IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace dott. Giacinto Sica, nella causa R.G. n. 34534/06 di opposizione a sanzione amministrativa, avverso verbale di infrazione all'art. 148/11/16 del codice della strada, promossa da Pacifico Maurizio con avvocati Cannizzaro Francesco e Gabriella Sergi; Contro Comune di Cernusco S/N Corpo Polizia Municipale con il funzionario delegato, commissario aggiunto Policicchio Beniamino. Rilevato che parte opponente nel ricorso introduttivo del presente processo e negli atti difensivi, ha proposto istanza affinche' il giudice sollevasse la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, commi 1 e 16, del codice della strada, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui, punisce alla stessa stregua, pur non precisando quali siano le altre cause della congestione della circolazione, il sorpasso di autoveicoli fermi in colonna o in lento movimento, ai passaggi a livello oppure ai semafori, e l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada (violazione dei limiti di velocita' oltre 40 km/h) e l'infrazione di cui all'art. 143 comma 12, dello stesso codice della strada (circolazione contornano in prossimita' di curve, di raccordi convessi, in casi di limitata visiblita'); Rilevato che parte opponente ha formulato che il giudice sollevvasse la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 148, comma 11 e 16, del codice della strada, sempre in relazione all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, anche nella parte in cui in relazione alle sanzioni accessorie stabilisce, per l'infrazione del sorpasso di autoveicoli in colonna, la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di dieci punti sulla patente, come nei casi piu' sopra specificati di cui all'art. 142, comma 9 ed all'art. 143, comma 12 dello stesso codice della strada, Rilevato che parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 148 commi 11 e 16, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui sanzionando, alla stessa stregua, un sorpasso di veicoli pur vietato, ma effettuato, come nel caso in ispecie, comunque con cautela, come dagli accertamenti agli atti e le altre violazioni di cui agli artt. 142, comma 9 e 143 comma 12, facendo rientrare nelle stesse sanzioni, condotte piu' disparate, derogando cosi' ai principi cardini del nostro ordinamento quali il principio di eguaglianza, il principio della certezza del diritto e quello della adeguatezza della sanzione; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale, come formulata nei richiamati atti difensivi di parte ricorrente, e' rilevante poiche' la decisione complessiva nel merito dipendera' dagli assunti della sentenza che la Corte costituzionale vorra' emettere, anche in relazione al fatto che il giudice, stante l'attuale normativa, in caso di rigetto dell'opposizione, (vedi comma 11 dell'art. 23 della legge n. 689/1981), non sembra abbia la facolta' di graduare anche le sanzioni accessorie, proprio tenendo conto delle modalita' con cui e' avvenuta l'infrazione della norma di cui all'art. 148 del codice della strada, come accertate in giudizio, cioe' con cautela senza e possibilita' di fare insorgere, comunque, danni agli altri veicoli; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come argomentata nei richiamati allegati atti difensivi poiche', in relazione al contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 148/11/16 del codice della strada, cosi' come e' avvenuta, non ha tenuto conto del comportamento tenuto dal ricorrente, correlando, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, il tipo di sorpasso di autoveicoli in colonna controllata dagli agenti accertatori col tipo di sorpasso in prossimita' di passaggi a livello o di raccordi convessi o in casi di limitata visibilita' e, per quanto riguarda le relative sanzioni accessorie, le stesse sanzioni previste agli artt. 142, comma 9 e 143 comma 12, superamento limiti di velocita' oltre 40 km/h e circolazione contromano in curva; Ritenuto che tale aspetto potrebbe essere ravvisato in contrasto con il principio della ragionevolezza, desumibile dal citato art. 3 della Costituzione, come piu' volte precisato dalla giurisprudenza di Codesta Corte, che ha ritenuto in violazione del principio di eguaglianza, anche la norma che tratta in modo uguale situazioni diverse; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' come argomentata nei richiamati atti difensivi, anche in rapporto all'art. 24 della stessa Carta Costituzionale, laddove lo stesso art. 148 commi 11 e 16 del codice della strada, cosi' come viene enunciato appare generico in violazione del principio della certezza del diritto, non distinguendo il tipo di sanzione da applicare a casi tra loro disomogenei, per una conseguente graduazione della misura sanzionatoria; Ritenuto che la norma in questione di cui all'art. 148/11/16 del codice della strada, stabilendo una sanzione pecuniaria senza rispettare i casi di disimogeneita', come stabilito dalla legge n. 689/1981 allorche' agli artt. 10 e espressamente prevede la determinazione di sanzioni pecuniarie minime(anche al disotto di quelle stabilite dai vari articolati del codice della strada) e l'applicazione di sanzioni accessorie con riguardo alla gravita' della violazione ed all'opera svolta dall'agente, nonche' alla sua personalita' per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.