IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 653  del  2010,  proposto  da  Malloni  s.p.a.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti  prof.  Giuseppe  Morbidelli,  Andrea  Zaglio  e  Davide
Ambrosi, con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell'avv.  prof.
Giovanni Gabriel, in Trieste, via Milano 17; 
    Contro Unione dei  Comuni  Aiello-San  Vito,  non  costituita  in
giudizio; 
    Per  l'annullamento  del  provvedimento  emesso  dall'Unione  dei
Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634,  con  il
quale  l'Amministrazione  resistente  intima  a  Marangi  immobiliare
s.r.l., dante causa della ricorrente, di  comunicare  l'elenco  delle
giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011  la
dott.ssa Manuela Sinigoi e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.  -  Con  il  presente  ricorso  si  contesta   l'atto   emesso
dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene  imposto  alla
Societa'  Marangi  Immobiliare  s.r.l.,  proprietaria  del  complesso
edilizio ove e' insediato il  Centro  commerciale  «Palmanova  Outlet
Village» (dante causa della ricorrente,  la  quale  e'  subentrata  -
limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a
Marangi  Immobiliare  s.r.l.  dal  Comune  di  Aiello,  in  forza  di
contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per  la  gestione
di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq), di  presentare
la comunicazione delle giornate festive e  domenicali  prescelte  per
l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis  della  l.r.  n.  29/05,
come modificati dall'art. 2, comma 47, della l.r. n. 12/10. 
    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con  diverse  sentenze  emesse
nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una  precedente  analoga
richiesta  di  comunicazione  delle  giornate  festive  e  domenicali
prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta  alla  stregua
della previgente formulazione dell'art. 29 della l.r. n.  29/05.  Con
tali sentenze,  il  TAR  aveva  ritenuto  che  la  deroga  al  regime
dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma  2,
della richiamata legge,  per  tutti  gli  esercizi  di  commercio  al
dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e  festivita'
del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e  giorni  festivi  da
scegliere a  discrezione  dell'esercente)  introdotta  dall'art.  30,
comma 2, lett. b), della l.r. n. 29/05, come modificato  dall'art.  5
della l.r. n. 13/08, per gli «esercizi di commercio al  dettaglio  in
sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore  a  metri
quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio  comunale»  -
si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie  inferiore  a
400 mq, che risultassero autonomi rispetto  agli  altri  esercizi  ed
allo stesso Centro commerciale (di proprieta', e  gestito,  da  altro
soggetto,  munito  di   autonoma   e   differenziata   autorizzazione
commerciale); interpretando l'espressione  «esercizio  isolato»  come
idoneo a  qualificare  qualsivoglia  struttura  autonoma,  dotata  di
autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi. 
    Dopo  il  passaggio  in  giudicato  di  tali   sentenze,   veniva
predisposta  una  modifica  della  legge  regionale  citata,  con  il
dichiarato  scopo  di  imporre  comunque   la   chiusura   domenicale
dell'outlet  di  cui  si  controverte;  e  cio'   avveniva   con   la
introduzione dell'art. 29-bis e la modifica dell'art.  30,  comma  2,
della l.r. n. 29/05. 
    In particolare, con l'art. 29-bis, veniva espressamente  prevista
l'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  29  (giornate  di
chiusura degli esercizi) anche ad «ogni, singolo esercizio di vendita
al dettaglio, di' vicinato, di media o di grande struttura  insediato
in un Centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a
prescindere dalla modalita' organizzativa ovvero dalla strutturazione
aziendale del centro o del  complesso  medesimi,  incluso  l'outlet.»
Inoltre,  all'art.  30,  il  termine  «isolati»  -  contenuto   nella
precedente  versione  dell'art.  30,  comma  2,  lett.  b)  -  veniva
sostituito con il termine «singoli», con l'ulteriore precisazione che
dovevano intendersi per  tali  quelli  non  insediati  in  un  Centro
commerciale al dettaglio o  in  un  complesso  commerciale  ai  sensi
dell'articolo 29-bis, e, quindi, anche in un outlet. 
    In sostanza, si e' venuta a creare  una  normativa  che  consente
l'apertura «libera» degli esercizi  commerciali  al  dettaglio  nelle
zone A degli strumenti urbanistici generali  e  nei  contri  storici,
negli esercizi con superficie di  vendita  non  superiore  a  mq  400
(purche' non insediati  in  Centri  commerciali)  e  nelle  localita'
turistiche. 
    2. - Il ricorso denuncia quindi  l'illegittimita'  costituzionale
dei citati artt. 29-bis e 30, comma 2, lett. b), della l.r. n. 29/05,
introduttivi delle sopradescritte esclusioni  dalla  possibilita'  di
apertura «libera», in rapporto a molteplici profili. 
    2.1. - Il Collegio  ritiene  le  eccezioni  di  costituzionalita'
rilevanti e non manifestamente infondate. 
