Il Tribunale 
 
    Visti gli atti del processo penale indicato in epigrafe a  carico
dell'imputato D'Angelo Giovanni  (costituita  la  Parte  civile  Alex
Costruzioni Sas in persona del  legale  rappresentante  pro-tempore);
Rilevato  che  si  tratta  di  processo  penale  avanti  il   giudice
monocratico introdotto con citazione diretta da  parte  del  Pubblico
Ministero; 
    Rilevato  che  all'udienza  del  24   novembre   2010   difensore
dell'imputato (difensore d'ufficio che  aveva  vanamente  tentato  di
contattare il proprio assistito) dichiarava di prestare  il  consenso
per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di  tutti  gli  atti
contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero a norma dell'art. 493,
comma 3, codice procedura penale, con conseguente rinuncia  di  tutte
le parti a formulare qualsiasi, ulteriore richiesta di prova; 
    Rilevato che tale scelta del difensore (scelta che  non  richiede
il consenso  dell'imputato  assistito  ne'  il  rilascio  di  procura
speciale da parte dello stesso) determina  un  processo  da  definire
allo stato degli atti, analogamente a quanto previsto dal primo comma
dell'art. 438, codice procedura penale (giudizio abbreviato); 
    Rilevato che il giudizio abbreviato e' un «rito premiale» che, in
caso di condanna, comporta una diminuzione di pena pari ad un terzo e
cio' in virtu' della  semplificazione  processuale  che  consente  di
pervenire  alla   decisione   senza   alcuna   attivita'   probatoria
dibattimentale; 
    Rilevato che il  medesimo  «risparmio  processuale»  si  verifica
anche nella presente  ipotesi  e  in  tutte  le  ipotesi  in  cui  il
difensore, a norma del citato art. 493,  comma  3,  codice  procedura
penale, consente all'acquisizione degli atti contenuti nel  fascicolo
del Pubblico Ministero; 
    Rilevato che, tuttavia, tale semplificazione non comporta  alcuna
diminuzione di pena nel caso di condanna; 
    Rilevato, quindi, che a parita' di «semplificazione  processuale»
si  determina  un'evidente  disparita'  di  trattamento  tra  le  due
identiche situazioni e che cio' sembrerebbe contrastare sia  con  gli
artt.  3  e  24,  comma  2  della  Costituzione  (sotto  il   profilo
dell'uguaglianza e del diritto  di  difesa)  sia  con  il  cosiddetto
principio  del  «giusto  processo»  di   cui   all'art.   111   della
Costituzione e  con  il  principio  della  «ragionevole  durata»  del
processo (art. 111, comma 2, Costituzione) dal momento che  l'assenza
di qualsiasi premialita' a  parita'  di  condizioni  (decisione  allo
stato degli atti) rende il presente processo non giusto  e,  piu'  in
generale,  non  incentiva  il  difensore  ad  optare  per   un   rito
semplificato (decisione allo  stato  degli  atti)  piu'  agevole  per
l'Amministrazione della giustizia e piu' favorevole per l'imputato in
caso di condanna; 
    Rilevato   che   la   questione   relativa   alla    legittimita'
costituzionale dell'art. 493, comma 3, codice procedura  penale  (la'
dove non prevede la diminuzione della pena stabilita  dall'art.  442,
comma  3,  codice  procedura  penale)  risulta  determinante  per  la
decisione della controversia in atto, incidendo  concretamente  sulla
quantificazione dell'eventuale pena da erogare; 
    Rilevato che l'Eccellentissima Corte costituzionale  si  e'  gia'
pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 493, comma 3,
codice procedura penale, anche con la recente ordinanza  numero  0182
del 2001 affrontando, tuttavia, il diverso profilo  della  necessita'
della procura speciale per il giudizio abbreviato e della  diversita'
ontologica relativa  al  rito  processuale  prescelto  e  all'accordo
sull'acquisizione della prova; 
    Rilevato che, tuttavia, la questione potrebbe  essere  nuovamente
valutata sotto il nuovo  profilo  dell'entita'  della  pena  e  della
semplificazione  del  rito  alla  luce  non  solo  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ma anche  alla  luce
del sopra citato art. 111 della Costituzione; 
    Per  tali  ragioni,  si  ritiene  la  questione  di  legittimita'
costituzionale relativa  all'art.  493,  comma  3,  codice  procedura
penale non manifestamente infondata in riferimento agli  articoli  3,
24 e 111 della Costituzione, la'  dove  non  prevede  -  in  caso  di
consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM - la
diminuzione della pena  stabilita  dall'art.  442,  comma  2,  codice
procedura penale.