Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica con sede  in  Napoli,  per  l'impugnazione
della legge della Regione Campania del 4 agosto 2011 n.14, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  52  del  4  agosto  2011,
recante «disposizioni urgenti in materia di finanza  regionale»,  con
specifico riguardo agli articoli 1 comma 19 e 1 comma 35. 
    Nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Campania  n.  52  del  4
agosto 2011 e' stata pubblicata la  legge  regionale  4  agosto  2011
n.14, recante «disposizioni urgenti in materia di finanza regionale». 
    Ai sensi del comma 19 dell'art. 1 cit. «la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a disciplinare con regolamento  il  calendario  venatorio
della Regione Campania e relativo regolamento, sentita la Commissione
consiliare permanente competente per materia, in base alla competenza
legislativa della Regione nella materia della caccia, in  conformita'
al Titolo V della parte seconda della Costituzione ed  in  osservanza
dei seguenti criteri generali: 
        a) validita' triennale del calendario venatorio regionale; 
        b) tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole; 
        c) rispetto della vigente  normativa  nazionale  e  regionale
incidente in materia; 
        d) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia  ed
economicita' dell'azione amministrativa». 
    L'articolo 1, comma 35, inserisce  nell'articolo  1  della  legge
regionale n. 4/2011 il comma 237-nonies ai sensi  del  quale  «se  il
numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che  hanno
presentato la  domanda  ai  sensi  del  comma  237-sexies  eccede  il
fabbisogno    programmato    a    livello    regionale,    ai    fini
dell'accreditamento  si  tiene  conto  dell'ordine   cronologico   di
acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento  istituzionale
presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007,  ferma  restando
la procedura di accreditamento in esubero disciplinata  dai  medesimi
regolamenti. 
    Lo stesso comma 35 inserisce nella legge regionale n. 4 citata il
comma 237-octodecies, in sostituzione del  comma  5  dell'articolo  8
della legge regionale n. 16/2008,  il  cui  nuovo  testo  risulta  il
seguente: 
    «5. Al fine  di  colmare  la  carenza  regionale  di  offerta  in
specifici ambiti assistenziali,  le  strutture  destinate  a  erogare
prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (Hospice)  e
di assistenza a disabili e  anziani  non  autosufficienti  (residenze
sanitarie assistenziali), che siano state autorizzate  all'esercizio,
possono, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, operare in
regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle
procedure per la conferma dell'accreditamento. Con dette strutture le
ASL possono stipulare  contratti,  nei  limiti  fissati  da  appositi
provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanzaria». 
    Le citate disposizioni sono da ritenersi illegittime alla stregua
del seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Quanto all'art. 19, comma  1:  violazione  dell'articolo  117,
comma 2, lett. s) della Costituzione. 
    La  disciplina  dell'attivita'  venatoria,   conformemente   alla
previsione costituzionale di  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di  tutela  dell'ambiente   e   dell'ecosistema,   contenuta
nell'articolo 117, comma 2, lett. s) Cost., e' dettata dalla legge n.
157/1992, recante «Norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio». 
    In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 3  e
4 dell'articolo 18 della legge n. 157, le Regioni possono intervenire
nella  regolamentazione   dei   periodi   dell'attivita'   venatoria,
individuati nel  precedente  primo  comma  della  disposizione,  «per
determinate specie e in relazione alle  situazioni  ambientali  delle
diverse realta' territoriali.». 
    Le modalita' di detto intervento cono cosi' regolate dallo stesso
comma  2:  «Le  regioni  autorizzano  le  modifiche   previo   parere
dell'Istituto nazionale per la  fauna  selvatica.  I  termini  devono
essere comunque contenuti tra  il  1°  settembre  ed  il  31  gennaio
dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al  comma
1.  L'autorizzazione  regionale  e'  condizionata   alla   preventiva
predisposizione di  adeguati  piani  faunistico-venatori.  La  stessa
disciplina  si  applica  anche  per  la  caccia  di  selezione  degli
ungulati, sulla base di piani  di  abbattimento  selettivi  approvati
dalle regioni; la caccia  di  selezione  agli  ungulati  puo'  essere
autorizzata  a  far  tempo  dal  1°  agosto  nel  rispetto  dell'arco
temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni  relative
agli ungulati, le regioni possono posticipare,  non  oltre  la  prima
decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a
specie determinate e  allo  scopo  sono  obbligate  ad  acquisire  il
preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale  devono  uniformarsi.  Tale
parere  deve  essere  reso,  sentiti  gli  istituti   regionali   ove
istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta». 
    Infine, il quarto comma dell'art. 18  dispone  che  «Le  regioni,
sentito l'Istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica,  pubblicano,
entro e non  oltre  il  15  giugno,  il  calendario  regionale  e  il
regolamento relativi all'intera annata  venatoria,  nel  rispetto  di
quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3». 
    Il  procedimento  regolato  dalle  disposizioni   in   esame   e'
finalizzato a garantire che l'attivita' venatoria si e' esercitata in
maniera differenziata sul territorio,  cosicche'  il  prelievo  delle
varie  specie  cacciatili  risulti  controllato  secondo  criteri  di
sostenibilita',  con   particolare   riferimento   alle   distinzioni
temporali e all'indicazione del numero massimo di  capi  che  possono
essere abbattuti nella singola giornata di attivita' venatoria. 
    Per contro, le previsioni dettate nell'articolo 19, comma 1 della
l.r. n. 14/ 2011, presentandosi prive del  richiamo  alla  disciplina
sopra  descritta,  e  limitandosi  a  prevedere  l'emanazione  di  un
calendario  venatorio  su  base  triennale,  vanno   considerate   in
contrasto con le norme  statali  costituenti  standards  uniformi  in
materia di tutela dell'ambiente  e  pertanto  violano  la  competenza
esclusiva statale in materia di tutela ambientale. 
    Mette conto richiamare al  riguardo  il  principio  per  cui  «la
disciplina  statale  che  delimita  il  periodo  entro  il  quale  e'
consentito l'esercizio  venatorio  e'  ascrivibile  al  novero  delle
misure  indispensabili  per  assicurare   la   sopravvivenza   e   la
riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia  della
tutela  dell'ambiente,  vincolante  per  il   legislatore   regionale
(sentenze  n.  272   del   2000   9.03   113   del   2006,   nonche',
successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010)»  (cosi'
Corte cost. sent. n. 191/2011). 
    2. - Quanto all'art. 1, comma 35 nella parte in cui introduce  il
comma  237-nonies  nella  legge  regionale  n.   4/2011:   violazione
dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione. 
    Il nuovo comma 237-nonies, introdotto nell'articolo 1 della legge
regionale  n.  4/2011  dal  comma  35  dell'articolo  1  della  legge
regionale in esame,  il  cui  testo  e'  stato  riportato  supra,  in
premessa, dispone che  se  il  numero  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi  del
comma  237-sexies  eccede  il  fabbisogno   programmato   a   livello
regionale, ai fini dell'accreditamento  si  tiene  conto  dell'ordine
cronologico   di   acquisizione   delle    pregresse    istanze    di
accreditamento. 
    La fattispecie dell'esubero delle richieste di accreditamento  in
confronto al fabbisogno regionale,  in  altri  termini,  e'  definita
sull'esclusivo parametro del numero di domande presentate dalle  sole
strutture private. 
    La previsione contrasta con un principio fondamentale in  materia
di tutela della salute e di coordinamento della finanza  pubblica,  e
conseguentemente con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    A mente dell'articolo 8-quater, comma 8 del d.lgs.  n.  502/1992,
infatti, «In  presenza  di  una  capacita'  produttiva  superiore  al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3,  lettera
b), le regioni e le unita' sanitarie locali  attraverso  gli  accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a  porre  a
carico del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di  attivita'
comunque non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi  della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in
assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo  ai  sensi
dell'articolo 13, si procede, con le modalita'  di  cui  all'articolo
28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  alla
revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,  in
misura proporzionale al concorso a tale superamento  apportato  dalle
strutture  pubbliche  ed  equiparate,  dalle  strutture  private  non
lucrative e dalle strutture private lucrative». 
    Posto che, in virtu' dell'espressa previsione contenuta nell'art.
19 comma 1 dello stesso d.lgs. n. 502/92,  la  disposizione  poc'anzi
riportata costituisce principio fondamentale ai sensi  dell'art.  117
Cost. (Corte cost. sent. 200/2005), essa risulta vulnerata  allorche'
si modifichi il criterio di verifica del superamento del  fabbisogno,
facendo riferimento alle  sole  domande  di  accreditamento  avanzate
dalle strutture sanitarie private, anziche'  computando  a  tal  fine
anche la capacita' produttiva delle strutture pubbliche. 
    3. - Quanto all'art. 1, comma 35 nella parte in cui introduce  il
comma 237-octodecies nella  legge  regionale  n.  4/2011:  violazione
dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 
    Infine, merita di essere censurata, per contrasto con il medesimo
parametro costituzionale  gia'  esaminato,  sia  pure  con  esclusivo
riferimento alla competenza statale in tema  di  coordinamento  della
finanza pubblica, la norma contenuta nell'articolo 1, comma 35  della
l.r. n. 14, nella parte in cui inserisce  nella  l.r.  n.  4/2011  il
comma 237-octodecies, in sostituzione del quinto comma  dell'articolo
8 della l.r. n. 18/2008, ammettendo, come si e' visto nella  premessa
del presente ricorso,  la  possibilita'  che  strutture  destinate  a
erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali e di
assistenza a disabili e anziani non autosufficienti operino in regime
di accreditamento. 
    Viene realizzato in tal modo  un  intervento  della  legislazione
regionale in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie, che
esula dal riparto di competenze fissato dal terzo comma dell'articolo
117 della Costituzione.