Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (c.f.
80188230587) rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (c.f. 80221030587)  presso  i  cui  uffici  in  Roma,  via  dei
Portoghesi     n.     12     e'     domiciliato,     PEC:     ags_m2@
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    Nei confronti della Regione Calabria in  persona  del  Presidente
della Giunta regionale p.t. per la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Calabria del 10 agosto  2011
n. 30, pubblicata il 10 agosto 2011 nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n.
14 del 10 agosto 2011, recante «Disposizioni transitorie  in  materia
di assegnazioni di sedi farmaceutiche», ove in  particolare  all'art.
1, comma 1, si prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gestiscono da almeno  tre  anni  in  via
provvisoria  una  sede  farmaceutica,  attribuita  ai   sensi   della
legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per  una
sola volta la titolarita' della farmacia». 
    Il suddetto art. 1 e' impugnato anche  nei  commi  successivi  al
comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti. 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre  2011,  perche'
in contrasto con gli artt. 97 e 117, secondo comma della Costituzione
in relazione ai principi del pubblico concorso e della  tutela  della
salute. 
    1) Con la legge  n.  30/2011,  il  legislatore  regionale  si  e'
proposto  di  regolarizzare,   mediante   una   disciplina   definita
transitoria perche'  diretta  ad  operare  per  una  sola  volta,  la
situazione di farmacisti titolari in via provvisoria e  da  almeno  3
anni di farmacie ottenute mediante scorrimento della graduatoria  del
concorso regionale bandito nel 1997, che non abbiano  gia'  usufruito
nel decennio antecedente l'emanazione della legge  di  altro  analogo
beneficio. 
    La   legge   presenta   tuttavia   profili   di    illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art.  1,  che  ne  costituisce  in
realta' l'intero corpo normativo, poiche' il  complesso  omogeneo  di
norme ivi contenuto, che, come detto,  prevedono  e  disciplinano  il
conferimento per una sola volta della titolarita'  delle  farmacie  a
favore di coloro che ne abbiano la gestione provvisoria almeno da tre
anni, eccede dalle competenze regionali, contenendo una palese deroga
al principio generale  (ribadito  dalla  Corte  costituzionale  nella
sentenza n. 177  del  1988,  al  punto  2.4.1.  del  «Considerato  in
diritto») dell'assegnazione della titolarita' delle farmacie in  base
ad  un  concorso  pubblico   e   incide   pertanto   direttamente   e
necessariamente su interessi di cui soltanto il  legislatore  statale
puo' disporre. 
    La legislazione statale di riferimento, in subjecta  materia,  e'
costituita dall'art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del  2003
(convertito, con modificazioni in legge 24 novembre  2003,  n.  326),
secondo il quale «salvo diversa disciplina regionale, il conferimento
delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione..»  ha
luogo a seguito della vincita di un concorso,  bandito  ogni  quattro
anni dalla regione, e  consistente  in  una  selezione  basata  sulla
valutazione di titoli  professionali  e  su  una  prova  attitudinale
espletata attraverso quiz,  il  superamento  del  70%  dei  quali  fa
conseguire 1'idoneita', in base al disposto del d.P.C.M. n.  268  del
30 marzo 1994. 
    Secondo il legislatore statale dunque l'assegnazione del servizio
farmaceutico,  in  ragione  della  finalita'  pubblica  che  esso  e'
destinato a svolgere quanto meno perche' il servizio di distribuzione
dei farmaci attiene in maniera  peculiare  alla  sfera  della  tutela
della salute, necessita per oggettive esigenze di buon  funzionamento
dello stesso, del pubblico concorso. Ne' a diversa  conclusione  puo'
condurre  l'incipit   dell'art.   48,   «salvo   diversa   disciplina
regionale», atteso che l'inciso non puo' ovviamente essere letto  nel
senso di lasciare al  legislatore  regionale  la  facolta'  di  poter
derogare alla natura precettiva della disposizione; tanto perche', al
contrario, essa, contenendo una  normativa  di  principio  di  ordine
generale, come tale valida su tutto il territorio nazionale,  e'  nel
suo nucleo centrale inderogabile. 
