LA CORTE DI APPELLO 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    Preso  atto   dell'eccezione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art.10, comma 3, legge n. 251/2005 - per  contrasto  con  l'art.
117 Cost. - formulata dai difensori dell' imputato; 
    Considerata  la  rilevanza  della  questione  in  relazione  alla
materia di decisione, giacche' i reati oggetto di contestazione - con
riferimento  ai  quali  il  Tribunale  di  Trani  aveva  in  sentenza
sostanzialmente gia' escluso la valutazione della recidiva del Flacco
-   sarebbero   suscettibili   di   estinzione    per    prescrizione
nell'eventualita' che, venendo meno la previsione dell'art. 10, comma
3, legge n.  251/2005,  risultasse  applicabile  la  piu'  favorevole
disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.; 
    Ritenuto che la questione stessa non e' manifestamente infondata,
militando in proposito le  condivisibili  ragioni  ed  argomentazioni
espresse dalla suprema Corte  di  cassazione,  II  sez.  penale,  con
ordinanza n. 22537 in data 27 maggio 2010 (depositata  il  giorno  11
giugno 2010) da intendersi in questa sede integralmente richiamate;