LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1885/2005 promossa con atto di citazione notificato l'11 novembre 2005, da comune di Spino d'Adda rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Linzola del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato in Brescia presso lo studio dell'avv. Fabio Negrini, appellante; Contro: Immobiliare Ca' Nova S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Adavastro del Foro di Pavia e Giovanni Onofri del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata in Brescia presso lo studio di quest'ultimo; Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia; appellati. In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 26-27 maggio 2005, n. 2719/05. Premesso che: in data 18 novembre 1998 il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ha indetto asta pubblica per la vendita di un terreno sito in comune di Spino d'Adda, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato; l'asta e' andata deserta e il Ministero in data 26 giugno 2000 ha pubblicato avviso di vendita del bene a trattativa privata, nel quale si precisava (all'art. 5) che «l'aggiudicazione non potra' ritenersi definitiva in quanto resta condizionata all'eventuale esercizio del diritto di prelazione, da parte degli enti territoriali ai sensi del comma 113, art. 3 della legge n. 662/1996 e dell'art. 14 della legge n. 449/1997» da esercitare «entro quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte di questo ufficio, mediante specifica delibera consigliare»; in data 28 luglio 2000 il bene e' stato aggiudicato al miglior offerente, Immobiliare Ca' Nova S.r.l., dichiarandosi nel verbale che «l'atto definitivo di compravendita potra' essere stipulato ... fatto salvo il diritto di prelazione, da parte degli enti locali territoriali, previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 113»; il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, ha dato comunicazione al comune di Spino d'Adda della avvenuta aggiudicazione in data 1° agosto 2000; il comune ha deliberato l'esercizio della prelazione con delibera della Giunta comunale, in data 7 agosto 2000; la societa' aggiudicataria ha peraltro contestato la idoneita' della delibera in ordine all'esercizio del diritto di prelazione, in quanto non emessa dal Consiglio comunale ma da organo incompetente; a fronte di cio' il comune di Spino d'Adda, con atto n. 46 del 26 settembre 2000 del Consiglio comunale, ha nuovamente deliberato di procedere all'acquisto del fondo al prezzo di aggiudicazione; Immobiliare Ca' Nova S.r.l. con atto di citazione notificato il 27 giugno 2002 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia il Ministero delle finanze e il comune di Spino d'Adda chiedendo, previa se necessario declaratoria di illegittimita' e disapplicazione delle suddette delibere, e accertamento della inefficacia e invalidita' dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del comune (per incompetenza della Giunta e tardivita' della delibera del Consiglio), che venisse dichiarato l'avvenuto perfezionamento del contratto di vendita del bene fra il Ministero e la societa' attrice; il Ministero delle finanze e l'Agenzia del demanio hanno contestato nel merito il fondamento della pretesa, deducendo la idoneita' della manifestazione di volonta' manifestata dalla Giunta del comune, nel termine di legge, al fine del tempestivo esercizio del diritto di prelazione; il comune di Spino d'Adda, oltre a contestare la fondatezza della pretesa, ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 4, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per manifesta irragionevolezza del termine di 15 giorni ivi previsto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle amministrazioni interessate; con sentenza in data 26-27 maggio 2005 il Tribunale di Brescia, ritenuta la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita', e la irritualita-inefficacia dell'esercizio del diritto di prelazione a mezzo di provvedimento della Giunta, trattandosi di delibera di esclusiva competenza del Consiglio comunale, ha accertato e dichiarato l'avvenuto trasferimento in capo alla S.r.l. Immobiliare Ca' Nova della proprieta' dell'immobile; avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Spino d'Adda, riproponendo la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997 che ha interamente sostituito l'art 3, comma 99 della legge n. 662/1996, per contrasto con gli artt. 97 e 3 della Costituzione; la S.r.l. Immobiliare Ca' Nova ha contestato la rilevanza e la fondatezza della eccezione di incostituzionalita', ed ha chiesto il rigetto della impugnazione; il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, quanto alla suddetta eccezione, si sono «rimessi a giustizia». Ritenuto che: oggetto della eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal comune appellante e' l'art. 14, comma 12 della legge n. 449/1997 che ha interamente sostituito il comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; la norma dispone: «all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 e' sostituito dal seguente: 99. I beni immobili e i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata, ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione»; la questione sollevata dal comune non e' manifestamente infondata in quanto la norma in esame impone per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ente pubblico territoriale un termine troppo ristretto, che vanifica lo scopo della norma stessa e pregiudica di fatto l'esercizio del diritto; deve in proposito osservarsi che l'organo competente a manifestare la volonta' dell'ente locale di avvalersi della suddetta prelazione e' unicamente il Consiglio comunale, posto che gli acquisti immobiliari rientrano fra gli «atti fondamentali» rimessi alla competenza esclusiva di tale organo dall'art. 42 T.U.E.L. (principio, questo, affermato anche nella sentenza appellata e che non forma piu' oggetto di contestazione fra le parti); nel breve termine di quindici giorni il comune deve non solo convocare il consiglio, ma anche svolgere tutta la attivita' preliminare, istruire il procedimento, verificare le possibilita' e modalita' di copertura della spesa, prevedere eventualmente le necessarie modifiche al bilancio, e poi valutare la convenienza e l'interesse pubblico all'acquisto in base ad una indispensabile e apposita indagine di fatto; non puo' del resto sostenersi che la ristrettezza del termine sia giustificata da ragioni di urgenza e di tempestivita' dell'intero procedimento di dismissione del bene da parte dello Stato, posto che la legge in questione non contiene e non impone alcun altro termine (nel caso in esame l'asta era stata indetta due anni prima); ne' puo' ritenersi che la scelta del legislatore sia giustificata dalla precedente pubblicazione dell'avviso di vendita a trattativa privata, trattandosi di elemento non sufficiente a provocare anticipatamente il procedimento finalizzato alla adozione della delibera consiliare, posto che la concreta opportunita' di esercitare oppure no il diritto di prelazione non puo' essere valutata ipoteticamente e preventivamente, ma solo a seguito della comunicazione della aggiudicazione, non essendo dato di sapere, in precedenza, quali saranno le condizioni e il prezzo oggetto del contratto nel quale l'ente dovrebbe subentrare; la scelta di un termine tanto breve, non imposta da ragioni di urgenza, e che non tiene conto dei tempi necessari per il funzionamento dei competenti organi comunali, appare quindi in contrasto con l'art. 97 Cost. a norma del quale il legislatore deve assicurare il buon andamento della amministrazione, garantendo alla stessa le condizioni per poter operare utilmente nel pubblico interesse, nel rispetto delle norme che ne regolano le competenze; la norma in esame appare poi irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., se raffrontata alle altre ipotesi analoghe, di esercizio del diritto di prelazione, previste dall'ordinamento: nessuna altra norma prevede un termine tanto breve; nei rapporti fra privati e' previsto il termine di trenta giorni (art. 8, legge n. 560/1965 in tema di contratti agrari) o di sessanta giorni (art. 732 c.c., fra i coeredi; art. 38, della legge n. 392/1978, in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo); ma, in particolare per gli enti pubblici, e proprio in considerazione del maggior tempo del quale gli stessi necessitano per formulare e formalizzare la volonta' di esercitare il diritto di prelazione, il termine e' previsto almeno in due mesi (art. 1, comma 16, della legge n. 560/1993 in tema di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; art. 61 decreto legislativo n. 42/2004 in tema di alienazione di beni culturali e ambientali) o anche in tre mesi (art. 15, comma 6, per la prelazione in caso di trasferimenti a titolo oneroso della proprieta' di terreni siti all'interno delle riserve e aree protette); particolarmente significativo, in proposito, e' il riferimento al nuovo testo unico sulla tutela dei beni di interesse culturale e ambientale, non solo per la analoga ratio che dovrebbe governare entrambe le ipotesi in esame, ma anche perche' il piu' lungo termine di due mesi e' previsto non solo a favore dello Stato (art. 61), ma anche a favore degli enti territoriali (art. 62); il raffronto con le disposizioni citate evidenzia che anche per le ipotesi di cui alla legge in esame il termine per l'esercizio del diritto di prelazione avrebbe dovuto essere fissato in sessanta giorni, trattandosi di misura coerente con quella di casi analoghi ed idonea a soddisfare le esigenze dell'ente locale, senza dilatare ingiustificatamente i tempi del procedimento, e quindi senza pregiudicare la posizione dell'aggiudicatario; l'eccezione in esame e' poi rilevante ai fini della decisione; non viene infatti contestata in questa sede la competenza esclusiva del Consiglio comunale ad esercitare il diritto di prelazione, e la delibera del consiglio comunale del comune di Spino d'Adda, a seguito della comunicazione 1° agosto 2000, e' stata adottata il 26 settembre 2000, tardivamente rispetto al termine breve imposto dalla legge, ma tempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni da ritenere ragionevole e congruo; l'accoglimento della eccezione comporterebbe quindi l'accoglimento dell'appello e della domanda formulata dal comune;