Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Autonoma Sardegna, in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale in carica con sede in Cagliari; 
    Per l'impugnazione della  legge  della  Regione  Sardegna  del  4
agosto 2011 n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione
n. 24 del 13 agosto 2011, recante "norme in materia di organizzazione
e personale", con specifico riguardo agli articoli 4 commi  5,  10  e
11, 5 commi 1 e 5, 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 8, 9 commi  3  e  6,
10. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 24 del 13  agosto
2011 e' stata pubblicata la legge regionale  4  agosto  2011  n.  16,
recante "norme in materia di organizzazione e personale". 
    In particolare, per quanto rileva ai fini del  presente  ricorso,
la legge contiene le seguenti disposizioni: 
      articolo 4 comma 5: "dopo il comma  4  dell'articolo  28  della
legge regionale 13 novembre 1998  n.  31  (disciplina  del  personale
regionale e  dell'organizzazione  degli  uffici  della  regione),  e'
aggiunto il seguente: 
        "4-bis.  Fino  all'espletamento  dei  concorsi  pubblici  per
l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per  non  oltre  due
anni, l'amministrazione regionale, gli enti e le  agenzie  regionali,
in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni  di
cui al comma 4  a  dipendenti  della  categoria  D  in  possesso  dei
requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale"; 
      articolo 4  comma  10:  "Dopo  il  comma  11  dell'articolo  34
(personale e uffici dei consorzi) della  legge  regionale  23  maggio
2008 n. 6 (legge-quadro in  materia  di  consorzi  di  bonifica),  e'
aggiunto il seguente: 
        "11-bis.   I   consorzi   di   bonifica   prevedono   inoltre
l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno  sei  mesi
di ciascun anno, del personale che ha prestato attivita'  lavorativa,
con contratti a tempo determinato, per le opere  trasferite  all'ente
acque  della  Sardegna  (ENAS),  per  almeno   centottanta   giornate
lavorative nei tre anni a  partire  dal  10  gennaio  2008,  data  di
trasferimento  delle  opere  all'ENAS  in  applicazione  della  legge
regionale n. 19 del 2006."; 
      Articolo 4 comma 11: " il progetto SIADARS per la realizzazione
di un  primo  nucleo  dell'archivio  storico  e  il  reclutamento  di
personale archivistico qualificato, e' prorogato sino al 31  dicembre
2012". 
      Articolo 5 comma 1: "dopo l'articolo 12 della legge regionale 3
novembre 1983 n. 26 (istituzione del Corpo forestale e  di  vigilanza
ambientale della Regione sarda), e' inserito il seguente: 
        "art. 12-bis (istituzione della Scuola  regionale  del  Corpo
forestale e  di  vigilanza  ambientale)  [Omissis]  comma  3  per  le
finalita' del presente articolo,  la  dotazione  organica  del  corpo
forestale e di vigilanza ambientale e' incrementata di venti  unita',
delle quali una di livello dirigenziale che assume  la  denominazione
di direttore della scuola"; 
      articolo 5 comma 5: "dopo l'articolo 22 della  legge  regionale
n. 26 del 1985 e' aggiunto il seguente: 
        "22-bis  (prima  costituzione  della  dirigenza   del   Corpo
forestale e di vigilanza ambientale) 
    1. In armonia con  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  3
aprile 2001 n. 133 (riordino dei  ruoli  del  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo forestale dello Stato, a  norma  dell'articolo  3
comma 1 della L 31 marzo 2000 n. 78), e in attesa di  una  disciplina
organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale della  regione
Sardegna (CFVA) che ne riconosca  la  specialita',  e'  istituita  la
dirigenza del Corpo forestale di vigilanza ambientale. 
    2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene  per  scrutinio  per
merito comparativo e superamento di un corso di formazione con  esame
finale. I criteri da Osservare nello  svolgimento  di  scrutinio  per
merito  comparativo  e  la  modalita'  i  contenuti  del  corso  sono
stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale. 
