LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 604/2010 aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Promosso il primo da: Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano n. 1, in persona del suo Commissario Liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'Avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'Avv.to Enrico Grande. Appellante contro Promed srl, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso gli avvocati Alessandro Tomassini e Fabio Pellegrino, con studio in Torino, via San Quintino n. 36. Parte appellata e appellante incidentale e contro Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Bonavia ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Torino, via Magellano n. 1. Terza chiamata appellata. Udienza collegiale del giorno 11 febbraio 2011. Premessa in fatto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 5 marzo 2008 la Fondazione Ordine Mauriziano - premesso che con ricorso depositato in data 28 dicembre 2007 Pro.Med srl aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Torino affermando che era creditrice nei confronti della Fondazione dell'importo capitale di euro 60.358,73 per forniture di carattere sanitario eseguite nel corso degli anni 2004 e 2005 - evocava in giudizio Pro.Med srl per sentire dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilita' di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine e nel merito, per sentire dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, per sentire respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti. Resisteva Pro.Med srl contestando gli avversi assunti e chiedendo la reiezione dell'opposizione, ovvero la condanna della Fondazione ordine Mauriziano al pagamento della somma ingiunta e, in via subordinata, chiedeva la condanna dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino al pagamento in proprio favore della somma di euro 60.358,73. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contestando gli avversi assunti e chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilita' e che fosse, comunque, respinta ogni domanda formulata da Pro.Med nei suoi confronti. Il Tribunale di Torino, con sentenza 1/2/10, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Pro.Med srl nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, respingeva la domanda proposta da Promed nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e compensava tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione in appello del 18 marzo 2010 la Fondazione Ordine Mauriziano proponeva impugnazione avverso la sentenza predetta chiedendo che, fermq, restando la dichiarazione di improcedibilita' della domanda proposta nei suoi confronti, fosse riformata la sentenza sia nella parte che aveva stabilito che tutte le obbligazioni sorte antecedentemente al perfezionamento degli atti di costituzione dell'ASO e alla loro efficacia fossero a carico della Fondazione, sia nella parte in cui aveva compensato le spese di lite. Costituitosi il contraddittorio anche in appello la Pro.Med srl contestava gli avversi assunti e chiedeva la reiezione dell'appello proposto dalla Fondazione Ordine Mauriziano in materia spese di lite e chiedeva, in via incidentale, la condanna dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino al pagamento in proprio favore della somma di euro 60.358,73. Anche l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contestava gli avversi assunti e chiedeva la reiezione dell'appello proposto dalla Fondazione e, in via incidentale, chiedeva che fosse dichiarata procedibile l'azione d'accertamento nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano. All'udienza dell'11 febbraio 2011 le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe e il Collegio rimetteva la causa per la decisione. Diritto La parte in causa Fondazione prospettava, nelle proprie difese, anche la questione di costituzionalita' chiedendo alla Corte, nel caso in cui fosse ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva, in ordine alle obbligazioni dedotte in giudizio, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 D.L.n. 277/2004, della legge Regione Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, commi 1349 e 1350 legge 296/2006, per contrasto con la XIV Disp. Trans. Cost. e con gli artt. 24, 35, 41 e 42 Cost., anche in relazione all'art. 2740 c.c. La questione di costituzionalita' era gia' stata sollevata, in altra causa, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 12 dicembre 2006 e la Corte costituzionale aveva disposto la restituzione degli atti, invitando il giudice a considerare l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1349, della legge n. 296/2006 (ord. 5/2008). La Corte d'Appello di Torino ritiene di dover nuovamente sollevare la questione di costituzionalita', nei termini gia' indicati dal Tribunale, posto che la lettura dell'art. 1 comma 1349 della legge n. 296/2006 non consente il superamento delle questioni gia' prospettate. L'ordinanza del Tribunale di Torino osservava che con D.L. 19 novembre 2004 n. 277 (convertito in legge dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4), all'art. 2, e' stata costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, disponendo che le fosse trasferito l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al comma 3: "La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione del rapporti di' lavoro relativi al personale impegnato nelle attivita' sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attivita' svolte nei presidi di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Lo scopo attribuito alla Fondazione dal D.L. n. 277/2004, era quello di operare il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, come "calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 2 coma 4). Con l'art. 1 tale decreto legge prevede inoltre che l'Ente Ordine Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo e che continui a svolgere la propria attivita' fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare "nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione". Con L.R. 24 dicembre 2004 n. 39 la Regione Piemonte all'art. 2 comma l ha costituito l'Ente Ordine Mauriziano di Torino in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO), disponendo pertanto la trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi rapporti giuridici sorti in capo all'Ente. Inoltre, al comma 3 ha prescritto che: "Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art. 2 del decreto legge n. 277/2004". In forza dell'art. 2 comma 3 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si e' limitata a definire la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione dell'Ente Ordine Mauriziano costituito in ASO, ma ha anche inciso sul patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano (di emanazione statale) in ordine ai debiti maturati dall'Ente Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23 novembre 2004 e il 22 gennaio 2005 (cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 L.R. n.39/04), modificando il disposto dell'art. 2 D.L. n. 277/04, che invece prevedeva che la Fondazione si facesse carico anche delle obbligazioni pecuniarie sorte dai contratti per le prestazioni e forniture eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, ma solo per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero fino al 22 novembre 2004). La Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2 coma 3 della L.R. Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 in relazione all'art. 117 decorrere medesimo gestione secondo Invero, prevede nuovamente che a entrata in vigore del (277/2004, n.d.r.) la legge 296/2006 dalla data di decreto-legge dell'attivita' comma lett. 1) Cost. l'art. 1, comma 1349, della sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Ad avviso della Corte, il legislatore statale ha ribadito con tale norma che dal 23 novembre 2004 (data di entrata in vigore del D.L. 277/2004) la gestione dell'attivita' sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano e' a carico, da subito, della ASO. Ne' alcuna differenziazione potrebbe esservi per i contratti di durata, specificamente richiamati, in quanto la precisazione contenuta nella norma in questione sta soltanto a significare che, anche nel caso di contratti di durata, stipulati prima del 22 novembre 2004, risponde la ASO per le forniture successive (esecuzione dei contratti successiva alla data sopra richiamata), ASO la quale ha pacificamente usufruito delle prestazioni, pur non essendo stata parte contraente originaria. E' significativo, ad avviso della Corte, a tal proposito, l'uso del termine "istituzione" nel corpo della norma, quindi con espressione che richiama la legge statale (D.L. 277/2004) e non di quella di "costituzione", che potrebbe richiamare la data in cui la Regione ha provveduto (con la legge regionale ora oggetto di esame di costituzionalita') alla attuazione di quanto disposto con il su ricordato D.L. 277/2004, richiamato dalla stessa legge regionale. Si pone nuovamente quindi in discussione la data di costituzione della ASO, che, se intesa ai sensi della Legge della Regione Piemonte, tuttora in vigore, importerebbe una ingerenza della medesima in materie riservate, ex art. 117 Cost., allo Stato. La Corte d'Appello dovrebbe, in altri termini, disapplicare la legge regionale, facendo prevalere la legge statale (D.L. 19 novembre 2004 n. 277 e art. 1, comma 1349 della L. 27 dicembre 2006 n. 296), cio' in contrasto con i principi che regolano le fonti normative, in quanto non vi e' prevalenza della legge statale su quella regionale (o della seconda sulla prima), ma vi sono ambiti di competenza, regolati dalla Carta Costituzionale. Peraltro il D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, il quale ha disposto all'art. 30, comma 3, che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei' confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto appare irrilevante per risolvere la questione, disciplinando la sorte solo dei debiti della Fondazione dalla data del suo commissariamento. La questione e' rilevante in quanto, trovando applicazione la norma regionale citata, il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione essere revocato nei confronti della ASO e dichiarato improcedibile nei confronti della Fondazione, mentre in caso di accoglimento della questione di illegittimita' sollevata, l'esito del giudizio sarebbe opposto. La questione non e' manifestamente infondata in quanto la legge regionale, nel disporre il trasferimento dei debiti maturati dall'Ente in capo ad un altro soggetto, per di piu' di emanazione statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali e invade illegittimamente la materia dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. 1) Cost., incidendo sulla consistenza del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno sotteso alla normativa statale e senza alcun corrispettivo. Deve infatti ritenersi che con il D.L. n. 277/2004 sia stata costituita una fondazione quale persona giuridica senza fine di lucro, in attuazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato nella materia dell'ordinamento civile, comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett. 1 (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 300/2003, in materia di fondazioni bancarie). Si segnala infine che analoghe violazioni sono state ravvisate dalla Corte costituzionale: in relazione all'art. 4 comma 1 della medesima legge regionale con sentenza n. 173/2006, che ha dichiarato l'incostituzionalita' della Legge regionale nella parte in cui operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica ormai del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una ASL ha inciso sul patrimonio della detta persona giuridica; in relazione all'art. 25, comma 2, 1. reg. Campania 19 gennaio 2009 n. 1, la quale ha disposto che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali, che hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180, legge 20 dicembre 2004 n. 311, limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti, introducendo una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale, operando quindi nell'ambito della materia dell'"ordinamento civile", di cui all'art. 117, comma 2, lettera 1), Cost.