LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  n.  604/2010  aventi  ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. 
    Promosso il primo da: Fondazione Ordine Mauriziano, con  sede  in
Torino,  via  Magellano  n. 1,  in  persona   del   suo   Commissario
Liquidatore prof.  Giovanni  Zanetti,  elettivamente  domiciliata  in
Torino,  Piazza  Solferino  10,  presso  lo  studio  dell'Avv.  Mario
Tortonese,  che  la  rappresenta  e  difende  per  procura  in   atti
unitamente all'Avv.to Enrico Grande. 
    Appellante  contro   Promed   srl,   rappresentata,   difesa   ed
elettivamente domiciliata presso gli avvocati Alessandro Tomassini  e
Fabio Pellegrino, con studio in Torino, via San Quintino n. 36. 
    Parte  appellata  e  appellante  incidentale  e  contro   Azienda
Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di  Torino,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Roberta  Bonavia  ed  elettivamente  domiciliata
presso la sua sede in Torino, via Magellano n. 1. 
    Terza chiamata appellata. 
    Udienza collegiale del giorno 11 febbraio 2011. 
 
                          Premessa in fatto 
 
    Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo  del  5
marzo 2008 la Fondazione Ordine Mauriziano - premesso che con ricorso
depositato in data 28 dicembre 2007 Pro.Med  srl  aveva  ottenuto  un
decreto  ingiuntivo  dal  Tribunale  di  Torino  affermando  che  era
creditrice nei confronti della Fondazione  dell'importo  capitale  di
euro 60.358,73 per forniture  di  carattere  sanitario  eseguite  nel
corso degli anni 2004 e 2005 - evocava in giudizio  Pro.Med  srl  per
sentire dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilita' di  ogni
domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine e nel merito, per
sentire dichiarare il suo difetto di  legittimazione  passiva  e  per
sentire revocare il  decreto  ingiuntivo  opposto  e,  comunque,  per
sentire respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti. 
    Resisteva Pro.Med srl contestando gli avversi assunti e chiedendo
la reiezione dell'opposizione, ovvero la  condanna  della  Fondazione
ordine Mauriziano  al  pagamento  della  somma  ingiunta  e,  in  via
subordinata, chiedeva la condanna dell'Azienda Sanitaria  Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino al  pagamento  in  proprio  favore  della
somma di euro 60.358,73. 
    Autorizzata l'integrazione  del  contraddittorio,  si  costituiva
l'Azienda  Sanitaria  Ospedaliera   Ordine   Mauriziano   di   Torino
contestando gli avversi assunti  e  chiedendo  che  fosse  dichiarata
l'improcedibilita' e  che  fosse,  comunque,  respinta  ogni  domanda
formulata da Pro.Med nei suoi confronti. 
    Il  Tribunale  di  Torino,  con   sentenza   1/2/10,   dichiarava
inammissibile la domanda proposta da Pro.Med srl nei confronti  della
Fondazione Ordine  Mauriziano,  respingeva  la  domanda  proposta  da
Promed nei confronti dell'Azienda Ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di
Torino e compensava tra le parti le spese di lite. 
    Con atto di citazione in appello del 18 marzo 2010 la  Fondazione
Ordine Mauriziano proponeva impugnazione avverso la sentenza predetta
chiedendo che, fermq, restando la dichiarazione  di  improcedibilita'
della  domanda  proposta  nei  suoi  confronti,  fosse  riformata  la
sentenza  sia  nella  parte  che  aveva  stabilito   che   tutte   le
obbligazioni sorte antecedentemente al perfezionamento degli atti  di
costituzione dell'ASO e alla loro efficacia fossero  a  carico  della
Fondazione, sia nella parte in cui aveva compensato le spese di lite. 
    Costituitosi il contraddittorio anche in appello la  Pro.Med  srl
contestava gli avversi assunti e chiedeva la  reiezione  dell'appello
proposto dalla Fondazione Ordine Mauriziano in materia spese di  lite
e chiedeva, in via incidentale, la  condanna  dell'Azienda  Sanitaria
Ospedaliera Ordine Mauriziano  di  Torino  al  pagamento  in  proprio
favore della somma di euro 60.358,73. 
    Anche l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
contestava gli avversi assunti e chiedeva la  reiezione  dell'appello
proposto dalla Fondazione e, in via incidentale, chiedeva  che  fosse
dichiarata procedibile l'azione d'accertamento  nei  confronti  della
Fondazione Ordine Mauriziano. 
    All'udienza  dell'11  febbraio  2011  le  parti  precisavano   le
conclusioni indicate in epigrafe e il Collegio rimetteva la causa per
la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    La parte in causa Fondazione prospettava, nelle  proprie  difese,
anche la questione di costituzionalita'  chiedendo  alla  Corte,  nel
caso in cui fosse ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva,
in  ordine  alle  obbligazioni  dedotte  in  giudizio,  di  sollevare
questione  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   D.L.n.
 277/2004, della legge Regione Piemonte n.  39/2004  e  dell'art.  1,
commi 1349 e 1350 legge 296/2006, per  contrasto  con  la  XIV  Disp.
Trans. Cost. e con gli  artt.  24,  35,  41  e  42  Cost.,  anche  in
relazione all'art. 2740 c.c. 
    La questione di costituzionalita' era gia'  stata  sollevata,  in
altra causa, dal Tribunale di Torino con ordinanza  del  12  dicembre
2006 e la Corte costituzionale aveva disposto la  restituzione  degli
atti,  invitando  il  giudice  a  considerare  l'entrata  in   vigore
dell'art. 1 comma 1349, della legge n. 296/2006 (ord. 5/2008). 
    La  Corte  d'Appello  di  Torino  ritiene  di  dover   nuovamente
sollevare  la  questione  di  costituzionalita',  nei  termini   gia'
indicati dal Tribunale, posto che la lettura dell'art. 1  comma  1349
della legge n. 296/2006 non consente il superamento  delle  questioni
gia' prospettate. L'ordinanza del Tribunale di Torino  osservava  che
con D.L. 19 novembre 2004 n. 277 (convertito in legge dalla legge  21
gennaio 2005 n. 4), all'art. 2, e'  stata  costituita  la  Fondazione
Ordine  Mauriziano,  disponendo  che  le  fosse  trasferito  l'intero
patrimonio immobiliare e mobiliare  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di
Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto  I  di  Torino  e
IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al  comma  3:  "La  Fondazione
succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi  compresi  quelli
contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con esclusione del rapporti  di'  lavoro
relativi  al  personale  impegnato  nelle  attivita'  sanitarie.   La
Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e  creditorie
a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a  quella  di
entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti
di somministrazione di beni e servizi  connessi  all'esercizio  delle
attivita' svolte nei presidi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  fermo
restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle  obbligazioni
pecuniarie sorte dai suddetti  contratti  per  le  prestazioni  e  le
forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto". 
    Lo scopo attribuito alla Fondazione dal  D.L.  n.  277/2004,  era
quello di operare il risanamento del dissesto finanziario  dell'Ente,
come "calcolato alla data di entrata in vigore del presente  decreto"
(art. 2 coma 4). 
    Con l'art. 1 tale decreto legge prevede inoltre che l'Ente Ordine
Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino
e IRCC di Candiolo e che continui a  svolgere  la  propria  attivita'
fino alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  con  la
quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare  "nel  rispetto  della
previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica  e   l'inserimento
nell'ordinamento giuridico sanitario della regione". 
    Con L.R. 24 dicembre 2004 n. 39 la Regione  Piemonte  all'art.  2
comma l ha costituito l'Ente Ordine Mauriziano di Torino  in  Azienda
sanitaria ospedaliera (ASO), disponendo pertanto la trasformazione  e
la successione in  capo  alla  ASO  di  tutti  i  pregressi  rapporti
giuridici sorti in capo all'Ente. Inoltre, al comma 3  ha  prescritto
che: "Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico
ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri
economici di tutte le  controversie  relative  a  rapporti  attivi  e
passivi,  di  carattere  contrattuale,  finanziario  e   patrimoniale
relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui  al
comma 1, ivi comprese le liti attive e passive,  rimangono  a  carico
della Fondazione Ordine Mauriziano di  cui  all'art.  2  del  decreto
legge n. 277/2004". 
    In forza dell'art. 2 comma 3 della L.R. 24 dicembre 2004  n.  39,
quindi, la Regione Piemonte non si e' limitata a definire  la  natura
giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario  della
regione dell'Ente Ordine Mauriziano costituito in ASO,  ma  ha  anche
inciso  sul  patrimonio  della  Fondazione  Ordine   Mauriziano   (di
emanazione statale) in ordine ai  debiti  maturati  dall'Ente  Ordine
Mauriziano nel periodo tra il 23 novembre 2004 e il 22  gennaio  2005
(cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 L.R.  n.39/04),  modificando  il
disposto dell'art. 2 D.L. n. 277/04,  che  invece  prevedeva  che  la
Fondazione si facesse  carico  anche  delle  obbligazioni  pecuniarie
sorte dai contratti per le prestazioni e forniture eseguite in favore
dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC  di  Candiolo,  ma
solo per il periodo anteriore alla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge (ovvero fino al 22 novembre 2004). 
    La Corte ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata
la questione di costituzionalita'  dell'art.  2  coma  3  della  L.R.
Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 in relazione all'art.  117  decorrere
medesimo gestione secondo Invero, prevede nuovamente che a entrata in
vigore del  (277/2004,  n.d.r.)  la  legge  296/2006  dalla  data  di
decreto-legge dell'attivita' comma lett. 1)  Cost.  l'art.  1,  comma
1349, della sanitaria  svolta  dall'Ente  Ordine  Mauriziano  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  legge   si   intende
integralmente a  carico  dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine
Mauriziano di Torino, la quale succede nei  contratti  di  durata  in
essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino,  esclusivamente  nelle
obbligazioni relative alla esecuzione dei  medesimi  successiva  alla
data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. 
    Ad avviso della Corte, il legislatore  statale  ha  ribadito  con
tale norma che dal 23 novembre 2004 (data di entrata  in  vigore  del
D.L. 277/2004) la gestione dell'attivita' sanitaria svolta  dall'Ente
Ordine Mauriziano e' a carico, da subito, della ASO. 
    Ne' alcuna differenziazione potrebbe esservi per i  contratti  di
durata,  specificamente  richiamati,  in   quanto   la   precisazione
contenuta nella norma in questione sta soltanto  a  significare  che,
anche nel caso  di  contratti  di  durata,  stipulati  prima  del  22
novembre  2004,  risponde  la  ASO  per   le   forniture   successive
(esecuzione dei contratti successiva alla data sopra richiamata), ASO
la quale  ha  pacificamente  usufruito  delle  prestazioni,  pur  non
essendo stata parte contraente originaria. 
    E' significativo, ad avviso della Corte, a tal  proposito,  l'uso
del  termine  "istituzione"  nel  corpo  della  norma,   quindi   con
espressione che richiama la legge statale (D.L. 277/2004)  e  non  di
quella di "costituzione", che potrebbe richiamare la data in  cui  la
Regione ha provveduto (con la legge regionale ora oggetto di esame di
costituzionalita') alla attuazione  di  quanto  disposto  con  il  su
ricordato D.L. 277/2004, richiamato dalla stessa legge regionale. 
    Si pone nuovamente quindi in discussione la data di  costituzione
della ASO,  che,  se  intesa  ai  sensi  della  Legge  della  Regione
Piemonte,  tuttora  in  vigore,  importerebbe  una  ingerenza   della
medesima in materie riservate, ex art. 117 Cost., allo Stato. 
    La Corte d'Appello dovrebbe, in altri  termini,  disapplicare  la
legge regionale, facendo prevalere la legge statale (D.L. 19 novembre
2004 n. 277 e art. 1, comma 1349 della L. 27 dicembre 2006  n.  296),
cio' in contrasto con i principi che regolano le fonti normative,  in
quanto non vi e' prevalenza della legge statale su  quella  regionale
(o della seconda sulla prima),  ma  vi  sono  ambiti  di  competenza,
regolati dalla Carta Costituzionale. 
    Peraltro il D.L. 1° ottobre 2007 n. 159,  il  quale  ha  disposto
all'art. 30, comma 3, che nessuna  azione  individuale,  esecutiva  o
cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei' confronti della FOM
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   appare
irrilevante per risolvere la questione, disciplinando la  sorte  solo
dei debiti della Fondazione dalla data del suo commissariamento. 
    La questione e' rilevante in  quanto,  trovando  applicazione  la
norma  regionale  citata,   il   decreto   ingiuntivo   opposto   nel
procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione  essere  revocato
nei confronti della ASO  e  dichiarato  improcedibile  nei  confronti
della Fondazione, mentre in caso di accoglimento della  questione  di
illegittimita' sollevata, l'esito del giudizio sarebbe opposto. 
    La questione non e' manifestamente infondata in quanto  la  legge
regionale,  nel  disporre  il  trasferimento  dei   debiti   maturati
dall'Ente in capo ad un altro soggetto, per  di  piu'  di  emanazione
statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa
statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali  e  invade
illegittimamente la materia dell'ordinamento  civile  riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. 1)
Cost., incidendo sulla consistenza del  patrimonio  della  Fondazione
Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno  sotteso
alla normativa statale e  senza  alcun  corrispettivo.  Deve  infatti
ritenersi che con il  D.L.  n.  277/2004  sia  stata  costituita  una
fondazione quale persona giuridica senza fine di lucro, in attuazione
della competenza legislativa esclusiva attribuita  allo  Stato  nella
materia dell'ordinamento civile,  comprendente  la  disciplina  delle
persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett.
1 (cfr. sentenza Corte costituzionale  n.  300/2003,  in  materia  di
fondazioni bancarie). 
    Si segnala infine che analoghe violazioni  sono  state  ravvisate
dalla Corte costituzionale: 
        in  relazione  all'art.  4  comma  1  della  medesima   legge
regionale   con   sentenza   n.   173/2006,   che    ha    dichiarato
l'incostituzionalita'  della  Legge  regionale  nella  parte  in  cui
operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica  ormai
del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una ASL ha inciso sul
patrimonio della detta persona giuridica; 
        in relazione all'art.  25,  comma  2,  1.  reg.  Campania  19
gennaio 2009 n. 1, la quale ha  disposto  che  le  aziende  sanitarie
locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 d.lgs.
21 dicembre 1999  n.  517,  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  di
diritto pubblico, gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  le
agenzie sanitarie regionali, che hanno stipulato  l'accordo  previsto
dall'art. 1, comma 180, legge 20 dicembre 2004 n. 311,  limitatamente
alla  durata  dell'accordo,   non   possono   essere   sottoposti   a
pignoramenti,  introducendo  una   limitazione   al   soddisfacimento
patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa
statale, operando quindi nell'ambito della materia  dell'"ordinamento
civile", di cui all'art. 117, comma 2, lettera 1), Cost.