    3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, e' attribuita la
qualifica di dirigente del CFVA: 
      a) al personale del CFVA che riveste la qualifica  dirigenziale
ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del
personale  regionale  e  dell'organizzazione   degli   uffici   della
regione), la data del 30 giugno 2011; 
      b)  al  personale  del  CFVA  in  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso la diligenza con l'incarico di cui  all'articolo  11  della
legge regionale 14 giugno 2000 n. 6 (modifiche alla  legge  regionale
13  novembre  1998  n.  31  (disciplina  del  personale  regionale  e
dell'organizzazione degli uffici della regione) e norme  varie  sugli
uffici e il personale della regione che,  alla  data  del  30  giugno
2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le  funzioni
di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n.  31  del  1998,
previo giudizio di idoneita' da esprimersi all'esito di una  apposita
selezione. Tale selezione, da tenersi entro  il  30  settembre  2011,
consiste in una valutazione dei titoli  degli  interessati  e  in  un
colloquio attinente l'esperienza acquisita  e  i  risultati  ottenuti
nell'ambito dell'attivita' svolta nel corpo forestale. La commissione
giudicatrice e'  composta  da  un  ex  comandante  del  CFVA,  da  un
dirigente della regione e  da  una  persona  esperta  in  materia  di
psicologia del lavoro. 
    4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti,  in
attesa della disciplina organica di cui al comma  1,  possono  essere
ricoperte tramite assegnazione temporanea  di  dirigenti  provenienti
dalle altre articolazioni della regione o dagli enti. 
    5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione
sono valutate in euro 17.000 annui"; 
      articolo 6 ("disposizioni sul superamento del precariato"): "1.
Entro il 30 marzo di ogni  anno  l'Assessore  del  personale,  affari
generali e riforma della Regione presenta alla competente commissione
consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo  3  comma  1
della legge regionale n. 3 del 2009, nell'amministrazione  regionale,
negli enti e nelle  agenzie  regionali.  Al  fine  di  verificare  il
rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto dal citato comma
1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di  lavoro  a
termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa
quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. 
    Per l'anno 2011 tale relazione  e'  presentata  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
    2. Nel rispetto delle effettive necessita' delle  amministrazioni
e delle relative  dotazioni  organiche,  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 19  gennaio  2011  n.  1
(legge finanziaria 2011),  inseriti  nel  programma  di  reclutamento
2010-2012, sono coperti mediante ricorso  a  specifico  concorso  per
titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la
disciplina dell'articolo 36 comma 2,  ultimo  periodo,  prima  parte,
della legge regionale n.  2  del  2007.  Al  concorso  e'  ammesso  a
partecipare il  personale  precario  dell'amministrazione  regionale,
delle agenzie e degli enti di cui alla  legge  regionale  n.  31  del
1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1 comma 2  della  legge
regionale 21 giugno 2010 n. 12 (proroga della  gestione  liquidatoria
dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma
2 terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007  e  l'esclusione
del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore  della
presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine
o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attivita'  anche  non
continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso
enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36  della  legge
regionale n. 2 del 2007. 
    3. La previsione di cui  all'articolo  2  comma  40  della  legge
regionale n. 3 del 2009 si applica utilizzando i posti vacanti  nella
pianta organica dell'agenzia LAORE  approvata  con  le  deliberazioni
della giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio  2007  e  73/1  del  20
dicembre 2008. 
    4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999,  n.  410
(nuovo  ordinamento  dei  consorzi  agrari),  entro  sessanta  giorni
dall'approvazione  della  presente  legge,  con  deliberazione  della
giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore  dell'agricoltura  e
riforma  agro-pastorale,  acquisito  il   parere   della   competente
commissione consiliare, e' approvato un  piano  di  collocazione  del
personale  dipendente  dei  consorzi   agrari   della   Sardegna   in
liquidazione  coatta  amministrativa,  gia'  collocati  in  mobilita'
collettiva, presso l'amministrazione regionale, gli enti di cui  alla
legge 31  del  1998  e  le  agenzie,  nel  rispetto  delle  effettive
necessita'  delle  amministrazioni   e   delle   relative   dotazioni
organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci. 
    5. Le previsioni di cui ai commi  2,  3  e  4  si  applicano  nel
rispetto  dei  limiti  delle  rispettive  piante  organiche  e  delle
effettive necessita', con facolta' colta dell'amministrazione,  degli
enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza  aumento
di spesa dei profili funzionali esistenti  in  altri  concorrenti  di
pari o inferiore al livello. Il presente comma si applica  anche  per
le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali. 
    6. I finanziamenti di cui all'articolo 4  comma  30  della  legge
regionale  14  maggio  2009  n.  1  (legge  finanziaria  2009),  sono
assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e  del
3 per cento per i costi generali e relativi  alle  attrezzature,  per
tali finalita' e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per
ciascuno degli anni 2011 e 2012"; 
      articolo 6 comma 8: "nelle more di una  rivisitazione  organica
della disciplina del personale dei centri servizi per il lavoro (CSL)
e dei centri servizi inserimento lavorativo  (CE-SIL)  e  agenzie  di
sviluppo locale di cui all'articolo 6 comma 1 lettera e) della  legge
regionale n. 3 del 2008, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2012 la
spesa  annua  di  euro  12.000.000  cui  si   la'   fronte   con   le
disponibilita' recate dal fondo regionale per  l'occupazione  di  cui
all'UPB  S06.  06.  004.   Dello   stanziamento   e'   data   formale
comunicazione all'amministrazione provinciale, ai fini della  stipula
di contratti a tempo determinato per la  prosecuzione  dell'attivita'
lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della
legge regionale n. 3 del 2008"; 
      articolo   8   ("riconoscimento   di   indennita'"):   "1.   Al
personale regionale e degli enti regionali, cui  e'  stato  conferito
l'incarico di coordinatore ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge
regionale 26 febbraio 1996 n. 14 (programmi integrati d'area), ed  e'
stata altresi' attribuita, ai  sensi  dell'articolo  36  della  legge
regionale 5 settembre 2000 n.  17  (modifiche  ed  integrazioni  alla
legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e  disposizioni
varie), e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  l'indennita'  di
coordinatore di servizi prevista dal  decreto  del  presidente  della
giunta regionale n. 385 del 21 dicembre  1995,  in  applicazione  del
CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, e' riconosciuta una indennita' pari
al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di
servigio dall'articolo 42 comma 1 lettera b) del CCRL  del  personale
con qualifica dirigenziale  dell'amministrazione  regionale  e  degli
enti strumentali, per  i  bienni  economici  2000/2001,  2002/2003  e
2003/2004"; 
      articolo 9  comma  3:  "e'  inoltre  corrisposto,  in  un'unica
soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1  e
2, un incentivo costituito da 12  mensilita'  per  il  personale  del
comparto e da sei mensilita' per  il  personale  dirigenziale,  cosi'
determinato: per il  personale  del  comparto  in  misura  pari  alla
retribuzione, comprensiva di quella di  anzianita'  e  dell'eventuale
retribuzione di  posizione  in  godimento,  spettante  ai  sensi  del
contratto di lavoro applicabile  alla  data  di  presentazione  della
domanda di esonero dal servizio; per  il  personale  dirigenziale  in
misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianita'  e
del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro  applicabile
alla data di presentazione della domanda  di  esonero  dal  servizio,
nonche' alla retribuzione di posizione in  godimento  dalla  data  di
entrata    in    vigore    della    presente     legge,     conferita
dall'amministrazione di appartenenza"; 
      articolo 10 ("piano sul precariato  nelle  aziende  ASL"):  "in
adozione  della  previsione  dell'articolo  1  comma  3  della  legge
regionale n. 20 del 2003, entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, con deliberazione  della  giunta  regionale  su
proposta   dell'Assessore   regionale   dell'igiene   e   sanita'   e
dell'assistenza sociale, e' aggiornato il Piano  pluriennale  per  il
superamento del precariato approvato con deliberazione  della  giunta
regionale 7  giugno  2007,  n.  22/31,  al  fine  di  pervenire  alla
stabilizzazione  dei  lavoratori  precari  del   servizio   sanitario
addetti al servizio sanitario di urgenza ed  emergenza  (SSUEm  118),
assunti con contratto di lavoro a termine, o con  forme  contrattuali
flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano
di spesa, e' predisposto sulla base  di  una  puntuale  ricognizione,
avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, attivita' per almeno 30 mesi,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il Piano si applica
al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni
di comunicazione esterna o di  addetto  stampa  e  del  personale  di
nomina politica. Nel Piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre
2012, sono definiti i tempi e modalita' di esecuzione,  nel  rispetto
delle effettive necessita' delle  amministrazioni  e  delle  relative
dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato
instaurato, almeno in parte, sulla base  di  procedure  selettive  di
natura concorsuale, e' stabilizzato a domanda; il restante  personale
e' sottoposto a prove  selettive  concorsuali.  Il  personale  avente
titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione e'  mantenuto
in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.
Alla relativa spesa si fa fronte  con  le  risorse  dei  bilanci  dei
rispettivi enti". 
    Le disposizioni riportate sono da  ritenersi  illegittime  per  i
seguenti motivi: 
    1. violazione degli artt. 3, 4, 5 della L.Cost.  3/1948  (Statuto
speciale per la Sardegna). 
    Gli artt. 3, 4 e 5 regolano gli ambiti della potesta' legislativa
della Regione, da esercitarsi" in armonia  con  la  Costituzione"  e,
salvi i limiti delle competenze elencate negli artt. 3 e 4, in via di
integrazione e attuazioni di norme statali (art.  5).  La  disciplina
dettata  con  le  disposizioni  de  quibus  non   appare,   tuttavia,
rispettosa dell'elencazione tassativa  di  cui  alle  predette  norme
statutarie, in ragione delle materie coinvolte. 
    Il presente motivo e'  quindi  da  riferirsi,  per  comodita'  di
lettura, a tutte le citate disposizioni, unitariamente considerate. 
    Indipendentemente  dall'assorbente  censura   che   precede,   le
disposizioni  in  argomento  risultano  autonomamente   viziate   per
contrasto con molteplici parametri costituzionali, sulla scorta delle
considerazioni svolte nei seguenti, ulteriori motivi. 
    2. in relazione all'articolo 4 comma 5: violazione degli articoli
3, 81 comma 4 e 97 della Costituzione. 
    La  disposizione  in   esame   prevede   una   possibilita'   per
l'amministrazione regionale, gli enti  e  le  agenzie  regionali,  di
attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D  che
siano  in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso   alla   relativa
qualifica. 
    Viene in tal modo introdotto un sistema (seppure  temporaneo)  di
copertura  delle  posizioni  dirigenziali   indipendentemente   dallo
svolgimento di un concorso pubblico e in deroga ai principi  generali
in tema di accesso alle qualifiche,  selezione  del  personale  e  di
svolgimento  del  rapporto,   con   conseguente   pregiudizio   delle
finalita',   costituzionalmente    tutelate,    di    ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento  la  pubblica  amministrazione  (Cost.
artt. 3 e 97). 
    Sotto altro profilo, inoltre, va censurata la  genericita'  della
previsione e la mancata indicazione in essa dei  mezzi  di  copertura
finanziaria, considerato che non vengono quantificati gli  oneri  per
la copertura delle posizioni dirigenziali ne' viene predeterminato il
numero dei costituendi rapporti di lavoro. 
    L'unica delimitazione dell'ambito  di  applicazione,  contemplata
nella norma, secondo cui  la  speciale  forma  di  reclutamento  puo'
essere utilizzata fino all'espletamento  dei  concorsi  pubblici  per
l'accesso la qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni, e'
all'evidenza  insufficiente   a   consentire   di   stimare   l'onere
finanziario delle conseguenti attivita'. 
    Pertanto, trattandosi di disposizione comportante  l'introduzione
di maggiori spese, correlate all'instaurazione di nuovi  rapporti  di
lavoro tra le  amministrazioni  e  i  soggetti  chiamati  a  svolgere
funzioni dirigenziali, si configura l'aperta violazione  dell'obbligo
di indicazione la copertura finanziaria, imposto dall'art. 81 comma 4
Cost. 
    3. in relazione all'articolo 4 comma 10: violazione dell'articolo
117 comma 3 della Costituzione. 
    Ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge  78/2010,  a
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  o  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    La previsione, collocata nel contesto di  un  intervento  urgente
finalizzato  al  contenimento  della  spesa  pubblica,  presenta   il
carattere di un principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    In contrasto con tale delimitazione  quantitativa,  tuttavia,  la
disposizione in rubrica prevede  una  forma  di  assunzione  a  tempo
determinato nell'organico  dei  consorzi  di  bonifica,  assoggettata
all'unica condizione che il personale  in  questione  abbia  prestato
attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere
trasferite all'ENAS per almeno centottanta giornate lavorative in tre
anni decorrenti dal 10 gennaio 2008. In essa e' assente,  invece,  il
richiamo  al  predetto  limite  massimo  delle  assunzioni  a   tempo
determinato. 
    Si ravvisa, per tale ragione, un contrasto con il  vincolo  posto
dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 
    4. in relazione all'articolo 4 comma 11: violazione dell'articolo
81 comma 4 della Costituzione. 
    Trattasi di disposizione che, disponendo la proroga  fino  al  31
dicembre  2011  della  proroga  di   un   progetto   comportante   il
reclutamento   di   personale   archivistico   qualificato,   implica
all'evidenza l'introduzione di maggiori spese per le quali, tuttavia,
manca l'indicazione della necessaria copertura finanziaria prescritta
dall'articolo 81 comma 4 Cost. 
    5. In relazione all'articolo 5 comma 1: violazione  dell'articolo
117 comma 3 della Costituzione. 
    La previsione dell'incremento della dotazione organica del  corpo
forestale di vigilanza ambientale nella  misura  di  20  unita',  non
essendo accompagnata da alcuna riduzione di spesa in  altri  settori,
risulta in contrasto con il principio di coordinamento della  finanza
pubblica dettato dall'articolo  1  comma  557  della  L.  296/2006  e
succ.mod.), e mente del quale "Ai fini del concorso  delle  autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica,
gli enti sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  assicurano  la
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri  riflessi  a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli  oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo  il  contenimento  della
dinamica  retributiva  e  occupazionale,  con  azioni   da   modulare
nell'ambito  della  propria  autonomia  e  rivolte,  in  termini   di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
    a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di  personale
rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro
flessibile; 
    b)    razionalizzazione    e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico; 
      c)   contenimento   delle   dinamiche   di    crescita    della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto  delle  corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni statali". 
    La disposizione in rubrica va quindi censurata per contrasto  con
il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 
    6. In relazione all'articolo 5 comma 5: violazione degli articoli
3 e 97 della Costituzione. 
    Nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22-bis, aggiunto  alla  legge
regionale n. 261/1985 dalla disposizione in rubrica, e' delineata una
speciale  ipotesi  di   inquadramento,   riservato   alla   qualifica
dirigenziale,  per  il  personale  del  corpo  forestale  che  svolga
funzioni dirigenziali. 
    La modalita' di reclutamento, in quanto disciplinata come  deroga
al principio dell'accesso ai  pubblici  impieghi  mediante  selezione
concorsuale,  non  puo'  che  apparire  in  contrasto  con  i  canoni
costituzionali  di  parita'  di  trattamento,   buon   andamento   ed
imparzialita' del pubblica amministrazione fissati dagli articoli 3 e
97. 
    7. In relazione all'articolo  6,  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6:
violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. 
    Anche tale disposizione e' volta a regolare una  forma  riservata
di reclutamento del personale, i cui destinatari sono in questo  caso
soggetti che hanno gia' prestato attivita'  a  tempo  determinato  le
dipendenze dell'amministrazione regionale. 
    Giova rilevare come la valorizzazione di tale requisito sia  gia'
stata affrontata nella giurisprudenza costituzionale, pervenendosi ad
escludere che ne possa derivare una legittima  riserva  di  posti  in
deroga alla regola del pubblico concorso. 
    Piu' precisamente, nella sentenza n. 205/2006, par. 3.1 (1) ,  in
sede di vaglio della  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  19
commi 1 e 2 lett. b) della legge  della  regione  Umbria  n.  2/2005,
codesta Corte ha avuto occasione di  chiarire  che  "L'aver  prestato
attivita' a tempo determinato  alle  dipendenze  dell'amministrazione
regionale non puo' essere considerato ex se, ed in mancanza di  altre
particolari e straordinarie ragioni, un valido  presupposto  per  una
riserva di posti. 
    La normativa impugnata nel riferirsi a tutti coloro  che  abbiano
svolto una qualsiasi attivita' a favore della Regione nell'arco di un
decennio, non identifica,  come  richiesto  dalla  giurisprudenza  di
questa  Corte,  alcuna  peculiare  situazione  giustificatrice  della
deroga  al  principio  di  cui  all'art.  97,  terzo   comma,   della
Costituzione e si risolve piuttosto in  un  arbitrario  privilegio  a
favore di una generica categoria di persone. 
    Ne' il riferimento  ad  un'attivita'  lavorativa  pregressa  puo'
dedursi dai titoli di studio  richiesti  per  l'accesso  all'impiego,
giacche' questi ultimi attengono al lavoro da  svolgere  e  non  sono
necessariamente collegati all'attivita' precedentemente svolta. 