    2.1.1. - Quanto al primo aspetto,  si  osserva  che  sussiste  la
rilevanza delle questioni di costituzionalita' delle norme de  quibus
nella presente  controversia,  posto  che  solo  la  loro  dichiarata
illegittimita' costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei
ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati. 
    2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio  che  si  presenta
non   manifestamente   infondata   l'eccezione   di    illegittimita'
costituzionale  di  un  trattamento   differenziato   tra   operatori
commerciali di  pari  dimensioni,  col  solo  riferimento  alla  loro
ubicazione - all'interno o  meno  di  un  Centro  commerciale  -  per
l'immotivata ed irrazionale disparita' di trattamento fra fattispecie
analoghe che ne consegue artt. 2, 3 e 41 Cost.). 
    Secondo la  prospettazione  della  ricorrente,  che  il  Collegio
condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato  una  misura
restrittiva,  in  contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,  della.
Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata  su  distinzioni
fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non  trovano  nessun
fondamento nel principio  concorrenziale  e  comportano  un  ostacolo
anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi  UE,
ove distribuiti in esercizi di limitate  dimensioni,  ma  ubicati  in
Centri commerciali. 
    Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo  concesso
agli  esercizi  che,  come  quello  gestito  da   parte   ricorrente,
effettuano vendite secondo la formula «outlet» di poter optare per Io
svolgimento dell'attivita' al di  fuori  di  Centri  commerciali,  ai
sensi  dell'art.  19  l.r.  cit.  viene  agli  stessi  normativamente
precluso di potersi giovare delle  deroghe  al  divieto  di  apertura
domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge  medesima.  In
questo  modo,  la  Regione  avrebbe   legiferato   -   apparentemente
disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella  materia
della, concorrenza, che e' riservata allo Stato  ai  sensi  dell'art.
117, comma 2, lett. e) della  Costituzione.  Ne  deriva,  sotto  tale
aspetto,  la  non  manifesta  infondatezza  anche  dell'eccezione  di
incostituzionalita' del citato art. 19. 
    Si  puo'  ancora  evidenziare  la  non   manifesta   infondatezza
dell'eccezione di incostituzionalita' delle norme contenute nell'art.
29-bis, secondo  comma,  della  l.r.  de  qua,  per  l'irrazionale  e
disparitario  limite  alla  liberta'  di   esercizio   dell'attivita'
commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone  a
tutti  gli  esercizi  commerciali  autonomi,  sol   perche'   ubicati
all'interno di un Centro commerciale, di individuare le  giornate  di
apertura domenicale e festiva in  maniera  uniforme  e  unitaria,  in
contrasto  con  tutto  l'impianto  normativo  del  d.lg.  n.  114/98,
rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. 
    Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del  profilo  di
incostituzionalita' derivante dalla violazione dei principi  in  tema
di  rapporto  fra  funzione  giurisdizionale  e  potere  legislativo,
perche' il legislatore regionale pare aver  introdotto  le  norme  de
quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam  -  cioe'  per
disciplinare in termini negativi le aperture degli  esercizi  ubicati
nel solo outlet di  Aiello  -  utilizzando  la  funzione  legislativa
all'unico (dichiarato) scopo di  perseguire  i  programmi  elettorali
delle forze politiche di maggioranza e superare quello che  e'  stato
definito il «vulnus» creato negli stessi ad opera delle  sentenze  di
questo TAR del 2009. La nuova disciplina  legislativa  regionale  ha,
infatti, ad esclusivo oggetto  il  Centro  commerciale  di  Aiello  -
Palmanova, e si propone di  superare  ed  eludere  il  giudicato  che
riguarda questa specifica struttura; con  cio'  evidenziando  la  sua
natura di «legge provvedimento», non tesa a  «prevedere»,  stabilendo
regole generali ed  astratte  da  applicare  a  futuri  e  successivi
episodi di  vita,  ma  destinata  a  «provvedere»,  disciplinando  in
maniera diretta e concreta le giornate  di  chiusura  degli  esercizi
commerciali posti nel Centro commerciale di cui trattasi. 
    3. - Il Collegio - che con separate ordinanze  parimenti  assunte
nella camera di consiglio del 26  gennaio  2011,  ha  temporaneamente
sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino  alla  prima  camera  di
consiglio  successiva  alla  restituzione  degli  atti  relativi   al
presente giudizio da parte della Corte costituzionale  -  ritiene  in
definitiva non manifestamente infondata l'eccezione  di  legittimita'
costituzionale dell'art 29-bis, commi 1  e  2;  dell'art.  30,  comma
lett. b), e dell'art. 19 della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3,  41
e 117, comma 2,  lett.  e),  della  Costituzione;  dell'art.  28  del
Trattato  UE,  nonche'  per  violazione  dei  principi  generali  che
regolano  il  rapporto  tra   funzione   giurisdizionale   e   potere
legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo. 
    Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
il T.A.R del  Friuli-Venezia  Giulia,  dispone  la  remissione  della
questione all'esame della Corte costituzionale.