IL TRIBUNALE CIVILE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Premesso che T.F. ha proposto reclamo ex art.  2674  bis  c.c.  e
113-ter disp. Att. c.c. avverso il provvedimento  del  27.4.2010  con
cui l'Agenzia del  Territorio,  ufficio  Provinciale  di  Arezzo,  in
persona del Conservatore Delegato, ha iscritto  con  riserva  ipoteca
giudiziale sul "decreto V.G,. n. 1170/2009 cron. N. 5643/2009  emesso
dal Tribunale dei Minorenni di Firenze  in  data  10.11.2009  con  il
quale viene posto a carico del padre un contributo economico a favore
del minore a titolo di mantenimento"; 
    Osservato che la reclamante ha evidenziato come, a seguito  della
Novella legislativa n. 54/2006 e della ordinanza della Suprema  Corte
n. 8362/07 (con cui e' stato risolto, con la ritenuta competenza  del
tribunale per i Minorenni, il conflitto esistente  tra  il  tribunale
per i Minorenni di Milano ed il tribunale ordinario di  Milano  circa
il giudice competente a decidere sull'affidamento e sul  mantenimento
della prole naturale), i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
contenenti  obblighi  di  pagamento  di  somme  di  denaro   per   il
mantenimento di figli naturali hanno natura di titolo esecutivo e, al
pari dei provvedimenti decisori adottati dal Tribunale ordinario peri
figli di coppie  sposate,  debbono  essere  sorretti  dalla  garanzia
patrimoniale del debitore cui e' finalizzata l'ipoteca giudiziale  di
cui all'art. 2818 c.c; 
    Osservato  che,  nel  costituirsi  in  giudizio,  l'Agenzia   del
Territorio,  ufficio  Provinciale   di   Arezzo,   in   persona   del
Conservatore Delegato, ha affermato che ai sensi dell'art. 2818 comma
II c.c. la natura  di  titolo  ipotecario  puo'  essere  riconosciuta
soltanto ai provvedimenti  cui  sia  espressamente  e  specificamente
attribuita dalla legge, senza possibilita' di estensione analogica ad
altri, quand'anche questi abbiano efficacia di titolo  esecutivo,  e,
pur prospettando una possibile incostituzionalita' dell'art.  317-bis
c.c. 
    Nella parte  in  cui  non  prevede  che  il  decreto  emesso  dal
Tribunale per Minorenni in esito a tali procedimento  e'  titolo  per
iscrivere ipoteca giudiziale  ex  art.  2818  c.c.,  ha  ribadito  la
sussistenza di gravi  e  fondati  dubbi  sulla  iscrivibilita'  della
ipoteca sulla base di un provvedimento che  la  legge  non  riconosce
quale titolo idoneo alla iscrizione della ipoteca giudiziale; 
    Osservato che con la gia' citata ordinanza  regolatrice  n.  8362
del 3.4.2007 la Suprema Corte ha affermato che la  legge  8  febbraio
2006, n. 54 sull'esercizio della potesta'  in  caso  di  crisi  della
coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai
procedimenti  relativi  ai  figli  di  genitori  non  coniugati,   ha
corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod.  civ.,  il  quale,
innovato  nel  suo  contenuto   precettivo,   continua   tuttavia   a
rappresentare  lo  statuto  normativo  della  potesta'  del  genitore
naturale e dell'affidamento del figlio  nella  crisi  dell'unione  di
fatto,  sicche'   la   competenza   ad   adottare   i   provvedimenti
nell'interesse  del  figlio  naturale  spetta  al  tribunale  per   i
minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod.  civ.,
"in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla  novella.  La
contestualita' delle misure relative all'esercizio della  potesta'  e
all'affidamento del figlio,  da  un  lato,  e  di  quelle  economiche
inerenti al loro mantenimento dall'altro  prefigurata  dai  novellati
artt. 155 e ss. cod. civ. ha peraltro determinato - in  sintonia  con
l'esigenza di evitare  che  i  minori  ricevano  dall'ordinamento  un
trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori  coniugati
oppure da genitori - non coniugati, oltre che di escludere  soluzioni
interpretative  che  comportino  un  sacrificio  del   principio   di
concentrazione  delle  tutele,  che   e'   aspetto   centrale   della
ragionevole   durata   del   processo-   una   attrazione,    giudice
specializzato, della competenza a provvedere, altresi', sulla  misura
e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al
mantenimento del figlio; 
    Osservato che in virtu' dell'art. 317-bis c.c. cosi' interpretato
sussiste la competenza del tribunale per i Minorenni  ad  adottare  i
provvedimenti di carattere economico in favore della  prole  naturale
con decreti che, pur integranti titoli esecutivi,  non  costituiscono
titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale  ai  sensi  dell'art.
2818 comma 2 c.c. attesa  la  mancanza  di  una  espressa  previsione
legislativa che riconosca un  siffatto  effetto  legale  ai  suddetti
provvedimenti giudiziali; 
    Ritenuto che una siffatta mancanza di garanzia  patrimoniale  dei
crediti  in  questione  integra  una  macroscopica  ed  irragionevole
disparita' di  trattamento  dei  figli  naturali  rispetto  ai  figli
legittimi nati da coppie sposate (in relazione ai quali costituiscono
titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale non solo le sentenze di
separazione e di divorzio ma anche, a seguito  della  sentenza  della
Corte Costituzionale n. 186 del 10.2.1998, anche i decreti di omologa
delle separazioni consensuali) con conseguente violazione dell'art. 3
della Costituzione e violazione, altresi', dell'art. 30 comma 3 della
Costituzione nella parte in cui prevede che  la  "legge  assicura  ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale"; 
    Ritenuto che la evidente rilevanza della suddetta  questione  nel
presente procedimento consente di sollevare,  d'ufficio,  l'eccezione
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.   317-bis   c.c.,   per
violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in  cui
non prevede che "il decreto emesso dal Tribunale per i  Minorenni  in
esito a tale procedimento e contenente un  obbligo  di  pagamento  di
somme di denaro per il mantenimento  di  figli  naturali  costituisca
titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.";