IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 6201/08 R.G., vertente tra A.K. giusta delega a margine dell'atto di citazione rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter P. Marseiler del Foro di Bolzano, nel cui studio in Bolzano, Via della Rena n. 26 ha eletto domicilio, attore, e D.K. legalmente rappresentato in giudizio dalla madre O.L.G.Z. per delega a margine della comparsa di risposta rappresentata difesa dall' avv. dott. Giovanna Pappalardo, nel cui studio in Bolzano, Via Cassa di Risparmio n. 5 ha eletto domicilio, convenuto, e pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano, intervenuto; in punto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: del procuratore di parte attrice A.K. Dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte, conclude come da foglio separato, allegato al verbale d'udienza. Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a) in via pregiudiziale/preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta dell''illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.c. o parte di esso per insussistenza dei presupposti di violazione di norme costituzionali e respingere la richiesta avversaria di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, b) nel merito, 1. dichiarare inefficace il riconoscimento fatto da A. K. dinanzi alla direzione sanitaria dell'ospedale di Bolzano in data 18 agosto 2003, per difetto di veridicita', previo accertamento che K.A. deve essere escluso come padre naturale per K.D., nato a Bolzano i1 15 agosto 2003; 2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di fare la relativa annotazione nei registri dello stato civile, con tutte le conseguenze anche in ordine alla cancellazione del cognome K. 3. condannare parte convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 12,5% su spese generali su diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge in favore dell'attore. c) in via istruttoria, assumersi consulenza immunogenetica ed ematologica sul DNA delle parti in causa, al fine di accertare se l'attore fosso o meno il padre naturale di K.D., nato a Bolzano il 15 agosto 2003; in subordine, ammettersi le prove orali per interpello formale e per testi sulle circostanze capitolate in comparsa di data 13 ottobre 2009, con i testi ivi indicati, da sentirsi anche a riprova sulle circostanze avversarie, se e per quanto ammesse. del procuratore di parte convenuta D.K., rappresentato da O.L.G.Z. Conclude, come in comparsa di risposta. Nel merito, respingere l'avversa domanda: in via istruttoria, parte convenuta nulla oppone a che la consulenza immunogenetica ed ematologica sul DNA delle parti in causa, venga disposta dal Giudice, al fine di accertare se K.A. sia o meno il padre naturale di K.D.; in via istruttoria come in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di data 15 ottobre 2009. Ammettersi prova per interpello formale dell'attore e prova per testi sui capitoli di seguito formulati: 1. vero che G. Z. O.L. si accorse di aspettare il figlio D. quando la relazione con K.A. era gia' terminata, 2. vero che G. Z. O.L. rivelo' al K. di avere avuto un rapporto sessuale con un altro uomo durante la loro relazione, 3. vero che G. Z. O.L. prima della nascita del figlioD. aveva sempre dichiarato la sua disponibilita' a far effettuare gli esami necessari, per accertare ovvero escludere la paternita' in capo all'attore; 4. vero che l'attore, nel vedere D. appena nato, fu colpito dalla somiglianza che il bambino aveva con lui e' dichiaro' che il fatto che il bambino fosse nato nello stesso giorno di sua madre era inequivoco segno che quest'ultimo fosse suo figlio; 5. vero che l'attore, per i motivi indicati al capitolo precedente, volle riconoscere D. senza ricorrere ad alcun esame, 6. vero che con la scrittura di data 15 marzo 2006 G. Z. O.L. rinnovo' la sua disponibilita' a far effettuare gli esami per l'accertamento della paternita', 7. vero che neppure dopo la sottoscrizione della scrittura di cui al capitolo precedente e fino all'instaurazione del presente giudizio K. A. non richiese mai alla G. di far effettuare gli accertamenti in ragione alla paternita' Testi, Ariella Pittone di Bolzano, quanto alla questione preliminare di incostituzionalita' dell'art. 263 c.c. si riporta a quanto dedotto in memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. di data 16 settembre 2009, insistendo per la remissione della questione alla Corte costituzionale del Pubblico Ministero Chiede accogliersi la questione preliminare di incostituzionalita' Premesso in fatto Nella fattispecie che occupa il sig. A.K. agisce per ottenere pronuncia di non veridicita' del riconoscimento di figlio naturale, da lui effettuato in data 18 agosto 2003 nei confronti di D.K. nato il 15 agosto 2003. Afferma di non aver mai convissuto con la sig. O.L.G. Z., madre del bambino, e di aver avuto con questa solo saltuari rapporti sessuali; aggiunge di avere effettuato il riconoscimento in quanto convinto della sua paternita' proprio dalle informazioni in tal senso avute dalla sig.ra G.Z. Rivela infine di aver fatto eseguire, in data 28 ottobre 2008, un test su materiale genetico suo e del bambino, da cui avrebbe avuto conferma della sua esclusione dalla paternita' nei confronti di D.K. Sostiene il convenuto, rappresentato dalla propria madre O.L.G.Z. che questa aveva intrattenuto relazione intima con A.K. nel 2002, terminata comunque prima che la consapevolezza della gravidanza fosse maturata nella stessa sig.ra G.; sua madre avrebbe fin da subito informato il sig. K. dei dubbi sulla paternita', proponendo immediato test genetico, non appena il figlio fosse nato. Il sig. K. non avrebbe a suo tempo aderito alla proposta, ritenendo, pur nel dubbio, di dover effettuare il riconoscimento, a cio' spinto da tratti somatici somiglianti ai propri e dal fatto che la nascita del piccolo era caduta nel giorno di compleanno della sua (di K.) madre. Solo per la illimitata possibilita' di impugnare l'atto per difetto di veridicita', concessa all'autore del riconoscimento di figlio naturale ai sensi dell'art. 263 c.c., al K. sarebbe permesso di troncare ora, a cinque anni dal riconoscimento e per sua unilaterale decisione, ogni rapporto instaurato con il figlio, cosa non concessa invece al marito della madre, per il quale la esperibilita' dell'azione di disconoscimento della paternita' incontrava termini di decadenza ben precisi. Ravvisando in cio' irragionevole disuguaglianza nel trattamento riservato al figlio legittimo rispetto al figlio naturale riconosciuto, parte convenuta ha proposto di sottoporre la questione alla Corte costituzionale. Ritenuto in diritto 1. - La denuncia di incostituzionalita' dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non sottopone a termine di decadenza il diritto del genitore naturale di esperire azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicita', non appare manifestamente infondata. Il sospetto di disparita' tra il trattamento, riservato a minori nati in costanza di matrimonio, e quindi figli legittimi per presunzione, e a minori nati fuori dal matrimonio, sorge confrontando le due azioni del disconoscimento di paternita' ex artt. 244 ss. c.c. e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' ex art. 263 c.c. , riservate rispettivamente al marito della madre e all'autore del riconoscimento. Nel primo caso, al marito della madre di figlio nato in costanza di matrimonio e' imposto, a pena di decadenza, di iniziare l'azione di disconoscimento entro il termine annuale decorrente o dalla nascita del figlio o dal momento in cui il marito viene a conoscenza dell'adulterio della moglie, commesso in periodo di presunto concepimento o ancora dal momento in cui egli sa della propria impotentia generandi; nel secondo caso al padre naturale che ha riconosciuto il figlio come proprio con atto ufficiale, non e' posta limitazione alcuna per l'impugnazione della volontaria dichiarazione effettuata. La situazione del figlio legittimo, il quale, decorso il termine di decadenza, potra' contare sul persistere del legame, quindi sull'assistenza materiale e morale del padre fino a raggiunta indipendenza economica rispettivamente fino alla maggiore eta' nonche' sulla sua qualita' di chiamato all'eredita' paterna, oltre che sul rapporto instauratosi con ascendenti e parenti del padre, a meno che non intenda egli stesso, raggiunta la maggiore eta', promuovere il giudizio di disconoscimento, pare divergere dalla situazione del figlio naturale, che continua ad essere esposto "in eterno" al rischio che il dichiarato padre possa ricredersi e impugnare il riconoscimento in ogni momento, e cio' anche in quei casi in cui il riconoscimento sia stato effettuato nel dubbio o addirittura nella piena consapevolezza della non verita' della dichiarazione (come non di rado accade in caso di matrimonio del dichiarante con la madre del minore, laddove l'impulso al riconoscimento, di per se' inveritiero, sorge dall'intenzione di costituire una famiglia unita cui far partecipare anche il figlio partorito dalla donna ben prima della stessa conoscenza dei nubendi). Nel caso dell'azione ex art. 263 c.c., il favor minoris rischia di essere sacrificato non tanto al favor veritatis, ma piuttosto a decisioni soggettive del riconoscente, che per motivi di opportunita' riesce a far cessare unilateralmente ogni vincolo costituito ed ogni responsabilita' liberamente assunta in precedenza con il riconoscimento. La questione risulta essere stata gia' rimessa alla Corte costituzionale e decisa con sentenza n. 158 di data 18 aprile 1991. Ritiene tuttavia il Tribunale remittente che meriti nuovo esame, considerati i numerosi interventi legislativi, diretti ad attuare la piena parita' dei diritti dei figli, minori e non, siano essi nati in costanza di matrimonio o da genitori non sposati. Si veda, ad esempio, la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, che con l'art. 4, comma 2 ha esteso tout court ai figli nati fuori dal matrimonio la nuova disciplina ex art. 155 c.c. in materia di diritti dei minori in caso di dissolvimento del matrimonio (diritto alla bigenitorialita', alla continuazione del godimento dell'alloggio, al contributo al mantenimento, alla permanenza di rapporti con i parenti dei genitori e quant'altro). Del pari, e' legislativamente riconosciuto il preminente interesse del minore laddove l'art. 250 c.c. assegna al Tribunale la valutazione dello stesso, in caso di negato consenso al riconoscimento, attuato dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, di fronte alla manifestata intenzione dell'altro genitore di procedere pure esso al riconoscimento, e cio' a prescindere da indagini sulla verita' biologica della filiazione. Anche l'art. 284 c.c. pone l'accento sull'interesse del minore, sempre a prescindere dalla verita' biologica della filiazione, in caso di legittimazione del figlio naturale, Va considerata, in tema, la normativa in materia di procreazione assistita, di cui in legge n. 40 del 2004, laddove e' sancito, a tutela del nascituro e del figlio (capo II), anche in caso di, pur vietata, inseminazione eterologa, l'impossibilita' di esperire azione di disconoscimento della paternita' o impugnazione del riconoscimento, da parte del genitore informato e consenziente all'inseminazione. La soluzione anticipata dalla Corte di cassazione con sent. n. 2315 del 16 marzo 1999, e in detta pronuncia espressamente si sono posti a confronto l'atto volontariamente compiuto (cioe' il consenso all'inseminazione eterologa) con i diritti del figlio ad avere sostegno materiale e morale anche dal padre consenziente, oltreche' dalla madre, sottolineandosi quindi nuovamente la prevalenza del favor minoris rispetto al favor veritatis. Cio' rilevato e stante la preminenza riconosciuta ai diritti dei minori, non pare piu' sostenibile, a giustificare la diversita' di trattamento riservata a figli legittimi e figli naturali, la prevalenza da riconoscere al favor veritatis, nel caso di figli nati fuori del matrimonio, e invece la prevalenza del favor legitimitatis, in caso di figli legittimi, peri quali non sia tempestivamente entro il sopra ricordato termine di decadenza esperita l'azione di disconoscimento. La diversita' di trattamento non appare giustificata neppure se considerata dal lato del padre legittimo o naturale, attore nelle rispettive cause di disconoscimento della paternita' e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita', entrambe destinate ad interrompere il vincolo tra padre e figlio: se al padre legittimo e' riconosciuto uno spatium deliberandi annuale, entro il quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore/figlio, al secondo e' dato illimitato spazio per fare altrettanto, anche se - a differenza del padre legittimo, tale per presunzione di legge - ha in piena consapevolezza, eventualmente anche della non verita' della sua dichiarazione - costituito il vincolo con atto formale. 2. - La questione assume rilevanza, nel caso di specie: infatti, solo per l'assenza del termine di decadenza all'attore K. che pur nell'evidente dubbio sulla sua paternita', insorto sia per la fine della relazione d'amore gia' prima della notizia circa la gravidanza della sig.ra G., sia per l'incertezza sulla fecondazione in capo alla stessa sig.ra G., da lei esternata al sig. K. ha comunque riconosciuto il figlio, ancora oggi ed a distanza di cinque anni e' permesso di ritrattare il riconoscimento e interrompere il vincolo, da lui stesso costituito. L'azione gli sarebbe invece preclusa, laddove sottoposta al termine annuale di decadenza, ampiamente decorso dal momento della comunicazione a lui dei dubbi palesati dalla allora incinta sig.ra G. sulla paternita' del nascituro. In tal caso, il convenuto D.K. rimarrebbe a tutti gli effetti figlio dell'attore, in forza del riconoscimento spontaneo a suo tempo effettato, con riconosciuti tutti i diritti propri spettanti ai discendenti, mentre nel persistere della previsione ex art. 263 c.c. e' esposto al rischio di incolpevolmente perderli.