 e 13, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito in legge 3  agosto
2009, n. 102, in quanto tali disposizioni statali - richiamate  anche
dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevedono «nuove
modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale  acquisita,
attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con  parziale  riserva
dei posti», per il solo personale non dirigenziale. 
    9.2. - La questione e' fondata. 
    Le disposizioni impugnate prevedono misure di stabilizzazione del
personale  sanitario  che   abbia   prestato   servizio   anche   non
continuativo con rapporto convenzionale  e/o  con  incarico  a  tempo
determinato, in  assenza  di  pubblico  concorso.  Cio'  si  pone  in
contrasto, innanzitutto, con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  con
riferimento alla materia del coordinamento  della  finanza  pubblica,
dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali
interessati alla stabilizzazione cosi' come definito» dalla normativa
statale (sentenza n. 179 del 2010). 
    Inoltre,  le  previsioni  in  materia  di   stabilizzazione   del
personale sanitario dettate dalle  norme  impugnate  non  contemplano
alcuna procedura selettiva, senza che  vi  siano  peculiarita'  delle
funzioni che il personale svolge o specifiche  necessita'  funzionali
dell'amministrazione, con conseguente violazione  del  principio  del
pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    10. - Il sesto gruppo di censure si riferisce all'art. 21,  commi
1, 4, 5 e 6,  della  legge  della  Regione  Puglia  n.  4  del  2010,
riguardante il personale sanitario degli  istituti  penitenziari.  Il
comma 1 autorizza le ASL, nei pubblici concorsi  da  bandire  per  la
copertura  dei  posti  vacanti  nei  servizi   o   unita'   operative
multiprofessionali di cui alla deliberazione  della  Giunta  reg.  27
ottobre 2009, n. 2020 (d.P.C.m.  1°  aprile  2008  -  Indicazioni  in
ordine  all'individuazione   di   specifici   modelli   organizzativi
differenziati con riferimento  alla  tipologia  e  consistenza  degli
istituti di pena), «a prevedere, ai sensi  della  normativa  vigente,
una riserva di posti per consentire l'accesso nei ruoli aziendali del
personale  sanitario  non  medico  le  cui  convenzioni  sono   state
prorogate al 30 giugno 2010». Il successivo comma  4  stabilisce  che
«la spesa inerente l'inquadramento del  personale  di  cui  ai  commi
precedenti non rientra nei limiti prescritti dall'articolo  1,  comma
565,  lettera  a),  della   legge   n.   296/2006,   trattandosi   di
trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati  con
le risorse finanziarie di cui all'articolo 6» del d.P.C.m. 1°  aprile
2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al servizio  sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,  delle
risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria). Il comma 5, poi, prevede  che  «il
personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all'articolo
50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di
personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e  pena  non
appartenenti ai ruoli organici  dell'Amministrazione  penitenziaria),
e' equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo  di
cui all'articolo 3, comma  4,  del  d.P.C.m.  1°  aprile  2008.  Tale
personale e' collocato in apposito elenco  nominativo  a  esaurimento
istituito presso l'ASL di competenza. Nei confronti del personale  di
cui al presente comma si applica lo stesso trattamento  giuridico  ed
economico  dei  medici  con  incarico  definitivo,  ivi  compresi   i
trattamenti  contributivi  e  previdenziali».  Il  comma  6,  infine,
dispone  che  «i  contratti  di  lavoro  dei  medici   del   servizio
integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti  di  cui
agli  articoli  51  e  52  della  legge  n.  740   del   1970,   come
rispettivamente modificati dagli  articoli  4  e  5  della  legge  15
gennaio 1991, n. 26,  sono  disciplinati  dagli  accordi  integrativi
regionali  per  la  medicina  generale   e   per   la   specialistica
ambulatoriale, da approvare  a  seguito  della  sottoscrizione  degli
accordi collettivi nazionali stipulati in data  27  maggio  2009,  in
attesa della specifica trattativa nazionale  dedicata  alla  medicina
penitenziaria». 
