IL TRIBUNALE Il Giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Aytano, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2010 nel procedimento n. 91/2009 promosso da L.F. con avv.ti Mario Lana, Anton Giulio Lana, Mario Melillo contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari e la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, ha pronunciato la presente ordinanza, osservando quanto segue in fatto e diritto; Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4 marzo 2009 e ritualmente notificato il ricorrente dopo aver premesso di essere beneficiario dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, chiedeva al Tribunale l'accertamento del proprio diritto a percepire la rivalutazione monetaria sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 210 del 1992 costituente parte integrante dell'indennizzo in godimento sulla base dell'inflazione programmata. La questione e' stata oggetto nel corso degli anni di numerose e contraddittorie decisioni sia delle corti di merito che della corte di cassazione. In particolare la Corte di cassazione sez. lav. Con la sentenza n. 15894 del 2005 ha affermato che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 deve essere rivalutato secondo il tasso di inflazione programmata anche con riferimento alla componente di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge rilevando tra l'altro che una diversa interpretazione non sarebbe conforme ai principi costituzionali giacche' la misura dell'indennizzo de quo ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto piu' che gli aumenti ISTAT dell'indennizzo, al netto della voce indennita' integrativa speciale come risultati dalle tabelle ministeriali sono modesti. In senso opposto con sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2010 la stessa Corte discostandosi dal medesimo orientamento riteneva non rivalutabile la componente di cui alla comma 2 dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992. Nonostante quest'ultima interpretazione le corti di merito hanno continuato ad allinearsi al precedente orientamento riconoscendo la rivalutazione sull'intero indennizzo (Trib. Bologna n. 57/2010, Tribunale Milano, n. 8027/2009, Trib. Torino n. 614/2010, Trib. Roma, n. 5191/2010 e n. 5494/2010, Trib. Busto Arstizio n. 97/2010, trib. Chieti n. 238/2010, Trib. Lecce n. 5611/2010, Corte D'appello Milano n. 1156/2010). Permanendo dunque la difformita' interpretativa veniva adottato il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge n. 122 del 2010 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» il quale all'art. 11, comma 13 ha stabilito che «il comma 2 dell'art. 2 legge n. 210/1991 si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso di inflazione» e al comma 14 che «fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti a partire dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emenati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sino alla entrata in vigore del presente decreto». Sulla base di tale intervento il presente ricorso sarebbe pertanto da rigettarsi. Il ricorrente solleva tuttavia eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1l, commi 13, 14 d.1. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge n. 122 del 2010. Va premesso che la normativa cui fare riferimento e' l'art. 1, legge n. 210/1992 il quale al primo comma recita: «l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1 consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, l'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato» ed al secondo comma recita: «l'indennizzo di cui al primo comma e' integrato da una somma corrispondente all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, prevista per la qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato». Il legislatore introduce una norma che pur qualificandosi come norma di interpretazione autentica in realta' introduce una vera e propria modifica legislativa che pare ledere sia il principio di cui all'art. 3 Cost. di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento, sia l'art. 32 Cost. che gli artt. 14 e 25 della Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare: 1) il d.l. n. 78 del 2010, art. 11 commi 13 e 14 viola il principio di uguaglianza e di equita' sancito dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 14 CEDU determinando una illegittima disparita' tra coloro che percepiscono un indennizzo rivalutato sulla base delle migliaia di sentenze favorevoli all'orientamento sopraesposto e coloro il cui indennizzo per effetto del d.l. n. 78/2010 non potra' essere rivalutato. Si consideri che i primi, in virtu' della rivalutazione integrale gia' disposta giudizialmente percepiscono un indennizzo mensile di € 700,00 per l'ottava categoria, i secondi percepiscono e percepiranno invece per la medesima categoria un importo di € 550 mensili. Si consideri anche tutte le altre pensioni sono soggette a rivalutazione; la mancata rivalutazione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992, avente finalita' assistenziali e non risarcitorie come gia' piu' volte confermato dalle sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, nella sua componente maggioritaria determinerebbe una illegittima disparita' anche tra i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, posto che la rivalutazione e' concessa integralmente ex lege ai vaccinati (art. 1, comma IV decreto n. 163/2009) ed ai soggetti affetti da «sindrome da talidomide» (art. 1, comma IV decreto n. 163/2009). Tali norme infatti affermano che l'indennizzo e' interamente rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT». Pertanto, e' palesemente irragionevole ed illegittima la discriminazione che si determina ai sensi della normativa censurata tra coloro che hanno gia' ottenuto la rivalutazione dell'indennizzo e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo in particolar modo i vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide; 2) il d.l. n. 78/2010, art. 11, commi 13 e 14 viola il diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 25 della CEDU in quanto la misura dell'indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti non e' equa rispetto al danno subito da rapportare al pregiudizio alla salute (Corte Cost. n. 307/1990 e n. 118/1996) tanto piu' che gli aumenti ISTAT dal 1995 ad oggi dell'indennizzo, al netto della voce dell'indennita' integrativa speciale, sono modesti. Pare in proposito decisivo evidenziare che l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e' composto da due parti: il c.d. indennizzo in senso stretto di cui al primo comma dell'art. 2 e la somma corrispondente all'indennita' integrativa speciale di cui secondo comma del medesimo articolo. Delle due componenti l'amministrazione provvede di fatto a rivalutare solamente la prima, che costituisce circa il 5% dell'indennizzo. Ne deriva quindi che l'importo non rivalutato costituisce circa il 95% dell'indennizzo totale. La rivalutazione solo di una quota minima dell'indennizzo ha comportato e comporta una progressiva ed ingiustificata perdita di valore delle somme originariamente stabilite a titolo di indennizzo dal soggetto danneggiato irreversibilmente da HIV, epatite post-trasfusionale o da vaccinazione. Peraltro proprio al fine di preservare nel tempo l'originario importo stabilito dal legislatore del 1992, la legge n. 238 del 1997 ha introdotto il meccanismo della rivalutazione annuale dell'indennizzo secondo il TIP (Tasso di inflazione annualmente programmato, che e' in realta' inferiore agli indici ISTAT). La rivalutazione dell'indennizzo nella sua globalita', secondo la voluntas legis, era finalizzato a mantenere inalterato nel tempo l'originario valore fissato ex lege trattandosi di un indennizzo vitalizio che assolve imprescindibili finalita' assistenziali a favore di persone gravemente ammalate a causa di trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie ed ha Io scopo di consentire a costoro di poter far fronte alle cure, visite specialistiche ed altresi' per sostenere i costi per l'assistenza di cui necessitano. L'art. 32 della Costituzione tutela e garantisce il diritto alla salute che declinato nel caso in esame impone al legislatore l'osservanza del criterio di equita' ossia ragionevolezza degli indennizzi. L'art. 11, commi 13 e 14 violano la norma costituzionale in quanto cristallizzano l'importo dell'indennizzo ai valori del 1992 e ne determina la progressiva erosione a causa della svalutazione monetaria. Di fatto quindi elimina la tutela prevista dall'art. 32 della Costituzione. Per quanto sopra non sembra lecito dubitare che la questione di legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente giudizio, sul quale la norma censurata e' destinata ad operare direttamente.