IL TRIBUNALE 
 
    Il Giudice del lavoro, dott.ssa  Chiara  Aytano,  a  scioglimento
della  riserva  assunta  all'udienza  del   2   dicembre   2010   nel
procedimento n. 91/2009 promosso da L.F. con avv.ti Mario Lana, Anton
Giulio Lana, Mario Melillo contro Ministero della salute, in  persona
del Ministro pro tempore, con l'Avvocatura distrettuale  dello  Stato
di Cagliari e la Regione Sardegna,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, ha pronunciato  la  presente  ordinanza,  osservando  quanto
segue in fatto e diritto; 
    Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 4 marzo 2009  e
ritualmente notificato il ricorrente dopo  aver  premesso  di  essere
beneficiario dell'indennizzo previsto dalla legge  n.  210  del  1992
avendo contratto epatite HCV a seguito di  trasfusioni,  chiedeva  al
Tribunale  l'accertamento  del  proprio  diritto   a   percepire   la
rivalutazione monetaria sull'indennita' integrativa speciale  di  cui
all'art. 2,  comma  2,  legge  n.  210  del  1992  costituente  parte
integrante dell'indennizzo in godimento  sulla  base  dell'inflazione
programmata. La questione e' stata oggetto nel corso  degli  anni  di
numerose e contraddittorie decisioni sia delle corti  di  merito  che
della corte di cassazione. In particolare la Corte di cassazione sez.
lav. Con la sentenza n. 15894 del 2005 ha affermato che  l'indennizzo
di cui alla legge n. 210 del 1992 deve essere rivalutato  secondo  il
tasso di inflazione programmata anche con riferimento alla componente
di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge rilevando tra l'altro
che una diversa interpretazione  non  sarebbe  conforme  ai  principi
costituzionali giacche' la misura dell'indennizzo de quo ritenuta non
rivalutabile  per  intero  nelle  sue  componenti  non  sarebbe  equa
rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio  alla  salute,
tanto piu' che gli aumenti ISTAT dell'indennizzo, al netto della voce
indennita'  integrativa  speciale  come   risultati   dalle   tabelle
ministeriali sono modesti. In senso opposto con sentenza n. 21703 del
13  ottobre  2010  la  stessa  Corte   discostandosi   dal   medesimo
orientamento riteneva non rivalutabile  la  componente  di  cui  alla
comma 2 dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992. 
    Nonostante quest'ultima interpretazione le corti di merito  hanno
continuato ad allinearsi al precedente orientamento  riconoscendo  la
rivalutazione  sull'intero  indennizzo  (Trib.  Bologna  n.  57/2010,
Tribunale Milano, n. 8027/2009, Trib. Torino n. 614/2010, Trib. Roma,
n. 5191/2010 e n. 5494/2010, Trib. Busto Arstizio n.  97/2010,  trib.
Chieti n. 238/2010, Trib. Lecce n. 5611/2010, Corte D'appello  Milano
n. 1156/2010). 
    Permanendo dunque la difformita' interpretativa  veniva  adottato
il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge n. 122 del 2010
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di competitivita' economica»  il  quale  all'art.  11,  comma  13  ha
stabilito che «il comma 2 dell'art. 2 legge n. 210/1991 si interpreta
nel senso che la  somma  corrispondente  all'importo  dell'indennita'
integrativa  speciale  non  e'  rivalutata  secondo   il   tasso   di
inflazione» e al comma 14 che «fermo restando gli  effetti  esplicati
da sentenze passate in giudicato per i periodi  da  esse  definiti  a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia
di provvedimenti emenati al fine di rivalutare la  somma  di  cui  al
comma 13 in forza di  un  titolo  esecutivo.  Sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi sino alla entrata in vigore del presente decreto». 
    Sulla  base  di  tale  intervento  il  presente  ricorso  sarebbe
pertanto da rigettarsi. 
    Il  ricorrente  solleva  tuttavia   eccezione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1l, commi 13, 14 d.1. 31 maggio 2010, n.  78
convertito con la legge n. 122 del 2010. 
    Va premesso che la normativa cui fare riferimento  e'  l'art.  1,
legge n. 210/1992 il quale al primo comma  recita:  «l'indennizzo  di
cui all'art. 1, comma  1  consiste  in  un  assegno  reversibile  per
quindici anni,  determinato  nella  misura  di  cui  alla  tabella  B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'art.
8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, l'indennizzo e'  cumulabile  con
ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed  e'  rivalutato
annualmente sulla base del tasso di  inflazione  programmato»  ed  al
secondo  comma  recita:  «l'indennizzo  di  cui  al  primo  comma  e'
integrato da  una  somma  corrispondente  all'indennita'  integrativa
speciale di cui alla legge  27  maggio  1959,  n.  324  e  successive
modificazioni, prevista per la qualifica funzionale  degli  impiegati
civili dello Stato». 
    Il legislatore introduce una norma che  pur  qualificandosi  come
norma di interpretazione autentica in realta' introduce  una  vera  e
propria modifica legislativa che pare ledere sia il principio di  cui
all'art. 3 Cost. di ragionevolezza e di uguaglianza  di  trattamento,
sia l'art. 32 Cost. che gli artt. 14 e 25  della  Convezione  Europea
dei Diritti dell'Uomo. 
    In particolare: 
        1) il d.l. n. 78 del 2010, art. 11 commi 13  e  14  viola  il
principio di uguaglianza e  di  equita'  sancito  dall'art.  3  della
Costituzione  e  dall'art.  14  CEDU  determinando  una   illegittima
disparita' tra coloro che percepiscono un indennizzo rivalutato sulla
base  delle  migliaia   di   sentenze   favorevoli   all'orientamento
sopraesposto e coloro il cui  indennizzo  per  effetto  del  d.l.  n.
78/2010 non potra' essere rivalutato. Si consideri che  i  primi,  in
virtu' della rivalutazione  integrale  gia'  disposta  giudizialmente
percepiscono  un  indennizzo  mensile  di   € 700,00   per   l'ottava
categoria, i  secondi  percepiscono  e  percepiranno  invece  per  la
medesima categoria un importo di € 550 mensili.  Si  consideri  anche
tutte le altre pensioni sono soggette  a  rivalutazione;  la  mancata
rivalutazione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992, avente  finalita'
assistenziali e non risarcitorie  come  gia'  piu'  volte  confermato
dalle  sentenze   della   Corte   di   cassazione   e   della   Corte
costituzionale, nella sua componente maggioritaria determinerebbe una
illegittima  disparita'  anche  tra   i   titolari   di   prestazioni
pensionistiche  e  assistenziali,  posto  che  la  rivalutazione   e'
concessa integralmente ex lege ai vaccinati (art. 1, comma IV decreto
n. 163/2009) ed ai soggetti affetti da «sindrome da talidomide» (art.
1, comma IV decreto n. 163/2009). Tali norme  infatti  affermano  che
l'indennizzo e'  interamente  rivalutato  annualmente  in  base  agli
indici ISTAT». Pertanto, e' palesemente irragionevole ed  illegittima
la  discriminazione  che  si  determina  ai  sensi  della   normativa
censurata  tra  coloro  che  hanno  gia'  ottenuto  la  rivalutazione
dell'indennizzo e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento
e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo in  particolar
modo i vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide; 
        2) il d.l. n. 78/2010, art.  11,  commi  13  e  14  viola  il
diritto  alla  salute  sancito  dall'art.  32  della  Costituzione  e
dall'art. 25 della CEDU in quanto la misura dell'indennizzo, ritenuta
non rivalutabile per intero nelle sue componenti non e' equa rispetto
al danno subito da rapportare al pregiudizio alla salute (Corte Cost.
n. 307/1990 e n. 118/1996) tanto piu' che gli aumenti ISTAT dal  1995
ad  oggi  dell'indennizzo,  al  netto  della   voce   dell'indennita'
integrativa  speciale,  sono  modesti.  Pare  in  proposito  decisivo
evidenziare che l'indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e' composto  da
due parti: il c.d. indennizzo in senso stretto di cui al primo  comma
dell'art. 2 e  la  somma  corrispondente  all'indennita'  integrativa
speciale di cui  secondo  comma  del  medesimo  articolo.  Delle  due
componenti l'amministrazione provvede di fatto a rivalutare solamente
la prima, che costituisce circa  il  5%  dell'indennizzo.  Ne  deriva
quindi  che  l'importo  non  rivalutato  costituisce  circa  il   95%
dell'indennizzo totale. La rivalutazione solo  di  una  quota  minima
dell'indennizzo  ha  comportato  e  comporta   una   progressiva   ed
ingiustificata  perdita  di  valore   delle   somme   originariamente
stabilite  a  titolo   di   indennizzo   dal   soggetto   danneggiato
irreversibilmente   da   HIV,   epatite   post-trasfusionale   o   da
vaccinazione. 
    Peraltro proprio al fine di  preservare  nel  tempo  l'originario
importo stabilito dal legislatore del 1992, la legge n. 238 del  1997
ha   introdotto   il   meccanismo   della    rivalutazione    annuale
dell'indennizzo secondo  il  TIP  (Tasso  di  inflazione  annualmente
programmato, che e' in  realta'  inferiore  agli  indici  ISTAT).  La
rivalutazione  dell'indennizzo  nella  sua  globalita',  secondo   la
voluntas legis, era finalizzato  a  mantenere  inalterato  nel  tempo
l'originario valore fissato ex  lege  trattandosi  di  un  indennizzo
vitalizio  che  assolve  imprescindibili  finalita'  assistenziali  a
favore di persone gravemente  ammalate  a  causa  di  trasfusioni  di
sangue e  somministrazione  di  emoderivati  infetti  o  vaccinazioni
obbligatorie ed ha Io scopo di consentire  a  costoro  di  poter  far
fronte alle cure, visite specialistiche ed altresi' per  sostenere  i
costi per l'assistenza di cui necessitano. 
    L'art. 32 della Costituzione tutela e garantisce il diritto  alla
salute  che  declinato  nel  caso  in  esame  impone  al  legislatore
l'osservanza del  criterio  di  equita'  ossia  ragionevolezza  degli
indennizzi. L'art. 11, commi 13 e 14 violano la norma  costituzionale
in quanto cristallizzano l'importo dell'indennizzo ai valori del 1992
e ne determina la progressiva erosione  a  causa  della  svalutazione
monetaria. Di fatto quindi elimina la tutela  prevista  dall'art.  32
della Costituzione. 
    Per quanto sopra non sembra lecito dubitare che la  questione  di
legittimita' come sollevata e' rilevante nel presente  giudizio,  sul
quale la norma censurata e' destinata ad operare direttamente.