Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  22,  commi
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge della Regione Molise 23 marzo 2010,
n.  10  (Norme  in  materia  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e del personale con qualifica dirigenziale),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  31
maggio - 7 giugno 2010, depositato in cancelleria l'8 giugno 2010  ed
iscritto al n. 83 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  31  maggio  2010  e
depositato l'8 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato - in riferimento agli articoli 117, secondo comma,  lettera
l),  3  e  97  della  Costituzione  -   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7  e  9,  della
legge della Regione Molise 23  marzo  2010,  n.  10,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 1° aprile 2010; 
        che  la  norma  impugnata,  avente  come   rubrica   iniziale
«Trattamento economico dei responsabili dei Servizi  di  Gabinetto  e
dei  direttori  di  servizio  incaricati  di  specifiche   funzioni»,
disciplinava  tale  trattamento,   prevedendo   tra   le   componenti
retributive la «retribuzione di posizione», (espressione  che  indica
una o piu'  voci  retributive  accessorie  distinte  dallo  stipendio
tabellare  e  riferibili  alle  attivita'  concretamente  svolte  dal
dirigente, integrate da altra voce variabile  connessa  ai  risultati
gestionali  conseguiti),  incrementata  secondo  valori   percentuali
stabiliti nella medesima norma; 
        che, come il ricorrente espone, «la  materia  retributiva,  a
mente della previsione degli  artt.  40  e  seguenti  del  d.lgs.  n.
165/2001, e' regolata dalla Contrattazione Collettiva Nazionale»; 
        che, ad avviso della  difesa  dello  Stato,  le  disposizioni
censurate sarebbero state in palese contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., che  devolve  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e quindi dei
rapporti  di  lavoro  regolati,  come  nella  specie,   mediante   la
contrattazione collettiva, con  efficacia  vincolante  anche  per  le
Regioni (e' richiamata la sentenza della Corte  costituzionale  n.  2
del 2004); 
        che, nel caso in esame, la  Regione  Molise  non  si  sarebbe
limitata a disciplinare la procedura della contrattazione nella parte
di  sua  competenza,   ma   avrebbe   disposto   direttamente   della
retribuzione dei dirigenti regionali,  determinandone  il  quantum  e
prevedendo sensibili incrementi rispetto a quanto stabilito  in  sede
di contrattazione collettiva; 
        che, inoltre, le disposizioni censurate  sarebbero  state  in
contrasto con il principio  costituzionale  di  uguaglianza  (art.  3
Cost.), nonche' con il principio di buon andamento  ed  imparzialita'
dell'amministrazione; 
        che, infatti, il restante personale appartenente al  comparto
di pertinenza (Regioni e autonomie  locali),  rispetto  al  personale
della Regione  Molise,  si  sarebbe  trovato  ad  avere  una  diversa
qualificazione e quantificazione degli emolumenti, priva di razionale
giustificazione e lesiva dei principi regolatori  dell'operare  della
pubblica amministrazione; 
        che la Regione Molise  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che,  con  legge  20  agosto   2010,   n.   16   (Misure   di
razionalizzazione  della  spesa  regionale),  la  Regione  Molise  ha
provveduto  ad  abrogare  i  commi  oggetto  di  censure,  nonche'  a
modificare la rubrica e il comma 1 dell'art. 22, e  a  sostituire  il
comma 9 (art. 5, comma 1, lettere e, f, g, h, i della citata legge n.
16 del 2010); 
        che, successivamente, con legge 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge
finanziaria regionale 2011), la detta  Regione  ha  effettuato  nuove
rettifiche del comma 1 e del comma 9 (art. 1,  comma  5,  lettera  a,
della citata legge regionale n. 2 del 2011); 
        che, con delibera del  Consiglio  dei  ministri  in  data  17
dicembre 2010,  e'  stata  approvata  la  rinunzia  all'impugnazione,
comunicata in udienza dall'Avvocatura dello Stato. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
Regione, la rinunzia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 23 delle
norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
l'estinzione del processo (ex multis, tra le piu' recenti:  ordinanze
n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010, n. 292 del 2009).