Ricorso per conflitto tra enti della Regione Puglia, con sede  in
Bari al Lungomare Nazario Sauro n.  31,  in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale e legale  rappresentante  pro  tempore,  dott.
Nicola  Vendola,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,   presso   la
Delegazione romana della Regione Puglia, alla via  Barberini  n.  36,
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv.  Tiziana
T Colelli, come da procura speciale, conferita in virtu' di  delibera
di G.R. n. 830 del 6 maggio 2011, a margine del presente atto a firma
del Presidente della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore.  e
per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare; 
    Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare del 3 marzo  2011  prot.  123,  pervenuto  alla
Regione Puglia il 16 marzo 2011, con  il  quale  «L'Avvocato  Stefano
Sabino Francesco Pecorella e'  confermato  Commissario  Straordinario
dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per la durata  di  tre  mesi  a
decorrere dalla data del 4 marzo 2011 e comunque non oltre la  nomina
del Presidente». 
    La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta
Regionale della Puglia nella seduta del 6 maggio 2011 (si depositera'
all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n.  830  di
G.R.). 
    Con il decreto indicato in epigrafe -  inviato  1'11  marzo  2011
prot. 8429, pervenuto alla Regione Puglia il successivo  16  marzo  e
acquisito  al  protocollo  in  entrata  n.   3290   -   il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   ha
«confermato» Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale  del
Gargano l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella «per la  durata  di
tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010  e  comunque  non
oltre la nomina del Presidente». 
    Tale  nomina,  pur  rientrando  nell'esercizio  dei   poteri   di
vigilanza sulla gestione delle aree protette riservati  al  dicastero
statale, appare illegittima in quanto non e' stata preceduta  (ancora
una volta) dalla procedimentalizzazione dell'intesa per la nomina del
Presidente dell'Ente Parco, prevista  dall'art.  9,  comma  3,  della
legge n. 394 del 1991. 
    Pur essendo la vicenda gia' nota a codesta suprema  Corte  --  in
quanto la Regione Puglia ha gia' proposto due ricorsi  per  conflitto
di attribuzione  inerenti  la  nomina  del  Commissari  straordinario
dell'Ente parco nazionale del Gargano, il n. 7/2010 e il n. 1/2011  -
si  ritiene  opportuno  riepilogare  lo  scambio   epistolare   e   i
provvedimenti ministeriali che hanno preceduto la presente iniziativa
giudiziaria. 
    Con nota del 28 aprile  2010  prot.  4862,  il  Presidente  della
Regione Puglia ha segnalato l'importanza di «attivare  celermente  il
percorso di  intesa  sulle  figure  dei  presidenti  dei  due  Parchi
nazionali della Regione Puglia, il  Gargano  (...)  e  l'Alta  Murgia
(...)» e di rilanciare le due grandi aree  «individuando  due  figure
nuove, esperte, che abbiano a cuore, come input primario, l'interesse
e la necessita' di dare un  senso  virtuoso  e  partecipato  a  nuovi
percorsi di sviluppo, di tutela, conservativo ed economico». 
    Nella medesima nota e' stato sollecitato un incontro  finalizzato
«a concordare insieme, l'individuazione di  due  figure  massimamente
competenti e di alto profilo professionale che  possano,  da  subito,
prendere in mano tutti i vari ambiti  di  sofferenza  degli  Enti  in
questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la
disponibilita' «a verificare  le  migliori  personalita'  per  questo
incarico». 
    Con nota prot. 17175 dell'11 maggio 2010, acquisita al protocollo
della Regione Puglia ?????? dell'Ambiente ha  chiesto  al  Presidente
della Regione di esprimere «la formale intesa, ai sensi  della  legge
n. 394 del 1991, sulla  nomina  dell'avv.  Stefano  Sabino  Francesco
Pecorella, che per i requisiti professionali e le esperienze maturate
nel  corso  degli  anni  si  ritiene  possa  essere  persona   idonea
all'assunzione dell'incarico di Presidente dell'Ente Parco  Nazionale
del Gargano». 
    Riscontrando la comunicazione su indicata,  il  Presidente  della
Regione Puglia con nota del 18 maggio 2010 n.  5804,  ha  chiesto  un
incontro urgente al fine «di addivenire ad una scelta condivisa». 
    Sennonche', con nota del 28 maggio 2010 n.  19568,  acquisita  al
protocollo della Regione Puglia in data 4 giugno  2010,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha  comunicato
di aver provveduto, con il decreto n.  384  del  12  maggio  2010,  a
nominare  l'avv.  Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella   Commissario
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano. 
    Tale decreto e' stato impugnato dinanzi a codesta  suprema  Corte
ed e' attualmente pendente il relativo giudizio  (contrassegnato  dal
n. 7/2010, che verra' discusso all'udienza  pubblica  del  21  giugno
2011). 
    Nonostante l'iniziativa assunta dalla Regione Puglia, con decreto
722 del  6  agosto  2010  il  Ministro  dell'ambiente  ha  confermato
l'incarico  di  Commissario  straordinario  all'avv.  Stefano  Sabino
Francesco Pecorella. 
    Confidando in un successivo ravvedimento, la  Regione  Puglia  ha
«tollerato»  tale  nomina,  nonostante  anch'essa  non  fosse   stata
preceduta dalla richiesta di intesa sulla nomina del Presidente. 
    Approssimandosi la scadenza della proroga conferita, poi -  e  al
fine di evitare il reiterarsi di tale situazione - la Regione Puglia,
con nota del 25 ottobre 2010 prot. 13060, ha nuovamente rappresentato
l'esigenza, con riferimento sia all'Ente Parco dell'Alta  Murgia  sia
all'Ente Parco  del  Gargano,  di  «definire  nel  piu'  breve  tempo
possibile, gli organi di gestione  dei  due  parchi  nazionali  della
Puglia, a cominciare dalle  figure  dei  presidenti»,  auspicando  la
nomina di figure «nuove, esperte e competenti - ovvero - in grado  di
indirizzare  verso  percorsi  di  sviluppo  e  di  tutela,  territori
ricchissimi di biodiversita' e paesaggi  naturali,  paesi  ricchi  di
storia e di giacimenti culturali». 
    La nota termina con un nuovo invito a «cercare insieme due figure
fortemente  qualificate  e  competenti  che   possano,   da   subito,
impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi
e le attivita' degli Enti» e la dichiarazione di disponibilita'  «fin
da subito a verificare le migliori personalita' per questo incarico». 
    L'incontro richiesto al fine di affrontare l'argomento, tuttavia,
non si e' mai tenuto: in riscontro a tale missiva, con  nota  del  23
novembre 2010, il Ministro ha  comunicato  di  aver  provveduto,  con
decreto n. 1045 del 27  ottobre  2010,  a  confermare  l'incarico  di
Commissario   straordinario   all'avv.   Stefano   Sabino   Francesco
Pecorella. 
    Tale decreto ministeriale - emesso in  totale  spregio  non  solo
delle previsioni di legge ma anche  delle  iniziative  assunte  dalla
Regione Puglia - e'  stato  impugnato  e  il  relativo  giudizio  per
conflitto di attribuzione e' tuttora  pendente  (n.  1/2011,  la  cui
discussione si terra', unitamente al ricorso n.  7/2010,  all'udienza
pubblica del 21 giugno 2011). 
    In considerazione dell'avvicinarsi della  scadenza  dell'incarico
commissariale, il Ministero con nota del 1° febbraio 2011 prot. 3492,
trasmessa a mezzo  fax  in  data  8  febbraio  2011  e  acquisita  al
protocollo della Regione Puglia al n. 1443  dell'8  febbraio  2011  -
facendo  riferimento  alla  propria  nota  dell'11  maggio   2010   e
affermando (inspiegabilmente) di non aver ricevuto alcuna risposta  -
ha chiesto di  esprimere  l'intesa  sulla  nomina  dell'avv.  Stefano
Sabino Francesco Pecorella a Presidente dell'Ente  parco,  confidando
in un positivo accoglimento della stessa. 
    Tale comunicazione, dunque, non  tiene  in  alcun  conto  ne'  le
precedenti note inviate dal Presidente della Regione Puglia (al  fine
di addivenire ad un incontro per la nomina del  Presidente  dell'Ente
parco) ne' i due giudizi pendenti dinanzi a  codesta  suprema  Corte,
nei quali  e'  stata  delineata  in  modo  cristallino  la  posizione
dell'ente regionale. 
    In ogni caso, il Presidente della  Regione  Puglia,  riscontrando
tale nota, con comunicazione del 10  febbraio  2011  prot.  1571,  ha
precisato di aver ripetutamente chiesto un incontro per addivenire ad
una scelta condivisa e ha rimarcato la necessita' di «individuare una
professionalita' adeguata a ricoprire  detto  incarico»  sollecitando
ancora un incontro urgente. 
    In risposta, con il decreto oggetto  del  presente  giudizio,  il
Ministro dell'ambiente ha provveduto alla  proroga  dell'incarico  di
commissario straordinaria non gia' per il  preannunciato  periodo  di
trenta giorni, bensi' per il consueto trimestre. 
    Continua, dunque, ininterrottamente a far data dal 29 luglio 2009
(data in cui e' cessato il regime di «prorogatio legis»), la gestione
commissariale,  che  nonostante  la   precipua   natura   di   evento
straordinario ed eccezionale, ha  acquisito  nella  presente  vicenda
inammissibili effetti di durata e «ordinari eta'». 
    E' evidente la portata lesiva del decreto n. 123 del 3 marzo 2011
con riferimento alle competenze legislative attribuite  alle  regioni
in materie concorrenti  e  in  materie  esclusive  in  via  residuale
nonche'  alle  competenze  amministrative  e  ai  principi  di  leale
collaborazione,  trasparenza,  imparzialita'  e  buon  andamento  che
dovrebbero permeare i rapporti fra  Stato  e  autonomie,  soprattutto
nelle  materie  poste  al   confine   delle   reciproche   competenze
istituzionali. 
    1. - In via preliminare (e ancora una volta) si ritiene opportuno
precisare  che  il  ricorso  a  codesta  ecc.ma   Corte,   nonostante
l'approssimarsi   della   scadenza   dell'incarico   di   Commissario
straordinario conferito con il decreto oggetto del presente  giudizio
costituzionale, non e' idonea  a  determinare  carenza  di  interesse
(sopravvenuta) in quanto  «in  materia  di  conflitto  fra  enti,  la
lesione delle attribuzioni costituzionali ben puo' concretarsi  anche
nella mera emanazione dell'atto invasivo  della  competenza,  potendo
perdurare  l'interesse   dell'ente   all'accertamento   del   riparto
costituzionale delle competenze» (cfr.  sentenza  Corte  n.  287  del
2006). 
    Il reiterato rinnovo degli incarichi commissariali (cfr.  decreto
n. 384 del 12 maggio 2010, decreto n. 722 del 6 agosto 2010,  decreto
n. 1045/2010  e  decreto  123/2011),  non  preceduto  dal  necessario
tentativo  di  ricerca  di  intesa  finalizzata  alla  nomina  di  un
presidente che consenta il  ritorno  al  regime  ordinario  dell'Ente
parco  (pure  auspicato  piu'  volte  dal  Presidente  della  Regione
Puglia),  cristallizza  un  comportamento  piu'  volte  stigmatizzato
dall'amministrazione regionale. 
    Al fine di evitare che tale condotta venga ancora  replicata  (e,
allo stato, sussistono tutti i presupposti  perche'  cio'  accada  in
quanto,  nonostante  l'approssimarsi  della  scadenza   dell'incarico
commissariale, non si e' tenuto l'auspicato incontro  finalizzato  ad
una scelta codeterminata di Stato  e  Regione),  la  questione  viene
nuovamente sottoposta a codesta ecc.ma Corte affinche' affermi, anche
in linea di principio, che la previsione dell'art. 9, conma 3,  legge
n.  394  del  1991  costituisce  (non  gia'  sterile  formalita')  ma
condizione   di   legittimita'   della   nomina    del    Commissario
straordinario,  in  considerazione  del  mancato  raggiungimento   di
codeterminazione sul nominativo del presidente. 
    2. - Chiarita la sussistenza e il  perdurante  interesse  ad  una
pronuncia di codesta ecc.ma Corte, la Regione Puglia, con il presente
atto,  solleva  il  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in  relazione  al  decreto  di
quest'ultimo n. 123 del 3 marzo  2011  comunicato  il  successivo  16
marzo 2011, in quanto lesivo delle competenze regionali delineate (a)
dall'art. 117, comma 3, Cost. relativamente alla potesta' legislativa
concorrente  nelle  materie  del  governo  del  territorio  e   della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali;  (b)  dall'art.  117,
comma 4, Cost.  relativamente  alla  potesta'  legislativa  residuale
nelle materie dell'agricoltura, del turismo,  della  caccia  e  della
pesca; (c) dall'art. 118 Cost. relativamente alla ripartizione  delle
funzioni amministrative nonche' dei principi  di  riserva  di  legge,
buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici di  cui  all'art.
97 Cost. e del principio di leale collaborazione derivante  dall'art.
5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di  unita'
ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della
legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette). 
    L'importanza e la necessita' dell'intesa  espressamente  prevista
dalla disposizione  su  richiamata  (univocamente  interpretata  come
forma  di  paritaria  codeterminazione   del   contenuto   dell'atto)
risultano evidenti considerando la inevitabile  interferenza  fra  le
scelte che il  Presidente  dell'Ente  parco  deve  compiere  -  nella
regolamentazione delle  attivita'  consentite  all'interno  dell'area
protetta  con  riferimento  alla   tipologia,   alle   modalita'   di
costruzione  di  opere  e  manufatti,  alle  attivita'   artigianali,
commerciali, agro-silvo-pastorali,  sportive  e  ricreative  -  e  le
competenze costituzionalmente  riservate  alla  potesta'  legislativa
concorrente e esclusiva delle regioni. 
    La ratio di tale disposizione  normativa,  posta  a  salvaguardia
delle previsioni costituzionali, rende indispensabile  attribuire  al
meccanismo dell'intesa carattere di effettivita', non  gia'  di  mero
adempimento cui fare formale riferimento nel decreto ministeriale  di
nomina del commissario straordinario ovvero da omettere del tutto. 
    Codesto supremo  Collegio  ha  precisato  (con  riferimento  alla
nomina  del  Presidente  dell'Ente  Parco  nazionale  dell'arcipelago
toscano e dell'Autorita' portuale di Livorno) che  -  pur  rientrando
nell'esercizio dei poteri di  vigilanza  sulla  gestione  delle  aree
protette del Ministro  dell'ambiente  -  la  nomina  del  commissario
straordinario deve  essere  preceduta  quantomeno  dall'avvio  e  dal
proseguimento del procedimento dell'intesa  finalizzata  alla  nomina
del Presidente (cfr. sentenze n. 27/2004, n. 21/2006 e n. 339/2005). 
    L'illegittimita' della condotta dello Stato, dunque, non  risiede
nella nomina del Commissario straordinario bensi' «nel mancato  avvio
e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del  Presidente,
che esige, laddove occorra, lo svolgimento  di  reiterate  trattative
volte a superare, nel rispetto del principio di leale  collaborazione
tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino  il  raggiungimento
di un accordo e che sole legittimino la nomina  del  primo»  (ancora,
sentenza n. 27 del 2004). 
    Nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia  con
l'odierno ricorso (e con i precedenti, contrassegnati dai nn.  7/2010
e 1/2011), lo Stato, in  modo  speculare  rispetto  alle  fattispecie
esaminate nelle pronunce richiamate, ha tenuto un  comportamento  non
rispondente    ai     principi     costituzionali     su     indicati
nell'interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge
n. 394/1991, svuotando il procedimento dell'intesa del  suo  profondo
ed imprescindibile significato. 
    Alla  reale  e  concreta   volonta',   piu'   volte   manifestata
espressamente dal Presidente della Regione Puglia, di  concordare  un
incontro al fine di addivenire ad  una  scelta  condivisa,  e'  stata
reiteratamente contrapposta da parte del Ministro  dell'ambiente  una
formale quanto  sterile  interpretazione  della  procedura  delineata
dalla legge-quadro sulle aree protette. 
    Del resto, e' sufficiente considerare che neanche dopo i  decreti
di nomina e di proroga  dell'incarico  al  Commissario  Straordinario
sono state avviate le necessarie trattative ne' sono stati  accettati
gli auspicati e ripetuti inviti del Presidente della  Regione  Puglia
ad individuare professionalita' adeguate: il Ministero  (anche  nella
nota che ha preceduto il decreto oggetto del presente giudizio) si e'
limitato a riproporre un unico nominativo per la carica di presidente
e, nelle more, ha continuato a confermare a  quest'ultimo  l'incarico
di commissario. 
    Non e' stata effettuata da parte dello Stato alcuna  apprezzabile
attivita' nella direzione del raggiungimento  dell'intesa;  anzi,  la
conferma statale del medesimo nominativo per l'incarico commissariale
- nonostante il chiaro  dissenso  manifestato  dalla  Regione  Puglia
anche mediante i ricorsi proposti dinanzi a codesta suprema  Corte  -
ha reso plateale l'inutilita'  dei  tentativi  regionali  finalizzati
alla risoluzione del presente conflitto. 
    E' stato acclarato da codesta ecc.ma Corte che «non  realizza  la
richiesta  condizione  di  legittimita'  il  rifiuto   d'intesa   sul
nominativo proposto  dal  Ministero,  seguito  dalla  mera  richiesta
d'incontro, fra le parti, non  seguita  da  alcuna  altra  attivita'»
(sentenza n. 27 del  2004):  consentire  una  differente  condotta  -
giustificando la nomina del Commissario per il solo fatto del mancato
raggiungimento  dell'intesa  per   la   nomina   del   Presidente   -
significherebbe attribuire al Governo il potere di  «aggirare  l'art.
9, comma 3, legge n. 394 del 1991,  scegliendo  come  commissario  la
persona non gradita dal Presidente della Regione». 
    La Regione Puglia, alla luce di quanto esposto, chiede che  venga
accertata e dichiarata l'illegittimita' del  decreto  n.  123  del  3
marzo 2011 del Ministro dell'ambiente recante la  conferma  dell'avv.
Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella  a  Commissario   straordinario
dell'Ente parco del Gargano, in quanto emesso in totale carenza della
preventiva intesa finalizzata alla nomina del presidente,  risultando
illegittima una procedura «alternativa» destinata a  consentire,  nei
fatti, all'Amministrazione statale la  possibilita'  di  aggirare  la
previsione  legislativa   in   evidente   violazione   dei   principi
costituzionali in precedenza richiamati. 
    3.  -  Istanza  di  sospensione.  La  Regione  Puglia,  ai  sensi
dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiede la  sospensione
dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto  durante  la
pendenza del presente giudizio. 
    Sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare. 
    Con riferimento al fumus boni iuris, e' inconfutabile  la  totale
assenza di attivita' finalizzata ad addivenire  all'intesa,  mancando
la benche' minima comunicazione in tal senso; per quel che attiene al
periculum in mora, e' evidente che  la  perdurante  operativita'  del
decreto impugnato comporti una situazione di  patente  illegittimita'
dell'attivita' dell'attuale commissario.