LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nei  processi  d'appello
riuniti n. 605/2010 e 798/2010 R.G. aventi ad oggetto: opposizione  a
decreto ingiuntivo. 
    Promosso il primo da: 
        Fondazione  Ordine  Mauriziano,  con  sede  in  Torino,   via
Magellano  1,  in  persona  del  suo  commissario  liquidatore  prof.
Giovanni  Zanetti,  elettivamente  domiciliata  in   Torino,   piazza
Solferino 10, presso lo studio  dell'avv.  Mario  Tortonese,  che  la
rappresenta e difende per procura  in  atti  unitamente  agli  avv.ti
Ilaria Biagi e Enrico Grande (comunicazioni: fax 011-2347006). 
    Appellante - contro Eli  Lilly  Italia  S.p.a.,  in  persona  del
Presidente del consiglio  di  amministrazione  e  dott.  Jonsson  Ulf
Anders Patrik, soc. con  sede  in  Sesto  Fiorentino  (Firenze),  via
Gramsci 731-733, elettivamente domiciliata in  Torino,  via  Avogadro
20,  presso  lo  studio  dell'avv.  Gabriella  Cacciatore,   che   la
rappresenta e difende per procura  in  atti  unitamente  agli  avv.ti
Andrea Vischi e Maddalena Palladino. 
    Parte  appellata  e  appellante  incidentale  -  contro   Azienda
Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di  Torino,  in  persona  del
direttore generale ing. Enrico Bighetti,  con  sede  in  Torino,  via
Magellano 1, elettivamente domiciliata in Torino,  via  Magellano  1,
rappresentata e difesa dall'avv.to Roberta  Bonavia  per  procura  in
atti. 
    Appellata e appellante incidentale - e promosso il secondo da: 
        Eli Lilly  Italia  S.p.a.,  in  persona  del  Presidente  del
consiglio di amministrazione e dott. Jonsson Ulf Anders Patrik,  soc.
con  sede  in  Sesto  Fiorentino  (Firenze),  via  Gramsci   731-733,
elettivamente domiciliata in  Torino,  via  Avogadro  20,  presso  lo
studio dell'avv. Gabriella Cacciatore, che la rappresenta  e  difende
per procura in atti unitamente agli avv.ti Andrea Vischi e  Maddalena
Palladino. 
    Appellante  -  contro  Azienda   Sanitaria   Ospedaliera   Ordine
Mauriziano di Torino, in persona del direttore generale  ing.  Enrico
Bighetti,  con  sede  in  Torino,  via  Magellano  1,   elettivamente
domiciliata in  Torino,  via  Magellano  1,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Roberta Bonavia per procura in atti. 
    Appellata e appellante incidentale  -  contro  Fondazione  Ordine
Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano 1, in persona  del  suo
commissario  liquidatore  prof.   Giovanni   Zanetti,   elettivamente
domiciliata  in  Torino,  piazza  Solferino  10,  presso  lo   studio
dell'avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende  per  procura
in  atti  unitamente  agli  avv.ti  Ilaria  Biagi  e  Enrico   Grande
(comunicazioni: fax 011-2347006). 
    Appellata e  appellante  incidentale  -  Udienza  collegiale  del
giorno 14 gennaio 2011. 
    1. Con atti di citazione ritualmente  notificati,  la  Fondazione
Ordine Mauriziano di Torino e l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.  2298/2006,  con  il
quale erano state condannate a pagare a favore della Eli Lilly S.p.a.
la somma di € 145.450,00, portata dalle fatture a  suo  tempo  emesse
nei confronti dell'Enne, Ordine Mauriziano, per il  periodo  novembre
2004-gennaio 2005. 
    Proponevano essenzialmente entrambe eccezione di proprio  difetto
di legittimazione passiva, rispetto al credito ex adverso azionato in
sede monitoria. Si  costituiva  in  giudizio  la  Eli  Lihly  S.p.a.,
contestando le allegazioni avversarie. 
    Con provvedimento del 22 novembre 2006 le cause erano riunite. 
    Con  ordinanza  in  data  11  dicembre  2006  il  g.i.  sollevava
questione di legittimita' costituzionale della legge regione Piemonte
n. 39 del 24 dicembre 2004 e sospendeva il giudizio. 
    Con  ordinanza  del  18  gennaio  2008  la  Corte  costituzionale
rimetteva gli atti al tribunale di Torino. 
    Con sentenza deliberata in data 7 aprile  2009  e  pubblicata  in
data 7 aprile 2009, sub. n. 2660, il tribunale cosi' provvedeva: 
        «Il Tribunale di Torino, in persona del giudice istruttore in
funzione  di  giudice  unico,   definitivamente   pronunziando;   sul
contraddittorio delle parti; 
    Contrarils reiectis; 
    Revoca il decreto ingiuntivo per cui e' causa, oggetto delle  due
opposizioni  che  hanno  dato  origine  alle  procedure  riunite  nn.
14638/2006 e 14643/2006; 
    Dichiara improcedibili le  domande  tutte  proposte  dalla  parte
odierna convenuta opposta avverso le due parti attrici opponenti; 
    Condanna parte convenuta opposta  al  rimborso  in  favore  delle
parti attrici delle spese del presente giudizio, che liquida,  quanto
all'opponente Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, in  complessivi
€ 6.727,47 (di cui € 3.116,00 per diritti ed € 266,47 per esposti)  e
quanto all'opponente Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano,
in complessivi € 5.500,00 (di cui € 3.000,00 per diritti ed €  250,00
per esposti). 
    La Fondazione  Ordine  Mauriziano  proponeva  appello  contro  la
sentenza del Tribunale, non notificata,  con  atto  di  citazione  in
appello notificato alle controparti in data 19 e 22 marzo 2010. 
    Proponeva altresi' appello  la  Eli  Lilly  S.p.a.  con  atto  di
citazione in appello notificato alle controparti  in  data  16  e  22
aprile 2010. 
    Tutte le parti' si costituivano nelle  due  cause  e  proponevano
appello incidentale. 
    Con provvedimento del 17 settembre 2010, la  Corte  disponeva  la
riunione delle cause. 
    Le parti  precisavano  quindi  le  rispettive  conclusioni  e  il
Collegio tratteneva la causa a decisione all'udienza del  14  gennaio
2011. 
    2. Le parti in causa Fondazione e Eli Lilly S.p.a. prospettavano,
nelle proprie difese, questione di costituzionalita'. 
    2.1. La Fondazione chiedeva alla Corte, nel  caso  in  cui  fosse
ritenuta sussistente la sua legittimazione passiva,  in  ordine  alle
obbligazioni  dedotte  in  giudizio,  di   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  1  d.-l.  n.  277/2004,  della
legge Regione Piemonte n. 39/2004 e dell'art. 1, commi  1349  e  1350
legge n. 296/2006, per contrasto con la XIV disp. trans. Cost. e  con
gli articoli 24, 35, 41 e 42 Cost., anche in relazione all'art.  2740
c.c. 
    2.2. La Eli Lihly S.p.a. osservava che qualora si fosse affermata
la carenza di legittimazione  dell'Azienda  Ospedaliera,  si  sarebbe
avuta: 
        delle leggi (art.  3  Cost.)  sotto  l'aspetto  della  tutela
dell'affidamento ingenerato dalla precedente normativa; 
        una lesione del diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.). 
    2.3. La questione di costituzionalita' era gia'  stata  sollevata
dal tribunale di Torino con ordinanza del 12 dicembre  2006  (proprio
nel giudizio di primo grado, del cui appello  ora  si  tratta)  e  la
Corte costituzionale  aveva  disposto  la  restituzione  degli  atti,
invitando il giudice a considerare l'entrata in  vigore  dell'art.  1
comma 1349, della legge n. 296/2006 (ord. n. 5/2008). 
    2.4. La Corte d'appello di Torino  ritiene  di  dover  nuovamente
sollevare  la  questione  di  costituzionalita',  nei  termini   gia'
indicati dal tribunale, posto che la lettura dell'art. 1  comma  1349
della legge  n.  296/2006  non  consentirebbe  il  superamento  delle
questioni gia' prospettate. 
    2.5. L'ordinanza del tribunale di Torino osservava che con  d.-l.
19 novembre 2004 n. 277 (convertito in legge dalla legge  21  gennaio
2005 n. 4), all'art. 2, e'  stata  costituita  la  Fondazione  Ordine
Mauriziano, disponendo che le fosse  trasferito  l'intero  patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'ente  Ordine  Mauriziano  di  Torino  ad
eccezione dei presidi ospedalieri Umberto  I  di  Torino  e  IRCC  di
Candiolo, e disponendo inoltre al comma  3:  «La  Fondazione  succede
all'ente  nei  rapporti  attivi  e  passivi,  ivi   compresi   quelli
contenziosi, di cui lo stesso e' titolare alla datai  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con esclusione dei  rapporti  di  lavoro
relativi  al  personale  impegnato  nelle  attivita'  sanitarie.   La
Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e  creditorie
a qualsiasi titolo maturate dall'ente in data anteriore a  quella  di
entrata in vigore del presente decreto. L'ente prosegue nei contratti
di somministrazione di beni e servizi  connessi  all'esercizio  delle
attivita' svolte nei presidi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  fermo
restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle  obbligazioni
pecuniarie sorte dai suddetti  contratti  per  le  prestazioni  e  le
forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto». 
    Lo scopo attribuito alla Fondazione dal  d.l.  n.  277/2004,  era
quello di operare il risanamento del dissesto finanziario  dell'ente,
come «calcolato alla data di entrata in vigore del presente  decreto»
(art. 2 comma 4). 
    Con l'art. 1 tale decreto legge prevede inoltre che l'ente Ordine
Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino
e IRCC di Candiolo e che continui a  svolgere  la  propria  attivita'
fino alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  con  la
gelarle la Regione Piemonte ne deve disciplinare «nel rispetto  della
previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica  e   1'inserimento
nell'ordinamento giuridico sanitario della regione». 
    Con legge regionale 24 dicembre 2004 n. 39  la  Regione  Piemonte
all'art. 2 comma 1 ha costituito l'ente Ordine Mauriziano  di  Torino
in  Azienda  sanitaria  ospedaliera  (ASO),  disponendo  pertanto  la
trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi
rapporti giuridici sorti in capo all'ente. Inoltre,  al  comma  3  ha
prescritto che: «Dalla data della sua  costituzione  l'ASO  assume  a
proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti  e
derivanti  oneri  economici  di  tutte  le  controversie  relative  a
rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale,  finanziario  e
patrimoniale  relativi  ai  periodi  antecedenti  alla   costituzione
dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti  attive  e  passive,
rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'art.
2 del d.-l. n. 277/2004». 
    In forza dell'art. 2 comma 3 della legge  regionale  24  dicembre
2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si e' limitata a definire
la  natura  giuridica  e  l'inserimento  nell'ordinamento   giuridico
sanitario della regione dell'ente  Ordine  Mauriziano  costituito  in
ASO, ma ha  anche  inciso  sul  patrimonio  della  Fondazione  Ordine
Mauriziano (di emanazione  statale)  in  ordine  ai  debiti  maturati
dall'ente Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23 novembre 2004 e  il
22 gennaio 2005  (cfr.  combinato  disposto  articoli  2  e  9  legge
regionale n. 39/2004), modificando il disposto dell'art. 2  d.-l.  n.
277/2004, che invece prevedeva che la Fondazione  si  facesse  carico
anche delle  obbligazioni  pecuniarie  sorte  dai  contratti  per  le
prestazioni e forniture eseguite in favore  dei  presidi  ospedalieri
Umberto I di Torino e IRCC  di  Candiolo,  ma  solo  per  il  periodo
anteriore alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  (ovvero
fino al 22 novembre 2004). 
    2.6. La Corte ritiene che  sia  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2 comma 3 della
legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39 in relazione all'art.
117 secondo comma lett. 1) Cost. 
    Invero, l'art. 1, comma 1349, della  legge  n.  296/2006  prevede
nuovamente che a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo  decreto   legge   (n.   277/2004,   n.d.r.)   la   gestione
dell'attivita' sanitaria svolta dall'ente Ordine  Mauriziano  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  legge   si   intende
integralmente a  carico  dell'azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine
Mauriziano di Torino, la quale succede nei  contratti  di  durata  in
essere con l'ente Ordine Mauriziano di Torino,  esclusivamente  nelle
obbligazioni relative alla esecuzione dei  medesimi  successiva  alla
data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. 
    Ad avviso della Corte, il legislatore  statale  ha  ribadito  con
tale norma che dal 23 novembre 2004 (data di entrata  in  vigore  del
d.-l.  n.  277/2004)  la  gestione  dell'attivita'  sanitaria  svolta
dall'ente Ordine Mauriziano e' a carico, da subito, della ASO. 
    E' significativo, ad avviso della Corte, a tal  proposito,  l'uso
del  termine  «istituzione»  nel  corpo  della  norma,   quindi   con
espressione che richiama la legge statale (d.-l. n. 277/2004)  e  non
di quella di «costituzione», che potrebbe richiamare la data  in  cui
la Regione ha provveduto (con  la  legge  regionale  ora  oggetto  di
questione di costituzionalita') alla attuazione  di  quanto  disposto
con il su ricordato d.-l. n. 277/2004,richiamato dalla  stessa  legge
regionale. 
    Si pone nuovamente quindi in discussione la data di  costituzione
della ASO,  che,  se  intesa  ai  sensi  della  legge  della  Regione
Piemonte,  tuttora  in  vigore,  importerebbe  una  ingerenza   della
medesima in materie riservate, ex art. 117 cost. allo Stato. La Corte
d'appello  dovrebbe,  in  altri  termini,   disapplicare   la   legge
regionale, facendo prevalere la legge statale (d.-l. 19 novembre 2004
n. 277 e art. 1, comma 1349 della legge 27  dicembre  2006  n.  296),
cio' in contrasto con i principi che regolano le fonti normative,  in
quanto non vi e' prevalenza della legge statale su  quella  regionale
(o della seconda sulla prima),  ma  vi  sono  ambiti  di  competenza,
regolati dalla Carta costituzionale. 
    Peraltro il d.-l. 1° ottobre 2007 n. 159, il  quale  ha  disposto
all'art. 30, comma 3, che nessuna  azione  individuale,  esecutiva  o
cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della  FOM
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   appare
irrilevante per risolvere la questione, disciplinando la  sorte  solo
dei debiti della Fondazione dalla data del suo commissariamento. 
    A) La questione e' rilevante in quanto, trovando applicazione  la
norma  regionale  citata,   il   decreto   ingiuntivo   opposto   nel
procedimento in esame dovrebbe in sede di decisione  essere  revocato
nei confronti della ASO  e  dichiarato  improcedibile  nei  confronti
della Fondazione, mentre in caso di accoglimento della  questione  di
legittimita' sollevata, l'esito del giudizio sarebbe opposto. 
    B) La questione non e'  manifestamente  infondata  in  quanto  la
legge regionale, nel disporre il trasferimento  dei  debiti  maturati
dall'ente in capo ad un altro soggetto, per  di  piu'  di  emanazione
statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa
statale stessa, eccede l'ambito delle competenze regionali  e  invade
illegittimamente la materia dell'ordinamento  civile  riservata  alla
competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 secondo comma lett. l)
Cost., incidendo sulla consistenza del  patrimonio  della  Fondazione
Ordine Mauriziano, in un senso del tutto difforme al disegno  sotteso
alla normativa statale e  senza  alcun  corrispettivo.  Deve  infatti
ritenersi che con il d.-l.  n.  277/2004  sia  stata  costituita  una
fondazione quale persona giuridica senza fine di lucro, in attuazione
della competenza legislativa esclusiva attribuita  allo  Stato  nella
materia dell'ordinamento civile,  comprendente  la  disciplina  delle
persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett.
l (cfr. sentenza Corte cost. n. 300/2003, in  materia  di  fondazioni
bancarie). 
    Si segnala infine che analoghe violazioni  sono  state  ravvisate
dalla Corte costituzionale: 
        in  relazione  all'art.  4  comma  1  della  medesima   legge
regionale   con   sentenza   n.   173/2006,   che    ha    dichiarato
l'incostituzionalita'  della  legge  regionale  nella  parte  in  cui
operando un diretto trasferimento di beni da persona giuridica  ormai
del tutto estranea all'ordinamento regionale ad una  ASL  incide  sul
patrimonio della detta persona giuridica; 
        in relazione all'art.  25,  comma  2,  1.  reg.  Campania  19
gennaio 2009 n. 1, la quale ha  disposto  che  le  aziende  sanitarie
locali, le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 d.lgs.
21 dicembre 1999  n.  517,  i  policlinici  universitari  a  gestione
diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  di
diritto pubblico, gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  le
agenzie sanitarie regionali, che hanno stipulato  l'accordo  previsto
dall'art. 1, comma 180, legge 20 dicembre 2004 n. 311,  limitatamente
alla  durata  dell'accordo,   non   possono   essere   sottoposti   a
pignoramenti,  introducendo  una   limitazione   al   soddisfacimento
patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa
statale, operando quindi nell'ambito della materia  dell'«ordinamento
civile», di cui all'art. 117, comma 2, lettera 1), Cost.