Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a  norma  dell'art.  14  della  legge  24
novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di  Firenze  con
tre ordinanze del 6 febbraio 2008 e con una ordinanza del 13 febbraio
2008, rispettivamente iscritte ai nn. 9, 10, 11  e  12  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Ritenuto che con quattro ordinanze identiche nella parte motiva -
tre emesse il 6 febbraio 2008 (r. o. nn. 9, 11 e 12 del 2011)  e  una
il 13 febbraio 2008 (r. o. n. 10 del 2011), pervenute alla Corte il 7
gennaio 2011 - il Giudice di pace di Firenze, nell'ambito di distinti
procedimenti penali, ha sollevato, in riferimento all'art.  24  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  20
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla
competenza penale del giudice di pace, a  norma  dell'art.  14  della
legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non  prevede  che
il decreto di citazione a giudizio contenga  gli  avvertimenti  circa
l'obbligatorieta'  della   corresponsione   della   retribuzione   al
difensore nominato d'ufficio e delle condizioni per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art.  369-bis  del
codice di procedura penale; 
        che il rimettente  premette  di  essere  consapevole  che  la
giurisprudenza di legittimita' ha  collocato  la  previsione  di  cui
all'art.  369-bis  cod.  proc.  pen.  nelle  attivita'  del  pubblico
ministero  finalizzate  «al  compimento  del  primo  atto  a  cui  il
difensore ha diritto di assistere» ma, cio' nonostante,  ritiene  che
l'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 sia illegittimo  in  quanto  non
prevede  che  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  contenga   gli
avvertimenti circa l'obbligatorieta' della retribuzione al  difensore
nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al  patrocinio
a spese dello Stato; 
        che, secondo il Giudice  di  pace  di  Firenze,  risulterebbe
violato l'art. 24 cost. in quanto «la norma costituzionale garantisce
espressamente ai  non  abbienti  (comma  3),  i  mezzi  per  agire  e
difendersi avanti ad ogni giurisdizione»  e  il  mancato  obbligo  di
informazione vanificherebbe il chiaro dettato costituzionale; 
        che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; 
        che l'Avvocatura  dello  Stato  eccepisce  l'inammissibilita'
della questione per difetto di descrizione della fattispecie  oggetto
del giudizio a quo e  per  carenza  di  motivazione  in  ordine  alla
rilevanza e alla non  manifesta  infondatezza,  essendo  i  parametri
costituzionali invocati apoditticamente; 
        che, in ogni caso, la questione sollevata  sarebbe  infondata
perche' l'omissione dell'avviso circa l'obbligatorieta' del pagamento
degli onorari del difensore d'ufficio e  la  facolta'  di  presentare
domanda di ammissione al gratuito patrocinio  non  inciderebbero  sui
diritti di difesa dell'imputato; 
        che, in particolare, la mancanza dell'avviso  della  facolta'
di presentare  domanda  di  ammissione  al  gratuito  patrocinio  non
comporta alcuna perdita  irrimediabile  di  tale  facolta'  che  puo'
essere esercitata dall'imputato non solo nel  corso  dell'udienza  di
comparizione,  prima  dell'apertura  del   dibattimento,   ma   anche
successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia); 
        che,   infine,   l'assistenza   obbligatoria    dell'imputato
nell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 20, comma 2,  lettera
e), del d.lgs. n. 274 del 2000, da parte di un difensore, di  fiducia
o  d'ufficio,   garantirebbe   pienamente   la   difesa   tecnica   e
l'informazione dello stesso; 
        che la difesa  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
evidenzia, infine, come analoghe questioni siano gia' state  ritenute
manifestamente infondate con le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del
2005, nn. 56 e 11 del 2004. 
    Considerato che le ordinanze di  rimessione  sollevano  questioni
identiche o analoghe, onde  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per
essere definiti con unica decisione; 
        che il Giudice di pace  di  Firenze  dubita,  in  riferimento
all'art. 24 della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.   274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),  nella  parte  in
cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio  contenga  gli
avvertimenti circa l'obbligatorieta' della retribuzione al  difensore
nominato d'ufficio e delle condizioni per l'ammissione al  patrocinio
a spese dello Stato, come previsto dall'art. 369-bis  del  codice  di
procedura penale; 
        che le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di
descrizione  della  fattispecie  concreta  e  di  motivazione   sulla
rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni; 
        che, in particolare, non e' specificata la  fase  processuale
in cui si trova il giudizio a quo, essendosi il rimettente limitato a
dire (in tre delle quattro ordinanze) che nel corso  dell'udienza  il
difensore ha sollevato eccezione di  costituzionalita'  dell'art.  20
del d.lgs. n. 274 del 2000; 
        che in tre della quattro ordinanze non si  chiarisce  neanche
se il difensore che ha sollevato l'eccezione di costituzionalita' sia
un difensore di ufficio oppure di fiducia e nella quarta restante non
si dice alcunche' sulla presenza del difensore; 
        che, infine, non vi e' alcuna motivazione sulla  rilevanza  e
sulla non manifesta infondatezza della questione; 
        che, pertanto,  la  questione  va  dichiarata  manifestamente
inammissibile (ex plurimis: sentenza n. 197 del 2010;  ordinanze  nn.
99 e 6 del 2011; nn. 343 e 318 del 2010;  nn.  211,  202  e  191  del
2009). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.