IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Letti gli atti del procedimento instaurato nei confronti di Grillo Gaetano, nato a Catania il 1° dicembre 1968, per la conversione, ai sensi dell'art. 660 comma 2 c.p.p., della pena pecuniaria di euro 56.622,94 di multa determinata nei confronti dei medesimo con provvedimento di cumulo emesso in data 17 marzo 2006 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; Rilevato che, nel caso di specie, appare fondata, a giudizio del rimettente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 62, della legge 94/2009 nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nel senso di prevedere che, nell'ipotesi di conversione in liberta' controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, la somma da considerare per il relativo calcolo sia di euro 250,00 o frazione di euro 250,00 per ogni giorno di liberta' controllata; Invero, va osservato che l'art. 3, comma 62, della legge 94/2009, ha modificato l'art. 135 c.p. nel senso di stabilire che, quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250,00 o frazione di euro 250,00 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva; in tal modo, l'importo di euro 38,00 risultante dalla precedente modifica dell'art. 135 c.p., operata dall'art. 1 della legge 402/1993, e' stato elevato ad euro 250, appunto; L'art. 3, comma 62, della legge 94/2009, invece, nulla ha statuito con riferimento all'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981, in tema di conversione in liberta' controllata di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato, continuando tale norma a prevedere che il ragguaglio debba operarsi nella misura di euro 38,00 o frazione di euro 38,00 per un giorno di liberta' controllata; Ne deriva che e' venuta a crearsi una ingiustificata disparita' di trattamento in sfavore dei soggetti i quali versino in condizioni di insolvibilita'; Invero, pur facendo riferimento l'art. 135 c.p. a pene detentive e l'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 a liberta' controllata, tanto le une, quanto l'altra costituiscono sanzioni penali conseguenti ad un giudizio di responsabilita' penale e possono essere irrogate entrambe in sede di cognizione del reato (la liberta' controllata, quale sanzione sostitutiva ex art. 53 legge 689/81), con la possibilita' che la liberta' controllata venga disposta anche dal Magistrato di Sorveglianza nel caso di impossibilita' di pagamento della pena pecuniaria; Da qui, appunto, una situazione di disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, con aggravio della posizione dei condannati i quali versino in una situazione di insolvibilita' economica; D'altra parte, va ricordato che il legislatore con l'art. 101 della legge 689/1981 aveva gia' riadeguato a lire 25.000 l'importo posto a base dell'art. 135 c.p., fissando tale somma tanto quale importo posto a base dell'art. 135 c.p. e, quindi, del criterio generale di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive ivi contenuto, quanto, in virtu' dell'art. 102, comma 3 della medesima legge, quale importo posto a base del criterio di conversione in liberta' controllata delle pene pecuniarie non eseguite a causa della insolvibilita' del condannato; In considerazione di cio' ed, in particolare, del fatto che «l'identita' degli importi indicati nelle due norme poste a raffronto non fu dovuta al caso, ma rappresento' il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l'avvertita esigenza di non aggravare le conseguenze che derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del reo», la Corte Costituzionale con sentenza n. 440 del 12-23 dicembre 1994 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata; L'art. 1 della legge 402 del 1993, infatti, aveva elevato a settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, l'importo posto a base del criterio di ragguaglio dell'art. 135 c.p. e non anche l'importo posto a base del criterio di conversione dell'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981, determinando il sopra riferito intervento della Corte Costituzionale, che ha, cosi', riallineato gli importi; Adesso, l'art. 3, comma 62, della legge 94/2009 ha nuovamente modificato il parametro economico di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p., innalzandolo da euro 38 ad euro 250, ma lasciando inalterato, ancora una volta, l'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981, cosi' riproponendo, negli stessi termini, il problema di costituzionalita' gia' affrontato dalla Corte delle Leggi nel 1994; Peraltro, e' evidente che nel caso di specie deve denunciarsi l'illegittimita' costituzionale non gia' dell'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981, bensi' dell'art. 3, comma 62, della legge 94/2009 nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nel senso di prevedere che, nell'ipotesi di conversione in liberta' controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato, la somma da considerare per il relativo calcolo sia di euro 250 per ogni giorno di liberta' controllata; E' l'art. 3, comma 62, della legge 94/2009, infatti, la norma che ha determinato la differenza dei criteri di calcolo che da' luogo alla denunciata disparita' di trattamento ex art. 3 della Costituzione ed e', pertanto, tale norma, a giudizio del rimettente, ad essere affetta da vizio di illegittimita' costituzionale; Per altro verso, la differenza dei criteri di calcolo e la conseguente questione di legittimita' costituzionale devono considerarsi, a giudizio del rimettente, rilevanti nel caso di specie, stante che a norma dell'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nel testo vigente il debito del Grillo (pari ad euro 56.622,94) deve convertirsi in giorni 365 di liberta' controllata, mentre, calcolando l'importo di euro 250 o frazione di euro 250 per ogni giorno di liberta' controllata, il debito del Grillo dovrebbe convertirsi in giorni 227 di liberta' controllata (giorni 226 × 250 euro = 56.500,00 euro e giorni 1 × 122,94 euro, quale frazione di 250,00, euro = 122,94 euro, pari complessivamente al debito di 56.622,94 euro, appunto);