Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in Napoli, per l'impugnazione della legge della Regione Campania del 4 agosto 2011 n.14, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 4 agosto 2011, recante «disposizioni urgenti in materia di finanza regionale», con specifico riguardo agli articoli 1 comma 19 e 1 comma 35. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 4 agosto 2011 e' stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2011 n.14, recante «disposizioni urgenti in materia di finanza regionale». Ai sensi del comma 19 dell'art. 1 cit. «la Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformita' al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed in osservanza dei seguenti criteri generali: a) validita' triennale del calendario venatorio regionale; b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole; c) rispetto della vigente normativa nazionale e regionale incidente in materia; d) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa». L'articolo 1, comma 35, inserisce nell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 il comma 237-nonies ai sensi del quale «se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237-sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007, ferma restando la procedura di accreditamento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti. Lo stesso comma 35 inserisce nella legge regionale n. 4 citata il comma 237-octodecies, in sostituzione del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, il cui nuovo testo risulta il seguente: «5. Al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (Hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (residenze sanitarie assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le ASL possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanzaria». Le citate disposizioni sono da ritenersi illegittime alla stregua del seguenti Motivi 1. Quanto all'art. 19, comma 1: violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. La disciplina dell'attivita' venatoria, conformemente alla previsione costituzionale di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, contenuta nell'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost., e' dettata dalla legge n. 157/1992, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 157, le Regioni possono intervenire nella regolamentazione dei periodi dell'attivita' venatoria, individuati nel precedente primo comma della disposizione, «per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali.». Le modalita' di detto intervento cono cosi' regolate dallo stesso comma 2: «Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta». Infine, il quarto comma dell'art. 18 dispone che «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3». Il procedimento regolato dalle disposizioni in esame e' finalizzato a garantire che l'attivita' venatoria si e' esercitata in maniera differenziata sul territorio, cosicche' il prelievo delle varie specie cacciatili risulti controllato secondo criteri di sostenibilita', con particolare riferimento alle distinzioni temporali e all'indicazione del numero massimo di capi che possono essere abbattuti nella singola giornata di attivita' venatoria. Per contro, le previsioni dettate nell'articolo 19, comma 1 della l.r. n. 14/ 2011, presentandosi prive del richiamo alla disciplina sopra descritta, e limitandosi a prevedere l'emanazione di un calendario venatorio su base triennale, vanno considerate in contrasto con le norme statali costituenti standards uniformi in materia di tutela dell'ambiente e pertanto violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale. Mette conto richiamare al riguardo il principio per cui «la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale e' consentito l'esercizio venatorio e' ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2000 9.03 113 del 2006, nonche', successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010)» (cosi' Corte cost. sent. n. 191/2011). 2. - Quanto all'art. 1, comma 35 nella parte in cui introduce il comma 237-nonies nella legge regionale n. 4/2011: violazione dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione. Il nuovo comma 237-nonies, introdotto nell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 dal comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale in esame, il cui testo e' stato riportato supra, in premessa, dispone che se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237-sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento. La fattispecie dell'esubero delle richieste di accreditamento in confronto al fabbisogno regionale, in altri termini, e' definita sull'esclusivo parametro del numero di domande presentate dalle sole strutture private. La previsione contrasta con un principio fondamentale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, e conseguentemente con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. A mente dell'articolo 8-quater, comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, infatti, «In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative». Posto che, in virtu' dell'espressa previsione contenuta nell'art. 19 comma 1 dello stesso d.lgs. n. 502/92, la disposizione poc'anzi riportata costituisce principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. (Corte cost. sent. 200/2005), essa risulta vulnerata allorche' si modifichi il criterio di verifica del superamento del fabbisogno, facendo riferimento alle sole domande di accreditamento avanzate dalle strutture sanitarie private, anziche' computando a tal fine anche la capacita' produttiva delle strutture pubbliche. 3. - Quanto all'art. 1, comma 35 nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies nella legge regionale n. 4/2011: violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Infine, merita di essere censurata, per contrasto con il medesimo parametro costituzionale gia' esaminato, sia pure con esclusivo riferimento alla competenza statale in tema di coordinamento della finanza pubblica, la norma contenuta nell'articolo 1, comma 35 della l.r. n. 14, nella parte in cui inserisce nella l.r. n. 4/2011 il comma 237-octodecies, in sostituzione del quinto comma dell'articolo 8 della l.r. n. 18/2008, ammettendo, come si e' visto nella premessa del presente ricorso, la possibilita' che strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti operino in regime di accreditamento. Viene realizzato in tal modo un intervento della legislazione regionale in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie, che esula dal riparto di competenze fissato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.