IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento  civile  n.
6201/08 R.G., vertente tra A.K. giusta delega a margine dell'atto  di
citazione rappresentato e difeso dall'avv. dott. Peter  P.  Marseiler
del Foro di Bolzano, nel cui studio in Bolzano, Via della Rena n.  26
ha eletto domicilio,  attore,  e  D.K.  legalmente  rappresentato  in
giudizio dalla madre O.L.G.Z. per delega a margine della comparsa  di
risposta rappresentata difesa dall' avv. dott.  Giovanna  Pappalardo,
nel cui studio in Bolzano, Via Cassa di  Risparmio  n.  5  ha  eletto
domicilio, convenuto, e pubblico ministero  presso  il  Tribunale  di
Bolzano, intervenuto; 
    in  punto:  impugnazione  del  riconoscimento  per   difetto   di
veridicita'. 
    Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: 
del procuratore di parte attrice A.K. 
    Dichiarando di non  accettare  il  contraddittorio  su  eventuali
domande nuove di  controparte,  conclude  come  da  foglio  separato,
allegato al  verbale  d'udienza.  Voglia  il  Tribunale  di  Bolzano,
contrariis reiectis, 
    a)  in  via  pregiudiziale/preliminare,  accertare  e  dichiarare
l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta dell''illegittimita'
costituzionale dell'art. 263 c.c. o parte di esso  per  insussistenza
dei presupposti di violazione di norme costituzionali e respingere la
richiesta  avversaria  di  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, 
    b) nel merito, 
    1. dichiarare inefficace il riconoscimento fatto da A. K. dinanzi
alla direzione sanitaria dell'ospedale di Bolzano in data  18  agosto
2003, per difetto di veridicita', previo accertamento che  K.A.  deve
essere escluso come padre naturale per K.D., nato  a  Bolzano  i1  15
agosto 2003; 
    2. ordinare  all'ufficiale  dello  stato  civile  del  Comune  di
Bolzano di fare la relativa  annotazione  nei  registri  dello  stato
civile, con tutte le conseguenze anche in ordine  alla  cancellazione
del cognome K. 
    3. condannare parte convenuta alle spese, diritti ed  onorari  di
causa, oltre il 12,5% su spese generali su diritti ed onorari, IVA  e
CAP come per legge in favore dell'attore. 
        c) in via istruttoria, 
    assumersi consulenza immunogenetica ed ematologica sul DNA  delle
parti in causa, al fine di accertare se  l'attore  fosso  o  meno  il
padre naturale di K.D., nato a Bolzano il 15 agosto 2003; 
    in subordine, ammettersi le prove orali per interpello formale  e
per testi sulle circostanze capitolate in comparsa di data 13 ottobre
2009, con i testi ivi indicati, da sentirsi  anche  a  riprova  sulle
circostanze avversarie, se e per quanto ammesse. 
del procuratore di parte convenuta D.K., rappresentato da O.L.G.Z. 
    Conclude, come in comparsa di risposta. 
    Nel merito, respingere l'avversa domanda: 
        in via istruttoria, parte convenuta nulla  oppone  a  che  la
consulenza immunogenetica ed  ematologica  sul  DNA  delle  parti  in
causa, venga disposta dal Giudice, al fine di accertare se K.A. sia o
meno il padre naturale di K.D.; 
        in via istruttoria come in memoria ex art. 183 comma VI n.  2
c.p.c. di data 15 ottobre 2009. 
    Ammettersi prova per interpello formale dell'attore e  prova  per
testi sui capitoli di seguito formulati: 
    1. vero che G. Z. O.L. si  accorse  di  aspettare  il  figlio  D.
quando la relazione con K.A. era gia' terminata, 
    2. vero che G. Z. O.L. rivelo' al K. di avere avuto  un  rapporto
sessuale con un altro uomo durante la loro relazione, 
    3. vero che G. Z. O.L. prima della  nascita  del  figlioD.  aveva
sempre dichiarato la sua disponibilita' a far  effettuare  gli  esami
necessari, per accertare  ovvero  escludere  la  paternita'  in  capo
all'attore; 
    4. vero che l'attore, nel vedere D. appena nato, fu colpito dalla
somiglianza che il bambino aveva con lui e' dichiaro'  che  il  fatto
che il bambino fosse nato  nello  stesso  giorno  di  sua  madre  era
inequivoco segno che quest'ultimo fosse suo figlio; 
    5.  vero  che  l'attore,  per  i  motivi  indicati  al   capitolo
precedente, volle riconoscere D. senza ricorrere ad alcun esame, 
    6. vero che con la scrittura di data 15 marzo  2006  G.  Z.  O.L.
