Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici  in
Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della  Giunta  Regionale  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale  della   legge   della   Regione   Basilicata   n.   6
dell'5.4.2011 pubblicata nel  B.U.R.  n.  10  del  9.4.2011,  recante
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12
riassetto  organizzativo  e  territoriale  del   servizio   sanitario
regionale", in relazione all'art. 117, terzo comma Cost. 
    La Legge regionale della Basilicata 5 aprile 2011 n.  6,  recante
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 luglio 2008, n.  12.
Riassetto  organizzativo  e  territoriale  del   servizio   sanitario
regionale",   presenta   i   seguenti   profili   di   illegittimita'
costituzionale. 
    A) L'articolo 1, aggiungendo l'art. 6-bis alla 1. r.  n.  12  del
2008, che prevede ai commi 1 e 2  la  possibilita'  per  i  Direttori
Generali dell'Azienda sanitaria di Potenza e  dell'Azienda  sanitaria
di  Matera  di  utilizzare   in   anticipazione   le   disponibilita'
finanziarie delle citate Aziende al fine di provvedere  ai  pagamenti
urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie  delle  disciolta
UU.SS.LL.,  eccede  dalle  competenze  regionali.   Le   disposizione
censurata infatti, non assicurando la  separazione  tra  le  gestioni
liquidatorie delle pregresse  unita'  sanitarie  locali  (USL)  e  le
attivita' poste in essere direttamente dalle nuove aziende  sanitarie
locali (ASL) - con conseguente  imputazione  a  queste  ultime  delle
passivita' precedenti  alla  loro  istituzione  -  viola  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della
salute, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Tale disposizione in particolare contrasta con l'art. 6, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica), il quale prescrive che  in  nessun  caso  le
Regioni possono far gravare,  direttamente  o  indirettamente,  sulle
neocostituite  aziende  i  debiti   pregressi   facenti   capo   alle
preesistenti unita' sanitarie locali, dovendo a tal fine  le  Regioni
stesse  predisporre  apposite  gestioni  a  stralcio",  individuando,
altresi', l'ufficio responsabile delle medesime. Come statuito  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 437 del 2005  "tale  complesso
di norme approntava gli strumenti per la realizzazione del  principio
in base al quale, per ragioni politico-economiche, il legislatore  ha
voluto  che  le  neoistituite   aziende   unita'   sanitarie   locali
cominciassero a  funzionare  secondo  i  nuovi  criteri  di  maggiore
economicita' e di responsabilita' dei dirigenti, senza essere oberate
dal passivo accumulato  in  un  sistema  di  gestione  della  sanita'
pubblica che si riteneva generatore di  disfunzioni  e,  percio',  da
abbandonare.". 
    Dunque la ricordata disposizione  statale,  secondo  quanto  piu'
volte affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 108 del 2010, n.
116 del 2007, n. 437 del 2005), sebbene abbia contenuto  specifico  e
dettagliato, «e'  da  considerare  per  la  finalita'  perseguita  in
"rapporto di coessenzialita' e di  necessaria  integrazione"  con  le
norme-principio  che   connotano   il   settore   dell'organizzazione
sanitaria  locale,  cosi'  da   vincolare   l'autonomia   finanziaria
regionale in ordine alla disciplina  prevista  per  i  "debiti"  e  i
"crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali". 
    Da cio' consegue, sempre secondo quanto affermato dalla Consulta,
che in nessun caso  la  legislazione  regionale  puo'  confondere  la
liquidazione dei pregressi rapporti delle unita' sanitarie locali con
l'ordinaria gestione delle ASL. Cio' al duplice fine di sottrarre  le
ASL al peso delle preesistenti passivita' a carico  delle  USL  e  di
fornire ai creditori di queste ultime la  necessaria  certezza  sulla
titolarita' passiva dei rapporti e sulla individuazione dei mezzi  su
cui soddisfarsi (sentenze n. 89 del 2000 e n. 437 del  2005,  nonche'
n. 25 del 2007). 
    Ne' potrebbe obiettarsi che la norma in  epigrafe  contenga  quei
"meccanismi  particolari  di  gestioni  distinte  e  di  contabilita'
separate, tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni
confusione tra le diverse masse patrimoniali,  cosi'  da  tutelare  i
creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni  responsabilita'
delle  stesse  aziende  sanitarie  in  ordine  ai ...  debiti   delle
preesistenti unita'  sanitarie  locali  (cfr.  Corte  Costituzionale.
sentenza n. 89 del 2000). 
    Le norme della Regione Basilicata contenute nell'art.  1  citato,
al contrario, non offrono la medesima garanzia, come e'  reso  palese
dalla semplice e  piana  lettura  della  disposizione;  non  vi  sono
meccanismi di separazione contabile di alcun genere. 
    In conclusione, la norma oggi denunziata  di  incostituzionalita'
viola gravemente il principio fondamentale stabilito dal  legislatore
statale, secondo il quale le aziende sanitarie, affinche' la  riforma
possa raggiungere le finalita' perseguite, devono iniziare ad operare
completamente libere dai  pesi  delle  passate  gestioni;  e'  quindi
palese la violazione dell'art. 117, terzo comma Costituzione. 
    Per tale motivo la disposizione in esame viene impugnata  dinanzi
alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.