Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  lettera  b)  del
numero 1) della nota II-bis  dell'art.  1  della  Parte  Prima  della
Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro)  -
quale richiamata dal numero  21)  della  Parte  II  della  Tabella  A
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e  disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  -,   promosso   con   ordinanza
depositata  il  16  febbraio  2010   dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Milano nel giudizio vertente tra Maria Ricco  Galluzzo
e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 6, iscritta  al  n.  343
del registro ordinanze 2010 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il  20  novembre  2009  e
depositata il 16 febbraio 2010, la Commissione tributaria provinciale
di Milano - nel corso di un giudizio promosso da una contribuente nei
confronti dell'ufficio di Milano 6 dell'Agenzia delle entrate avverso
un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni,  con  il  quale
era  stata  disconosciuta  l'applicabilita'  dell'aliquota  agevolata
dell'IVA, pari al 4 per cento, per l'acquisto, nel 2006, della  prima
casa -  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
Costituzione ed ai principi di  ragionevolezza,  razionalita'  e  non
contraddizione, questione di legittimita' della lettera b) del numero
1) della nota II-bis dell'art. 1  della  Parte  Prima  della  Tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.  131  (Approvazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) [rectius:
quale richiamata dal primo periodo del  numero  21)  della  Parte  II
della  Tabella  A  allegata  al  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.   633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativo
all'applicazione dell'aliquota ridotta al 4 per cento dell'IVA]; 
        che  in  base   alla   disposizione   denunciata,   ai   fini
dell'applicazione delle cosiddette agevolazioni fiscali per la  prima
casa «agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di  case
di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della
nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione  relativi
alle stesse, devono ricorrere le seguenti  condizioni:  [omissis]  b)
che  nell'atto  di  acquisto  l'acquirente  dichiari  di  non  essere
titolare esclusivo o in comunione  con  il  coniuge  dei  diritti  di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa  di  abitazione
nel  territorio  del  comune  in  cui  e'   situato   l'immobile   da
acquistare»; 
        che, secondo quanto riferito, in punto di fatto, dal  giudice
rimettente: a) la contribuente, nel  2003,  aveva  acquistato,  senza
fruire  delle  agevolazioni  fiscali   di   cui   alla   disposizione
denunciata,  la  proprieta'  di  un   appartamento,   successivamente
concesso in comodato al figlio maggiorenne con  contratto  registrato
nel gennaio 2006; b) la medesima contribuente, con atto stipulato  il
9 febbraio 2006 e registrato il 7 marzo successivo, aveva  acquistato
la proprieta' di un altro appartamento sito nello  stesso  territorio
comunale, chiedendo l'applicazione delle agevolazioni  per  la  prima
casa e dichiarando, a tal  fine,  di  non  possedere  altra  casa  di
abitazione nello stesso Comune; c) l'Agenzia delle entrate, ritenendo
mendace la dichiarazione, aveva considerato la contribuente  decaduta
dall'agevolazione e, di conseguenza, le aveva  richiesto  con  l'atto
impugnato il pagamento sia dell'imposta, nella misura ordinaria,  sia
delle sanzioni, in base a quanto previsto dal numero 4) della  citata
nota II-bis, in forza del quale, «In caso di dichiarazione  mendace»,
se si tratta «di cessioni soggette all'imposta sul  valore  aggiunto,
l'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  [...]  deve  recuperare  nei
confronti degli acquirenti la differenza tra l'imposta  calcolata  in
base all'aliquota applicabile in assenza  di  agevolazioni  e  quella
risultante   dall'applicazione   dell'aliquota   agevolata,   nonche'
irrogare la sanzione amministrativa,  pari  al  30  per  cento  della
differenza medesima» [rectius: numero 4) come richiamato dal  secondo
periodo del numero 21) della Parte II della  Tabella  A  allegata  al
d.P.R. n. 633 del 1972, relativo all'aliquota dell'IVA  nella  misura
agevolata del 4 per cento applicabile in caso di acquisto di case  di
abitazione non di lusso, per  il  quale  «In  caso  di  dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto [...],  si  applicano  le  disposizioni
indicate nella predetta  nota»  II-bis];  d)  la  contribuente  aveva
impugnato l'atto impositivo deducendo, tra l'altro, che della lettera
b) del numero 1) della nota II-bis occorreva dare una interpretazione
«sostanziale e non formale», tenuto conto che  l'immobile  acquistato
nel 2003 era inidoneo a consentire la convivenza della madre  con  il
figlio trentenne; 
        che il medesimo rimettente afferma, in punto di non manifesta
infondatezza  della  questione,  che  il  titolare  di   diritti   di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di una casa per la quale  non
abbia fruito delle suddette agevolazioni fiscali, ove successivamente
acquisti un'altra casa di abitazione  e  vi  trasferisca  la  propria
residenza,  viene  irragionevolmente  trattato  in  modo  diverso,  a
seconda che l'abitazione successivamente acquistata sia ubicata nello
stesso Comune o in un Comune diverso; 
        che infatti - prosegue il giudice a quo  -  l'acquisto  della
prima   casa   viene   considerato   quale    circostanza    ostativa
all'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della seconda casa
solo nel caso in cui  entrambe  le  abitazioni  siano  situate  nello
stesso territorio comunale (come stabilisce la denunciata  lettera  b
del numero 1 della nota II-bis) e non anche nel  caso  in  cui  dette
abitazioni siano ubicate in Comuni  diversi  (come  si  ricava  dalla
lettera c dello stesso numero 1 della nota II-bis); 
        che, quanto alla  rilevanza  della  sollevata  questione,  il
rimettente afferma che la disposizione denunciata, dato il suo tenore
letterale, non puo' essere diversamente interpretata  e  deve  essere
necessariamente applicata per la definizione della controversia; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la   sollevata   questione   sia   dichiarata
inammissibile od infondata; 
        che l'inammissibilita' e' eccepita  sotto  il  profilo  della
insufficiente motivazione sulla rilevanza e della carente motivazione
sulla  non  manifesta  infondatezza,  in  quanto,  per   l'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  rimettente  avrebbe  omesso  di  fornire
adeguate argomentazioni in ordine: a) alla fondatezza  delle  ragioni
dell'atto impositivo, il quale e' basato sull'applicazione del numero
4) della nota II-bis dell'art. 1  della  Tariffa,  Parte  Prima,  del
d.P.R. n. 131 del 1986, e  cioe'  in  ordine  alla  mendacita'  della
dichiarazione resa dal contribuente nell'atto di acquisto della casa;
b) all'idoneita' in concreto della  casa  precedentemente  acquistata
dalla contribuente  a  soddisfare  le  sue  esigenze  abitative  (per
dimensioni, distanza dal luogo di lavoro o di studio,  condizioni  di
salute o di validita' fisica, e simili), tenuto conto del consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui il possesso di un alloggio
inidoneo a sopperire ai bisogni abitativi non ostacola l'applicazione
delle agevolazioni nel  caso  di  acquisto  di  un  secondo  alloggio
(vengono citate le sentenze della Corte di  cassazione  n.  6476  del
1996; n. 10925, n. 19738 e n. 24128 del 2003; n. 1007 del  2010);  c)
alle ragioni della affermata violazione dell'art. 53 Cost.; 
        che   l'infondatezza    della    questione    e'    affermata
dall'Avvocatura generale  sul  rilievo  che  le  situazioni  poste  a
raffronto  dal  rimettente  sono  «radicalmente   diverse»   e   sono
disciplinate in modo  non  irragionevole,  perche':  a)  in  tema  di
agevolazioni fiscali, i limiti dell'ampia discrezionalita'  riservata
al  legislatore  «vanno  individuati  esclusivamente  nella   "palese
arbitrarieta'  od  irrazionalita'"»  (come  affermato   dalla   Corte
costituzionale  nell'ordinanza  n.  46  del  2009,  che  richiama  le
sentenze n. 346 del 2003 e n. 431 del 1997, nonche' le  ordinanze  n.
124 del 2006 e n. 275 del 2005); b) non puo' ritenersi arbitraria  od
irrazionale la scelta del legislatore di consentire un solo  acquisto
agevolato della casa di abitazione nell'ambito dell'intero territorio
nazionale,  attribuendo  il  beneficio  fiscale  esclusivamente   per
l'acquisto di un immobile nel luogo di  residenza  o  di  lavoro  del
contribuente e «lasciando irrilevante la circostanza che  questi  sia
gia'  proprietario  nel  resto  del  territorio  nazionale  di  altro
immobile [...] se non in termini di insussistenza della condizione di
novita' del godimento del beneficio». 