    Nessun  rilievo  ha  poi  la  circostanza  che  la   disposizione
impugnata attribuisce all'Ente una  facolta'  e  non  un  obbligo  di
procedere alle assunzioni previo concorso riservato, considerato  che
la norma censurata, in ogni caso, consente una  deroga  al  principio
costituzionale del pubblico concorso. 
    Una volta esclusa la presenza di ragioni che giustifichino  detta
deroga, risulta, d'altra parte,  irrilevante  la  misura  percentuale
della quota riservata". 
    Successivamente, in relazione all'art.  3  commi  3  e  12  della
L.Regione  Sardegna  n.  3/2009,  dopo  avere  Osservato  che   dette
disposizioni, di tenore analogo a quella qui  in  esame,  "consentono
che  avvenga  in  modo  indiscriminato  lo  stabile  inserimento   di
lavoratori nei ruoli delle  pubbliche  amministrazioni  sarde,  senza
condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun  tipo  di
prova selettiva pubblica da parte degli interessati",  codesta  Corte
ha concluso che "esse si pongono in aperto contrasto  con  l'art.  97
Cost., che impone il concorso quale  modalita'  di  reclutamento  del
personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe  a  tale
principio  solo  qualora  ricorrano  esigenze   particolari   e   sia
adeguatamente garantita la  professionalita'  dei  prescelti"  (sent.
235/2010). 
    I citati principi vanno ritenuti direttamente applicabili al caso
di specie, stante l'identita' di tenore delle relative previsioni. 
    8. In relazione all'articolo 6 comma 8: violazione degli articoli
51 e 97 della Costituzione. 
    Ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge  78/2010,  a
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  o  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del
50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    La previsione, collocata nel contesto di  un  intervento  urgente
finalizzato  al  contenimento  della  spesa  pubblica,  presenta   il
carattere di un principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    In contrasto con tale delimitazione  quantitativa,  tuttavia,  la
disposizione in rubrica prevede  una  forma  di  assunzione  a  tempo
determinato  nell'organico  delle  amministrazioni  provinciali,  non
assoggettata  al  predetto  limite  massimo  per  tale  tipologia  di
assunzioni. 
    Si ravvisa, per tale ragione, un contrasto con il  vincolo  posto
dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 
    9. In relazione  all'articolo  8:  Violazione  dell'articolo  117
comma 3 della Costituzione. 
    Nella disposizione in argomento e' previsto il riconoscimento  di
un'indennita' aggiuntiva in favore del personale regionale degli enti
regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore. 
    La norma comporta pertanto l'introduzione di una spesa aggiuntiva
per il personale pubblico  e  al  tempo  stesso  di  un  aumento  del
trattamento economico, in violazione (quanto al  primo  profilo)  dei
principi in  tema  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale
pubblico posti dall'articolo 9 comma 1 del decreto-legge  78/2010,  e
di' conseguenza del vincolo posto dal terzo comma  dell'articolo  117
della Costituzione. 
    Con attenzione al secondo profilo evidenziato,  si  riscontra  il
contrasto con  il  principio,  regolato  nel  Titolo  III  del  Dlgs.
165/2001, per cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel
pubblico impiego e' rimessa in forma  esclusiva  alla  contrattazione
collettiva. 
    Si concretizza, inoltre, un intervento della Regione  in  materia
di ordinamento civile, riservata allo Stato dall'articolo 117 comma 2
lett. l) Cost. che risulta pertanto violato. 
    Infine  vengono  in  rilievo,  quali   ulteriori   parametri   di
legittimita' della norma qui denunciata, gli articoli 3 e 97,  stante
l'irragionevole e immotivata attribuzione a parte del personale di un
trattamento economico migliorativo. 
    10.  In  relazione  all'articolo  9  commi   3   e   6:violazione
dell'articolo 117 comma 2 letto) e comma 3 della Costituzione. 
    Ai sensi del  combinato  disposto  delle  norme  in  rubrica,  al
personale che richieda l'esonero dal servizio ai sensi dei primi  due
commi dello stesso art. 9, e' riconosciuto un incentivo economico che
si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro. 
    Trattasi di disposizioni che non possono ritenersi rispettose dei
vincoli posti alla legislazione regionale, pur nel rispetto della sua
autonomia, dal terzo comma e dal secondo comma  letto)  dell'articolo
117 della Costituzione. 
