LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza. Preso atto dell'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art.10, comma 3, legge n. 251/2005 - per contrasto con l'art. 117 Cost. - formulata dai difensori dell' imputato; Considerata la rilevanza della questione in relazione alla materia di decisione, giacche' i reati oggetto di contestazione - con riferimento ai quali il Tribunale di Trani aveva in sentenza sostanzialmente gia' escluso la valutazione della recidiva del Flacco - sarebbero suscettibili di estinzione per prescrizione nell'eventualita' che, venendo meno la previsione dell'art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, risultasse applicabile la piu' favorevole disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.; Ritenuto che la questione stessa non e' manifestamente infondata, militando in proposito le condivisibili ragioni ed argomentazioni espresse dalla suprema Corte di cassazione, II sez. penale, con ordinanza n. 22537 in data 27 maggio 2010 (depositata il giorno 11 giugno 2010) da intendersi in questa sede integralmente richiamate;