IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 99 del 2011, proposto da: Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Bertinelli Terzi, con domicilio eletto presso Avv. Marco Bertinelli Terzi in Ancona, corso Stamira, 29; Contro Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso Servizio. Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36; E con l'intervento di ad adiuvandum: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Avv. Antonella Vitale in Ancona, corso Stamira, 29; Per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale delle Marche 18.10.2010 n.1494 pubblicata sul B.U.R.M. 29.10.2010 n. 96 avente ad oggetto: «Art. 14 comma 3 lett. B della L.R. 14/2008 - Norme per l'edilizia sostenibile - Sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all'art. 6 comma 5 - Sostituzione D.G.R. 1141/2009». Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Viene impugnata la delibera di Giunta Regionale delle Marche 18.10.2010 n. 1494 avente ad oggetto: «Art. 14 comma 3 lett. b) della L.R. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" - Sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 comma 5 - Sostituzione DGR n. 1141/2009». L'eccezione preliminare di tardivita' del ricorso non puo' essere condivisa, perlomeno limitatamente ai motivi attraverso cui si contesta la legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 14 della L.r. 17.6.2008 n. 14, che costituiscono il presupposto giuridico del provvedimento impugnato e che lo vizierebbero per illegittimita' derivata qualora l'eccezione di incostituzionalita' dovesse risultare fondata. Vanno invece considerate inammissibili le censure volte a contestare la legittimita' della Delibera di GR n. 1494/2010 per vizi propri. Al riguardo va rilevata l'assenza di un concreto interesse ad agire poiche', in caso di loro fondatezza, riprenderebbe vigore il sistema di accreditamento precedente di cui alla delibera di GR n. 1141/2009 contenente, peraltro, requisiti di accreditamento piu' gravosi e quindi penalizzanti per i professionisti rappresentati dagli ordini qui ricorrenti. Tale circostanza esclude l'esigenza di disporre l'invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Sotto il profilo del merito assume invece rilevanza la dedotta questione di incostituzionalita' delle norme poste a fondamento del provvedimento impugnato (artt. 6 e 14 della citata L.r. n. 14/2008, nella parte in cui, istituendo un sistema. regionale di accreditamento per il rilascio delle certificazioni di sostenibilita' energetico-ambientale crea, di fatto, una nuova figura professionale non prevista dai principi fondamentali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione). A giudizio del Collegio la questione non sembra manifestamente infondata. L'art. 6 della L.R. 17.6.2008 n. 14 ha istituito la certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici, quale sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l'edificio realizzato, utilizzando le modalita' e gli strumenti di cui di cui al successivo art. 7. Tale certificazione ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 192/2005. Il comma 4 del citato art. 6 stabilisce che il certificato di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici e' rilasciato da un professionista accreditato ai sensi del comma 5 lett. b). Quest'ultima norma demanda alla Giunta Regionale la definizione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione in esame. L'iscrizione nel predetto sistema di accreditamento, nei rispetto dei requisiti e delle modalita' definiti dalla giunta regionale, costituisce, quindi, la condizione necessaria per ottenere l'abilitazione, senza la quale nessun professionista, iscritto negli attuali albi professionali, potrebbe rilasciare la certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale di cui al citato art. 6 della L.r. n. 14/2008. In sostanza viene creata una nuova figura professionale (definibile certificatore energetico-ambientale) distinta, per requisiti abilitanti, dalle tradizionali figure professionali che operano in materia edilizia (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.); figura professionale che non risulta essere prevista dalla legislazione statale vigente in materia di professioni tecniche ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione trattandosi di materia (le «professioni») soggetta a legislazione concorrente Stato/regioni. Cio' pare in contrasto con il principio fondamentale in materia, piu' volte enunciato dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost. Sent. n. 132/2010), secondo cui e' riservata allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti (cfr. Corte Cost. Sentenze n. 138/2009, n. 179/2008 e n. 300/2007), nonche' con l'ulteriore giurisprudenza della stessa Corte secondo cui l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria fini dello svolgimento delle attivita' cui l'elenco fa riferimento, hanno gia' di per se' una funzione individuatrice della professione, come tale preclusa alla competenza regionale (cfr. Sentenze n. 300 e n. 57 del 2007).