Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; 
    Nei  confronti  della  regione  Piemonte,  in  persona  del   suo
Presidente per la dichiarazione della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4 e dell'art. 5 della legge regionale 27  luglio  2011,  n.
13, recante: «Disposizioni urgenti in materia di  commercio»  (B.U.R.
n. 31 del 4 agosto 2011). 
    L'art. 4  della  legge  regionale  n.  13  del  2011,  che  detta
«disposizioni urgenti in materia di commercio»,  modifica  l'art.  10
della legge  regionale  12  novembre  1999,  n.  28,  in  materia  di
commercio su aree pubbliche (Disciplina,  sviluppo  e  incentivazione
del commercio in Piemonte in attuazione del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 114), introducendo i commi 1 e 2. 
    In particolare il comma 1 del citato art. 4, stabilisce  che  «il
rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio
del  commercio  su  area  pubblica  non  rientrano   nell'ambito   di
applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.
59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai  servizi  nel
mercato interno), in quanto attivita' non  limitate  dalla  scarsita'
delle risorse naturali o dalle capacita' tecniche disponibili e per i
motivi  imperativi  di  interesse  generale  ascrivibili,  ai   sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n.  59/2010,
all'ordine  pubblico,  alla   sicurezza   pubblica,   all'incolumita'
pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema  di
sicurezza sociale e alla tutela dei consumatori». Il  medesimo  comma
dispone inoltre che «la durata della validita' delle  concessioni  e'
disciplinata dalla normativa vigente». 
    Senonche' l'art. 16 dell'anzidetto decreto legislativo  26  marzo
2010, n. 59 - che costituisce «attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno», in quanto riproduce  l'art.
12 della medesima direttiva - cosi' dispone: 
    «1. Nelle ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli  autorizzatoci
disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per
ragioni correlate alla  scarsita'  delle  risorse  naturali  o  delle
capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una
procedura di selezione tra i candidati potenziali  ed  assicurano  la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri
ordinamenti, dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad  assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. 
    2.  Nel  fissare  le  regole  della  procedura  di  selezione  le
autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute
pubblica, di obiettivi di politica  sociale,  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori dipendenti  ed  autonomi,  della  protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi  imperativi   d'interesse   generale   conformi   al   diritto
comunitario. 
    3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio
del titolo autorizzatorio. 
    4. Nei casi di cui al comma 1 il  titolo  e  rilasciato  per  una
durata limitata e non  puo'  essere  rinnovato  automaticamente,  ne'
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente  o  ad  altre
persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo». 
    La norma statale esplicita, dunque, il  principio  contenuto  nel
punto 62 del Considerando premesso alla direttiva 2006/123/CE, ove si
afferma che «nel caso in cui il numero di autorizzazioni  disponibili
per una determinata attivita' sia limitato per  via  della  scarsita'
delle risorse naturali  o  delle  capacita'  tecniche,  e'  opportuno
prevedere  una  procedura  di   selezione   tra   diversi   candidati
potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza,  la
qualita' e le condizioni di offerta di servizi a  disposizione  degli
utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e  di
imparzialita' e l'autorizzazione cosi' rilasciata non dovrebbe  avere
una  durata  eccessiva,   non   dovrebbe   poter   essere   rinnovata
automaticamente  o  conferire  vantaggi  al  prestatore  uscente.  In
particolare, la durata dell'autorizzazione concessa  dovrebbe  essere
fissata in modo da non restringere o limitare la  libera  concorrenza
al di la' di quanto e' necessario per garantire l'ammortamento  degli
investimenti e la  remunerazione  equa  dei  capitali  investiti.  La
presente disposizione non dovrebbe ostare  a  che  gli  Stati  membri
limitino il  numero  di  autorizzazioni  per  ragioni  diverse  dalla
scarsita' delle risorse  naturali  o  delle  capacita'  tecniche.  Le
autorizzazioni in  questione  dovrebbero  comunque  ottemperare  alle
altre disposizioni della presente direttiva  relative  ai  regimi  di
autorizzazione». 
