Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, della legge regionale Piemonte n. 25 del 27 dicembre 2010, «Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 29 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011. Con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010, che consta di ventitre articoli, la Regione Piemonte ha emanato, al Capo I, disposizioni finanziarie, al Capo II, disposizioni in materia di trasporti, e, al Capo III, disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti. Motivi 1) L'articolo 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 viola gli articoli 117, commi 2, lettera l), 3 e 97 della Costituzione. L'art. 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 recante disposizioni in materia di «Prestazioni straordinarie» prevede che «la Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo, per eventi eccezionali, quali: a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture; b) eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti; c) attivita' relative all'evento Italia 150.». Inoltre, con la predetta disposizione si autorizza il pagamento di prestazioni straordinarie «in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti». Come si evince dalla norma regionale richiamata, il legislatore regionale attribuisce una maggiorazione di retribuzione per lavoro straordinario in deroga a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Cosi' disponendo, la norma regionale contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (dall'art. 40 all'art. 50) del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, le quali indicano le procedure da seguire in sede di contrattazione e obbligano le pubbliche amministrazioni al rispetto delle norme contrattuali. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 2/2004), l'avvenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, pur determinando l'attrazione della relativa disciplina nell'ambito della materia "ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non esclude, tuttavia, che le Regioni - essendo dotate, a seguito della riforma del Titolo V, di competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117, comma 4 Cost.) - possono regolamentare aspetti riconducibili alle procedure e alle modalita' della contrattazione collettiva, che sono da considerarsi come riservati all'autonomia degli enti direttamente interessati. Nella fattispecie in esame, tuttavia, il legislatore regionale non si e' limitato a disciplinare il regime procedimentale della contrattazione, ovviamente per la parte di sua competenza, ma ha inciso sulla misura degli importi delle retribuzioni e dei relativi incrementi da corrispondere al personale regionale, che deve essere, invece, regolata in sede di contrattazione collettiva. La disposizione regionale lede, pertanto, l' art. 117, lett. 1) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). La norma regionale si pone, altresi', in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in sede di contrattazione.