L'Assemblea Regionale Siciliana,  nella  seduta  del  18  maggio
2011, ha approvato il disegno di legge n. 720 dal titolo  «Interventi
nel settore della formazione professionale. Acquisizioni  di  entrate
al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio  per  la
frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di  medicina
e chirurgia», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il  21  maggio
2011. 
    L'articolo 2, 2° comma del provvedimento  legislativo  approvato,
che contiene, fra l'altro, norme relative all'adozione, a carico  del
bilancio regionale, di misure complementari a quelle  previste  dalla
vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il
sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che  realizzano
corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della  l.r.  n.
24/1976, da' adito a censure di incostituzionalita'. 
    L'art. 2 testualmente recita: «Art. 2.  Disposizioni  transitorie
per l'erogazione di somme al settore della formazione professionale. 
    1. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate
in  favore  di  ciascun  ente,  il  contributo   regionale   di   cui
all'articolo 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo  1976,  n.
24, puo' coprire le spese relative alla retribuzione ed  ai  relativi
oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli  enti  di
formazione, per  un  periodo  massimo  di  quattro  mesi  antecedenti
l'inizio dell'anno formativo. 
    2. Limitatamente all'anno formativo 2011, in  considerazione  dei
ritardi connessi all'avvio del relativo Piano regionale  dell'offerta
formativa, ai fini dell'erogazione delle percentuali di finanziamento
a valere sull'anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni
del personale degli enti di  formazione  professionale  di  cui  alla
legge regionale n. 24/1976,  gli  enti  attuatori  sono  tenuti  alla
presentazione del Documento unico  di  regolarita'  contributiva  con
riferimento al periodo in cui e' avvenuta l'ultima  erogazione  delle
percentuali di finanziamento relative alle spese per il  personale  a
valere  sul  Piano   regionale   dell'offerta   formativa   dell'anno
precedente.». 
    La norma contenuta nel 2° comma  sostanzialmente  conferisce  una
validita' temporale  superiore  a  quella  prescritta  dalla  vigente
normativa statale al  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva
(D.U.R.C.),  consentendo  agli  enti  di  formazione   professionale,
beneficiari dei contributi  di  cui  alla  l.r.  n.  24/1976  per  il
pagamento delle retribuzioni del proprio personale, di documentare la
regolarita' e  la  correttezza  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, per il  corrente  anno,
facendo ricorso ad una attestazione riferita agli obblighi  esistenti
nel 2010. 
    La disposizione legislativa si pone in contrasto con gli artt. 3,
97 e 117, secondo comma  lett.  o)  della  Costituzione,  in  quanto,
distorcendo la ratio sottesa all'istituzione ed alla  disciplina  del
D.U.R.C. da parte del legislatore statale, assicura l'erogazione  del
finanziamento agli enti di formazione  professionale,  ancorche'  gli
stessi  non  abbiano  provveduto   a   regolarizzare   le   posizioni
contributive ed assicurative dei propri dipendenti. 
    Il  D.U.R.C.,  ovvero   la   certificazione   della   regolarita'
contributiva, rappresenta infatti una frontiera posta dalla  «Riforma
Biagi», il d.lgs. n.  276/2003,  a  baluardo  difensivo  del  lavoro,
valutato nella prospettiva di tre  dei  suoi  tradizionali  pilastri:
sicurezza   sul   lavoro,   tutela   retributiva   ed   assicurativa,
contribuzione previdenziale. 
    In tale ottica il legislatore statale  pertanto  ha  regolato  la
materia del D.U.R.C. sia nell'ambito degli appalti  pubblici  (d.lgs.
n. 163/2006, artt. 38 e  118),  sia  in  quello  per  l'accesso  alle
sovvenzioni e benefici comunitari (d.l. n.  203/2005,  convertito  in
legge n. 248/2005). 
    Inoltre, nel piu' ampio contesto di una politica di contrasto  al
lavoro nero ed irregolare, il  legislatore  statale  nella  legge  n.
296/2006 all'art. 1, comma 1175 ha  previsto  che  tutti  i  benefici
contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e
legislazione sociale devono essere subordinati al possesso, da  parte
dei  datori  di  lavoro,   del   Documento   Unico   di   Regolarita'
Contributiva, fermo restando  gli  altri  obblighi  di  legge  ed  il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali. 
    In correlazione a tale obbligo il legislatore statale ha posto  a
carico degli istituti previdenziali la verifica della sussistenza dei
presupposti per il rilascio della certificazione  in  questione,  che
deve  necessariamente  essere  acquisita  da   tutte   le   Pubbliche
Amministrazioni,  compresa  quella  regionale,  prima  di   procedere
all'erogazione di risorse pubbliche. 
