IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 775 del 2010, proposto da Impresa Loi Giuseppe, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta e Sergio Segneri, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84; Contro Il Comune di Villaurbana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Martani, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Battista Simula in Cagliari, via Pessina n. 10; Nei confronti di Edilconglomerati Srl, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio; Per l'annullamento : del bando di gara del Comune di Villaurbana, nella parte in cui i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione di qualificazione rilasciata da Societa' di attestazione. (S.O.A.) e non da Societa' di attestazione A.R.A.; del provvedimento di rigetto del 4 agosto 2010 emanato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana; del verbale di gara del 5 agosto 2010 e dei relativi provvedimenti di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione provvisoria della gara alla Ditta Edilconglomerati Srl; della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 236 del 9 agosto 2010; del verbale di gara del 3 settembre 2010 di aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta Edilconglomerati Srl; della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 240 del 3 settembre 2010; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaurbana; Viste le memorie difensive; Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Segneri e l'avv. Patta per la ricorrente; l'avv. Martani per il Comune resistente; Ritenuto in fatto che: 1. l'impresa ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Villaurbana per l'affidamento dei Lavori di sistemazione della strada Tronconi nel centro abitato. Il bando di gara, pubblicato il 5 luglio 2010, prevedeva, in punto di qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori pubblici, che i concorrenti dovessero possedere «attestazione di qualificazione rilasciata da Societa' di attestnione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000 . . . che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere» (art. 18 del bando di gara). L'impresa LOI, pur non in possesso di attestazione SOA, presentava la propria offerta allegando, per quanto concerne il summenzionato requisito di qualificazione, l'attestazione rilasciata dall'Albo Regionale Appaltatori della Sardegna, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002. Nella seduta di gara svoltasi il 5 agosto 2010 la commissione giudicatrice escludeva l'offerta dell'impresa LOI per la violazione del bando di gara «in quanto l'impresa e' in possesso di sola iscrizione all'Albo regionale Appaltatori (A.RA.)». All'esito delle ulteriori operazioni di gara, con determinazione n. 240 del 3 settembre 2010 il responsabile del servizio del Comune di Villaurbana aggiudicava definitivamente il contratto all'Impresa Edilconglomerati S.r.l. 2. Con il ricorso in esame, consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 20 settembre 2010 e depositato il successivo 25 settembre, l'impresa LOI impugna l'esclusione dalla procedura di gara e l'aggiudicazione definitiva, nonche' il bando di gara nella parte in cui (art. 18 sopra citato) non consente la dimostrazione della qualificazione delle imprese per l'affidamento di lavori pubblici da eseguire in Sardegna mediante il possesso della sola attestazione rilasciata dall'Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.), ai sensi della legge regionale sarda n. 14 del 2002. A sostegno delle domande di annullamento deduce la violazione della citata legge regionale 8 agosto 2002, n. 14, in specie nei suoi articoli 1 e 2, in forza dei quali si introduce un sistema di qualificazione valido per tutti gli appalti che si eseguono nel territorio della Regione Sardegna. 3. Si e' costituito in giudizio il Comune di Villaurbana, chiedendo che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. 4. Con ordinanza di questa Sezione n. 461 del 13 ottobre 2010 e' stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta dall'impresa ricorrente. 5. All'udienza pubblica del 24 novembre 2010 la causa e' stata trattenuta in decisione. Considerato in diritto che: 6. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Sardegna 8 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale) nella parte in cui stabiliscono, il primo, che «Gli enti e le pubbliche amministrazioni, richiamati negli articoli 1 e 11, penultimo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito del territorio regionale sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validita' dell'intero procedimento»; il secondo, che «La qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, dell'idoneita' tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d'appalto dei lavori pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge». L'art. 4 della medesima legge regionale istituisce, inoltre, «un apposito casellario denominato «Albo regionale appaltatori» cui debbono essere iscritte le imprese qualificate; «l'iscrizione all'Albo si comprova mediante attestazione» (comma 3 del citato art. 4, 1.r. n. 14/2002). 6.1. In punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionalita', va in primo luogo precisato che la procedura di gara oggetto del ricorso in esame rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale della Sardegna 8 agosto 2002, n. 14, posto che la stessa, come emerge dalla esposizione in fatto, e' stata indetta da ente locale con sede nella regione Sardegna. 6.2. In secondo luogo, la decisione in ordine alla domanda di annullamento della disposizione della lex specialis di gara, dal cui accoglimento deriverebbe anche l'annullamento del provvedimento di esclusione e del provvedimento di aggiudicazione, dipende dall'applicazione, o non, degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Sardegna 8 agosto 2002, n. 14, norme che - come visto - prescrivono alle stazioni appaltanti di considerare sufficiente, ai fini della qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori pubblici sul territorio della Regione Sardegna, l'attestazione rilasciata dall'Albo regionale appaltatori. 7. La questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni regionali non e' manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza. Riguardo ai parametri costituzionali indicati, essi appaiono conformi alla giurisprudenza costituzionale in materia. Il riferimento e' innanzitutto alla sentenza 3 dicembre 2008, n. 411, con cui la Corte costituzionale ha accolto numerose questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, muovendo dalla premessa che la attribuzione statutaria (art. 3, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna) di una competenza legislativa esclusiva riferita alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale non comprende le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, facendone conseguire l'incostituzionalita' delle disposizioni impugnate della legge regionale per avere esercitato la potesta' legislativa in materie estranee alla previsione statutaria, e riservate allo stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Con la medesima pronuncia la Corte ha, inoltre, confermato quanto in precedenza affermato con la sentenza n. 401 del 2007, cioe' che la disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento rientra in ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La legge regionale 8 agosto 2002, n. 14, delinea, come detto, un autonomo sistema di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale; e quindi si pone in diretto contrasto con i parametri costituzionali indicati. Deve essere, infine, rilevato come la citata sentenza costituzionale (n. 411/2008) si sia gia' pronunciata sulla questione della competenza della Regione Sardegna a intervenire con proprie disposizioni legislative nella materia della qualificazione delle imprese, dichiarando l'incostituzionalita' dell'art. 24 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (il cui comma 1 prevedeva che «I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA.»). Tuttavia, la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 24, appena citato, non ha coinvolto la legge regionale n. 14 del 2002, e in specie gli articoli 1 e 2 della medesima, non avendo la Corte costituzionale (nella sentenza n. 411/2008) esteso la incostituzionalita' anche alle «altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata» (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; per un caso, invece, in cui l'istituto della invalidita' consequenziale e' stato impiegato dalla Corte anche nell'ambito dei giudizi in via principale si veda la sentenza n. 338 del 2003). Pertanto, gli articoli 1 e 2 della legge regionale sarda n. 14/2002 debbono ritenersi ancora vigenti. In conclusione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Sardegna 8 agosto 2002, n. 14, deve essere sospeso il giudizio e trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale.