IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  886  del  2004,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
    Parodi Paolo, Guazzetti Evelina, Griggi Maurizio, Roda'  Antonio,
Gaeta  Calogero,  Broadbridge  Peter  Thomas,  Deandrea   Giorgio   e
Freccieri, Laura, tutti rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Giovanni
Bormioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova,  p.zza
Dante, 9/14; 
    Contro: 
        Comune di Pontinvrea, non costituito in giudizio; 
        Regione Liguria, non costituita in giudizio; 
        A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale  per  la  Protezione  Ambiente
Liguria non costituita in giudizio; 
    Nei confronti di: 
        El Chico Tres di Cecchin S. & C.  S.n.  c.,  rappresentata  e
difesa dall'avv. Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso  il  suo
studio in Genova, via Dante, 2/52-53; 
    Per l'annullamento del titolo edilizio in sanatoria  ex  art.  32
d.l. n. 269/2003 (condono) rilasciato dal comune di  Pontinvrea  «per
l'esecuzione   di   opere   finalizzate   alla    realizzazione    di
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, recinzioni, opere
di sistemazione esterna in via Pian degli Agguati al C.E.U. foglio n.
7 m. 575, opere non valutabili in termini di superficie o  di  volume
ad uso ricreativo»; dell'autorizzazione n.  26/2004  per  l'esercizio
dell'impianto pista Kart «Vittoria» costituito  dalle  opere  oggetto
del condono edilizio. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della societa' El  Chico
Tres di Cecchin S. & C. S.n. c.; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011  l'avv.
Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato  nel
verbale di udienza; 
    Con ricorso notificato in  data  11  giugno  2004  un  gruppo  di
proprietari di villette ubicate nel comune di Pontinvrea ha impugnato
il titolo edilizio  in  sanatoria  rilasciato  ex  art.  32  d.l.  n.
269/2003 (condono) alla societa' controinteressata El Chico  Tres  di
Cecchin S. & C. S.n.c. dal comune di Pontinvrea, «per l'esecuzione di
opere finalizzate alla realizzazione di  pavimentazione  stradale  in
conglomerato bituminoso, recinzioni, opere di sistemazione esterna in
via Pian degli Agguati al C.E.U.  foglio  n.  7  m.  575,  opere  non
valutabili in termini di superficie o di volume ad  uso  ricreativo»,
nonche' l'autorizzazione n.  26/2004  per  l'esercizio  dell'impianto
pista Kart «Vittoria», costituito dalle  opere  oggetto  del  condono
edilizio. Essi lamentano che la  costruzione  e  l'esercizio  di  una
pista per go-kart a  motore,  oggetto  dei  provvedimenti  impugnati,
siano fonte di gravissimo inquinamento acustico  ed  atmosferico,  ed
abbiano definitivamente compromesso  la  quiete  e  la  tranquillita'
della zona nella quale si trovano i loro immobili. 
    Giova rammentare che, con  sentenza  28  gennaio  2004,  n.  105,
questa  sezione  aveva  accolto  un  precedente  ricorso   (R.G.   n.
1816/2000) proposto dagli odierni ricorrenti avverso  la  concessione
edilizia 31 gennaio  2000,  n.  14,  rilasciata  dal  comune  per  la
realizzazione dell'impianto. 
    In quell'occasione, il Tribunale aveva rilevato  molteplici  vizi
della concessione  edilizia  e,  segnatamente:  la  violazione  della
normativa regionale  sulla  valutazione  di  impatto  ambientale;  il
contrasto con la strumentazione urbanistica che imponeva la redazione
di uno strumento urbanistico attuativo  e  della  perizia  geologica;
l'assenza dell'autorizzazione in deroga dell'autorita' competente  in
materia di vincolo idrogeologico, stante la distanza dell'impianto da
un torrente inferiore a m. 40 in alcuni tratti  del  tracciato  della
pista. 
    A sostegno dell'odierno gravame i ricorrenti  hanno  dedotto  una
articolata serie di  censure,  sollevando  -  in  via  preliminare  -
eccezione  di  legittimita'  costituzionale  della  legge   regionale
Liguria 29 marzo 2004, n. 5, recante le  disposizioni  di  attuazione
del condono edilizio di cui al decreto legge  30  settembre  2003  n.
269, per violazione - tra l'altro - dell'art. 117 terzo  comma  della
Costituzione. 
    A detta dei  ricorrenti  la  legislazione  regionale  ligure  sul
condono, nel definire i limiti di ammissibilita'  a  sanatoria  delle
opere abusive, avrebbe ampliato le ipotesi  di  sanabilita'  oltre  i
limiti posti dalla norma nazionale di principio  (art.  32  comma  27
lett. d) del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge
24 novembre 2003, n.  326),  rendendo  condonabili  interventi  quali
quello  di  che  trattasi,  realizzato  in  un'area  soggetta  ad  un
preesistente vincolo idrogeologico di  carattere  meramente  relativo
(id est, non comportante inedificabilita' assoluta). 
    Si e' costituita in giudizio la societa'  contro  interessata  El
Chico Tres, controdeducendo nel merito ed instando per  la  reiezione
del  ricorso.  Quanto  alla  sollevata  eccezione   di   legittimita'
costituzionale, la societa'  controinteressata  ha  rilevato  che  le
opere sanate con il gravato titolo edilizio in sanatoria,  in  quanto
«non  qualificabili  in  termini   di   superficie   e   volumetria»,
appartengono alla tipologia n.  6  dell'allegato  n.  1  al  d.l.  n.
269/2003 (rientrante nei cosi' detti «abusi minori»), per la quale le
condizioni di sanabilita' sono indicate dall'art. 32, comma 26  lett.
a) del d.l. n. 269/2003: poiche' dunque non verrebbe  in  rilievo  la
disposizione di principio di cui al successivo comma 27 lett. d)  del
d.l. n. 269/2003, ne conseguirebbe l'irrilevanza della questione. 
    Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011  il  ricorso  e'  stato
trattenuto dal collegio per la decisione. 
    Occorre premettere che, secondo i principi piu'  volte  affermati
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons.  di  St.,
V,  18  agosto  2010,  n.  5819),  i   ricorrenti   possono   vantare
legittimazione ed interesse al ricorso, in quanto proprietari di beni
ubicati  in  prossimita'  dell'impianto   oggetto   della   assentata
concessione, come del resto gia' riconosciuto dalla  sentenza  T.A.R.
Liguria, I, 28 gennaio 2004, n. 105. 
    Cio' posto, la sezione ritiene di dover  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt.  3,  comma  3  e  4  comma  1
(quest'ultimo, limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla
imposizione del relativo vincolo») della legge regionale  Liguria  29
marzo 2004, n. 5 (recante le disposizioni regionali in attuazione del
condono edilizio di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n.  269),
per contrasto con l'art. 117, terzo comma  Cost.,  secondo  il  quale
nelle materie di  legislazione  concorrente  -  qual  e'  quella  del
governo del territorio - spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato. 
    Nel caso di  specie,  il  principio  fondamentale  dettato  dalla
legislazione statale in tema di opere non suscettibili  di  sanatoria
e'  chiaramente  rinvenibile  nell'art.  32  comma  27  del  d.l.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, a mente del quale «fermo restando quanto previsto dagli articoli
32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  le  opere  abusive  non
sono comunque suscettibili di  sanatoria,  qualora:  [...]  d)  siano
state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela degli  interessi  idrogeologici  e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche'  dei
parchi e delle  aree  protette  nazionali,  regionali  e  provinciali
qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o
in difformita' del titolo abilitativo edilizio e  non  conformi  alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». 
    A fronte di una normativa statale di principio di questo  tenore,
la legge regionale della Liguria 29 marzo 2004, n. 5  avrebbe  invece
ammesso  a  sanatoria  sia  le  opere  abusive  realizzate  in   area
assoggettata a vincolo, ancorche' eseguite «in epoca successiva  alla
imposizione del relativo vincolo» (cosi' l'art.  4  comma  1,  ultimo
periodo), sia  quelle  realizzate  in  area  assoggettata  a  vincolo
soltanto relativo o di tutela (art. 3  comma  3,  che  esclude  dalla
condonabilita' soltanto  le  opere  realizzate  su  aree  soggette  a
vincolo di inedificabilita' assoluta), ancorche'  non  conformi  alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 
    La questione e' innanzitutto rilevante. 
    Non e' contestato - ed e' dunque pacifico in causa - che le opere
oggetto  di  sanatoria  ricadano  in  un'area  soggetta   a   vincolo
idrogeologico di carattere relativo, e che tale vincolo  preesistesse
alla realizzazione delle relative opere: tant'e' che  la  concessione
edilizia 31 gennaio 2000, n. 14, sulla base della  quale  sono  state
eseguite le opere, e' stata annullata dalla sentenza  T.A.R.  Liguria
n. 105/2004 anche per l'assenza del nulla osta idrogeologico,  e  che
lo stesso provvedimento di condono impugnato in questa sede e'  stato
fatto precedere dal nulla osta idrogeologico della comunita'  montana
(doc. 14 delle produzioni 7 luglio 2004 di parte controinteressata). 
    Orbene, poiche' nel caso di specie il vincolo idrogeologico e' di
carattere relativo e preesisteva alla esecuzione delle opere abusive,
ne discende che le stesse', certamente  non  sanabili  in  base  alla
normativa statale (art. 32 comma 27 lett. d) del d.l.  n.  269/2003),
lo divengono invece sulla base di quella  regionale,  in  virtu'  del
fatto che essa ammette il condono sia per il caso di vincolo relativo
che non comporti inedificabilita' assoluta  (art.  3  comma  3  legge
regionale n. 5/2004), sia per il caso  che  le  opere  abusive  siano
state  eseguite  nelle  aree  vincolate  «in  epoca  successiva  alla
imposizione del relativo vincolo» (art.  4  comma  1  ultimo  periodo
legge regionale n. 5/2004). 
    Le due disposizioni regionali  sospettate  di  illegittimita'  si
pongono dunque  come  parametro  di  legittimita'  dei  provvedimenti
impugnati, sicche' il presente giudizio non puo' essere definito 
    indipendentemente   dalla   sua    risoluzione,    non    essendo
prospettabile, neppure in via interpretativa - stante  il  chiaro  ed
inequivoco tenore delle due disposizioni regionali - una lettura  che
le renda conformi alla norma di principio di fonte statale. 
    In particolare, non ha  fondamento  l'eccezione  sollevata  dalla
difesa  della  societa'  controinteressata,  secondo  la   quale   le
condizioni di sanabilita' delle opere in questione, rientranti  nella
tipologia n. 6  dell'allegato  n.  1  (cosi'  detti  «abusi  minori»)
sarebbero indicate non gia' dal comma  27  lettera  d)  del  d.l.  n.
269/2003, bensi' dal precedente comma 26 lett. a). 
    Diversa e' infatti - con ogni evidenza - la  funzione  delle  due
norme: la prima (comma 26 lett. a) delimita  le  tipologie  di  abuso
astrattamente sanabili in relazione al carattere vincolato o meno del
territorio  su  cui  insistono;  la  seconda  (comma  27  lettera  d)
definisce «in concreto»  la  portata  massima  del  condono  edilizio
straordinario,  attraverso  la  definizione   delle   opere   abusive
«comunque»  non  suscettibili  di   sanatoria,   in   aggiunta   alle
preclusioni gia' derivanti dalla disciplina di cui agli artt. 32 e 33
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
    Sicche', se e' vero che in astratto gli abusi  minori  (tipologie
4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003) sono condonabili  anche
nelle aree vincolate (comma 26 lett. a), nondimeno non lo sono  -  in
concreto - qualora le opere abusive siano state  realizzate  dopo  la
istituzione del vincolo, a prescindere dal suo carattere  assoluto  o
relativo, e non siano conformi alla normativa urbanistica  (comma  27
lett. d). 
    Ma la questione pare al  collegio  anche  non  manifestamente  in
fondata. 
    Quanto all'art. 3 comma 3 legge regionale n. 5/2004, esso dispone
che «per vincoli imposti a tutela  degli  interessi  idrogeologici  e
dell'assetto idraulico ai sensi dell'art. 32, comma  27,  lettera  d)
del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato
dalla  legge   n.   350/2003,   si   intendono   le   previsioni   di
inedificabilita' assoluta dettate da leggi  statali  e  regionali  in
tema di difesa del suolo  (legge  18  maggio  1989  n.  183  e  leggi
regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999, n. 18), nonche'  dai
piani di bacino  e  piani  di  bacino  stralcio  approvati  ai  sensi
dell'art. 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18  (adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle
materie di ambiente, difesa del suolo ed energia)». 
    La disposizione regionale  di  dettaglio,  in  difformita'  dalla
norma statale di principio di cui all'articolo 32, comma 27,  lettera
d) del d.l. n. 269/2003, ha inteso rendere condonabili gli interventi
in  area  vincolata  quando  il  vincolo  abbia  carattere  meramente
relativo, cioe'  non  comporti  una  previsione  di  inedificabilita'
assoluta. 
    Orbene, la giurisprudenza della Corte costituzionale sul  condono
edilizio straordinario del 2003 e' costante nell'affermare che spetta
al legislatore statale determinare non solo tutto  cio'  che  attiene
alla dimensione penalistica del condono,  ma  anche  la  potesta'  di
individuare,  in  sede  di  definizione  dei  principi   fondamentali
nell'ambito della materia legislativa del governo  del  territori  la
portata massima del  condono  edilizio  straordinario,  attraverso  a
definizione sia delle opere abusive non  suscettibili  di  sanatoria,
sia  del  limite  temporale  massimo  di  realizzazione  delle  opere
condonabili, sia delle volumetrie  massime  sanabili  (C.  cost.,  28
giugno 2004, n. 196; id., 11 febbraio 2005, n. 70; id.,  10  febbraio
2006, n. 49). 
    Con specifico riferimento alla normativa statale di cui  all'art.
32 comma 27 d.l. n. 269/2003, la Corte costituzionale ha riconosciuto
che la previsione  -  ivi  contenuta  -  delle,  tipologie  di  opere
comunque insuscettibili di sanatoria attiene  ai  limiti  massimi  di
ampiezza del condono individuati dal legislatore statale  (C.  cost.,
n. 70/2005 cit.), sicche' la legge regionale che abbia per effetto di
ampliare i limiti applicativi della sanatoria  eccede  la  competenza
concorrente della regione in tema di governo del territorio. 
    In particolare, la Corte costituzionale  ha  gia'  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale di una legge  regionale  (segnatamente,
dell'articolo unico della legge  regionale  delle  Marche  27  maggio
2008, n. 11) che recava una disposizione in tutto  analoga  a  quella
della regione Liguria, affermando che «e' pacifico che  la  normativa
statale piu' volte richiamata [l'art. 32, comma  27  lettera  d)  del
decreto-legge n.  269  del  2003,  n.d.r.]  imponga  l'osservanza  di
vincoli di carattere relativo, cui il legislatore regionale non  puo'
apportare alcuna deroga (ordinanza n. 150 del 2009): al contrario, la
disposizione censurata  ha  l'effetto  inequivocabile  di  vanificare
siffatti limiti ed incorre per tale ragione nel denunciato  vizio  di
legittimita' costituzionale». 
    Considerazioni in tutto analoghe debbono  valere  anche  rispetto
alla disposizione di cui  all'art.  4  comma  1  legge  regionale  n.
5/2004. 
    Esso dispone che una serie di interventi, tra i quali  (lett.  b)
le opere o le modalita' di esecuzione non valutabili  in  termini  di
superficie o di volume di cui alla tipologia n. 6 dell'allegato n.  1
al d.l. n. 269/2003, «ai sensi dell'art. 32, comma 26,  del  d.l.  n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge
n. 350/2003, e ad integrazione di  quanto  stabilito  nel  successivo
comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate  in
aree assoggettate ai vincoli di  cui  all'art.  32,  della  legge  28
febbraio 1985 n. 47 (norme in  materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria,
ancorche' eseguiti nelle aree vincolate  sopraindicate  ed  in  epoca
successiva alla imposizione del relativo vincolo». 
    Anche la disposizione in questione, con le parole  «ed  in  epoca
successiva alla imposizione del relativo vincolo»,  ha  l'effetto  di
ammettere a sanatoria opere abusive che, in quanto realizzate su aree
vincolate in epoca successiva alla imposizione del relativo  vincolo,
non sono sanabili sulla base della disposizione statale di  principio
(art. 32 comma 27 lett.  d)  d.l.  n.  269/2003),  con  l'effetto  di
esorbitare dai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal
legislatore statale con carattere di inderogabilita'. 
    Debbono pertanto sollevarsi le relative questioni di legittimita'
costituzionale, con la conseguente  sospensione  del  giudizio  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.