    La mancata acquisizione del D.U.R.C.  comporta  per  il  privato,
infatti, l'esclusione  dall'appalto  e/o  il  mancato  incasso  delle
liquidazioni dovute, nonche' la decadenza dai  benefici  normativi  e
contributivi, fermo restando che  la  regolarita'  contributiva  deve
essere accertata dagli enti  preposti  alla  data  di  richiesta  del
datore di lavoro e deve sussistere  al  momento  della  presentazione
della dichiarazione. 
    L'intera procedura per la richiesta e per il successivo  rilascio
del  D.U.R.C.,  nonche'  il  periodo  di  validita'   dello   stesso,
costituiscono oggetto di puntuale normazione primaria e secondaria da
parte  dello  Stato  e  trovano  applicazione  uniforme   sull'intero
territorio nazionale. 
    Orbene, la norma teste' approvata, nell'introdurre una disciplina
difforme a quella nazionale per un determinato  settore  d'intervento
della  Regione  (id  est  la   formazione   professionale),   seppure
transitoriamente,  costituisce  un  ingiustificato  ed  inammissibile
travalicamento della normativa dello Stato in materia  di  previdenza
ex articolo 117, comma 2, lett. o). 
    Il legislatore siciliano infatti, benche'  goda,  in  materia  di
legislazione sociale, di competenza concorrente ex art. 17  lett.  f)
dello Statuto Speciale, puo' esercitarla entro i limiti dei  principi
ed interessi generali cui si  informa  la  legislazione  dello  Stato
essendogli precluso introdurre modifiche alla stessa  che  comportino
lo snaturamento della ratio come nel caso in specie. 
    La  norma  determina  anche  una  ingiustificata  disparita'   di
trattamento rispetto a tutti i cittadini,  imprenditori  e/o  privati
destinatari di provvidenze pubbliche. 
    Ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore  della  formazione
professionale in Sicilia, che in ipotesi non hanno provveduto e/o che
non  provvederanno  al  regolare  adempimento  dei  propri   obblighi
previdenziali viene, infatti, concessa una agevolazione,  che  in  un
momento di crisi economica diffusa costituisce  un  vero  privilegio,
discriminante rispetto all'intera platea di operatori economici,  che
a vario titolo entrano in contatto con l'amministrazione regionale, i
quali per percepire  le  spettanze  loro  dovute  sono  obbligati  al
puntuale rispetto della normativa statale in materia di D.U.R.C. 
    Tale  disparita'   di   trattamento   non   trova   una   congrua
giustificazione  obiettiva  sia  rispetto  alla  logica  del  vigente
sistema giuridico, sia riguardo all'utilita' e/o al beneficio che  ne
potrebbe in ipotesi derivare per la Pubblica Amministrazione e/o  per
i lavoratori dipendenti. 
    Essa costituisce una deviazione dalla  finalita'  perseguita  dal
legislatore  nazionale  in  attuazione   della   propria   competenza
esclusiva ex art. 117,  comma  2,  lett.  o)  della  Costituzione  in
materia di previdenza rendendo la disposizione in questione  altresi'
affetta da irragionevolezza intrinseca. 
    La norma contenuta nell'articolo 2, comma 2,  infatti,  piega  la
ratio della legislazione statale volta a garantire il rispetto  degli
obblighi previdenziali ed assicurativi da parte dei datori di  lavoro
in favore proprio di coloro  i  quali  verosimilmente  non  li  hanno
adempiuti. L'applicazione della  disposizione  infatti  consentirebbe
agli stessi di percepire un contributo da cui dovrebbero,  piuttosto,
essere dichiarati decaduti qualora non in possesso  del  D.U.R.C.  al
momento della liquidazione delle somme dovute. 
    La norma di cui all'art. 2, comma 2 per le  motivazioni  esposte,
appare  contraddittoria  con  il  sistema  giuridico,  non   coerente
rispetto alla ratio dello stesso in quanto introduce  una  disciplina
non idonea,  pertinente  ed  adeguata  per  conseguire  le  finalita'
sottese all'intero provvedimento legislativo, id est il  sostegno  al
reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale,  e
si  ritiene  affetta  da  irragionevolezza  intrinseca  e  quindi  in
contrasto con gli articoli 3 e 97  della  Costituzione  (ex  plurimis
sentenze Corte costituzionale n..83 del 1973, n. 170 del 1984, n. 454
del 2006).