L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011,
ha approvato il disegno di legge n. 729 - Norme stralciate dal titolo
«Norme in materia di riserva in favore degli enti locali» pervenuto a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto Speciale, i1 1° luglio 2011. 
    L'art. 5, che di seguito si trascrive, da  adito  a  censure  per
violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
    Modifiche di norme in materia di attivita' socialmente utili 
 
    1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunte le seguenti  parole:  «nonche'
le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 10,  11  e
12  del  decreto  legge  1  luglio  2009,  n.  78,   convertito   con
modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102». 
    La disposizione sopra riportata integra le  fattispecie  previste
dall'art. 25 della  legge  regionale  29  dicembre  2003,  n.  21  in
presenza delle quali l'Assessore regionale del  lavoro  concede  alle
Aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale  o
comunque da essa vigilate, agli  enti  territoriali  o  istituzionali
nonche'  gli  enti  ed  aziende  da  questi  dipendenti  o   comunque
sottoposti  a  vigilanza,  un  contributo  pari  a  30.987,41   euro,
ripartito in cinque annualita' in quote di  pari  importo,  per  ogni
lavoratore  proveniente  dal  bacino  dei  lavori  socialmente  utili
finanziati con risorse regionali oggetto di c.d. «stabilizzazione». 
    Il  cennato  art.  25  L.R.  21/2003  prevede  quali   forme   di
stabilizzazione    ammissibili     al     finanziamento     regionale
l'esternalizzazione di servizi ai  sensi  dell'art.  10  D.leg.vo  n.
468/1995, i contratti quinquennali di diritto privato, i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa  e  lavori  a  progetto,  le
assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4 d.lgs. 468/1997 e dell'art.
78, comma 6 legge n. 388/2000 ed imputa i relativi oneri ad un  fondo
unico, appositamente istituito nel bilancio della  Regione  (capitolo
321301). 
    Con la disposizione sottoposta  all'esame  di  codesta  Corte  il
legislatore amplia adesso la platea dei destinatari  dei  contributi,
inserendo, quale nuova fattispecie  legittimante  l'erogazione  delle
provvidenze, le assunzioni del personale precario  non  dirigenziale,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 legge n.
296/2006, effettuate e/o da effettuarsi nel triennio 2010-2012  dalle
amministrazioni  pubbliche  con  le  procedure   selettive   indicate
dall'art. 17, commi 10, 11 e 12  del  D.L.  78/2009,  convertito  con
modificazioni in legge n. 102/2009. 
    Con la norma  teste'  approvata  il  legislatore  sostanzialmente
ripropone quanto disposto dall'art. 10, 1° comma lett. b) del disegno
di legge n. 645 dal titolo «Proroga  di  interventi  per  l'esercizio
finanziario 2011. Misure di  stabilizzazione  dei  rapporti  a  tempo
determinato» approvato dall'Assemblea regionale il 14  dicembre  2010
ed impugnato dinnanzi a codesta Corte con  ricorso  del  21  dicembre
2010 per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
    Codesta Corte, tuttavia, non ha avuto occasione  di  pronunciarsi
nel merito del ricorso in quanto il 29 dicembre 2010 il provvedimento
legislativo e' stato promulgato, con omissione delle parti impugnate,
dal Presidente della Regione con il n. 24 facendo  cosi'  cessare  la
materia del contendere. 
    La norma ora in esame, al pari della precedente prima menzionata,
non quantifica l'onere derivante  dall'applicazione  ne',  tantomeno,
provvede a indicare e dare copertura alla nuova,  maggiore  spesa  di
durata quinquennale che sarebbe imputata, qualora l'art.  5  entrasse
in vigore, al fondo unico in atto presente  nel  bilancio  regionale,
senza che le dotazioni dello stesso siano state incrementate per fare
fronte ai disposti nuovi impegni. 
    Ne' d'altronde dai lavori parlamentari possono  evincersi  idonei
elementi atti a determinare l'ammontare complessivo della spesa ed  a
indicare le necessarie risorse finanziarie. Ne',  tantomeno,  risulta
redatta dall'amministrazione regionale  la  relazione  tecnica  sulla
quantificazione degli oneri e sulla corredata  copertura  finanziaria
di cui all'art. 7 L.R. 47/1977, giacche' la previsione legislativa e'
di origine parlamentare. 
    Non puo' peraltro legittimamente sostenere  che  sia  soddisfatta
l'esigenza di indicazione delle  risorse,  voluta  dall'art.  81,  4°
comma della Costituzione (sentenza C.C. n.  66/1959),  dall'esistenza
nel bilancio regionale del capitolo 321301,  denominato  fondo  unico
per  il  precariato,  le  cui  disponibilita'  sono  gia'  totalmente
utilizzate per dare attuazione  alla  previsione  dell'art.  25  L.R.
21/2003 senza l'integrazione che il  legislatore  intende  introdurre
con la norma censurata. 
    Codesta  Corte,  infatti,  con  costante  giurisprudenza  non  ha
ritenuto idonea la copertura  di  nuove  spese,  come  l'attuale,  di
carattere permanente con il richiamo  a  capitoli  gia'  previsti  in
bilancio (sentenza C.C. n. 123/1975), richiamo questo che,  peraltro,
nella fattispecie in esame e' formalmente assente. Codesta  Corte  ha
in proposito affermato, nella sentenza n. 31/1961, che l'obbligo  del
legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o  maggiore
spesa  non  puo'  ritenersi  assolto  mediante  l'autorizzazione   ad
iscrizioni  in  bilancio.  Tali  iscrizioni  non  producono,  e   non
potrebbero produrre,  alcun  effetto  di  per  se'  ove  non  trovino
corrispondenza   in   una   legge   sostanziale   che   preveda    la
quantificazione della spesa nonche' i mezzi per farvi fronte. 
    Sarebbe invero tautologico e non risolutivo ai fini del  rispetto
dall'art. 81 della Costituzione legittimare  la  mancata  indicazione
della  copertura  della  spesa  nella  legge  di  autorizzazione  con
l'inserzione della stessa nelle successive leggi di bilancio. 
    L'iscrizione della spesa  nei  documenti  finanziari  degli  anni
successivi sarebbe, infatti, sorretta da una  previsione  legislativa
priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura. 
    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  precisato  che  il  principio   della
copertura finanziaria previsto  dall'art.  81  Cost.  costituisce  la
garanzia costituzionale della responsabilita' politica  correlata  ad
ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al  rispetto  di  tale
principio, rientrante tra quelli di coordinamento  finanziario,  sono
tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica. 
    Corollario  di   tale   principio   e'   quello   dell'equilibrio
finanziario sostenibile, di cui il Patto  di  stabilita'  e  crescita
costituisce il principale parametro esterno. 
    Principio  quest'ultimo  che  avvalorato  dall'art.   119   della
Costituzione, si pone in piena sintonia con i criteri di  convergenza
europea ed implica la stretta osservanza dell'obbligo di una  finanza
pubblica responsabile a garanzia della complessiva tenuta del disegno
costituzionale. 
    Codesta ecc.ma Corte ha pertanto piu'  volte  precisato  che  «il
legislatore regionale non puo' sottrarsi alle  fondamentali  esigenze
di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81  si  ispira»  (ex
multis sentenza n.  359  del  2007)  ed  ha  anche  chiarito  che  la
copertura di nuove spese, come indubbiamente quella  in  esame,  deve
essere  credibile,   sufficientemente   sicura,   non   arbitrata   o
irrazionale, in equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 141 del 2010). 
    Codesta Corte ha, altresi', ribadito  che  il  principio  di  cui
all'art. 81, 4° comma Cost. e' vincolante  anche  per  le  regioni  a
statuto speciale (sentenza C.C. n. 213/2008),  specificando  che  una
ragionevole indicazione di mezzi di copertura deve sussistere in caso
di spese pluriennali, come quella introdotta  dalla  norma  censurata
per  gli  anni  successivi  affinche'  il  legislatore  tenga   conto
dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate  e  spese,  la
cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una
scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con  tutti  gli  oneri
gia'  gravanti  negli  esercizi  futuri  (sentenza  n.  25/1993;   n.
384/1991). 
    Esigenze queste non tenute in alcun conto dalla  norma  contenuta
nell'art. 5 che, si ripete, non quantifica la nuova maggiore spesa  e
non provvede a reperire le risorse con cui farvi fronte ponendosi  in
evidente contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione.