Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma  1,
primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo  del  decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195  (Disposizioni  urgenti  per  la  cessazione
dello  stato  di  emergenza  in  materia  di  rifiuti  nella  regione
Campania, per l'avvio della fase  post  emergenziale  nel  territorio
della regione Abruzzo ed altre  disposizioni  urgenti  relative  alla
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ed  alla  protezione  civile)
convertito, con modificazioni, in legge  26  febbraio  2010,  n.  26,
promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il
28 aprile 2010,  depositato  in  cancelleria  il  3  maggio  2010  ed
iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2011  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon  e  Andrea  Manzi  per  la
Provincia  autonoma  di  Trento  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo
Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Trento, in persona  del  Presidente
della Giunta provinciale, con ricorso notificato il 28 aprile 2010 al
Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 3
maggio 2010, ha promosso in via principale questione di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 17, comma 1, primo e secondo periodo,  e
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza  in
materia di rifiuti della Regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  Regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  alla   protezione   civile),   come   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48, S.O., «nelle  parti,  nei
termini e sotto  i  profili  esposti  nel  presente  ricorso,  ed  in
particolare nella parte in cui rende  applicabile  tale  disposizione
alla Provincia autonoma di Trento». 
    2. - La Provincia ha prospettato, in ordine alla norma censurata,
la violazione: 1) dello Statuto speciale della Regione  Trentino-Alto
Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto  Adige),  e  precisamente:  dell'articolo  8,  comma
primo, nn. 1, 5, 6, 13, 17  e  24;  dell'articolo  9,  nn.  9  e  10;
dell'art. 14, commi 2 e 3; dell'art. 16, nonche' del  titolo  VI;  2)
delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 20 gennaio  1973,  n.  115
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento  e
Bolzano dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  dello  Stato  e  della
Regione); di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in  materia
di urbanistica ed opere pubbliche); di cui al d.P.R. 26  marzo  1977,
n. 235 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  Regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia); di cui al d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali nonche' la  potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e  provinciale);  3)  del
principio di leale collaborazione. 
    La ricorrente osserva che le Province autonome  hanno  competenza
legislativa primaria in materia di «opere di prevenzione e di  pronto
soccorso per calamita' pubbliche» (art. 8, n. 13, dello statuto),  di
«opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» (art. 8, n.
24, dello statuto), di «viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di
interesse  provinciale»  (art.  8,  n.   17,   dello   statuto),   di
«urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5,  dello  statuto),  di
«tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6,  dello  statuto).  Inoltre,  le
Province autonome sono dotate di competenza  legislativa  concorrente
in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche» (art.  9,  n.  9,
dello statuto) e  di  «igiene  e  sanita'»  (art.  9,  n.  10,  dello
statuto). 
    Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, nelle materie di  competenza
legislativa provinciale spettano alle Province autonome  le  relative
potesta' amministrative. 
    Il titolo VI dello  statuto  speciale  e  le  relative  norme  di
attuazione (d.lgs. n. 268 del 1992  cit.)  assicurano  alle  Province
autonomia finanziaria nelle materie di propria competenza. 
    L'art. 14  dello  statuto  medesimo  dispone  (tra  l'altro)  che
«l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato  e  della
Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in  base
ad un piano generale stabilito d'intesa tra  i  rappresentanti  dello
Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato». 
    La  ricorrente  prosegue  rimarcando  che  le  menzionate   norme
statutarie sono state attuate ed integrate dalle norme di  attuazione
di cui agli atti normativi dianzi citati. 
    In particolare, a suo avviso, viene in rilievo il d.P.R.  n.  381
del 1974, il cui art.  1  trasferisce  alle  Province  autonome  (tra
l'altro) le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in  materia
di urbanistica, di edilizia  sovvenzionata,  di  utilizzazione  delle
acque pubbliche, di opere  idrauliche,  di  opere  di  prevenzione  e
pronto soccorso per calamita' pubbliche, mentre l'art.  5,  comma  1,
del  medesimo  decreto  demanda  alle  Province   stesse   tutte   le
attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico  (del  pari
trasferito)  e  il  comma  4  aggiunge  che  il  piano  generale  per
l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), contemplato  dall'art.
14 del d.P.R.  n.  670  del  1972,  vale  anche,  per  il  rispettivo
territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. 
    Inoltre, l'art. 7 del citato d.P.R. delega alle Province autonome
l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche  di
prima e seconda categoria e l'art. 8, comma 1,  nel  disciplinare  il
piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche,  stabilisce
che esso (tra l'altro) deve contenere «le linee fondamentali per  una
sistematica regolazione dei corsi d'acqua  con  particolare  riguardo
alle esigenze di tutela  del  suolo,  nel  reciproco  rispetto  delle
competenze dello Stato e della Provincia interessata». 
