Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della  legge
della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.  5  (Norme  in  materia  di
lavori pubblici e disposizioni diverse), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso  notificato  il  30  aprile  -  7
maggio 2010, depositato in cancelleria il 10 maggio 2010 ed  iscritto
al n. 74 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2011 il giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso depositato il 10 maggio 2010 e iscritto al n. 74
del registro ricorsi dell'anno 2010, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento  agli  artt.  3,  51,  97  e  117,
secondo   e   terzo   comma,   Cost.,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23  della  legge  della  Regione  Puglia  25
febbraio  2010,  n.  5  (Norme  in  materia  di  lavori  pubblici   e
disposizioni diverse). 
    Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone,  al  comma
1, che «I dipendenti in servizio con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato dall'Agenzia per il  diritto  allo  studio  universitario
(ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica,  al  raggiungimento
del requisito temporale di trentasei mesi, transitano  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell'ADISU» e, al comma  2,
che «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  i
lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle  dipendenze
dell'ADISU fino alla stabilizzazione». 
    Sarebbe leso, innanzi tutto, l'art. 97 Cost. e,  in  particolare,
la regola della necessita' del concorso  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici, violata dalla previsione dell'automatica  trasformazione  del
rapporto di  lavoro  da  tempo  determinato  a  tempo  indeterminato.
L'Avvocatura generale dello Stato aggiunge  che  la  norma  impugnata
indica in maniera generica i requisiti per potere  beneficiare  della
stabilizzazione; in particolare, non e' chiaro in  cosa  consista  la
previa assunzione «a seguito di selezione pubblica»,  ne'  da  quando
decorra e come vada computato il «requisito  temporale  di  trentasei
mesi». 
    Il ricorrente, ricordato che secondo la giurisprudenza di  questa
Corte,  «la  regola  del  pubblico  concorso  puo'  dirsi  pienamente
rispettata solo qualora le  selezioni  non  siano  caratterizzate  da
arbitrarie  ed  irragionevoli  forme  di  restrizione  dei   soggetti
legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002), deduce  anche
la violazione  del  criterio  dell'eguaglianza  sostanziale  e  della
ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati (art.  3
Cost.). 
    La difesa dello Stato sostiene, poi, che l'art.  23  della  legge
reg. Puglia n. 5 del 2010 contrasta  con  le  disposizioni  contenute
nell'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),  convertito
in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che
costituirebbero attuazione degli artt.  3  e  97  Cost.  e  sarebbero
dirette ad inverare quanto piu' possibile il principio del ricorso al
concorso pubblico per l'accesso  agli  uffici  delle  amministrazioni
pubbliche.  Esse,  infatti,  con  riguardo  alla  generalita'   delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in  sostituzione   delle   previgenti
procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego,  hanno  introdotto
nuove  modalita'  di  valorizzazione  dell'esperienza   professionale
acquisita  dal  personale  precario,  prevedendo  l'espletamento   di
concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in  favore  di  tale
personale. Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha quindi precluso a tutte
le pubbliche  amministrazioni,  a  partire  dal  gennaio  2010,  ogni
diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene  anche  che  le
predette disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto-legge n.  78
del 2009 costituiscono norme di principio in materia di coordinamento
della finanza pubblica, poiche' esse mirano a porre limiti al ricorso
alle nuove assunzioni (laddove non utili), ed al dispendio di risorse
finanziarie  derivante  da  quelle  assunzioni.  Pertanto,  la   loro
violazione da parte della norma impugnata comporta anche  la  lesione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente aggiunge che l'art. 23, comma 2, della  legge  reg.
Puglia n. 5 del 2010  contrasta  altresi'  con  l'art.  117,  secondo
comma,  lettera  l),  Cost.,  il  quale   ascrive   alla   competenza
legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile.  Al
riguardo la difesa dello Stato sostiene che  la  norma  censurata  si
pone in contrasto con l'articolo 36 del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  il  quale   contiene
un'articolata   regolamentazione    degli    strumenti    lavoristici
"flessibili" nel  pubblico  impiego  che  indiscutibilmente  riguarda
rapporti di lavoro di tipo privatistico. 
    Il Presidente del Consiglio dei  ministri  menziona,  infine,  la
sentenza di questa Corte n. 95 del 2007, la quale ha affermato che il
rapporto di impiego  alle  dipendenze  di  Regioni  ed  enti  locali,
essendo stato "privatizzato", e' retto dalla disciplina generale  dei
rapporti di lavoro tra privati ed e', percio', soggetto  alle  regole
che garantiscono l'uniformita' di  tale  tipo  di  rapporti,  con  la
conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a
conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme  che
si    impongono    all'autonomia    privata    con    il    carattere
dell'inderogabilita', costituisce un limite alla competenza residuale
regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti  di  impiego  dei
dipendenti delle Regioni e degli enti locali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  23  della  legge
della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.  5  (Norme  in  materia  di
lavori pubblici e disposizioni diverse). 
    Tale norma dispone che i dipendenti in servizio con contratto  di
lavoro a tempo determinato  presso  l'Agenzia  per  il  diritto  allo
studio universitario, assunti a seguito  di  selezione  pubblica,  al
raggiungimento del requisito temporale di trentasei  mesi  transitano
con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nei  ruoli  della
medesima Agenzia (comma 1) e che, ai  fini  dell'attuazione  di  tale
disposizione,  i  predetti   lavoratori   restano   alle   dipendenze
dell'Agenzia fino alla stabilizzazione (comma 2). 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata viola  l'art.
3 Cost., e in particolare, i principi dell'eguaglianza sostanziale  e
della ragionevolezza nella previsione di  trattamenti  differenziati,
principi salvaguardati dalla regola  del  concorso  quale  necessaria
modalita' di accesso ai pubblici uffici. Sussisterebbe, poi,  lesione
dell'art. 97  Cost.,  che  tale  modalita'  di  accesso  impone.  Con
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la difesa  dello  Stato
sostiene che l'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010
si pone in contrasto con le previsioni dell'art. 17, commi  da  10  a
13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini), convertito in legge dall'art.  1,  comma
1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, le quali costituiscono principi
fondamentali in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica  e
hanno introdotto nuove modalita'  di  valorizzazione  dell'esperienza
professionale   acquisita   dal   personale   precario,    prevedendo
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in
favore  di  tale  personale,  precludendo  a   tutte   le   pubbliche
amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni  diversa  procedura
di stabilizzazione del personale non di  ruolo.  Infine  il  comma  2
della norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost. (che  riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa  in
materia di ordinamento civile), perche' attiene a rapporti di  lavoro
"flessibili" nel pubblico impiego che hanno natura privatistica. 
    2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 97  Cost.  e'
fondata. 
    L'art. 23 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2010 comporta
l'automatica  stabilizzazione  di  tutti  i  lavoratori   a   termine
dell'ente regionale interessato, con palese violazione del  principio
costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo  del
concorso pubblico. 
    Ne' la legittimita' della norma e' assicurata dalla previsione in
essa contenuta, secondo la quale  gli  stabilizzandi  debbono  essere
stati  a  suo  tempo  assunti  a  termine  «a  seguito  di  selezione
pubblica». Infatti questa Corte  ha  gia'  affermato  che  il  previo
superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» e' requisito troppo
generico  per  autorizzare  una  successiva   stabilizzazione   senza
concorso, perche'  tale  previsione  non  garantisce  che  la  previa
selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al
livello delle funzioni che il personale successivamente  stabilizzato
e' chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23
della legge della  Regione  Puglia  n.  5  del  2010  per  violazione
dell'art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri  profili
di incostituzionalita' dedotti dal ricorrente.