IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa iscritta al n. 544/2010 r.g. promossa da Il  Castello
Service societa' cooperativa (avv. Stefano Leuzzi), ricorrente; 
    Contro Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
societa' di  cartolarizzazione  dei  crediti  INPS  (S.C.C.I),  (avv.
Rossella Quarta), convenuto. 
    Oggetto: ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di  credito
previdenziale ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella  causa
iscritta. 
    Il Giudice all'udienza del  14  aprile  2011  ha  pronunziato  la
seguente ordinanza. 
 
                              Premesso 
 
    che la cartella esattoriale opposta ha ad  oggetto  i  contributi
previdenziali  richiesti  alla  societa'  cooperativa  ricorrente  in
relazione  al   maggior   imponibile   retributivo   e   contributivo
determinato dall'applicazione dell'art. 7, quarto comma del  d.l.  31
dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
    che, in particolare, l'ente  previdenziale  ha  ritenuto  che  la
cooperativa opponente avrebbe dovuto  fare  applicazione,  quanto  al
trattamento   retributivo   e   normativo    (e,    conseguentemente,
previdenziale) del CCNL AGCI, ANST-LEGACOOP,  CONFCOOPERATIVE  (parte
datoriale)  -  FILT-CGIL,  FIT-CISL  e  UIL  TRASPORTI   (parte   dei
lavoratori) anziche'  del  diverso  CCN  LUNCI  (parte  datoriale)  -
CONFSAL (parte dei lavoratori) (vedi verbale di accertamento, qui  da
intendersi integralmente richiamato e trascritto); 
    che l'art. 7, quarto comma del d.l. 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31,  testualmente  dispone:
«Fino alla completa attuazione della normativa in  materia  di  socio
lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita'  di
contratti  collettivi   della   medesima   categoria,   le   societa'
cooperative  che  svolgono  attivita'   ricomprese   nell'ambito   di
applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri  soci
lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, i trattamenti economici complessivi non  inferiori  a  quelli
dettati  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nella categoria»; 
    Considerato, circa la rilevanza: 
        che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale  (oggetto
del presente giudizio) si fonda sull'applicazione dell'art. 7, quarto
comma del d.l. 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito  con  legge  28
febbraio 2008,  n.  31;  che  quindi  la  disposizione  deve  trovare
applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento
della questione di costituzionalita' discenderebbe un  mutamento  nel
quadro normativo di riferimento; 
    Considerato, circa la non manifesta infondatezza: 
        che, come gia' chiarito dalla Corte  costituzionale,  «l'art.
39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta'  sindacale
e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si  garantiscono
la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la  liberta'
delle associazioni che ne derivano; con l'altro  si  garantisce  alle
associazioni sindacali di  regolare  i  conflitti  di  interessi  che
sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale
poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia
stipulato in conformita' di una determinata procedura e  da  soggetti
forniti di determinati requisiti. Una legge,  la  quale  cercasse  di
conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione,
che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo,  a
tutti gli appartenenti alla categoria  alla  quale  il  contratto  si
riferisce, in  materia  diversa  da  quella  stabilita  dal  precetto
costituzionale,   sarebbe   palesemente   illegittima»   (cosi',   in
motivazione, Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106); 
        che la disposizione attribuisce in  effetti  efficacia  «erga
omnes» a contratti collettivi di tipo «normativo» e non semplicemente
ad accordi «gestionali» (cedi Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268); 
        che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga  omnes
al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione
prescinde totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o
meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti  ex  art.  36
Cost.; 
        che la  disposizione,  pur  avendo  carattere  apparentemente
transitorio  («Fino  alla  completa  attuazione  della  normativa  in
materia di socio lavoratore di societa' cooperative») non  specifica,
in realta', alcun limite temporale preciso di efficacia;