    La  norma  regionale  in  esame,  invece,  afferma   in   maniera
apodittica che  il  rilascio  ed  il  rinnovo  delle  concessioni  di
posteggio  per  l'esercizio  del  commercio  su  area  pubblica   non
rientrano nell'ambito di applicazione della norma statale (la  quale,
pero', costituisce doverosa attuazione dei sopra descritti  principi)
stabilendo altresi' che la durata della validita'  delle  concessioni
sia disciplinata dalla vigente normativa. 
    In tal modo il  legislatore  regionale  introduce  una  norma  di
interpretazione  autentica  della  legge  statale  (in   particolare,
dell'art. 16 del decreto legislativo n.  59/2010);  l'interpretazione
che ne viene data e', infatti, che le concessioni di posteggio per il
commercio su area pubblica non rientrano tra le ipotesi di  scarsita'
di risorse naturali, prese in considerazione dalla norma statale  per
farne  discendere  l'obbligo   di   una   procedura   di   selezione;
conseguentemente, e' esclusa l'applicazione della disposizione  dello
Stato nel territorio della regione. 
    Cosi' intesa, la norma regionale viola  la  potesta'  legislativa
dello Stato in relazione all'art. 117,  comma  2,  lettera  1)  della
Costituzione. Indipendentemente  dalla  correttezza  della  soluzione
interpretativa, non e' consentito al  legislatore  regionale  fornire
un'interpretazione autentica di una norma  statale,  in  quanto  cio'
presupporrebbe  la  sussistenza  della   potesta'   legislativa.   In
sostanza, perche' possa aversi interpretazione autentica, occorre che
vi sia  coincidenza  tra  il  soggetto  cui  risale  la  disposizione
interpretata e  quello  cui  risale  la  disposizione  interpretante.
Quella di interpretazione autentica «e' una legge  espressione  della
potesta'  legislativa  -  e  non  gia'  di  una  soggettiva  volonta'
"chiarificatrice" del suo autore», il che implica  che  «l'emanazione
di una legge di interpretazione autentica presuppone  la  sussistenza
della  potesta'  legislativa  da   parte   dell'organo   legiferante»
(cfr.Corte Cost., sent. n. 232 del 2006). 
    Deve  inoltre  considerarsi  che  il  commercio  ambulante   puo'
svolgersi solo su suolo pubblico disponibile a tal fine e,  visto  il
carattere circoscritto  di  tale  risorsa,  le  norme  comunitarie  e
nazionali impongono, al fine di consentire un accesso al  mercato  su
base paritaria,  che  le  autorizzazioni  alla  vendita  nei  mercati
ambulanti abbiano durata limitata. 
    Il periodo per il quale vengono concesse le  autorizzazioni  deve
essere tale da consentire al prestatore di recuperare il costo  degli
investimenti  e  ottenerne  un  giusto  rendimento,  ma  e'  comunque
necessario attuare  una  procedura  di  selezione  specifica  per  il
rilascio  di  dette   autorizzazioni,   allo   scopo   di   garantire
imparzialita'  e  trasparenza,  nonche'  condizioni  di   concorrenza
aperta. 
    Risulta pertanto evidente il contrasto della norma regionale  con
i principi comunitari contenuti nelle citate  norme  della  direttiva
2006/123/CE nonche' del decreto legislativo n. 59/2010, in violazione
quindi dell'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  per  mancato
rispetto dei vincoli comunitari, nonche' della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di tutela della concorrenza  di  cui  all'art.
117 secondo comma lettera e) della Costituzione. 
    Le  medesime  considerazioni  valgono  anche  in   relazione   al
successivo art. 5, con il quale il legislatore regionale, sostituendo
l'art. 11 della citata legge regionale n. 28/1999, introduce apposite
disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, non recependo
i principi di cui al ricordato art. 16  del  decreto  legislativo  n.
59/2010, in particolare per quel che riguarda il divieto del  rinnovo
automatico delle concessioni, in  violazione  quindi  dell'art.  117,
commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione.