IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile di  primo
grado iscritta al R.G.C. n. 1226/2009, riservata ai  sensi  dell'art.
186 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre 2010,  tra  le  parti:  Loparco
Michele, in proprio ed in qualita' di socio della  societa'  semplice
Azienda  Agrituristica  Tredicina,   elettivamente   domiciliati   in
Francavilla Fontana, Via 4 Novembre n. 16, presso lo studio dell'avv.
Gabriele  Di  Noi,  che  li  rappresenta  e  difende  giusta  procura
rilasciata a margine del ricorso, opponente e Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  -  Direzione  provinciale  del  lavoro  di
Brindisi,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore,   elettivamente
domiciliata in Brindisi, via Appia n. 51 presso il predetto  ufficio,
rappresentata  e  difesa  dalla   dott.ssa   Ester   Maria   Tosches,
funzionario delegato  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  4,  legge  24
novembre 1981, n. 689, resistente. 
    Il Giudice,  rilevato  che  con  ricorso  depositato  in  data  2
dicembre 2009  gli  odierni  ricorrenti  hanno  proposto  opposizione
avverso le ordinanze ingiunzione nn. 68/09  e  68/09-bis  emesse  per
l'importo di euro 1.968,00 ciascuna dalla D.P.L. di Brindisi in  data
11 giugno 2009 e notificate in data 12 giugno 2009 per la  violazione
da parte del Loparco e della societa' obbligata solidale degli  artt.
9-bis, comma  2,  legge  n.  608/1996;  4-bis,  comma  2,  d.lgs.  n.
181/2000; 14, comma 2, d.lgs. n.  38/2000;  1,  legge  n.  4/1953.  A
supporto dell'opposizione hanno dedotto l'insufficienza  delle  prove
addotte  a  sostegno   della   propria   responsabilita'   da   parte
dell'Amministrazione,   fondandosi   le   stesse   unicamente   sulle
dichiarazioni delle due pretese  dipendenti  la  cui  assunzione  non
sarebbe avvenuta nel rispetto delle citate normative di settore; 
    Rilevato ancora  che  la  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  di
Brindisi si e' costituita nel giudizio eccependo in  via  preliminare
l'inammissibilita' dell'opposizione poiche' tardiva, in quanto: 
        anteriormente ad essa e' stato proposto in data 3 luglio 2009
dagli ingiunti lo  speciale  ricorso  al  Comitato  regionale  per  i
rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo  23
aprile 2004, n. 124, che lo ha respinto con decisione  notificata  ai
ricorrenti in data 6 novembre 2009; 
        poiche' la  summenzionata  norma  processuale,  al  comma  3,
prevede che la proposizione del ricorso al Comitato sospende, tra gli
altri, i termini di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981,  n.
689, tale termine nel caso di specie avrebbe cominciato  a  decorrere
il 12 giugno 2009, si sarebbe bloccato il 3 luglio  2009  ed  avrebbe
ripreso il suo corso per la parte residua (9 giorni) a partire dal  6
novembre  2009,  con  la  conseguenza  che  la  presente  opposizione
giurisdizionale avrebbe dovuto essere proposta entro e non  oltre  il
15 novembre 2009, mentre invece il ricorso e' stato depositato  nella
cancelleria di questo Ufficio in data 2 dicembre 2009; 
    Atteso che la  difesa  degli  opponenti  nelle  note  autorizzate
depositate il  28  settembre  2010  ha  replicato  a  tale  eccezione
sostenendo  che,  laddove  si  volesse  accedere  all'interpretazione
fornita dall'amministrazione resistente, la norma di cui al  comma  3
dell'art.  17  sarebbe  costituzionalmente  illegittima   andando   a
limitare ingiustificatamente il diritto di  difesa  contro  gli  atti
della pubblica amministrazione  garantito  dall'art.  113  Cost.,  ed
inoltre perche' violerebbe il principio di  uguaglianza  in  rapporto
con l'art. 16 del medesimo decreto legislativo; 
 
                            O s s e r v a 
 
    In primo  luogo,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata dalla difesa degli opponenti puo' considerarsi senza dubbio
rilevante ai fini della  decisione  del  giudizio,  dal  momento  che
l'espresso  riferimento,   da   parte   del   legislatore   delegato,
all'istituto della sospensione dei termini per  proporre  ricorso  in
luogo  della   interruzione   comporta,   come   logica   conseguenza
(desumibile a livello sistematico dalla semplice lettura degli  artt.
2941 e 2945 cod. civ. sui termini di prescrizione dei diritti nonche'
degli artt. 159 e 160 cod. pen. per i  termini  di  prescrizione  dei
reati) che alla luce  dell'attuale  art.  17,  comma  3  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e senza sollevare  l'incidente  di
costituzionalita'  la  presente  opposizione  andrebbe   in   effetti
dichiarata  inammissibile  «in  limine  litis»  perche'  tardivamente
proposta. 
    In secondo luogo, la questione ad avviso di questo Giudicante  si
presenta altresi' non  manifestamente  infondata,  venendo  l'attuale
formulazione dell'art. 17, comma 3 ad  involgere  ben  3  profili  di
possibile lesione di norme costituzionali: 
    1. - Articolo 3 della Costituzione, in relazione al principio  di
uguaglianza e di ragionevolezza. 
    Il decreto legislativo  in  questione,  recante«Razionalizzazione
delle funzioni Ispettive  in  materia  di  previdenza  sociale  e  di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»,
ha introdotto una nuova duplice fattispecie di ricorso amministrativo
avverso le ordinanze-ingiunzione per violazioni di norme  in  materia
di lavoro, da  intendersi  sempre  alternativo  (principio  del  c.d.
doppio binario) rispetto all'ordinaria opposizione giurisdizionale  a
norma  dell'art.  22  della  legge  24   novembre   1981,   n.   689.
Segnatamente, laddove ci si voglia opporre in linea generale  ad  una
ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione Provinciale del  Lavoro
il ricorso va proposto (art. 16) dinanzi  alla  competente  Direzione
Regionale del Lavoro entro 30 giorni dalla  notifica  dell'ordinanza,
mentre  laddove  si   voglia   contestare   la   sussistenza   o   la
qualificazione del rapporto di lavoro il ricorso andra' proposto  nel
medesimo termine dinanzi al Comitato  regionale  per  i  rapporti  di
lavoro istituito ed operante presso ogni Direzione Regionale, a norma
del successivo art. 17. Tuttavia,  mentre  in  relazione  alla  prima
procedura l'art. 16 al  comma  3  prevede  che  «Il  termine  di  cui
all'articolo 22 della citata legge n. 689  del  1981,  decorre  dalla
notifica del  provvedimento  che  conferma  o  ridetermina  l'importo
dell'ordinanza-ingiunzione  impugnata  ovvero  dalla   scadenza   del
termine fissato per  la  decisione  [60  giorni]»,  lasciando  dunque
intendere che il  termine  di  30  giorni  per  proporre  opposizione
dinanzi al Tribunale comincia integralmente a decorrere  dal  momento
finale del procedimento amministrativo, con riferimento alla  seconda
l'art. 17 al comma  3  in  maniera  inequivocabile  prevede  che  «Il
ricorso sospende i termini, di cui agli articoli 14, 18  e  22  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per  i  ricorsi
giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali» e cio'  non
puo' che comportare la conseguenza che per poter proporre opposizione
dinanzi al Tribunale il soggetto ingiunto disporra' solo della  parte
di termine che residua dopo  aver  detratto  quella  decorsa  tra  la
notifica dell'ordinanza e la proposizione  del  ricorso  al  Comitato
regionale. Orbene, con specifico riguardo al termine di cui  all'art.
22,  appare  evidente  l'irragionevole  disparita'  del   trattamento
processuale in presenza di  situazioni  assolutamente  analoghe  (sui
principi  di  uguaglianza  e  ragionevolezza,  che  nella   decennale
giurisprudenza della Corte costituzionale si -sono  ormai  atteggiati
quali principi di struttura  in  grado  di  condizionare  ogni  fonte
normativa oltre che come garanzia di puntuali  situazioni  giuridiche
soggettive, per brevita' si richiamano solo le storiche decisioni  n.
15 del 1960 e n. 10 del 1980), disciplinate dalla medesima  legge  ed
introdotte con la medesima «ratio», con l'unica differenza costituita
dall'organo innanzi al quale proporre il ricorso  amministrativo,  in
quanto  il  Comitato  regionale  ha  una  composizione   piu'   ampia
(facendone parte il direttore della Direzione regionale  del  lavoro,
che lo presiede, il Direttore regionale  dell'INPS  ed  il  Direttore
regionale dell'INAIL) presumibilmente a causa della maggiore ampiezza
del  «thema  decidendum»,  vertente   anche   sull'esistenza   o   la
qualificazione di rapporti di lavoro. Anzi,  laddove  il  legislatore
delegato  avesse   davvero   voluto   differenziare   la   disciplina
processuale, avrebbe  dovuto  introdurre  la  previsione  di  maggior
favore (ovvero quella che riassegna l'intero termine di 30 giorni per
proporre opposizione dinanzi al Tribunale) proprio in relazione  alla
fattispecie  del  ricorso  dinanzi  al  Comitato  regionale   -   che
oltretutto dispone anche di un termine piu' ampio (90 giorni anziche'
60) per decidere  il  ricorso  -  e  non  viceversa  come  invece  e'
accaduto, e cio' rende forse  ancor  piu'  palese  l'irragionevolezza
della disciplina. 
    2. - Articolo 113, comma 2, della Costituzione in relazione  alla
limitazione della tutela  giurisdizionale  contro  atti  sanzionatori
della pubblica amministrazione. 
    In  proposito,  oltre  alle  argomentazioni  sopra  esposte,   e'
opportuno evidenziare che, siccome il termine per proporre il ricorso
al Comitato regionale e quello per proporre l'opposizione dinanzi  al
Tribunale  hanno  la  medesima  ampiezza  (30  giorni),   alla   luce
dell'attuale regime normativo si  verifica  nella  pratica  la  assai
svantaggiosa situazione per cui, a partire dal momento della notifica
dell'ordinanza ingiunzione, i  due  termini  cominciano  a  decorrere
entrambi, e tuttavia la  «porzione»  utilizzata  per  predisporre  il
ricorso amministrativo va a discapito anche di una parte del  termine
per proporre la futura opposizione  giurisdizionale  (alla  quale  il
soggetto ingiunto senza dubbio non ha dedicato quel lasso  di  tempo,
essendo oltretutto in tale momento  l'opposizione  al  Tribunale  una
mera  eventualita')   che   risultera'   pertanto   irrimediabilmente
compresso. A conferma di questa concreta  e  paradossale  limitazione
della  tutela  giurisdizionale  avverso  un   atto   della   pubblica
amministrazione peraltro di natura sanzionatoria,  puo'  prospettarsi
il caso limite in cui il ricorso al Comitato regionale venga proposto
ritualmente dopo 29 giorni dalla notifica dall'ordinanza ingiunzione,
ed in caso di esito sfavorevole al soggetto ingiunto rimanga un  solo
giorno  libero  per  proporre  ricorso  in  opposizione  innanzi   al
Tribunale competente. 
    3. - Articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega in
relazione all'art. 8, comma 2 lettera  d)  della  legge  14  febbraio
2003, n. 30. 
    Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'  stato  emanato
dal Governo in virtu' della delega contenuta nell'art. 8 della  legge
14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. «legge Biagi») che, al comma 2  lettera
d) imponeva  al  Governo,  quali  principi  e  criteri  direttivi  da
rispettare nella legiferazione, la «semplificazione dei  procedimenti
sanzionatori  amministrativi  e  possibilita'   di   ricorrere   alla
direzione regionale del lavoro». La norma che si  intende  sottoporre
allo scrutinio di costituzionalita' non pare tuttavia aver pienamente
rispettato tali criteri direttivi ed in relazione al ricorso  dinanzi
al Comitato regionale  i  principi  dell'alternativita'  e  del  c.d.
«doppio binario» tra tutela in sede amministrativa e tutela  in  sede
giurisdizionale non sono stati concretamente attuati, se e' vero  che
la drastica riduzione del termine ex art. 22 legge 24 novembre  1981,
n. 689, in  caso  di  esito  infausto  del  procedimento  dinanzi  al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro puo'  ben  costituire  un
serio   deterrente   all'utilizzo   di   tale   innovativo    ricorso
amministrativo, la cui  introduzione  rischierebbe  nella  prassi  di
essere  vanificata   preferendo   i   soggetti   ingiunti   ricorrere
direttamente dinanzi al competente  Tribunale  in  modo  da  avere  a
disposizione l'integrale termine di 30 giorni. E' appena il  caso  di
ricordare  che  la  Corte  costituzionale  si  e'  espressa  in  piu'
occasioni a favore della sindacabilita' di una legge delegata, gia' a
partire dalla nota sentenza n. 3 del 1957. 
    Delle discrasie fino a qui evidenziate pare peraltro  essersi  in
qualche misura avveduto  lo  stesso  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, che nella circolare n.  24  del  24  giugno  2004,
avente ad oggetto «D.lgs. n. 124 del 23 aprile  2004.  Chiarimenti  e
indicazioni  operative»,  alla  pag.  14   commentando   proprio   la
disposizione in questione ha  cosi'  concluso:  «Si  precisa  che  il
ricorso interrompe i termini di cui agli artt.  14,  18  e  22  della
legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla  normativa  vigente  per  i
ricorsi giurisdizionali nei  confronti  dei  verbali  degli  Istituti
previdenziali.». 
    Tale  pur  autorevole  interpretazione  da  parte  di  un  organo
amministrativo non puo' essere tuttavia pienamente idonea  a  svilire
la portata letterale della norma primaria in oggetto, che si  Ritiene
dunque opportuno sottoporre al vaglio della Corte costituzionale  nei
termini e  peri  motivi  esposti,  con  contestuale  sospensione  del
giudizio  che  non  puo'  essere  definito  indipendentemente   dalla
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.