IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 99 del 2011,  proposto  da:  Federazione  Regionale
degli Ingegneri delle Marche, Ordine degli Ingegneri della  Provincia
di Ancona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Pesaro,  Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine  degli  Ingegneri
della Provincia  di  Ascoli  Piceno,  Ordine  degli  Ingegneri  della
Provincia di Fermo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Bertinelli
Terzi, con domicilio eletto presso Avv.  Marco  Bertinelli  Terzi  in
Ancona, corso Stamira, 29; 
    Contro Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella
De Berardinis, con domicilio eletto presso Servizio.  Legale  Regione
Marche in Ancona, via Giannelli, 36; 
    E con l'intervento di ad adiuvandum:  Consiglio  Nazionale  degli
Ingegneri, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Pasquale  Medina,  con
domicilio eletto  presso  Avv.  Antonella  Vitale  in  Ancona,  corso
Stamira, 29; 
    Per l'annullamento della delibera della  Giunta  Regionale  delle
Marche 18.10.2010 n.1494 pubblicata sul  B.U.R.M.  29.10.2010  n.  96
avente ad oggetto: «Art. 14 comma 3 lett.  B  della  L.R.  14/2008  -
Norme per  l'edilizia  sostenibile  -  Sistema  e  procedure  per  la
certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui  all'art.
6 comma 5 - Sostituzione D.G.R. 1141/2009». 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il
dott.  Gianluca  Morri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
    Viene impugnata la delibera  di  Giunta  Regionale  delle  Marche
18.10.2010 n. 1494 avente ad oggetto: «Art. 14 comma 3 lett. b) della
L.R. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" - Sistema e procedure
per la certificazione energetica e ambientale degli  edifici  di  cui
all'articolo 6 comma 5 - Sostituzione DGR n. 1141/2009». 
    L'eccezione preliminare di tardivita' del ricorso non puo' essere
condivisa,  perlomeno  limitatamente  ai  motivi  attraverso  cui  si
contesta la legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 14 della L.r.
17.6.2008 n. 14,  che  costituiscono  il  presupposto  giuridico  del
provvedimento impugnato e  che  lo  vizierebbero  per  illegittimita'
derivata qualora l'eccezione di incostituzionalita' dovesse risultare
fondata. 
    Vanno  invece  considerate  inammissibili  le  censure  volte   a
contestare la legittimita' della Delibera di GR n. 1494/2010 per vizi
propri. Al riguardo va rilevata l'assenza di un concreto interesse ad
agire poiche', in caso di loro fondatezza,  riprenderebbe  vigore  il
sistema di accreditamento precedente di cui alla delibera  di  GR  n.
1141/2009 contenente,  peraltro,  requisiti  di  accreditamento  piu'
gravosi e quindi  penalizzanti  per  i  professionisti  rappresentati
dagli ordini qui ricorrenti. Tale circostanza esclude  l'esigenza  di
disporre l'invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato. 
    Sotto il profilo del merito assume invece  rilevanza  la  dedotta
questione di incostituzionalita' delle norme poste a  fondamento  del
provvedimento impugnato (artt. 6 e 14 della citata L.r.  n.  14/2008,
nella  parte  in   cui,   istituendo   un   sistema.   regionale   di
accreditamento per il rilascio delle certificazioni di sostenibilita'
energetico-ambientale crea, di fatto, una nuova figura  professionale
non prevista dai principi fondamentali stabiliti dallo Stato ai sensi
dell'art. 117 comma 3 della Costituzione). 
    A giudizio del Collegio la questione  non  sembra  manifestamente
infondata. 
    L'art.  6  della  L.R.  17.6.2008   n.   14   ha   istituito   la
certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici,
quale sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia
l'edificio realizzato, utilizzando le modalita' e  gli  strumenti  di
cui di cui al successivo art. 7. 
    Tale certificazione ha  carattere  volontario  e  ricomprende  la
certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 192/2005. 
    Il comma 4 del citato art. 6 stabilisce  che  il  certificato  di
sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici e'  rilasciato  da
un professionista accreditato ai sensi del comma 5 lett. b). 
    Quest'ultima norma demanda alla Giunta Regionale  la  definizione
del sistema di accreditamento  dei  soggetti  abilitati  al  rilascio
della certificazione in esame. 
    L'iscrizione nel predetto sistema di accreditamento, nei rispetto
dei requisiti e delle  modalita'  definiti  dalla  giunta  regionale,
costituisce,  quindi,   la   condizione   necessaria   per   ottenere
l'abilitazione, senza la quale nessun professionista, iscritto  negli
attuali albi professionali, potrebbe rilasciare la certificazione  di
sostenibilita' energetico-ambientale di cui al citato  art.  6  della
L.r. n. 14/2008. 
    In  sostanza  viene  creata  una   nuova   figura   professionale
(definibile  certificatore   energetico-ambientale)   distinta,   per
requisiti abilitanti, dalle  tradizionali  figure  professionali  che
operano in materia edilizia (ingegneri, architetti, geometri,  periti
industriali, ecc.);  figura  professionale  che  non  risulta  essere
prevista dalla legislazione statale vigente in materia di professioni
tecniche  ai  sensi  dell'art.  117  comma   3   della   Costituzione
trattandosi di materia (le  «professioni»)  soggetta  a  legislazione
concorrente Stato/regioni. 
    Cio' pare in contrasto con il principio fondamentale in  materia,
piu' volte enunciato dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo Corte
Cost. Sent.  n.  132/2010),  secondo  cui  e'  riservata  allo  Stato
l'individuazione di nuove figure professionali e  la  disciplina  dei
relativi profili e titoli abilitanti (cfr. Corte  Cost.  Sentenze  n.
138/2009,  n.  179/2008  e  n.  300/2007),  nonche'  con  l'ulteriore
giurisprudenza della stessa Corte secondo  cui  l'istituzione  di  un
registro  professionale  e  la  previsione   delle   condizioni   per
l'iscrizione ad  esso,  prescindendosi  dalla  circostanza  che  tale
iscrizione si caratterizzi o meno per essere  necessaria  fini  dello
svolgimento delle attivita' cui l'elenco fa riferimento,  hanno  gia'
di per se' una funzione individuatrice della professione,  come  tale
preclusa alla competenza regionale (cfr. Sentenze n. 300 e n. 57  del
2007).