    10.1. - Secondo il ricorrente, l'art. 21, comma  1,  della  legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art.  97,  Cost.,  in
quanto non stabilisce la misura percentuale  della  riserva,  ne'  ne
delimita in maniera  rigorosa  l'area,  ponendo  cosi'  ostacoli  per
l'accesso all'impiego da parte di chi vi abbia interesse. Il comma  4
del medesimo art. 21  violerebbe  l'art.  81  Cost.,  in  quanto  non
terrebbe conto del fatto che «la spesa sostenuta per detto  personale
e' inferiore a quella conseguente all'inquadramento in considerazione
del differente trattamento economico spettante alle due categorie  di
personale», in tal modo determinando oneri  finanziari  non  coperti.
Infine, i successivi commi 5 e 6 lederebbero gli  art.  117,  secondo
comma, lettera l), e 81 Cost., in quanto violerebbero l'art. 4, comma
3 (recte art. 3, comma 4), del d.P.C.m. 1° aprile 2008,  in  base  al
quale il personale in questione resta assoggettato, anche  a  seguito
del trasferimento alle aziende sanitarie,  alla  disciplina  prevista
dalla legge n. 740 del 1970 fino alla scadenza del relativo  rapporto
che, se a tempo determinato (come nel caso in esame) e  con  scadenza
anteriore al 31 marzo 2009, e' prorogato solo per la durata di dodici
mesi,  invadendo  cosi'  la   materia   dell'ordinamento   civile   e
determinando oneri  non  coperti  dalle  risorse  di  cui  al  citato
d.P.C.m. 1° aprile 2008. 
    10.2. - Le questioni sono fondate. 
    Le disposizioni impugnate riguardano il personale sanitario degli
istituti penitenziari, prevedendo, da  un  lato,  lo  svolgimento  di
concorsi con  riserva  di  posti  non  rigorosamente  delimitata,  e,
dall'altro, l'equiparazione del personale medico titolare di incarico
provvisorio a  quello  del  personale  medico  titolare  di  incarico
definitivo. 
    Il comma 1 dell'art. 21 della legge della Regione Puglia n. 4 del
2010 indica genericamente una riserva di posti, senza  che  essa  sia
«delimitata in modo rigoroso», con conseguente  violazione  dell'art.
97 Cost. (sentenza n. 100 del 2010). 
    Il comma 4 non indica in alcun modo la copertura finanziaria  per
l'assunzione del personale considerato,  con  conseguente  violazione
dell'art. 81 Cost. (sentenza n. 100 del 2010). 
    Il comma 5, prevedendo una equiparazione tra il personale  medico
titolare di  incarico  provvisorio  e  quello  titolare  di  incarico
definitivo, anche a fini previdenziali, dispone la trasformazione  di
rapporti provvisori in rapporti definitivi. Il comma 6 stabilisce una
equiparazione tra  medici  del  servizio  integrativo  di  assistenza
sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della  legge
n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica
ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area  della
contrattazione collettiva.  Le  equiparazioni  previste  dalle  norme
impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali,  rapporti  di
lavoro di natura privatistica, violano  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., in materia di ordinamento civile. 
    11. - Il settimo gruppo di censure riguarda l'art. 26 della legge
della Regione Puglia n. 4 del 2010, che modifica l'art. 17 (Norme  in
materia di spesa sanitaria) della legge regionale 12 gennaio 2005, n.
1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione  2005  e
bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sostituendone i
commi 6, 7  e  8  e  inserendo  un  comma  8-bis.  Tali  disposizioni
prevedono l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei
direttori  generali,  dei  direttori   sanitari   e   dei   direttori
amministrativi degli enti e istituti sanitari. 
    11.1. - Il ricorrente censura l'art. 26 della legge della Regione
Puglia n. 4 del 2010 per violazione dell'art.  81  Cost.,  in  quanto
esso potrebbe «dare luogo al riconoscimento di emolumenti superiori a
quelli  massimi  previsti  dalla   [...]   normativa   statale,   con
conseguente disparita' di trattamento rispetto alle altre  regioni  e
maggiori oneri per la Regione Puglia». 