    A ben vedere, la ratio legis sottesa all'incipit normativo e' ben
altra: fermo l'obbligo  dell'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche
mediante procedura concorsuale, cio' che potrebbe al  piu'  ritenersi
non  vincolante  sono  le  modalita'  esecutive  ad  essa   connesse,
nonostante siano comunque ivi dal legislatore  statale  delineate,  e
cosi', per es., potrebbe ipotizzarsi  una  possibile  competenza  del
legislatore regionale in ordine alla scelta del  quando  e  del  come
scadenzare i concorsi  e/o  decidere  la  validita'  temporale  della
graduatoria concorsuale. 
    Alla luce della riferita normativa statale, appare palese come la
norma  regionale,  nel  disciplinare  il  fenomeno   della   gestione
provvisoria  delle  farmacie  prevedendone   la   sanatoria   tramite
1'assegnazione al gestore  provvisorio  della  relativa  titolarita',
violi in primis il principio del pubblico concorso di cui all'art. 97
Cost., quale regola tesa a «garantire in modo stabile ed efficace  il
servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale,  assicurando
la parita' di trattamento tra i farmacisti ai fini  del  conferimento
delle sedi vacanti o di nuova istituzione. 
    Anche   la   Corte   costituzionale   (sentenza   n.    177/1988,
punto.2.4.2.) ha avuto modo  di  chiarire  che  l'assegnazione  della
titolarita' di farmacie in base ad un pubblico concorso  «costituisce
principio di carattere  generale  cui  puo'  derogarsi  solo  in  via
eccezionale  e   provvisoria»,   poiche'   «incide   direttamente   e
necessariamente su interessi di cui soltanto il  legislatore  statale
puo'  disporre»,  nel  rilievo  che,  essendo,   sotto   il   profilo
funzionale, i farmacisti concessionari di un  pubblico  servizio,  la
regola  del  concorso  costituisce  lo  strumento  piu'   idoneo   ad
assicurare che gli  aspiranti  vengano  selezionati  secondo  criteri
oggettivi di professionalita' ed esperienza, a garanzia dell'efficace
ed efficiente erogazione del servizio. 
    E' dunque la  stessa  Corte  costituzionale  che  qualifica  come
principio di carattere generale  che  l'assegnazione  delle  farmacie
avvenga tramite pubblico concorso. 
    Dalla  natura  di  «principio  fondamentale»  della  regola   del
concorso, aperto alla partecipazione di  tutti  i  soggetti  iscritti
all'albo dei farmacisti per il conferimento delle sedi  farmaceutiche
vacanti  o  di  nuova  istituzione,  deriva  l'ulteriore  profilo  di
contrasto della norma in esame con i principi fondamentali  stabiliti
dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, di  cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Sotto quest'ultimo aspetto, la Corte costituzionale ha avuto piu'
volte occasione di sottolineare (cfr. tra le altre, la sent.  n.  295
del 2009) che, ai  fini  del  riparto  delle  competenze  legislative
previsto  dall'art.  117  della  Costituzione,   la   materia   della
organizzazione del servizio farmaceutico deve essere  ricondotta  «al
titolo di competenza  concorrente  della  tutela  della  salute»,  in
quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica  della  attivita'
economica  di  rivendita  dei  farmaci  e'  preordinata  al  fine  di
assicurare  e  controllare  l'accesso  dei  cittadini   ai   prodotti
medicinali ed in tal senso a garantire  la  tutela  del  fondamentale
diritto alla salute (..)». 
    Sotto questo profilo, la norma regionale in  esame  indubbiamente
contrasta pertanto con un principio fondamentale in materia di tutela
della salute, laddove sottrae al concorso un  certo  numero  di  sedi
farmaceutiche, senza peraltro  che  il  legislatore  regionale  abbia
specificatamente  evidenziato  la  sussistenza  di  una  particolare,
eccezionale ed urgente situazione tale da necessitare tale intervento
normativo.