L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 729 - Norme stralciate dal titolo «Norme in materia di riserva in favore degli enti locali» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, i1 1° luglio 2011. L'art. 5, che di seguito si trascrive, da adito a censure per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. Art. 5. Modifiche di norme in materia di attivita' socialmente utili 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102». La disposizione sopra riportata integra le fattispecie previste dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 in presenza delle quali l'Assessore regionale del lavoro concede alle Aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilate, agli enti territoriali o istituzionali nonche' gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro, ripartito in cinque annualita' in quote di pari importo, per ogni lavoratore proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. «stabilizzazione». Il cennato art. 25 L.R. 21/2003 prevede quali forme di stabilizzazione ammissibili al finanziamento regionale l'esternalizzazione di servizi ai sensi dell'art. 10 D.leg.vo n. 468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 d.lgs. 468/1997 e dell'art. 78, comma 6 legge n. 388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un fondo unico, appositamente istituito nel bilancio della Regione (capitolo 321301). Con la disposizione sottoposta all'esame di codesta Corte il legislatore amplia adesso la platea dei destinatari dei contributi, inserendo, quale nuova fattispecie legittimante l'erogazione delle provvidenze, le assunzioni del personale precario non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 legge n. 296/2006, effettuate e/o da effettuarsi nel triennio 2010-2012 dalle amministrazioni pubbliche con le procedure selettive indicate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009. Con la norma teste' approvata il legislatore sostanzialmente ripropone quanto disposto dall'art. 10, 1° comma lett. b) del disegno di legge n. 645 dal titolo «Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato» approvato dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 2010 ed impugnato dinnanzi a codesta Corte con ricorso del 21 dicembre 2010 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. Codesta Corte, tuttavia, non ha avuto occasione di pronunciarsi nel merito del ricorso in quanto il 29 dicembre 2010 il provvedimento legislativo e' stato promulgato, con omissione delle parti impugnate, dal Presidente della Regione con il n. 24 facendo cosi' cessare la materia del contendere. La norma ora in esame, al pari della precedente prima menzionata, non quantifica l'onere derivante dall'applicazione ne', tantomeno, provvede a indicare e dare copertura alla nuova, maggiore spesa di durata quinquennale che sarebbe imputata, qualora l'art. 5 entrasse in vigore, al fondo unico in atto presente nel bilancio regionale, senza che le dotazioni dello stesso siano state incrementate per fare fronte ai disposti nuovi impegni. Ne' d'altronde dai lavori parlamentari possono evincersi idonei elementi atti a determinare l'ammontare complessivo della spesa ed a indicare le necessarie risorse finanziarie. Ne', tantomeno, risulta redatta dall'amministrazione regionale la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulla corredata copertura finanziaria di cui all'art. 7 L.R. 47/1977, giacche' la previsione legislativa e' di origine parlamentare. Non puo' peraltro legittimamente sostenere che sia soddisfatta l'esigenza di indicazione delle risorse, voluta dall'art. 81, 4° comma della Costituzione (sentenza C.C. n. 66/1959), dall'esistenza nel bilancio regionale del capitolo 321301, denominato fondo unico per il precariato, le cui disponibilita' sono gia' totalmente utilizzate per dare attuazione alla previsione dell'art. 25 L.R. 21/2003 senza l'integrazione che il legislatore intende introdurre con la norma censurata. Codesta Corte, infatti, con costante giurisprudenza non ha ritenuto idonea la copertura di nuove spese, come l'attuale, di carattere permanente con il richiamo a capitoli gia' previsti in bilancio (sentenza C.C. n. 123/1975), richiamo questo che, peraltro, nella fattispecie in esame e' formalmente assente. Codesta Corte ha in proposito affermato, nella sentenza n. 31/1961, che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non puo' ritenersi assolto mediante l'autorizzazione ad iscrizioni in bilancio. Tali iscrizioni non producono, e non potrebbero produrre, alcun effetto di per se' ove non trovino corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la quantificazione della spesa nonche' i mezzi per farvi fronte. Sarebbe invero tautologico e non risolutivo ai fini del rispetto dall'art. 81 della Costituzione legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa nella legge di autorizzazione con l'inserzione della stessa nelle successive leggi di bilancio. L'iscrizione della spesa nei documenti finanziari degli anni successivi sarebbe, infatti, sorretta da una previsione legislativa priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura. Codesta ecc.ma Corte ha precisato che il principio della copertura finanziaria previsto dall'art. 81 Cost. costituisce la garanzia costituzionale della responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica. Corollario di tale principio e' quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, di cui il Patto di stabilita' e crescita costituisce il principale parametro esterno. Principio quest'ultimo che avvalorato dall'art. 119 della Costituzione, si pone in piena sintonia con i criteri di convergenza europea ed implica la stretta osservanza dell'obbligo di una finanza pubblica responsabile a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale. Codesta ecc.ma Corte ha pertanto piu' volte precisato che «il legislatore regionale non puo' sottrarsi alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 si ispira» (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese, come indubbiamente quella in esame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitrata o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 141 del 2010). Codesta Corte ha, altresi', ribadito che il principio di cui all'art. 81, 4° comma Cost. e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale (sentenza C.C. n. 213/2008), specificando che una ragionevole indicazione di mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quella introdotta dalla norma censurata per gli anni successivi affinche' il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti negli esercizi futuri (sentenza n. 25/1993; n. 384/1991). Esigenze queste non tenute in alcun conto dalla norma contenuta nell'art. 5 che, si ripete, non quantifica la nuova maggiore spesa e non provvede a reperire le risorse con cui farvi fronte ponendosi in evidente contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione.