IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 775 del 2010, proposto da Impresa Loi Giuseppe,  in
persona del  legale  rappresentante,  rappresentato  e  difeso  dagli
avvocati Rosanna Patta e Sergio Segneri, con domicilio eletto  presso
lo studio legale dell'avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n.
84; 
 
                               Contro 
 
    Il Comune di Villaurbana,  in  persona  del  Sindaco  in  carica,
rappresentato e difeso dall'avv.  Gabriella  Martani,  con  domicilio
eletto presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Battista Simula  in
Cagliari, via Pessina n. 10; 
    Nei confronti di Edilconglomerati  Srl,  in  persona  del  legale
rappresentante, non costituitasi in giudizio; 
    Per l'annullamento : 
        del bando di gara del Comune di Villaurbana, nella  parte  in
cui i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione
di qualificazione rilasciata da Societa' di attestazione. (S.O.A.)  e
non da Societa' di attestazione A.R.A.; 
        del provvedimento di rigetto del 4 agosto  2010  emanato  dal
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana; 
        del verbale  di  gara  del  5  agosto  2010  e  dei  relativi
provvedimenti di esclusione  della  ricorrente  e  di  aggiudicazione
provvisoria della gara alla Ditta Edilconglomerati Srl; 
        della determinazione del Responsabile  del  Servizio  Tecnico
del Comune di Villaurbana n. 236 del 9 agosto 2010; 
        del verbale di gara del 3 settembre  2010  di  aggiudicazione
definitiva della gara alla Ditta Edilconglomerati Srl; 
        della determinazione del Responsabile  del  Servizio  Tecnico
del Comune di Villaurbana n. 240 del 3 settembre 2010; 
        di ogni altro atto  presupposto,  consequenziale  o  comunque
connesso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio   del   Comune   di
Villaurbana; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  24  novembre  2010  il
dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Segneri  e  l'avv.  Patta  per  la
ricorrente; 
    l'avv. Martani per il Comune resistente; 
    Ritenuto in fatto che: 
        1. l'impresa ricorrente ha partecipato alla procedura  aperta
indetta dal Comune di Villaurbana per  l'affidamento  dei  Lavori  di
sistemazione della strada Tronconi nel centro abitato.  Il  bando  di
gara,  pubblicato  il  5  luglio  2010,  prevedeva,   in   punto   di
qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori pubblici, che
i concorrenti dovessero  possedere  «attestazione  di  qualificazione
rilasciata da Societa' di  attestnione  (S.O.A.)  di  cui  al  D.P.R.
34/2000 . . . che  documenti  il  possesso  della  qualificazione  in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere» (art. 18  del
bando di gara). L'impresa LOI, pur non in  possesso  di  attestazione
SOA, presentava la propria offerta allegando, per quanto concerne  il
summenzionato requisito di qualificazione, l'attestazione  rilasciata
dall'Albo Regionale Appaltatori della Sardegna, ai sensi della  legge
regionale n. 14 del 2002. 
    Nella seduta di gara svoltasi il 5  agosto  2010  la  commissione
giudicatrice escludeva l'offerta dell'impresa LOI per  la  violazione
del bando di gara  «in  quanto  l'impresa  e'  in  possesso  di  sola
iscrizione all'Albo regionale Appaltatori (A.RA.)». 
    All'esito delle ulteriori operazioni di gara, con  determinazione
n. 240 del 3 settembre 2010 il responsabile del servizio  del  Comune
di Villaurbana aggiudicava definitivamente il  contratto  all'Impresa
Edilconglomerati S.r.l. 
        2.  Con  il  ricorso  in  esame,   consegnato   all'ufficiale
giudiziario per la notifica il 20  settembre  2010  e  depositato  il
successivo 25 settembre, l'impresa  LOI  impugna  l'esclusione  dalla
procedura di gara e l'aggiudicazione definitiva, nonche' il bando  di
gara nella parte in cui  (art.  18  sopra  citato)  non  consente  la
dimostrazione della qualificazione delle imprese per l'affidamento di
lavori pubblici da eseguire in Sardegna mediante  il  possesso  della
sola  attestazione   rilasciata   dall'Albo   Regionale   Appaltatori
(A.R.A.), ai sensi della legge regionale sarda n. 14 del 2002. 
    A sostegno delle domande di  annullamento  deduce  la  violazione
della citata legge regionale 8 agosto 2002, n. 14, in specie nei suoi
articoli 1 e 2, in  forza  dei  quali  si  introduce  un  sistema  di
qualificazione valido per tutti  gli  appalti  che  si  eseguono  nel
territorio della Regione Sardegna. 
        3. Si e' costituito in giudizio  il  Comune  di  Villaurbana,
chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. 
        4. Con ordinanza di questa Sezione n. 461 del 13 ottobre 2010
e' stata  respinta  la  domanda  cautelare  incidentalmente  proposta
dall'impresa ricorrente. 
        5. All'udienza pubblica del 24  novembre  2010  la  causa  e'
stata trattenuta in decisione. 
    Considerato in diritto che: 
        6.  Il  Collegio  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
1 e 2 della legge regionale della  Sardegna  8  agosto  2002,  n.  14
(Nuove norme in  materia  di  qualificazione  delle  imprese  per  la
partecipazione agli  appalti  di  lavori  pubblici  che  si  svolgono
nell'ambito territoriale regionale) nella parte in cui  stabiliscono,
il primo, che «Gli enti e le  pubbliche  amministrazioni,  richiamati
negli articoli 1 e 11, penultimo  comma,  della  legge  regionale  22
aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare  la
realizzazione di lavori pubblici  che  si  svolgono  nell'ambito  del
territorio regionale  sono  tenuti  all'applicazione  delle  seguenti
disposizioni per la validita' dell'intero procedimento»; il  secondo,
che «La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici  di
cui all'articolo 1 della presente legge, attestata sulla  base  delle
disposizioni seguenti,  costituisce  condizione  sufficiente  per  la
dimostrazione   dell'esistenza    dei    requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria, dell'idoneita' tecnica e organizzativa,  della
dotazione di attrezzature tecniche  e  dell'adeguato  organico  medio
annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare  d'appalto
dei lavori pubblici di cui  all'articolo  1  della  presente  legge».
L'art. 4 della medesima  legge  regionale  istituisce,  inoltre,  «un
apposito  casellario  denominato  «Albo  regionale  appaltatori»  cui
debbono  essere  iscritte  le  imprese   qualificate;   «l'iscrizione
all'Albo si comprova mediante attestazione» (comma 3 del citato  art.
4, 1.r. n. 14/2002). 
        6.1. In punto di rilevanza della  questione  di  legittimita'
costituzionalita', va in primo luogo precisato che  la  procedura  di
gara oggetto del ricorso in esame rientra nell'ambito di applicazione
della legge regionale della Sardegna 8 agosto 2002, n. 14, posto  che
la stessa, come emerge dalla esposizione in fatto, e'  stata  indetta
da ente locale con sede nella regione Sardegna. 
        6.2. In secondo luogo, la decisione in ordine alla domanda di
annullamento della disposizione della lex specialis di gara, dal  cui
accoglimento deriverebbe anche l'annullamento  del  provvedimento  di
esclusione   e   del   provvedimento   di   aggiudicazione,   dipende
dall'applicazione, o non, degli articoli 1 e 2 della legge  regionale
della Sardegna 8 agosto 2002,  n.  14,  norme  che  -  come  visto  -
prescrivono alle stazioni appaltanti di considerare  sufficiente,  ai
fini della qualificazione delle imprese per  l'esecuzione  di  lavori
pubblici  sul  territorio  della  Regione  Sardegna,   l'attestazione
rilasciata dall'Albo regionale appaltatori. 
        7. La questione di legittimita' costituzionale delle suddette
disposizioni  regionali   non   e'   manifestamente   infondata   con
riferimento alla violazione dell'art. 3, lettera  e),  dello  statuto
speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n.
3 del  1948,  e  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza
legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza. 
    Riguardo ai  parametri  costituzionali  indicati,  essi  appaiono
conformi  alla   giurisprudenza   costituzionale   in   materia.   Il
riferimento e' innanzitutto alla sentenza 3 dicembre  2008,  n.  411,
con cui la Corte costituzionale  ha  accolto  numerose  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della legge della
Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, muovendo dalla premessa che  la
attribuzione statutaria (art. 3, lettera e), dello  Statuto  speciale
della Regione  Sardegna)  di  una  competenza  legislativa  esclusiva
riferita alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale  non
comprende   le   materie   della   tutela   della    concorrenza    e
dell'ordinamento civile, facendone  conseguire  l'incostituzionalita'
delle  disposizioni  impugnate  della  legge  regionale   per   avere
esercitato  la  potesta'  legislativa  in   materie   estranee   alla
previsione statutaria, e riservate allo stato dall'art. 117,  secondo
comma, lettera e) della Costituzione. 
    Con la medesima pronuncia la Corte ha, inoltre, confermato quanto
in precedenza affermato con la sentenza n. 401 del 2007, cioe' che la
disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e  selezione
dei concorrenti e sulle procedure di affidamento  rientra  in  ambiti
compresi nella materia della tutela della concorrenza riservata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. La  legge  regionale  8
agosto 2002, n. 14, delinea,  come  detto,  un  autonomo  sistema  di
qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente  nell'ambito
delle procedure di appalto di lavori  indette  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale;  e  quindi
si pone in diretto contrasto con i parametri costituzionali indicati. 
    Deve  essere,  infine,   rilevato   come   la   citata   sentenza
costituzionale (n. 411/2008) si sia gia' pronunciata sulla  questione
della competenza della Regione Sardegna  a  intervenire  con  proprie
disposizioni legislative nella  materia  della  qualificazione  delle
imprese, dichiarando l'incostituzionalita' dell'art. 24  della  legge
della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (il cui comma 1  prevedeva
che «I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori  pubblici  che
si svolgono nel territorio regionale  devono  essere  qualificati  ai
sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e  successive  modifiche,
o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme
alle quali espressamente si rinvia; pertanto le  stazioni  appaltanti
opere pubbliche da eseguire  nell'ambito  del  territorio  regionale,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli
appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione  all'albo
regionale degli  appaltatori  di  opere  pubbliche,  sia  imprese  in
possesso della sola attestazione rilasciata dalle  SOA.»).  Tuttavia,
la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 24, appena  citato,
non ha coinvolto la legge regionale n. 14 del 2002, e in  specie  gli
articoli 1 e 2 della medesima, non  avendo  la  Corte  costituzionale
(nella sentenza n. 411/2008) esteso la incostituzionalita' anche alle
«altre disposizioni legislative la  cui  illegittimita'  deriva  come
conseguenza della decisione adottata» (art. 27 della legge  11  marzo
1953, n. 87; per un caso, invece, in cui l'istituto della invalidita'
consequenziale e' stato impiegato dalla Corte anche  nell'ambito  dei
giudizi in via principale si veda  la  sentenza  n.  338  del  2003).
Pertanto, gli articoli 1 e 2 della legge regionale sarda  n.  14/2002
debbono ritenersi ancora vigenti. 
    In  conclusione,  ritenuta  la  rilevanza  e  la  non   manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli 1 e 2 della legge della regione Sardegna 8 agosto  2002,  n.
14, deve essere sospeso il giudizio e trasmessi gli atti  alla  Corte
Costituzionale.