Ricorso Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso, via Genova n. 11, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge regionale della Regione Molise del 23 dicembre 2010, n. 23, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 31 dicembre 2010 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)». Per violazione dell'art. 117, comma 1; comma, 2, lett. a) e lett. e), comma 3, Cost. Fatto La Regione Molise ha emanato la legge regionale n. 23 del 2010, con la quale ha previsto modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante la nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise. L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 23/2010 novella l'art. 2, comma 1, della legge regionale 22/2009, aggiungendo la lettera c-bis), in tema di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 387/2003. L'art. 2, comma 1, della anzidetta l.r. n. 22/09 stabiliva che, nell'ambito della competenza regionale stabilita dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la Regione Molise individua le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, includendovi - alle lettere a), b) e c) - i parchi e pre-parchi o le zone contigue e le riserve regionali; la zona l di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione; le zone di «protezione e conservazione integrale» dei Piani territoriali paesistici. Con la nuova norma dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 22/09, contrassegnata dalla lettera c-bis), viene dunque individuata una ulteriore area non idonea all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei piu' rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale. L'art. l, comma 1, lettera b), della impugnata legge regionale inserisce invece, dopo il comma l del medesimo art. 2 della l.r. n. 22/2009, il comma l-bis), recante l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti eolici. La norma contenuta nel novellato art. 2, comma 1-bis, stabilisce che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f), del D.M. 10 settembre 2010, contenente le «Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, cosi' dichiarati ai sensi del d.lgs. n. 2/2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo d.lgs. L'art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale della Regione Molise n. 23/2010, che introduce le suddette integrazioni all'art. 2 della Legge regionale n. 22/2009, si presta a censure di incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1) Violazione dell'art. 117, comma 3 , Cost., in relazione all'art. 12, commi 3, 4 e 20 del d.lgs . n. 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). Il d.lgs. n. 387/2003, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', all'art. 12, comma 10, dispone che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali. Orbene, ai sensi dell'art. 17 (in combinato disposto con l'allegato 3) delle Linee Guida adottate con DM 10 settembre 2010, le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate. Infatti, ai sensi delle linee guida ministeriali le aree non idonee possono essere individuate con riguardo non a categorie generalizzate di aree ma solo a specifici siti, con riguardo all'installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita (dei cui esiti deve darsi adeguato conto nel provvedimento regionale che indica le aree non idonee), che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all'interno delle tipologie di aree elencate nell'allegato 3. Risulta pertanto in contrasto con le descritte norme statali di riferimento la previsione di un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni regionali in esame contrastano, inoltre, con l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003. Tali norme statali prevedono che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla stessa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico. A tal fine viene convocata la Conferenza dei servizi. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. L'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), che ha novellato l'art. 2, della legge regionale n. 22/2009, introducendo con la lettera c-bis e con il comma 1-bis, divieti aprioristici e generalizzati, non consente di effettuare la prescritta valutazione degli impianti sul territorio per ciascuna opera e non rispetta il dovere di espletare specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003. Le disposizioni regionali, quindi, violando le citate norme statali di riferimento, che costituiscono principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», risultano in contrasto con l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. 2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost. La disciplina regionale in esame, inoltre, incide sull'assetto del mercato e quindi esorbita dall'ambito di competenza regionale, nella misura in cui i divieti in precedenza esposti pregiudicano il libero accesso al mercato dell'energia, creando una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra i diversi modi di produzione dell'energia, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. 3) Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. a) Cost. Infine, le disposizioni regionali in esame contrastano con l'art. 117, commi 1 e 2, lett. a), della Costituzione, in quanto risultano ostative al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato. La normativa comunitaria e quella nazionale, infatti, manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo, una disciplina cosi' orientata e' rinvenibile nella direttiva n. 2001/77/CE e in quella piu' recente 2009/28/CE, che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria e' stata recepita dal d.lgs. n. 387/2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto pacificamente da codesta Corte costituzionale, i principi fondamentali in materia (Corte cost. 364/2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati anche in questo ambito dalla legge n. 239/2004, che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice» (Corte cost., 383/2005).