    11.2. - La questione e' fondata. 
    La   disposizione   regionale,    prevedendo    l'incremento    e
l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali,  dei
direttori sanitari  e  dei  direttori  amministrativi  degli  enti  e
istituti sanitari, comporta una maggiore  spesa  priva  di  copertura
finanziaria, con conseguente violazione  dell'art.  81  Cost.  Questa
Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di  nuove  o
maggiori  spese  debbono  recare  una  «esplicita  indicazione»   del
relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 100  del  2010,
n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958)  e  che  a
tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex  plurimis,  sentenze
n. 100 del 2010, n. 386 e n. 213 del 2008 e n. 16 del 1991). 
    La norma regionale viola anche  il  principio  di  riduzione  dei
trattamenti  economici,  ricavabile  dall'art.  61,  comma  14,   del
decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge 6 agosto 2008,  n.  133,  in  base  al  quale  «A
decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli  incarichi  i
trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai
direttori  sanitari,  ai  direttori  amministrativi,  ed  i  compensi
spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali,  delle  aziende  ospedaliere,   delle   aziende   ospedaliero
universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici sono  rideterminati  con
una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2008». 
    12. - L'ottavo e ultimo gruppo di censure si  riferisce  all'art.
30 della legge della Regione Puglia n. 4 del  2010,  che  sostituisce
integralmente l'art. 25 della legge della  Regione  Puglia  3  agosto
2007, n.  25  (Assestamento  e  seconda  variazione  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2007), riguardante  l'utilizzo
del personale di imprese  appaltatrici  e  societa'  strumentali.  Si
prevede, in particolare, che la Regione, gli enti, le  aziende  e  le
societa' strumentali della Regione Puglia debbano prevedere nei bandi
di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di  contratto
per l'affidamento di servizi «l'assunzione a tempo indeterminato  del
personale  gia'  utilizzato  dalla  precedente  impresa  o   societa'
affidataria  dell'appalto  nonche'  la  garanzia   delle   condizioni
economiche e contrattuali gia' in essere, ove piu' favorevoli» (comma
1 dell'art. 25 cit.). Le norme  previste  dall'art.  25  della  legge
della Regione Puglia n. 25 del 2007,  come  modificato  dall'art.  30
della legge reg. Puglia n.  4  del  2010,  «si  applicano  in  misura
proporzionale alla quantita' di servizi appaltati (comma 2  dell'art.
25 cit.). 
    In base al successivo comma 3, «i vincoli di cui ai commi 1 e  2,
a integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre  2009,
n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio  2009,  n.
745 - Criteri e procedure  per  l'attivazione  dell'istituto  dell'in
house providing - Linee guida  per  la  costituzione,  attivazione  e
gestione delle societa'  strumentali  alle  attivita'  delle  aziende
sanitarie ed  enti  pubblici  del  servizio  sanitario  regionale  di
Puglia), devono comprendere  anche  le  attivita'  che  costituiscono
compito diretto di tutela della  salute,  comprese  le  attivita'  di
supporto strumentale delle imprese appaltatrici». Quanto previsto dal
comma 1, inoltre, vale «anche nel caso di affidamento dei servizi  in
favore di societa' strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o
dalle aziende della Regione Puglia e tra societa'  strumentali  della
Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei  limiti
del  fabbisogno  di  personale   da   adibire   effettivamente   allo
svolgimento dei servizi affidati»  (comma  4).  Il  comma  5  esclude
dall'ambito  di  applicazione  dell'articolo  25  della  legge  della
Regione Puglia n. 25 del 2007 i dirigenti, mentre vi include i  «soci
di cooperative  di  lavoro  che  non  abbiano  funzioni  direttive  a
condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote  di
partecipazione alla cooperativa all'atto  dell'assunzione  presso  la
nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente
comma avviene solo dopo l'assunzione del personale  dipendente  della
cooperativa». Il comma 6, invece, prevede che «il servizio svolto dai
volontari delle associazioni di  volontariato  convenzionate  con  le
aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria  118
deve essere valutato nell'ambito delle selezioni di evidenza pubblica
per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza
118». 
    12.1. - Ad avviso del ricorrente, l'art.  30  della  legge  della
Regione Puglia n. 4 del 2010 violerebbe l'art. 97  Cost.,  in  quanto
consentirebbe un illegittimo inquadramento, all'interno di  societa',
aziende o organismi della Regione, di soggetti provenienti da imprese
o societa' cooperative, in contrasto con il  principio  del  concorso
pubblico e con la normativa statale - art. 18  del  decreto-legge  n.
112 del 2008 e art. 19 del decreto-legge n. 78 del 2009 - che  impone
«il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche  alle
societa' pubbliche affidatarie di servizi, nonche' l'adeguamento,  da
parte di queste, alle misure di contenimento della spesa di personale
fissate per le amministrazioni controllanti». 
    Dal tenore delle  censure  prospettate  emerge  l'intenzione,  da
parte del ricorrente, di impugnare non  l'intero  articolo  30  della
legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensi' unicamente i commi 1
e 4. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso,
censura  la  modifica  legislativa  effettuata   dalla   disposizione
impugnata, che avrebbe introdotto in termini generali una  assunzione
«a  tempo  indeterminato»  del  personale   gia'   utilizzato   dalla
precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto (comma 1); per
altro verso, contesta l'applicazione  di  tale  meccanismo,  che  non
prevedrebbe alcuna procedura  selettiva,  nel  caso  di  «affidamento
diretto di servizi in favore di societa' strumentali costituite dalla
Regione, dagli enti o  dalle  aziende  della  Regione  Puglia  e  tra
societa' strumentali della Regione, degli enti o delle aziende  della
Regione Puglia» (comma 4). Il combinato disposto di  tali  previsioni
determinerebbe, ad avviso del ricorrente, una violazione dell'art. 97
Cost., nonche' dell'art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008. 
    12.2.  -  La  questione  e'  fondata,  nei  termini  di   seguito
precisati. 
    La disposizione impugnata sostituisce l'art. 25 della legge della
Regione Puglia n. 25 del 2007.  Nella  sua  formulazione  originaria,
tale  articolo  disponeva  che  «Fatte  salve  le  previsioni   della
contrattazione collettiva, ove piu' favorevoli, la Regione, gli enti,
le aziende e le societa' strumentali della Regione  devono  prevedere
nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di  contratto
per appalti di servizi l'utilizzo del personale  gia'  assunto  dalla
precedente impresa appaltatrice, nonche' le condizioni  economiche  e
contrattuali gia' in essere». 
    Nella precedente versione, quindi, l'art. 25  della  legge  della
Regione Puglia n. 25 del 2007 applicava la «clausola  sociale»  (nota
anche come clausola di «protezione» o di  «salvaguardia»  sociale,  o
anche come «clausola sociale di assorbimento»), un istituto che opera
nella ipotesi  di  cessazione  d'appalto  e  subentro  di  imprese  o
societa'  appaltatrici  e  risponde  all'esigenza  di  assicurare  la
continuita'  del   servizio   e   dell'occupazione,   nel   caso   di
discontinuita' dell'affidatario.  Gia'  contenuta  nell'art.  26  del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei contratti collettivi del lavoro  con  quelle
del trattamento giuridico-economico  del  personale  delle  ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna  in  regime  di  concessione),
tale «clausola» non solo e' stabilita dalla contrattazione collettiva
ed e' riconosciuta in sede giurisprudenziale, ma e' anche prevista in
specifiche disposizioni legislative statali: per esempio  l'art.  63,
comma 4, del d.lgs. 13 aprile 1999, n.  112  (Riordino  del  servizio
nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega  prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n.  337),  l'art.  29,  comma  3,  del
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla  legge  14
febbraio  2003,  n.  30»,  e,  con  riferimento  ai  contratti  delle
pubbliche amministrazioni, l'art. 69 del d.lgs. 12  aprile  2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    La  disposizione  impugnata,  al  comma  1  dell'art.  25   cit.,
introduce uno strumento diverso dalla «clausola sociale»,  in  quanto
non si limita a prevedere il mantenimento in  servizio  di  personale
gia' assunto,  ma  stabilisce  in  modo  automatico  e  generalizzato
l'«assunzione a tempo indeterminato» del personale gia'  «utilizzato»
dalla precedente impresa  o  societa'  affidataria  dell'appalto.  Il
comma  4  del  medesimo  articolo,  poi,  applica  questo  meccanismo
automatico anche «nel caso di affidamento dei servizi  in  favore  di
societa' strumentali costituite dalla Regione,  dagli  enti  o  dalle
aziende  della  Regione  Puglia  e  tra  societa'  strumentali  della
Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia». 
    In tal modo, le norme impugnate impongono alle  nuove  imprese  o
societa'   affidatarie    dell'appalto    l'«assunzione    a    tempo
indeterminato», anziche' l'«utilizzo», del personale della precedente
impresa o societa' affidataria,  ed  estendono  quest'obbligo,  senza
prevedere  alcuna  procedura  selettiva,  anche   alle   societa'   a
partecipazione pubblica totale o di controllo. Cio'  costituisce  una
violazione dell'art. 97 Cost. (sentenza n.  267  del  2010)  e  delle
norme interposte dettate dall'art. 18 del decreto-legge  n.  112  del
2008, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n.  78
del 2009, in materia di reclutamento del personale delle  societa'  a
partecipazione pubblica. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n.
112 del 2008,  infatti,  dispone  che  «le  societa'  che  gestiscono
servizi pubblici locali a totale  partecipazione  pubblica  adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del
personale e per il conferimento  degli  incarichi  nel  rispetto  dei
principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001,  n.
165». Il comma 2 dell'art. 18  del  decreto-legge  n.  112  del  2008
prevede che le altre societa' a partecipazione pubblica totale  o  di
controllo non di servizi  pubblici  locali  -  come  nel  caso  delle
attivita'  di  tutela  della   salute   -   «adottano,   con   propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
e per il conferimento degli  incarichi  nel  rispetto  dei  principi,
anche di  derivazione  comunitaria,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
imparzialita'». 
    L'art. 30 della legge della Regione Puglia n.  4  del  2010,  nel
prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziche' l'utilizzo  del
personale   della   precedente   impresa   o   societa'   affidataria
dell'appalto, produce, come sostenuto dalla Avvocatura generale dello
Stato, una violazione dell'art. 97 Cost., e  delle  richiamate  norme
interposte,  sotto  il  profilo  della   «imparzialita'   dell'azione
amministrativa e uniformita' della stessa sul territorio  nazionale»,
nonche' sotto il profilo  del  buon  andamento.  Tale  violazione  si
determina sia per l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicita'  e
imparzialita' per il  reclutamento  di  personale  delle  societa'  a
partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perche' il maggior
onere derivante dall'obbligo posto  all'affidatario  di  assumere  «a
tempo indeterminato» il personale gia' utilizzato si riflette - anche
nel caso di imprese o societa' affidatarie  dell'appalto  interamente
private - sui  principi  di  legalita'  e  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione affidante in termini di non conformita' alle
disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi
alla concorrenza e  di  maggiori  costi,  considerato  che  l'obbligo
eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio. 
    Ferma  rimanendo  l'applicazione,  alle  ipotesi  previste  dalle
disposizioni impugnate, della «clausola sociale»  in  senso  proprio,
nei  termini  prescritti  dalle  norme  e  dai  contratti  collettivi
vigenti, e in permanenza dell'affidamento del servizio, va dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30  della  legge   della
Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del  sostituito  art.
25 della legge Regione Puglia n.  25  del  2007,  limitatamente  alle
parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art.
25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale  della
precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto, senza  alcuna
forma selettiva.