    La ricorrente riferisce, poi, che con d.P.R. 15 febbraio 2006  e'
stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione  delle  acque
pubbliche relativo alla Provincia di Trento e ne illustra i contenuti
con particolare riguardo alle esigenze di difesa del  suolo,  nonche'
alla tutela dal rischio idrogeologico e alle  misure  di  prevenzione
per le aree a rischio. Osserva che il capo IV del d.P.R.  ora  citato
e' dedicato appunto alle «aree a rischio idrogeologico», delle  quali
definisce  la  nozione  e  la  suddivisione  in  quattro  classi   di
gravosita'  crescente,  in  funzione  del  livello  di  pericolosita'
dell'evento, della possibilita' di perdite di vite umane e del valore
dei beni presenti (art. 15).  Infine,  sottolinea  che,  a  parte  le
competenze specifiche nel settore della  difesa  del  suolo  e  delle
acque, i lavori connessi alla difesa del suolo si traducono tutti  in
lavori pubblici di interesse provinciale, di competenza  piena  della
Provincia. 
    In questo quadro, la ricorrente ritiene  palese  che,  in  virtu'
delle disposizioni  statutarie,  delle  citate  norme  di  attuazione
nonche' delle determinazioni assunte dallo Stato  e  dalla  Provincia
stessa in esecuzione di esse, la ricorrente medesima  sia  dotata  di
competenza legislativa ed amministrativa nella materia  della  difesa
del suolo dal rischio idrogeologico. 
    Tanto premesso, essa illustra le norme censurate,  costituenti  -
in   quanto   riferite   alla   Provincia   di   Trento   -   oggetto
dell'impugnazione. 
    Tali disposizioni (art. 17, comma 1, primo e secondo  periodo,  e
comma 2, primo periodo, del d.l. n. 195  del  2009,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  26  del  2010),
stabiliscono che, nelle circostanze in esse previste - connesse  alla
necessita' d'intervenire con urgenza nelle situazioni a piu'  elevato
rischio idrogeologico - in  sede  di  prima  applicazione  dei  piani
straordinari diretti a rimuovere dette  situazioni,  e  comunque  non
oltre tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentiti  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  il  Dipartimento
della protezione civile, nonche' i Presidenti delle Regioni  o  delle
Province autonome interessate,  possono  essere  nominati  commissari
straordinari delegati. La nomina avviene ai sensi  dell'art.  20  del
decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito con
modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (primo
periodo). I commissari attuano gli interventi previsti dalla norma in
questione (secondo periodo).  Infine,  il  comma  2,  primo  periodo,
riguarda  l'attivita'  di  coordinamento  delle  fasi  relative  alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonche'  quella
di verifica, attuata dai  commissari  che  promuovono  le  occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del  caso,
emanano gli atti e i provvedimenti e curano  tutte  le  attivita'  di
competenza   delle   amministrazioni   pubbliche   necessarie    alla
realizzazione   degli   interventi   stessi,   nel   rispetto   delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri  di
sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4. 
    La Provincia ricorda che i piani straordinari diretti a rimuovere
le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, cui la  normativa
censurata si riferisce, sono attualmente disciplinati  dall'art.  67,
comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda  l'approvazione  dei
piani stessi alle Autorita' di  bacino,  le  quali  provvedono  anche
sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. 
    Lo stesso testo dispone che i  detti  piani  straordinari  devono
ricomprendere in via prioritaria le aree a rischio idrogeologico  per
le quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile), e che  essi  «contengono
in particolare l'individuazione e  la  perimetrazione  delle  aree  a
rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e
per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio  ambientale  e
culturale». 
    La ricorrente segnala ancora che la legge 23  dicembre  2009,  n.
191 (Legge finanziaria per l'anno  2010),  nell'art.  2,  comma  240,
dispone  degli  stanziamenti   destinandoli   ai   menzionati   piani
straordinari; e, quanto al ruolo dei commissari, menziona  l'art.  20
del d.l. 29 novembre 1998 (recte: 2008), n. 185 (Misure  urgenti  per
il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), a
sua volta richiamato dalla  normativa  censurata,  sottolineando,  in
particolare, il comma 4 che contempla i poteri dei detti commissari. 
    Dopo aver posto in luce che la normativa  de  qua  certamente  si
applica  anche  al  territorio  provinciale  (come  si   evince   dal
riferimento  ai  presidenti   delle   Province   autonome,   di   cui
all'impugnato art. 17, comma 1), la ricorrente deduce  la  violazione
delle proprie competenze legislative ed amministrative, facendo  leva
sulle disposizioni che le conferiscono la competenza  in  materia  di
opere idrauliche e di prevenzione e  pronto  soccorso  per  calamita'
pubbliche, nonche' su quelle che attribuiscono al PGUAP lo  scopo  di
difesa del suolo e lo  equiparano  ai  piani  di  bacino  di  rilievo
nazionale. Proprio sulla base di tale competenza essa si  e'  dotata,
d'intesa con lo Stato,  di  uno  strumento  completo  di  tutela  dal
rischio idrogeologico, qual e' appunto il PGUAP, reso  esecutivo  col
d.P.R. 15 febbraio 2006. 
    Pertanto - prosegue la Provincia di Trento - la difesa del  suolo
dal rischio idrogeologico avrebbe,  nel  territorio  della  Provincia
stessa,  una  disciplina   speciale,   di   derivazione   statutaria,
concordata con lo Stato, che pienamente le riconoscerebbe la relativa
competenza. 
    Invece, le norme impugnate regolerebbero gli interventi diretti a
rimuovere  le  suddette   situazioni   di   rischio   prevedendo   la
possibilita' di attribuire  la  competenza  operativa  ad  un  organo
straordinario statale, dotato di ampi poteri sostitutivi e di  deroga
ad ogni disposizione vigente, nonche' con ampiezza di poteri tale  da
interferire con il sistema trentino  di  tutela,  sovrapponendosi  in
particolare al PGUAP. Ne deriverebbe la violazione delle citate norme
statutarie e di attuazione, nonche' dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del
1992, che esclude la diretta applicabilita' delle leggi statali nelle
materie di competenza provinciale. 
    Questa competenza non  potrebbe  essere  negata  riconducendo  la
difesa del suolo  alla  materia  ambientale  e  da  cio'  traendo  la
conclusione per affermare la competenza statale  in  forza  dell'art.
117, comma secondo, lettera  s),  Cost.  Infatti,  come  ribadito  da
questa Corte con la  sentenza  n.  45  del  2010  in  relazione  alla
parallela competenza provinciale in materia di  lavori  pubblici,  la
"maggiore  autonomia"  conferita   alla   Provincia   dallo   statuto
impedirebbe che ad essa possano applicarsi come tali le  clausole  di
competenza statale,  fermi  restando  i  meccanismi  che  nel  quadro
statutario prevedono il coordinamento  delle  competenze  provinciali
con quelle statali (e' richiamata anche la sentenza n. 226 del 2009). 
    Inoltre, le opere in cui si  dovrebbe  tradurre  l'attivita'  dei
commissari rientrerebbero tutte nella categoria dei  lavori  pubblici
di interesse  provinciale,  spettante  alla  piena  competenza  della
ricorrente sia legislativa che amministrativa. 
    Ancora, sarebbe violato anche l'art. 4  del  d.lgs.  n.  266  del
1992, in forza del quale «nelle materie di competenza  propria  della
regione o delle province autonome la legge non puo'  attribuire  agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di  polizia  amministrativa   e   di   accertamento   di   violazioni
amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione». Invero, aggiunge
la ricorrente, le norme  censurate  conferiscono  ad  organi  statali
funzioni  amministrative  in  una  materia  spettante  alle  Province
autonome. 
    Ne' la competenza statale potrebbe giustificarsi sulla  base  del
riferimento  alle  particolari  ragioni  di  urgenza  connesse   alla
necessita' d'intervenire nelle  situazioni  a  piu'  elevato  rischio
idrogeologico,  perche'  l'urgenza   non   sarebbe   un   presupposto
sufficiente per superare il riparto di competenze fissato dalle norme
di  attuazione.  Tali  situazioni  andrebbero  affrontate   con   gli
strumenti previsti dalle  medesime  norme,  cioe'  con  i  poteri  di
ordinanza fatti salvi dall'art. 2, comma 5, del  d.lgs.  n.  266  del
1992 e con i poteri sostitutivi statali, nei limiti in cui essi siano
consentiti. 
    La ricorrente chiarisce che, con la  proposta  impugnazione,  non
intende negare le competenze  che  -  nell'evidente  interesse  della
popolazione provinciale - le stesse  norme  di  attuazione  assegnano
allo Stato nella materia della protezione civile, previste dal d.P.R.
n.  381  del  1974.  Al  contrario,  la  struttura  stessa  di   tali
competenze, e i rapporti che ne risultano tra lo Stato e la Provincia
autonoma, dimostrerebbero la fondatezza delle censure formulate. 
    La Provincia di Trento richiama l'art. 33 delle citate  norme  di
attuazione,  che  rende  applicabili  nel  territorio  della  Regione
Trentino-Alto Adige le norme di cui alla legge 8  dicembre  1970,  n.
996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle  popolazioni  colpite  da
calamita-Protezione civile), qualora insorgano «situazioni di danno o
di pericolo che per la loro natura ed estensione non  possono  essere
fronteggiate con l'esercizio  delle  competenze  proprie  o  delegate
delle Province e con l'impiego delle organizzazioni di  uomini  e  di
mezzi di cui dispongono»; l'art. 34 delle medesime, in base al  quale
alla dichiarazione di cui all'art. 5 della legge n. 996 del 1970,  ed
alla nomina del commissario ivi previsto, si provvedera' d'intesa con
i presidenti delle giunte provinciali, ovvero con il presidente della
giunta della provincia interessata; l'art. 35, il quale  precisa  che
«gli interventi dello Stato hanno  carattere  aggiuntivo  rispetto  a
quelli regionali e provinciali e l'applicazione delle  norme  di  cui
alla legge 8 dicembre 1970, n. 998, non incide sulla competenza della
regione e  delle  province  ne'  implica  sostituzione  di  organismi
regionali e provinciali che continuano ad operare  alla  stregua  dei
propri ordinamenti» e che «ai fini dell'applicazione del quarto comma
dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,  il  commissario
provvede in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato
con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province,
nel rispetto del disposto di cui al comma precedente». 
    Sarebbe evidente, dunque, che persino nel quadro della protezione
civile resterebbe esclusa qualsiasi competenza dello  Stato  in  casi
diversi da  quelli  indicati  e  che  il  pur  necessario  intervento
statale,  in  situazioni  destinate  a   superare   le   possibilita'
d'intervento della Provincia, sarebbe previsto in un quadro  d'intesa
e di condivisione. 
    In ogni caso, qualora gli interventi  di  cui  alle  disposizioni
impugnate  si  dovessero  ritenere  riferiti   alle   situazioni   di
emergenza, come definite nel quadro della normativa ora ricordata, la
Provincia  non  negherebbe  certo,  in  tali  limiti,  la  competenza
statale, a condizione che s'intendano richiamati anche  i  meccanismi
d'intesa e di coordinamento di cui alle citate disposizioni. 
    Infine, in via subordinata, qualora questa Corte dovesse ritenere
non fondate le censure  illustrate,  l'art.  17,  comma  1,  primo  e
secondo periodo, sarebbe  comunque  illegittimo  per  violazione  del
principio di leale collaborazione,  non  essendo  sufficiente,  nelle
situazioni date, la mera consultazione dei Presidenti delle  Regioni,
ed essendo invece necessaria l'intesa con la Provincia, sia  ai  fini
della nomina dei commissari,  sia  nella  fase  di  attuazione  degli
interventi, avuto riguardo all'evidente intreccio  tra  questi  e  le
competenze provinciali sopra elencate. Anche l'art. 17, comma  2,  si
porrebbe in contrasto col  principio  di  leale  collaborazione,  non
prevedendo  l'intesa  nel  momento  in  cui   il   Ministero   svolge
l'attivita' di verifica e coordinamento degli interventi. 
    3. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il giorno 1 giugno  2010,  chiedendo  il
rigetto del ricorso. 
    Dopo aver richiamato il tenore delle disposizioni  impugnate,  la
difesa dello Stato sostiene che gli argomenti addotti dalla Provincia
autonoma sarebbero  non  fondati  perche',  come  riconosciuto  dalla
medesima   ricorrente,   le   citate   disposizioni   riguarderebbero
interventi diretti a disciplinare la difesa del  suolo,  materia  non
compresa tra quelle statutarie e rientrante, invece, nella competenza
esclusiva   statale,   relativa   alla   «tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema», come affermato, anche di recente, da  questa  Corte
con sentenza n. 232 del 2009. 
    La competenza in materia  di  tutela  dell'ambiente  risulterebbe
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato  ancor  prima  della
legge  costituzionale  n.  3  del  2001,  mentre   non   risulterebbe
attribuita  da  alcuna  disposizione   statutaria   alla   competenza
provinciale. 
    Sarebbe vero che la disciplina impugnata andrebbe ad intrecciarsi
con ambiti di competenza  statutaria,  anche  di  tipo  primario,  ma
sarebbe  anche  vero  che  la  competenza  primaria  della  Provincia
dovrebbe essere esercitata  nei  limiti  di  cui  all'art.  4  (dello
statuto di  autonomia),  che  prevede  in  modo  espresso  la  soglia
dell'armonia con la Costituzione e con  i  principi  dell'ordinamento
giuridico della Repubblica. 
    Pertanto il legislatore  statale  non  dovrebbe  prevedere  forme
d'intesa con la Provincia autonoma, le cui competenze  risulterebbero
rispettate con l'acquisizione  del  previsto  parere  del  Presidente
della Provincia interessata. 
    4. - In prossimita' dell'udienza di discussione, la ricorrente ha
depositato  memoria  con  la  quale,  ribadendo  gli  argomenti  gia'
formulati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato  in
epigrafe, ha promosso in via  principale  questione  di  legittimita'
costituzionale - in  riferimento:  A)  allo  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per  il  Trentino  Alto  Adige)  e  precisamente:
all'articolo  8,  comma  primo,  numeri  1,  5,  6,  13,  17  e   24;
all'articolo 9, numeri  9  e  10;  all'articolo  14,  commi  2  e  3;
all'articolo 16; al titolo VI; B) alle norme di attuazione di cui  al
d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento  alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dei  beni   demaniali   e
patrimoniali dello Stato e della Regione); di cui al d.P.R. 22  marzo
1974, n. 381 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche); di cui  al  d.P.R.  26  marzo  1977,  n.  235  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto  Adige
in materia di energia); di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino  Alto  Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali nonche' la potesta' statale  di  indirizzo  e
coordinamento); di cui al d.lgs. 16 marzo  1992,  n.  268  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale  per  il  Trentino  Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale); C) al principio di leale
collaborazione - dell'articolo 17, comma 1, primo e secondo  periodo,
e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di  emergenza  in
materia di rifiuti nella Regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale  nel  territorio  della  Regione  Abruzzo  e  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e   alla   protezione   civile),   come   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26, «nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel  presente
ricorso, ed in particolare nella parte in cui rende applicabile  tale
disposizione alla Provincia autonoma di Trento». 
    2. - La norma impugnata - sotto la  rubrica  «Interventi  urgenti
nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  al  fine  di
salvaguardare la  sicurezza  delle  infrastrutture  e  il  patrimonio
ambientale e culturale» - per quanto qui interessa, dispone che:  «1.
In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse  alla
necessita' di' intervenire nelle situazioni a  piu'  elevato  rischio
idrogeologico  e  al  fine  di  salvaguardare  la   sicurezza   delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e  culturale,  in  sede  di
prima applicazione dei piani  straordinari  diretti  a  rimuovere  le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non  oltre
i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza,  ed
i presidenti delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,
possono essere nominati commissari straordinari  delegati,  ai  sensi
dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   agli   interventi   da
effettuare nelle aree  settentrionale,  centrale  e  meridionale  del
territorio  nazionale,  come  individuate  ai   sensi   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  I  commissari  attuano   gli
interventi, provvedono  alle  opportune  azioni  di  indirizzo  e  di
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti  pubblici  e
privati  interessati  e,  se  del  caso,  emanano  gli   atti   e   i
provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di  competenza  delle
amministrazioni  pubbliche  necessarie   alla   realizzazione   degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e  di  deroga  di  cui  al
citato articolo 20, comma 4, del citato n. 185 del 2008. (....)». 
    2.  L'attivita'  di  coordinamento  delle  fasi   relative   alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
1, nonche' quella di verifica, fatte salve le  competenze  attribuite
dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della protezione civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  il  Dipartimento
della protezione civile per i profili di competenza, con  le  proprie
strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e'
preposto un dirigente di livello  dirigenziale  generale  e  con  due
dirigenti  di  livello  dirigenziale  del  medesimo  Ministero,   con
incarico  conferito  anche  in  soprannumero   rispetto   all'attuale
dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.
(....)». 
    3.  -  La  ricorrente  rileva  che  le  Province  autonome  hanno
competenza legislativa primaria in materia di «opere di prevenzione e
di pronto soccorso per calamita' pubbliche»  (art.  8,  n.  13  dello
statuto), e richiama  le  specifiche  disposizioni  statutarie  e  di
attuazione che,  a  suo  avviso,  danno  fondamento  alla  competenza
suddetta (come meglio esposto  in  narrativa).  Pone  l'accento,  tra
l'altro, sull'art. 14 dello statuto  medesimo,  in  forza  del  quale
«l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato  e  della
Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in  base
ad un piano generale stabilito d'intesa tra  i  rappresentanti  dello
Stato e della Provincia in seno ad un apposito comitato»; ed  osserva
che con d.P.R. 15 febbraio 2006 e'  stato  reso  esecutivo  il  detto
piano generale relativo alla Provincia di  Trento  e  ne  illustra  i
contenuti con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo,
nonche' alla tutela  dal  rischio  idrogeologico  e  alle  misure  di
prevenzione per le aree a rischio. 
    La  Provincia  di  Trento,  poi,  illustra  il  contenuto   delle
disposizioni oggetto dell'impugnazione, rimarca che  esse  certamente
si applicano anche al territorio  provinciale  (come  si  evince  dal
riferimento ai presidenti  delle  Province  autonome),  ribadisce  la
propria competenza nella materia de qua e, dopo  aver  chiarito  che,
con la proposta impugnazione, essa non intende negare  le  competenze
che - nell'evidente interesse  della  popolazione  provinciale  -  le
stesse norme di attuazione assegnano allo Stato nella  materia  della
protezione civile (sono richiamati, in particolare, gli artt. 33,  34
e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974), deduce che, persino nel  quadro  di
essa, resterebbe esclusa qualsiasi competenza  dello  Stato  in  casi
diversi da  quelli  indicati  e  che  il  pur  necessario  intervento
statale,  in  situazioni  destinate  a   superare   le   possibilita'
d'intervento  della  Provincia,  sarebbe  previsto  in  un   contesto
d'intesa e di condivisione. 
    In via subordinata, la normativa  impugnata  sarebbe  illegittima
per violazione del principio di leale collaborazione. 
    4. - La questione e' fondata, nei sensi di seguito precisati. 
    4.1.  -  La  normativa   censurata   ha   chiaramente   carattere
straordinario, come  si  evince  dal  rilievo  che  e'  destinata  ad
operare, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e
il patrimonio ambientale e culturale, «in sede di prima  applicazione
dei piani straordinari diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  piu'
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre  anni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto».  Essa  si  applica
all'intero territorio nazionale, essendo relativa «agli interventi da
effettuare nelle aree settentrionale, centrale e  meridionale»,  come
individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia  ambientale),  ed  attribuisce  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri la possibilita' di nominare, con la  procedura
nella normativa stessa prevista, commissari straordinari delegati. 
    Tali organi attuano gli  interventi,  provvedono  alle  opportune
azioni di indirizzo e di supporto promuovendo  le  occorrenti  intese
tra i soggetti pubblici  e  privati  interessati,  e,  se  del  caso,
emanano gli atti e  i  provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'
necessarie per la realizzazione degli interventi stessi. 
    Cio' posto, si osserva che, come questa Corte ha  gia'  chiarito,
le attivita' relative alla difesa del suolo, anche con riguardo  alla
salvaguardia  per  i  rischi  derivanti  da  dissesto  idrogeologico,
rientrano nella materia  della  tutela  dell'ambiente,  di  esclusiva
competenza statale, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n.
232 del 2009). 
    Tuttavia, nel caso  di  specie,  sussiste  anche  una  competenza
primaria della Provincia autonoma di Trento. 
    Essa e' desumibile, in primo luogo, dall'art. 8, primo comma,  n.
13, dello statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  che  demanda
alle Province la potesta'  di  emanare  norme  legislative,  entro  i
limiti indicati dall'art. 4 (cioe' in armonia con la Costituzione e i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
rispetto degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,
nonche' delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica), in materia, tra l'altro, di opere di prevenzione e
di pronto soccorso per  calamita'  pubbliche.  A  tale  nozione  (con
particolare riguardo al concetto di "prevenzione")  e'  riconducibile
anche il rischio idrogeologico, ancorche' esso non formi  oggetto  di
una previsione specifica, considerata anche la competenza legislativa
attribuita alla provincia in materia  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo  idroelettrico),  ai
sensi dell'art. 9, primo comma, n. 9, dello statuto di autonomia. 
    Inoltre, va richiamato l'art.  14,  terzo  comma,  dello  statuto
speciale, a norma del quale «L'utilizzazione delle acque pubbliche da
parte dello Stato e della  provincia,  nell'ambito  della  rispettiva
competenza, ha luogo in base a un piano generale  stabilito  d'intesa
tra i rappresentanti dello Stato e della  provincia  in  seno  ad  un
apposito comitato». L'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974  dispone  che
le attribuzioni dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  (tra
l'altro) di urbanistica, di utilizzazione delle acque  pubbliche,  di
opere idrauliche, di opere  di  prevenzione  e  pronto  soccorso  per
calamita' pubbliche,  di  lavori  pubblici  d'interesse  provinciale,
esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici  dello
Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a  carattere
nazionale o sovra provinciali e quelle gia'  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige nelle stesse  materie,  sono  esercitate  per  il
rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai  sensi
e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto di  autonomia,
e con l'osservanza delle norme di cui allo stesso decreto n. 381  del
1974. 
    L'art. 5, quarto comma, di quest'ultimo  atto  prescrive  che  il
detto piano (denominato  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle
acque pubbliche) vale anche,  per  il  rispettivo  territorio,  quale
piano di bacino di rilievo nazionale, aggiungendo  che  «Il  Ministro
dei lavori pubblici nella sua qualita'  di  presidente  del  comitato
istituzionale  delle  relative  autorita'  di   bacino   di   rilievo
nazionale, ed il presidente della provincia  interessata  assicurano,
mediante apposite intese, il  coordinamento  e  l'integrazione  delle
attivita'  di  pianificazione  nell'ambito  delle  attribuzioni  loro
conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183».
L'art. 8 dello stesso decreto, nel primo  comma,  stabilisce  che  il
piano generale «deve programmare l'utilizzazione delle  acque  per  i
diversi usi e contenere le linee  fondamentali  per  una  sistematica
regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze
di difesa del suolo, nel reciproco rispetto  delle  competenze  dello
Stato e della provincia interessata». La medesima norma, nel  secondo
comma, precisa che «Il progetto di piano e' predisposto per  ciascuna
provincia  in  seno  ad  un  apposito  comitato,  d'intesa  tra   tre
rappresentanti dello  Stato  e  tre  rappresentanti  della  provincia
interessata, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  I  rappresentanti  sono   designati   rispettivamente   dal
presidente del Consiglio dei ministri e dalla giunta provinciale».  I
commi successivi, poi, dettano il  procedimento  per  l'adozione  del
piano, disponendo che esso,  una  volta  deliberato  d'intesa  tra  i
rappresentanti statali e provinciali, «e' reso esecutivo con  decreto
del Presidente della  Repubblica  su  proposta,  conforme  all'intesa
raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente  della
provincia interessata». 
    In forza di tali disposizioni,  il  piano  generale  relativo  al
territorio della provincia autonoma di Trento e' stato reso esecutivo
con  d.P.R.  15  febbraio  2006.  Esso  contiene,  tra  l'altro,  una
specifica disciplina delle aree a rischio  idrogeologico,  suddivise,
ai sensi degli artt. 15 e seguenti, in quattro classi  di  gravosita'
crescente (da R1  a  R4),  individuate,  perimetrate  e  classificate
secondo i criteri nella disciplina stessa previsti. 
    Va, ancora, considerato che il citato d.P.R.  n.  381  del  1974,
all'art.  33,  stabilisce   che,   nel   territorio   della   Regione
Trentino-Alto Adige, le norme di cui alla legge 8 dicembre  1970,  n.
996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle  popolazioni  colpite  da
calamita-Protezione civile), trovano  applicazione  all'insorgere  di
situazioni di danno  o  di  pericolo,  che  per  la  loro  natura  ed
estensione non possono  essere  fronteggiate  con  l'esercizio  delle
competenze proprie o delegate delle Province e  con  l'impiego  delle
organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono. Il  successivo
art. 34 dispone che alla dichiarazione di cui all'art. 5 della  legge
n. 996 del 1970, ed alla nomina del commissario previsto dal medesimo
articolo, si provvedera'  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  giunte
provinciali, ove la calamita' riguardi i  territori  di  entrambe  le
Province, ovvero con  il  Presidente  della  giunta  della  provincia
interessata ove solo una delle  due  sia  stata  colpita.  L'art.  35
precisa che gli interventi dello  Stato  hanno  carattere  aggiuntivo
rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione  delle
norme di cui alla legge n. 996 del 1970 non incide  sulla  competenza
della Regione e delle Province ne' implica sostituzione di  organismi
regionali e provinciali che continuano ad operare  alla  stregua  dei
propri ordinamenti. Aggiunge, altresi', nel secondo  comma,  che,  ai
fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge  ora  citata
(norma che, ai fini della necessaria unita', affida al commissario la
direzione dei servizi di soccorso, con l'obbligo di  avvalersi  della
collaborazione  degli  organi   regionali   e   degli   enti   locali
interessati),  il  detto  commissario  provvede  in  particolare   al
coordinamento degli interventi  dello  Stato  con  quelli  effettuati
dagli organismi della Regione e  delle  Province,  nel  rispetto  del
disposto di cui al comma precedente. 
    5. - In questo quadro normativo - fermo il punto  che,  ai  sensi
dell'art.  16,  primo  comma,   dello   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige, nelle materie e nei limiti entro cui la  Regione
o la Provincia puo' emanare norme legislative, le  relative  potesta'
amministrative,  che  in  base  all'ordinamento  preesistente   erano
attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla  Regione
e dalla Provincia - si  deve  osservare  che,  con  riferimento  alla
difesa del suolo dal rischio idrogeologico, sussiste un  concorso  di
competenze di cui lo stesso  legislatore  statale  ha  tenuto  conto,
prevedendo incisive forme di collaborazione. 
    Cio' si evince dalla normativa  dianzi  citata,  nella  quale  e'
frequente la previsione dell'intesa ed e' posta  in  luce  l'esigenza
del reciproco rispetto delle competenze  statali  e  della  Provincia
interessata. 
    La  normativa  impugnata,  pero',  pur  facendosi  carico   della
necessita' d'intervenire con urgenza nelle situazioni a piu'  elevato
rischio idrogeologico  in  attesa  di  completare  la  riforma  della
disciplina relativa alla difesa del suolo,  non  ha  tenuto  adeguato
conto  dei  suddetti  profili,  nell'introdurre  la  possibilita'  di
nominare commissari straordinari,  cui  sono  affidati  poteri  molto
ampi, nonche' i poteri di sostituzione e di deroga  di  cui  all'art.
20, comma 4, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009,  n.  2,  e   successive   modificazioni.   Quest'ultima   norma
attribuisce al commissario, fin dal momento della nomina,  i  poteri,
anche sostitutivi degli organi ordinari o  straordinari,  provvedendo
in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque  della
normativa  comunitaria  sull'affidamento  di  contratti  relativi   a
lavori,  servizi  e  forniture,   nonche'   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, fermo  restando  l'osservanza  di  quanto
disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    La nomina dei commissari avviene con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli  organi  e  gli
uffici nella norma indicati, tra cui i  Presidenti  delle  Regioni  o
delle Province autonome interessate. 
    Questo e' l'unico  momento  di  coinvolgimento  previsto  per  la
Provincia  ricorrente,  momento  che  non  puo'  certo   considerarsi
adeguato, sia perche' circoscritto  alla  sola  fase  iniziale  della
nomina, sia perche' limitato alla forma  partecipativa  piu'  debole,
cioe' al parere, mentre nulla e' stabilito,  con  riguardo  al  ruolo
della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive.
La normativa impugnata, dunque,  in  relazione  al  territorio  della
Provincia di Trento si rivela  lesiva  della  competenza  legislativa
primaria di quest'ultima, ponendosi in contrasto  con  gli  artt.  8,
primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma e 16, primo
comma, dello statuto di autonomia, in riferimento agli  artt.  1,  5,
quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 (come  questa
Corte ha piu' volte affermato, anche le  norme  di  attuazione  dello
statuto  speciale  possono  essere  utilizzate  come  parametro   del
giudizio di costituzionalita': ex multis: sentenze nn. 287 e 263  del
2005). 
    In effetti, proprio i tre articoli da ultimo citati  (in  materia
di protezione civile) ben definiscono i rapporti tra lo  Stato  e  le
Province autonome  in  relazione  al  territorio  di  queste  ultime,
realizzando un equilibrato  bilanciamento  tra  le  competenze  sopra
ricordate, con il richiamo alla legge  n.  996  del  1970  nei  sensi
previsti dall'art. 33, la previsione dell'intesa di cui all'art. 34 e
l'attribuzione agli interventi dello Stato del  carattere  aggiuntivo
rispetto  a  quelli  regionali  e  provinciali  (art.  35),  con   la
precisazione che l'applicazione delle norme di cui alla citata  legge
n. 996 del 1970 non incide sulle competenze  della  Regione  e  delle
Province autonome ne' implica sostituzione di organismi  regionali  e
provinciali  che  continuano  ad  operare  alla  stregua  dei  propri
ordinamenti. 
    Pertanto, sulla base delle  considerazioni  che  precedono,  deve
essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma
1,  primo  e  secondo  periodo,  e  comma  2,  primo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26, nella parte in  cui  non  rinvia,  per  l'applicazione  di  detta
normativa al territorio della  Provincia  autonoma  di  Trento,  alle
procedure di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. 
    Ogni altro profilo rimane assorbito. 
    La  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale   nei   sensi
predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario  del
Trentino-Alto Adige, deve  estendere  la  sua  efficacia  anche  alla
Provincia autonoma di Bolzano.