    Piu' precisamente, con  riferimento  alla  violazione  del  terzo
comma, la norma de qua non sembra conforme alla disciplina  nazionale
di principio contenuta nell'articolo 72 del  decreto-legge  112/2008,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  133/2008   (norme   sul
collocamento a riposo del personale pubblico). 
    11. In relazione all'articolo 10: violazione degli articoli 3, 97
e 117,comma 2 lett. l) e comma 3. della Costituzione. 
    Il  legislatore  statale  e'  intervenuto  con  il  decreto-legge
78/2009, articolo 17, commi da 10 a 13, ammettendo la possibilita' di
espletamento dei concorsi pubblici con parziale  riserva  dei  posti,
secondo  criteri  che  tengano  conto  dell'esperienza  professionale
acquisita dal personale non dirigente. 
    Si riporta di seguito il testo delle disposizioni in argomento: 
      "10. Nel triennio 2010-2012, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, nel rispetto della programmazione  triennale  del  fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di assunzioni e di  contenimento  della  spesa  di  personale
secondo i rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, possono bandire concorsi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 319 e 338,  della
legge 27 dicembre 2006. n. 296 e  all'articolo  3,  comma  90,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Tale  percentuale  puo'  essere
innalzata fino al 50 per cento dei  posti  messi  a  concorso  per  i
comuni che, allo scopo di  assicurare  un  efficace  esercizio  delle
funzioni  e  di  tutti  i  servizi  generali   comunali   in   ambiti
territoriali  adeguati,  si  costituiscono  in  un'unione  ai   sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 
    11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di  cui  al  comma
10,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla  normativa  vigente  in
materia di assunzioni e di  contenimento  della  spesa  di  personale
secondo i rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di
finanza  pubblica  e,  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento della procedura di cui all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per  titoli
ed  esami,  finalizzati  a   valorizzare   con   apposito   punteggio
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma  10
del presente articolo nonche' dal personale di  cui  all'articolo  3,
comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  (116)
(131) 
    12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10, nel rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in  materia  di
assunzioni e di contenimento della  spesa  di  personale,  secondo  i
rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di   finanza
pubblica, possono assumere,  limitatamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti  di  anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati  nelle  medesime
qualifiche  e  nella  stessa  amministrazione.  Sono   a   tal   fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie,  previa
prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto  dell'assunzione.  Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012". 
    Posto che tale normativa e' stata adottata  nell'esercizio  della
competenza esclusiva in tema di ordinamento civile, riconosciuta allo
stato dall'articolo 117 comma 2 lett.  l)  della  Costituzione,  tale
parametro ne risulta violato. 
    In  secondo  luogo,  in   considerazione   della   finalita'   di
contenimento della spesa che ha ispirato la citata normativa statale,
va denunciato il mancato rispetto del vincolo posto dal  terzo  comma
dello stesso articolo 117. 
    Infine,  la  speciale  modalita'  di  reclutamento,   in   quanto
sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, e' da ritenersi  in
contrasto  con   i   principi   costituzionali   di   ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento la pubblica amministrazione (artt. 3 e
97). 

(1) di seguito si riporta il testo della disposizione in parola:  «il
    Consiglio regionale e  la  Giunta  regionale,  nell'ambito  della
    programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale,  possono
    riservare posti nel limite  del  quaranta  per  cento  di  quelli
    oggetto di reclutamento dall'esterno a  favore  di  soggetti  che
    abbiano  gia'  avuto  rapporti  di   lavoro   con   le   predette
    amministrazioni  ad  eccezione  di  quelli  attivati  dai  Gruppi
    consiliari in applicazione della legge regionale 20  marzo  2001,
    n. 7» e (comma 2) che «i soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi
    a  partecipare  ai  concorsi  banditi   dall'Amministrazione   di
    rispettiva appartenenza a condizione che: a)  siano  in  possesso
    dei  requisiti  previsti  per  l'accesso   dall'esterno   ed   in
    particolare dei titoli di  studio  prescritti  per  le  categorie
    relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti  di
    lavoro subordinato e/o para-subordinato a tempo determinato,  per
    una durata complessiva di almeno  24  mesi  nel  periodo  dal  1°
    gennaio 1995 al 31 dicembre 2004».