Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma  1,
lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n.  13
(Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della
Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge  regionale  15
febbraio 1996, n. 12), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 1°-6 settembre 2010, depositato in
cancelleria il 9 settembre 2010 ed iscritto al  n.  92  del  registro
ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; 
    Udito nella camera di consiglio del 20  aprile  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso in via principale ritualmente notificato e  depositato  (r.r.
n. 92 del 2010), ha proposto questione di legittimita' dell'art.  23,
comma 1, lettera c), della legge della  Regione  Sardegna  30  giugno
2010,  n.  13  (Disciplina  delle  attivita'  europee  e  di  rilievo
internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che ha sostituito l'art. 4,
comma 1, della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996,  n.  12
(Istituzione  di  un  ufficio   speciale   di   informazione   e   di
collegamento, con sede a  Bruxelles),  come  modificato  dall'art.  1
della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n.  22  (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 1996), e dall'art.  6,
comma 14, della legge della Regione Sardegna 29  maggio  2007,  n.  2
(Legge  finanziaria  2007),  per  contrasto  con  l'art.   97   della
Costituzione e con l'art. 3, lettera a), della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 
        che, ad avviso del  ricorrente,  la  disposizione  impugnata,
prevedendo la possibilita' di attivare contratti di  somministrazione
in mancanza di adeguate figure professionali presso l'amministrazione
regionale, violerebbe, da un lato, il principio del concorso pubblico
e, dall'altro, non specificando il limite  temporale  per  l'utilizzo
del personale cosi' reclutato, il principio del buon andamento  della
pubblica amministrazione; 
        che si e' costituita in giudizio la  Regione  autonoma  della
Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate  infondate,  in
quanto  il  principio  del  concorso   pubblico   avrebbe   carattere
derogabile e la disposizione censurata introdurrebbe una  deroga  per
una categoria  limitata  ed  esigua  di  lavoratori,  senza  peraltro
procedere a reclutamento di personale, ma soltanto  alla  stipula  di
contratti di somministrazione, la cui disciplina e'  contenuta  nella
legislazione statale; 
        che, con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4 (Modifica alla
legge regionale 30 giugno 2010, n.  13  (Disciplina  delle  attivita'
europee e di rilievo  internazionale  della  Regione  autonoma  della
Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.  12)),
la Regione  autonoma  della  Sardegna  ha  abrogato  la  disposizione
impugnata; 
        che, con atto depositato il 14 febbraio  2011,  tenuto  conto
della soppressione di  tale  disposizione,  la  difesa  regionale  ha
chiesto  che  sia  dichiarata  la  cessazione   della   materia   del
contendere; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 5 aprile 2011, l'Avvocatura generale dello Stato, per  conto
del Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  virtu'  del  diritto
sopravvenuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 
        che, con  atto  depositato  il  6  aprile  2011,  la  Regione
autonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia al ricorso. 
    Considerato  che  la  rinuncia   al   ricorso   accettata   dalla
controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo.