LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Romania nei confronti di B.S., nato a G. (R...) il ..., dom. in C. B., Via Z. per violazione all'art. 321 c.p. r. (turbamento grave dell'ordine pubblico). Fatto Con nota del 7-12-2010 il Ministero della Giustizia trasmetteva la domanda di estradizione presentata dal Governo della R. di R. nei confronti di B.S. L'estradando risultava destinatario di un mandato di esecuzione della pena emesso il 25-4-2005 dalla Pretura di G. in base alla sentenza della stessa Autorita' Giudiziaria del 28-6-2004, con la quale il B. era stato condannato alla pena di 335 giorni di reclusione per turbamento grave dell'ordine pubblico (art. 321 c.p. r.). La sentenza passava in giudicato il 15-4-2005, dopo la conclusione dei successivi due gradi di giudizio, svoltisi innanzi, al Tribunale e alla Corte d'Appello di G. All'estradando veniva in pratica attribuito il fatto di aver partecipato in data 28-8-1999 ad una rissa tra gruppi contrapposti nel corso della quale alcuni dei partecipanti (tra cui lo stesso B.) avevano riportato lesioni. I due gruppi si erano anche tirati pietre, bloccando il traffico per 15-20 minuti. In data 23-10-2010 il predetto fu tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali da personale di polizia appartenente al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di M. Convalidato l'arresto in data 25-10-2010, il Presidente della 5ยช Sezione Penale della Corte d'Appello identificava e ascoltava l'estradando il 28-10-2010; nell'occasione l'arrestato negava il proprio consenso all'estradizione. Sussistendone i presupposti di legge, veniva applicata all'estradando la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 716, terzo comma, c.p.p., della quale il Ministro della Giustizia chiedeva il mantenimento nel rispetto dei termini di legge. Successivamente, con ordinanza del 23-11-2010, il B. veniva posto agli arresti domiciliari con facolta' di recarsi al lavoro. Ritenendo cessate le esigenze cautelari, la Corte revochera' poi la misura cautelare con ordinanza del 18-3-2011, disponendo la scarcerazione dell'estradando. All'esito dell'odierna udienza camerale il B. ha chiesto di poter espiare la pena in Italia, il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte deliberi favorevolmente in relazione alla richiesta di estradizione e la difesa ha concluso come da verbale, opponendosi alla consegna dell'estradando all'Autorita' r. Motivi della decisione Ritiene il Collegio di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705 c.p.p. Nel presente procedimento di estradizione trova applicazione la Convenzione multilaterale europea sottoscritta a Parigi il 13-12-1957 e non la disciplina del mandato di arresto europeo di cui alla legge n. 69/2005, in quanto il reato ascritto all'estradando risulta commesso in data anteriore al 7-8-2002. Ricorre inoltre il requisito della doppia incriminabilita' in quanto i fatti per i quali l'estradando e' stato condannato con sentenza irrevocabile sono previsti come reato e puniti anche dalla legislazione italiana (cfr. art. 321 c.p. rumeno e art. 588, secondo coma, c.p. italiano). La Corte osserva inoltre che alla domanda di estradizione figurano allegati i documenti di rito (art. 12 Conv. Parigi), tra cui il provvedimento di esecuzione della pena e la sentenza irrevocabile di condanna nei quali vengono descritti i fatti attribuiti al prevenuto e per i quali e' stato condannato con decisione definitiva. E' da escludersi che il reato contestato all'estradando dall'Autorita' Giudiziaria straniera abbia natura politica. Si tratta infatti di una rissa con lesioni ad alcuni partecipanti, originata da futili motivi di gelosia. Del pari e' da escludere che possano essere maturati termini di prescrizione per gli episodi contestati, trattandosi di fatti giudicati con sentenza divenuta irrevocabile nel 2005. Non si pone questione di estradizione dei nazionali (art. 6 Conv. Parigi), non essendo l'estradando cittadino italiano. Si deve tuttavia tener presente che il B., cittadino r. e dell'Unione Europea, ha chiesto di espiare la pena in Italia. Il predetto risulta ben radicato nel nostro Paese, come si evince dalla documentazione in atti. Egli infatti: e' residente nel Comune di M., in V. p. R., e ha presentato richiesta di iscrizione anagrafica al Comune di C. B., dove dimora in V. Z.; e' stato identificato con carta di identita' rilasciata dal Comune di Milano; ha costituito un nucleo familiare e convive con S. M. e col figlio B.S.G.; svolge un regolare lavoro come istruttore in una palestra; e' in possesso del codice fiscale. La procedura ordinaria di estradizione, attivata in ragione dell'epoca del commesso reato (anteriore al 7-8-2002), esclude l'operativita' dell'art. 18, lett. r), L. n. 69/2005 in base al quale, secondo la lettura che ne deve essere fatta dopo la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale, la consegna potrebbe essere rifiutata e il soggetto richiesto potrebbe essere ammesso a scontare la pena in Italia. Il B. quindi, pur essendo cittadino comunitario ben radicato in Italia e pur avendo chiesto di espiare la pena nel nostro Paese, dovrebbe essere consegnato all'Autorita' estera in applicazione della normativa generale sull'estradizione in quanto l'art. 705 c.p.p. non prevede in alcun caso il rifiuto della consegna con contestuale statuizione da parte della Corte d'Appello di scontare la pena in Italia. Tale omissione comporta un ingiustificato diverso trattamento del cittadino comunitario che deve scontare una pena inflitta da un Paese membro dell'Unione Europea, a seconda che sia attivata la procedura estradizionale ovvero che il predetto sia richiesto in consegna sulla base di un mandato di arresto europeo. Solo nella seconda ipotesi infatti il condannato potrebbe essere ammesso ad espiare la pena in Italia. La diversita' della normativa applicabile comporta un'evidente disparita' di trattamento di situazioni analoghe, che appare priva di ragionevolezza e comporta in primo luogo la violazione dell'art. 3 Cost. L'art. 705 c.p.p., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna e la possibilita' per l'estradando - cittadino dell'Unione Europea ben radicato nel nostro Paese - di scontare la pena in Italia, confligge inoltre con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto ostacola in concreto rieducazione del condannato. La riserva di esecuzione della pena nel territorio dello Stato richiesto, prevista dalla normativa sul mandato di arresto europeo, e' volta a garantire la rieducazione ed il reinserimento sociale del condannato, che potra' avvenire con maggiori probabilita' se il predetto non viene sradicato dal contesto sociale nel quale era inserito al momento di essere arrestato. Cio' appare tanto piu' evidente quando, come nel caso di specie, il decorso di un congruo periodo di tempo dall'epoca del commesso reato (28-8-1999) rende ancor piu' probabile la recisione dei legami col proprio Paese d'origine. L'art. 705 c.p.p., non consentendo mai l'espiazione della pena in Italia da parte del cittadino dell'Unione Europea, non persegue quindi l'esigenza di reinserimento del condannato ne' la tutela dell'interesse di tutti gli Stati membri alla rieducazione effettiva del reo. La situazione sopra descritta comporta anche la violazione dei principi comunitari di non discriminazione, di uniformita' di trattamento dei cittadini europei e del diritto di stabilimento, previsti rispettivamente dagli artt. 12, 17 e 18 Tratt. C.E.. Conseguentemente l'applicazione dell'art. 705 c.p.p. ai cittadini dell'Unione Europea comporta anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. risolvendosi in un'elusione dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario. Per le ragioni che precedono, la questione di costituzionalita' dell'art. 705 c.p.p. nei termini prospettati non si presenta manifestamente infondata. Detta questione e' anche sicuramente rilevante per la risoluzione concreta del caso di specie. Il B. infatti, oltre ad essere cittadino comunitario, risulta ben integrato nel territorio dello Stato e, se la normativa sull'estradizione a lui applicabile in ragione del tempo del commesso reato lo consentisse, potrebbe essere ammesso a scontare la pena in Italia, come da lui espressamente richiesto. La Corte ritiene quindi necessario, ai fini del decidere, sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalita' dell'art. 705 c.p.p. nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna, e la conseguente possibilita' di scontare la pena in Italia, del condannato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, per il quale sia stata attivata la procedura di estradizione. Analoga questione di legittimita' costituzionale e' stata sollevata negli stessi termini anche dalla Corte di cassazione (Cass. VI, ord. 26-1-2011, n. 24190). In applicazione degli artt. 1 L. cost. n. 1/1948 e 23 L. n. 87/1953 la Corte dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.