rinnovo' la  sua  disponibilita'  a  far  effettuare  gli  esami  per
l'accertamento della paternita', 
    7. vero che neppure dopo la sottoscrizione della scrittura di cui
al capitolo precedente e fino all'instaurazione del presente giudizio
K. A. non richiese mai alla G. di far effettuare gli accertamenti  in
ragione alla paternita' 
Testi, Ariella Pittone di Bolzano, 
    quanto  alla   questione   preliminare   di   incostituzionalita'
dell'art. 263 c.c. si riporta a quanto dedotto  in  memoria  ex  art.
183, comma VI, n. 1 c.p.c. di data 16 settembre 2009, insistendo  per
la remissione della questione alla Corte costituzionale 
del Pubblico Ministero 
    Chiede    accogliersi     la     questione     preliminare     di
incostituzionalita' 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Nella fattispecie che occupa il sig.  A.K.  agisce  per  ottenere
pronuncia di non veridicita' del riconoscimento di  figlio  naturale,
da lui effettuato in data 18 agosto 2003 nei confronti di  D.K.  nato
il 15 agosto 2003. Afferma di non aver mai  convissuto  con  la  sig.
O.L.G. Z., madre del  bambino,  e  di  aver  avuto  con  questa  solo
saltuari  rapporti  sessuali;  aggiunge  di   avere   effettuato   il
riconoscimento in quanto convinto della sua paternita' proprio  dalle
informazioni in tal senso avute dalla sig.ra G.Z.  Rivela  infine  di
aver fatto eseguire, in data 28 ottobre 2008, un  test  su  materiale
genetico suo e del bambino, da cui avrebbe avuto conferma  della  sua
esclusione dalla paternita' nei confronti di D.K. 
    Sostiene il convenuto, rappresentato dalla propria madre O.L.G.Z.
che questa aveva intrattenuto relazione intima  con  A.K.  nel  2002,
terminata comunque prima che la consapevolezza della gravidanza fosse
maturata nella stessa sig.ra G.; sua  madre  avrebbe  fin  da  subito
informato il sig. K. dei dubbi sulla paternita', proponendo immediato
test genetico, non appena il  figlio  fosse  nato.  Il  sig.  K.  non
avrebbe a suo tempo aderito alla proposta, ritenendo, pur nel dubbio,
di dover effettuare  il  riconoscimento,  a  cio'  spinto  da  tratti
somatici somiglianti ai propri e dal fatto che la nascita del piccolo
era caduta nel giorno di compleanno della sua (di K.) madre. Solo per
la  illimitata  possibilita'  di  impugnare  l'atto  per  difetto  di
veridicita',  concessa  all'autore  del  riconoscimento   di   figlio
naturale ai sensi dell'art. 263  c.c.,  al  K.  sarebbe  permesso  di
troncare ora, a cinque anni dal riconoscimento e per sua  unilaterale
decisione, ogni rapporto instaurato con il figlio, cosa non  concessa
invece  al  marito  della  madre,  per  il  quale  la   esperibilita'
dell'azione di disconoscimento della paternita' incontrava termini di
decadenza   ben   precisi.   Ravvisando   in    cio'    irragionevole
disuguaglianza nel trattamento riservato al figlio legittimo rispetto
al figlio naturale  riconosciuto,  parte  convenuta  ha  proposto  di
sottoporre la questione alla Corte costituzionale. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1. - La denuncia di incostituzionalita' dell'art. 263 c.c., nella
parte in cui non sottopone a termine  di  decadenza  il  diritto  del
genitore  naturale   di   esperire   azione   di   impugnazione   del
riconoscimento di figlio naturale per  difetto  di  veridicita',  non
appare manifestamente infondata. Il sospetto  di  disparita'  tra  il
trattamento, riservato a minori nati in  costanza  di  matrimonio,  e
quindi figli legittimi per presunzione, e a  minori  nati  fuori  dal
matrimonio, sorge confrontando le due azioni del  disconoscimento  di
paternita'  ex  artt.  244   ss.   c.c.   e   dell'impugnazione   del
riconoscimento  per  difetto  di  veridicita'  ex  art.  263  c.c.  ,
riservate rispettivamente al marito  della  madre  e  all'autore  del
riconoscimento. 
    Nel primo caso, al marito della madre di figlio nato in  costanza
di matrimonio e' imposto, a pena di decadenza, di  iniziare  l'azione
di disconoscimento  entro  il  termine  annuale  decorrente  o  dalla
nascita del figlio o dal momento in cui il marito viene a  conoscenza
dell'adulterio  della  moglie,  commesso  in  periodo   di   presunto
concepimento o ancora dal  momento  in  cui  egli  sa  della  propria
impotentia generandi; nel secondo  caso  al  padre  naturale  che  ha
riconosciuto il figlio come proprio con atto ufficiale, non e'  posta
limitazione alcuna per l'impugnazione della volontaria  dichiarazione
effettuata. 
    La situazione del figlio legittimo, il quale, decorso il  termine
di decadenza,  potra'  contare  sul  persistere  del  legame,  quindi
sull'assistenza  materiale  e  morale  del  padre  fino  a  raggiunta
indipendenza  economica  rispettivamente  fino  alla  maggiore   eta'
nonche' sulla sua qualita' di chiamato  all'eredita'  paterna,  oltre
che sul rapporto instauratosi con ascendenti e parenti del  padre,  a
meno che  non  intenda  egli  stesso,  raggiunta  la  maggiore  eta',
promuovere il  giudizio  di  disconoscimento,  pare  divergere  dalla
situazione del figlio naturale, che continua ad  essere  esposto  "in
eterno" al  rischio  che  il  dichiarato  padre  possa  ricredersi  e
impugnare il riconoscimento in ogni momento, e  cio'  anche  in  quei
casi in cui il riconoscimento  sia  stato  effettuato  nel  dubbio  o
addirittura  nella  piena  consapevolezza  della  non  verita'  della
dichiarazione (come non di rado accade  in  caso  di  matrimonio  del
dichiarante  con  la  madre  del   minore,   laddove   l'impulso   al
riconoscimento, di per  se'  inveritiero,  sorge  dall'intenzione  di
costituire una famiglia unita cui far  partecipare  anche  il  figlio
partorito dalla donna ben prima della stessa conoscenza dei nubendi). 
    Nel caso dell'azione ex art. 263 c.c., il favor  minoris  rischia
di essere sacrificato non tanto al favor veritatis,  ma  piuttosto  a
decisioni soggettive del riconoscente, che per motivi di opportunita'
riesce a far cessare unilateralmente ogni vincolo costituito ed  ogni
responsabilita'   liberamente   assunta   in   precedenza   con    il
riconoscimento. 
    La  questione  risulta  essere  stata  gia'  rimessa  alla  Corte
costituzionale e decisa con sentenza n. 158 di data 18 aprile 1991. 
    Ritiene tuttavia il Tribunale remittente che meriti nuovo  esame,
considerati i numerosi interventi legislativi, diretti ad attuare  la
piena parita' dei diritti dei figli, minori e non, siano essi nati in
costanza di matrimonio  o  da  genitori  non  sposati.  Si  veda,  ad
esempio, la legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, che con l'art. 4, comma
2 ha esteso tout court ai figli nati fuori dal  matrimonio  la  nuova
disciplina ex art. 155 c.c. in materia di diritti dei minori in  caso
di dissolvimento del matrimonio (diritto alla bigenitorialita',  alla
continuazione  del  godimento   dell'alloggio,   al   contributo   al
mantenimento, alla permanenza di rapporti con i parenti dei  genitori
e  quant'altro).  Del  pari,  e'  legislativamente  riconosciuto   il
preminente interesse del minore laddove l'art. 250  c.c.  assegna  al
Tribunale la valutazione dello stesso, in caso di negato consenso  al
riconoscimento, attuato dal genitore che per primo ha riconosciuto il
figlio, di fronte alla manifestata intenzione dell'altro genitore  di
procedere pure esso  al  riconoscimento,  e  cio'  a  prescindere  da
indagini sulla verita' biologica della filiazione. 
