Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80221030587) presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, PEC: ags_m2@ mailcert.avvocaturastato.it - Fax 0696514000; Nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria del 10 agosto 2011 n. 30, pubblicata il 10 agosto 2011 nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n. 14 del 10 agosto 2011, recante «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche», ove in particolare all'art. 1, comma 1, si prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia». Il suddetto art. 1 e' impugnato anche nei commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti. Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre 2011, perche' in contrasto con gli artt. 97 e 117, secondo comma della Costituzione in relazione ai principi del pubblico concorso e della tutela della salute. 1) Con la legge n. 30/2011, il legislatore regionale si e' proposto di regolarizzare, mediante una disciplina definita transitoria perche' diretta ad operare per una sola volta, la situazione di farmacisti titolari in via provvisoria e da almeno 3 anni di farmacie ottenute mediante scorrimento della graduatoria del concorso regionale bandito nel 1997, che non abbiano gia' usufruito nel decennio antecedente l'emanazione della legge di altro analogo beneficio. La legge presenta tuttavia profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, che ne costituisce in realta' l'intero corpo normativo, poiche' il complesso omogeneo di norme ivi contenuto, che, come detto, prevedono e disciplinano il conferimento per una sola volta della titolarita' delle farmacie a favore di coloro che ne abbiano la gestione provvisoria almeno da tre anni, eccede dalle competenze regionali, contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1988, al punto 2.4.1. del «Considerato in diritto») dell'assegnazione della titolarita' delle farmacie in base ad un concorso pubblico e incide pertanto direttamente e necessariamente su interessi di cui soltanto il legislatore statale puo' disporre. La legislazione statale di riferimento, in subjecta materia, e' costituita dall'art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326), secondo il quale «salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione..» ha luogo a seguito della vincita di un concorso, bandito ogni quattro anni dalla regione, e consistente in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei quali fa conseguire 1'idoneita', in base al disposto del d.P.C.M. n. 268 del 30 marzo 1994. Secondo il legislatore statale dunque l'assegnazione del servizio farmaceutico, in ragione della finalita' pubblica che esso e' destinato a svolgere quanto meno perche' il servizio di distribuzione dei farmaci attiene in maniera peculiare alla sfera della tutela della salute, necessita per oggettive esigenze di buon funzionamento dello stesso, del pubblico concorso. Ne' a diversa conclusione puo' condurre l'incipit dell'art. 48, «salvo diversa disciplina regionale», atteso che l'inciso non puo' ovviamente essere letto nel senso di lasciare al legislatore regionale la facolta' di poter derogare alla natura precettiva della disposizione; tanto perche', al contrario, essa, contenendo una normativa di principio di ordine generale, come tale valida su tutto il territorio nazionale, e' nel suo nucleo centrale inderogabile. A ben vedere, la ratio legis sottesa all'incipit normativo e' ben altra: fermo l'obbligo dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante procedura concorsuale, cio' che potrebbe al piu' ritenersi non vincolante sono le modalita' esecutive ad essa connesse, nonostante siano comunque ivi dal legislatore statale delineate, e cosi', per es., potrebbe ipotizzarsi una possibile competenza del legislatore regionale in ordine alla scelta del quando e del come scadenzare i concorsi e/o decidere la validita' temporale della graduatoria concorsuale. Alla luce della riferita normativa statale, appare palese come la norma regionale, nel disciplinare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie prevedendone la sanatoria tramite 1'assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarita', violi in primis il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., quale regola tesa a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale, assicurando la parita' di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione. Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 177/1988, punto.2.4.2.) ha avuto modo di chiarire che l'assegnazione della titolarita' di farmacie in base ad un pubblico concorso «costituisce principio di carattere generale cui puo' derogarsi solo in via eccezionale e provvisoria», poiche' «incide direttamente e necessariamente su interessi di cui soltanto il legislatore statale puo' disporre», nel rilievo che, essendo, sotto il profilo funzionale, i farmacisti concessionari di un pubblico servizio, la regola del concorso costituisce lo strumento piu' idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalita' ed esperienza, a garanzia dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio. E' dunque la stessa Corte costituzionale che qualifica come principio di carattere generale che l'assegnazione delle farmacie avvenga tramite pubblico concorso. Dalla natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, deriva l'ulteriore profilo di contrasto della norma in esame con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Sotto quest'ultimo aspetto, la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di sottolineare (cfr. tra le altre, la sent. n. 295 del 2009) che, ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione, la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta «al titolo di competenza concorrente della tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attivita' economica di rivendita dei farmaci e' preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute (..)». Sotto questo profilo, la norma regionale in esame indubbiamente contrasta pertanto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, laddove sottrae al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche, senza peraltro che il legislatore regionale abbia specificatamente evidenziato la sussistenza di una particolare, eccezionale ed urgente situazione tale da necessitare tale intervento normativo.