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale  di  Milano
dubita - in riferimento agli artt. 3 e 53 della  Costituzione  ed  ai
principi di ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione - della
legittimita' della  lettera  b)  del  numero  1)  della  nota  II-bis
dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa  allegata  al  d.P.R.  26
aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro)  [rectius:  quale  richiamata  dal
primo periodo del numero 21) della Parte II della Tabella A  allegata
al  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e   disciplina
dell'imposta  sul   valore   aggiunto),   relativo   all'applicazione
dell'aliquota ridotta al 4 per cento dell'IVA]; 
        che  in  base   alla   disposizione   denunciata,   al   fine
dell'applicazione delle cosiddette agevolazioni fiscali "per la prima
casa", da essa prevista, «agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti  traslativi
o costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,  dell'uso  e
dell'abitazione relativi alle stesse, devono  ricorrere  le  seguenti
condizioni: [...] b) che nell'atto di acquisto l'acquirente  dichiari
di non essere titolare esclusivo o in comunione con  il  coniuge  dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra  casa  di
abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile  da
acquistare»; 
        che,  per  il  rimettente,  tale  disposizione  si  pone   in
contrasto con gli evocati parametri, perche', per il caso in  cui  il
possidente (inteso come titolare di diritti di proprieta', usufrutto,
uso e abitazione) di una casa  di  abitazione,  in  riferimento  alla
quale  non   abbia   fruito   di   agevolazioni   fiscali,   acquisti
successivamente un'altra  abitazione  e  vi  trasferisca  la  propria
residenza, prevede una  irragionevole  diversita'  di  trattamento  a
seconda che la nuova abitazione sia ubicata nello stesso Comune (come
nella fattispecie oggetto del giudizio a quo) o in un Comune diverso; 
        che infatti, in base alla denunciata normativa, la possidenza
di una casa costituisce circostanza ostativa  all'applicazione  delle
suddette agevolazioni fiscali  solo  nell'ipotesi  di  immobili  siti
nello stesso territorio comunale; 
        che la questione -  come  eccepito  dall'Avvocatura  generale
dello Stato - e' manifestamente inammissibile; 
        che, quanto all'evocato  art.  53  Cost.,  l'inammissibilita'
discende dal difetto assoluto  di  motivazione  sulla  non  manifesta
infondatezza, perche' il rimettente si e'  limitato  ad  indicare  il
suddetto articolo della Costituzione; 
        che, quanto agli altri parametri, l'inammissibilita' discende
dalla incompleta descrizione della fattispecie oggetto  del  giudizio
principale  e,  quindi,   dalla   insufficiente   motivazione   sulla
rilevanza; 
        che al riguardo va osservato che, secondo quanto riferito dal
giudice  rimettente,  la  contribuente  invoca  una   interpretazione
«sostanziale e non formale» della denunciata lettera b) del numero 1)
della nota II-bis,  assumendo  che  l'impedimento  alle  agevolazioni
fiscali potrebbe derivare solo  dalla  concreta  "disponibilita'"  di
un'altra casa di abitazione (in particolare, la contribuente  deduce,
nel ricorso introduttivo, l'inidoneita' della prima casa a consentire
la sua convivenza con il figlio trentenne); 
        che, pur in presenza delle suddette deduzioni difensive della
parte, il rimettente: a) non chiarisce se la casa  di  abitazione  di
cui la contribuente e' proprietaria sin dal 2003 risulti in  concreto
idonea a soddisfare le esigenze abitative  dell'interessata;  b)  non
considera  che,  in   base   all'interpretazione   costituzionalmente
orientata prospettata da alcune pronunce della Corte  di  cassazione,
la disposizione denunciata - nel testo applicabile  ratione  temporis
alla controversia, introdotto dall'art. 3, comma 131, della legge  28
dicembre 1995, n. 549,  e  con  il  quale  l'espressione  «fabbricato
idoneo ad  abitazione»  e'  stata  sostituita  con  quella  «casa  di
abitazione» - va intesa nel senso che la possidenza di  una  casa  di
abitazione costituisce ostacolo  alla  fruizione  delle  agevolazioni
fiscali per il successivo acquisto di  un'altra  casa  ubicata  nello
stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia gia'  idonea  a
soddisfare  le  esigenze   abitative   dell'interessato   (Corte   di
cassazione, ordinanza n. 100 del 2010 e sentenza n. 18128 del  2009);
c) conseguentemente, non  precisa  se  la  dichiarazione  resa  dalla
contribuente nel 2006, al momento dell'acquisto della  seconda  casa,
di non possedere altra casa di  abitazione  nello  stesso  territorio
comunale (nel senso, sopra visto, di altra casa idonea  a  soddisfare
le esigenze abitative dell'interessata) debba considerarsi mendace e,
percio', integri il presupposto  della  «dichiarazione  mendace»  sul
quale e' espressamente basato l'avviso di liquidazione ed irrogazione
di sanzioni impugnato nel giudizio a quo; 
        che la riscontrata inammissibilita' della questione impedisce
di rilevarne la manifesta infondatezza, derivante dal  fatto  che  le
agevolazioni in esame rispondono alla ragionevole ratio  di  favorire
l'acquisto di un'abitazione nel luogo di  residenza  o  di  lavoro  a
vantaggio di chi, nello stesso luogo,  non  abbia  la  possidenza  di
un'altra casa di abitazione obiettivamente idonea a soddisfare le sue
esigenze. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.