Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge
della  Regione  Basilicata  29  gennaio  2010,  n.  4  (Modifiche  ed
integrazioni  alla  L.R.  28  giugno  1994,  n.  28,  individuazione,
classificazione, istituzione, tutela e gestione delle  aree  protette
in Basilicata) che inserisce il comma  9  all'art.  19,  della  legge
della Regione Basilicata  28  giugno  1994,  n.  28  (Individuazione,
istituzione, tutela  e  gestione  delle  aree  naturali  protette  in
Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso  notificato  il  30  marzo-6  aprile  2010,   depositato   in
cancelleria il 7 aprile 2010  ed  iscritto  al  n.  57  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso del 7 aprile 2010, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010,  n.
4 (Modifiche ed  integrazioni  alla  L.R.  28  giugno  1994,  n.  28,
individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle
aree protette in Basilicata) per violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    Rileva il ricorrente che la legge  della  Regione  Basilicata  28
giugno 1994, n. 28 (Individuazione, istituzione,  tutela  e  gestione
delle aree naturali protette in Basilicata), ha previsto all'art.  19
la disciplina del "Piano per il Parco". In particolare,  il  comma  3
della predetta norma, in conformita'  all'art.  11,  comma  3,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle  aree  protette)
stabilisce che i piani per i Parchi devono prevedere  il  divieto  di
attivita' e opere  che  possono  compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio  e  degli  ambienti  naturali  tutelati,  con   particolare
riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. La  predetta
legge regionale n. 28  del  1994  e'  stata  modificata  dalla  legge
regionale n. 4 del 2010. In particolare, l'art. 1 di  tale  legge  ha
inserito, all'art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994,  dopo  il
comma 8, il seguente comma  9:  «Gli  enti  Parco  regionali,  i  cui
territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta  di  cui
alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalita' istitutive  dei
parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti  dalla  legislazione
vigente,   possono    approvare    provvedimenti    specifici    fino
all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle  attivita'
consentite, anche in  deroga  al  precedente  comma  3,  mediante  un
apposito Regolamento Provvisorio del Parco  approvato  dal  Consiglio
Regionale, sentito  il  parere  della  Terza  Commissione  Consiliare
Permanente competente in  relazione  alla  congruita'  delle  deroghe
previste  dal  regolamento  provvisorio  rispetto  alla  legislazione
vigente e previo parere del Comitato Scientifico  per  l'Ambiente  di
cui  all'art.  11  della  L.R.  n.  28  del  1994  per  gli   aspetti
ambientali». 
    Secondo il ricorrente, l'art. 1 della legge regionale  n.  4  del
2010 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione  dell'art.
117, comma 2,  lettera  s),  Cost.,  che  riserva  alla  legislazione
esclusiva statale la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. L'art. 22, comma 1, lettera d), della  legge  n.  394  del
1991 prescrive infatti per  l'adozione  dei  regolamenti  delle  aree
naturali protette regionali il rispetto dei principi di cui  all'art.
11 della  stessa  legge,  il  quale  nel  comma  3  prevede  che  «il
regolamento del Parco (...) e' adottato dall'Ente parco» e  che  «nei
parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati  con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat». 
    L'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2010, infatti,  non  solo
attribuisce al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia
di parchi, che  invece  la  legge  statale  riserva  alla  competenza
dell'Ente Parco, ma consente altresi'  di  derogare  ai  divieti  che
l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28 del  1994  stabilisce
in conformita' all'art. 11, comma 3, della legge  quadro  sulle  aree
protette n. 394 del 1991, cosi' interferendo  in  un  ambito,  quello
della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato  in
via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art.  117,
comma 2, lettera s), Cost. 
    2. - Con memoria del 27 aprile 2010, si e' costituita la  Regione
Basilicata chiedendo che il ricorso venga respinto. 
    Rileva la Regione  Basilicata  che  la  norma  impugnata  non  e'
rivolta a tutti gli enti parco regionali ma esclusivamente a quelli i
cui territori ricadono nei piani paesistici di area vasta di cui alla
legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 (Piani regionali paesistici di
area vasta). L'obiettivo che la norma impugnata si  propone,  quindi,
non e' quello di interferire nell'ambito della tutela del  patrimonio
ambientale  e  paesaggistico,  ma  quello  di  ottimizzare  una  fase
transitoria, quella che dovra' condurre al  superamento  dell'attuale
pianificazione paesistica del territorio con i nuovi piani degli enti
parco regionali ancora  in  attesa  di  essere  adottati,  attraverso
l'adozione di misure provvisorie di pianificazione del territorio. 
    Attualmente  sono  infatti  vigenti,  in  Basilicata,  sei  piani
paesistici di area vasta relativi ad altrettante aree di  particolare
pregio paesaggistico redatti ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del
d.l. 27 giugno 1985, n. 312,  recante  disposizioni  urgenti  per  la
tutela delle zone di particolare interesse  ambientale.  Integrazioni
dell'art. 82 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616), oltre  al  piano  di  coordinamento  territoriale  del
Pollino ed al piano di dettaglio dei Laghi  di  Monticchio,  che  per
essere stati adottati  prima  ancora  della  istituzione  stessa  dei
Parchi   vanno   necessariamente   armonizzati   al   nuovo   assetto
istituzionale, in attesa che gli Enti Parco provvedano per quanto  di
loro competenza. 
    E' stata prevista, quindi, la possibilita'  per  gli  Enti  Parco
ricompresi nei piani paesistici di area vasta di approvare  specifici
provvedimenti («...fino all'approvazione del Piano del Parco»  recita
la  norma   e   «pur   sempre   per   l'esercizio   delle   attivita'
consentite...») nel rispetto  di  una  disciplina  di  indirizzo  che
dovra' essere recata da un apposito Regolamento Provvisorio approvato
dal Consiglio regionale. 
    Si e'  cioe'  stabilito  di  mantenere  la  competenza  dell'ente
Regione, trattandosi di  esercizio  di  funzione  che  rientra  nella
materia della gestione  del  territorio.  Nella  fattispecie  rileva,
quindi,  la  pianificazione  urbanistica   del   territorio   a   cui
provvedono, con compito di indirizzo vincolante, i  piani  paesistici
regionali. 
    Quanto alla  previsione,  contenuta  nella  norma  impugnata,  di
provvedere «anche in deroga al precedente comma 3»,  essa  certamente
non autorizza a ritenere che gli Enti Parco regionali (ricompresi nei
piani paesistici di area vasta) possano anche operare  in  violazione
di quei limiti preordinati a vietare le  attivita'  e  le  opere  che
compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati. Tale deroga non puo' infatti superare quelle  che  sono  le
finalita'  istitutive  dei  parchi  e  le  previsioni  ed  i  vincoli
stabiliti dalla legislazione vigente: la deroga  riguarda  quindi  le
sole   attivita'   che   rientrano   nell'esclusiva   competenza    e
discrezionalita' degli Enti Parco  e  non  quelle  su  cui  insistono
vincoli. 
    3. - Con memoria depositata  il  18  gennaio  2011,  l'Avvocatura
dello Stato risponde alle difese della Regione Basilicata  osservando
che non ha rilevanza la natura transitoria della normativa censurata,
poiche' in ogni caso trattasi di una materia di competenza  esclusiva
dello Stato. 
    Afferma poi  l'Avvocatura  che  una  cosa  e'  la  normativa  che
riguarda i piani dei parchi naturali contenuta nella legge n. 394 del
1991,  un'altra  e'  quella  che  riguarda   i   piani   territoriali
paesaggistici,  che  sono  preposti  alla  tutela   degli   interessi
paesaggistici secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), assolvendo  i
due piani a finalita' differenziate. 
    Ritiene infine la difesa dello  Stato  che  il  formale  rispetto
nella legge impugnata delle previsioni della legislazione vigente  e'
tradito dall'esplicita  possibilita'  di  derogarvi  contenuta  nella
stessa legge. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  della  Regione
Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R.
n.  28  del  28  giugno  1994  -   Individuazione,   Classificazione,
Istituzione, Tutela e Gestione delle aree  protette  in  Basilicata),
che ha inserito il comma 9 all'art.  19  della  legge  della  Regione
Basilicata 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, istituzione, tutela
e gestione delle aree naturali protette  in  Basilicata),  il  quale,
nello  stabilire  che  gli  enti  Parco  regionali  possono  adottare
provvedimenti specifici fino all'approvazione  del  Piano  del  Parco
anche in deroga al divieto - previsto dall'art. 11,  comma  3,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) - di
attivita' e opere  che  possano  compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio  e  degli  ambienti  naturali  tutelati,  con   particolare
riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, mediante  un
apposito Regolamento Provvisorio del Parco  approvato  dal  Consiglio
Regionale, violerebbe la  competenza  esclusiva  statale  in  materia
prevista  dall'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione. 
    2. - La questione e' fondata sulla base delle considerazioni  che
seguono. 
    2.1. - Va, innanzitutto, richiamata la costante giurisprudenza di
questa  Corte  secondo  cui  la  competenza   in   tema   di   tutela
dell'ambiente appartiene in via esclusiva  allo  Stato,  e  non  sono
percio' ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio
ambito territoriale la materia (ex plurimis: sentenze n. 127 del 2010
e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa  disciplina  statale
(sentenza n. 373 del 2010). 
    La legislazione statale - legge n. 394 del 1991 - stabilisce  che
«Il regolamento del  parco  disciplina  l'esercizio  delle  attivita'
consentite entro il territorio del parco  ed  e'  adottato  dall'Ente
parco» (art. 11,  comma  1);  e  che  «nei  parchi  sono  vietate  le
attivita' e le opere che possono compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat»  (art.  11,
comma 3), mentre il successivo art. 22 della stessa legge dispone che
«Costituiscono principi fondamentali per  la  disciplina  delle  aree
naturali protette regionali», fra gli altri, «d) l'adozione,  secondo
criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai  principi  di
cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette». 
    In tale contesto normativo  la  Regione  Basilicata  ha  inserito
all'art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma 8, il
seguente comma, cosi' formulato: «Gli enti  Parco  regionali,  i  cui
territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta  di  cui
alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalita' istitutive  dei
parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti  dalla  legislazione
vigente,   possono    approvare    provvedimenti    specifici    fino
all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle  attivita'
consentite, anche in  deroga  al  precedente  comma  3,  mediante  un
apposito Regolamento Provvisorio del Parco  approvato  dal  Consiglio
Regionale, sentito  il  parere  della  Terza  Commissione  Consiliare
Permanente competente in  relazione  alla  congruita'  delle  deroghe
previste  dal  Regolamento  Provvisorio  rispetto  alla  legislazione
vigente e previo parere del Comitato Scientifico  per  l'Ambiente  di
cui  all'art.  11  della  L.R.  n.  28  del  1994  per  gli   aspetti
ambientali». 
    Dal  semplice  confronto  fra  la  normativa  statale  e   quella
regionale  emerge  che  quest'ultima,  nell'attribuire  al  Consiglio
Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la  legge
statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, e nel consentire  la
deroga ai divieti che l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28
del 1994, stabilisce in conformita' all'art. 11, comma 3, della legge
quadro n. 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale
e  paesaggistico,  riservato  in  via   esclusiva   alla   competenza
legislativa dello Stato dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Ne' e' accoglibile l'eccezione  della  Regione  Basilicata  sulla
natura transitoria della disposizione, adottata nell'attesa dei Piani
del Parco, ove si consideri l'inesistenza di un vuoto legislativo  da
colmare. Di conseguenza  non  puo'  invocarsi  la  necessita'  di  un
intervento di  supplenza  della  Regione  (la  norma  infatti  deroga
palesemente rispetto alla disciplina statale di cui all'art. 11 della
legge  n.  394  del  1991).  E  cio'   senza   considerare   che   la
giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che la Regione
non puo' legiferare in materia  di  ambiente  quand'anche  esista  un
vuoto di disciplina (sentenza n. 373 del 2010). 
    Non e' condivisibile, infine, la  difesa  della  Regione  con  la
quale si rileva che la legge impugnata e' essa  stessa  dettata  «nel
rispetto delle finalita' istitutive dei parchi,  delle  previsioni  e
dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente»; tale  affermazione
infatti  e'  in   realta'   contraddetta   dalla   previsione   della
possibilita' di deroghe a leggi che  ha  appena  affermato  di  voler
rispettare. 
    Pertanto,  poiche'  la  disposizione  impugnata,  concernendo  la
disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela
dell'ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato  in  via
esclusiva al legislatore statale. 
    Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale non solo
della norma impugnata, per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, ma, ai sensi dell'articolo  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dell'intera  legge  della   Regione
Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in  cui  il
successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in  vigore  dell'art.
1, per illegittimita' costituzionale conseguenziale.