    Anche l'art. 284 c.c. pone l'accento sull'interesse  del  minore,
sempre a prescindere dalla verita'  biologica  della  filiazione,  in
caso di legittimazione del figlio naturale, 
    Va considerata, in tema, la normativa in materia di  procreazione
assistita, di cui in legge n. 40 del  2004,  laddove  e'  sancito,  a
tutela del nascituro e del figlio (capo II), anche in  caso  di,  pur
vietata, inseminazione eterologa, l'impossibilita' di esperire azione
di   disconoscimento   della   paternita'    o    impugnazione    del
riconoscimento,  da  parte  del  genitore  informato  e  consenziente
all'inseminazione. La soluzione anticipata dalla Corte di  cassazione
con  sent.  n.  2315  del  16  marzo  1999,  e  in  detta   pronuncia
espressamente  si  sono  posti  a  confronto  l'atto  volontariamente
compiuto  (cioe'  il  consenso  all'inseminazione  eterologa)  con  i
diritti del figlio ad avere sostegno materiale  e  morale  anche  dal
padre consenziente, oltreche'  dalla  madre,  sottolineandosi  quindi
nuovamente  la  prevalenza  del  favor  minoris  rispetto  al   favor
veritatis. 
    Cio' rilevato e stante la preminenza riconosciuta ai diritti  dei
minori, non pare piu' sostenibile, a giustificare  la  diversita'  di
trattamento  riservata  a  figli  legittimi  e  figli  naturali,   la
prevalenza da riconoscere al favor veritatis, nel caso di figli  nati
fuori del matrimonio, e invece la prevalenza del favor legitimitatis,
in caso di figli legittimi, peri quali non sia tempestivamente  entro
il  sopra  ricordato  termine  di  decadenza  esperita  l'azione   di
disconoscimento. 
    La diversita' di trattamento non appare giustificata  neppure  se
considerata dal lato del padre legittimo  o  naturale,  attore  nelle
rispettive  cause  di   disconoscimento   della   paternita'   e   di
impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita',  entrambe
destinate ad interrompere il vincolo tra padre e figlio: se al  padre
legittimo e' riconosciuto uno spatium deliberandi annuale,  entro  il
quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore/figlio,  al
secondo e' dato illimitato spazio per fare altrettanto, anche se -  a
differenza del padre legittimo, tale per presunzione di legge - ha in
piena consapevolezza, eventualmente anche della non verita' della sua
dichiarazione - costituito il vincolo con atto formale. 
    2. - La questione assume rilevanza, nel caso di specie:  infatti,
solo per l'assenza del termine di decadenza  all'attore  K.  che  pur
nell'evidente dubbio sulla sua paternita', insorto sia  per  la  fine
della relazione d'amore gia' prima della notizia circa la  gravidanza
della sig.ra G., sia per l'incertezza sulla fecondazione in capo alla
stessa  sig.ra  G.,  da  lei  esternata  al  sig.  K.   ha   comunque
riconosciuto il figlio, ancora oggi ed a distanza di cinque  anni  e'
permesso di ritrattare il riconoscimento e interrompere  il  vincolo,
da lui stesso  costituito.  L'azione  gli  sarebbe  invece  preclusa,
laddove  sottoposta  al  termine  annuale  di  decadenza,  ampiamente
decorso dal momento della comunicazione  a  lui  dei  dubbi  palesati
dalla allora incinta sig.ra G. sulla paternita' del nascituro. In tal
caso, il  convenuto  D.K.  rimarrebbe  a  tutti  gli  effetti  figlio
dell'attore, in  forza  del  riconoscimento  spontaneo  a  suo  tempo
effettato, con riconosciuti  tutti  i  diritti  propri  spettanti  ai
discendenti, mentre nel persistere della previsione ex art. 263  c.c.
e' esposto al rischio di incolpevolmente perderli.