Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica con sede in Campobasso; 
    Per l'impugnazione della legge della Regione Molise del 4  agosto
2011 n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  22
del 16 agosto 2011, recante  «modifica  all'articolo  8  della  legge
regionale 12 settembre 1991  n.  15  e  all'articolo  6  della  legge
regionale  20  agosto  2010  n.  16,   in   materia   di   segreterie
particolari», con specifico riguardo agli articoli 1 e 6. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 22  del  16  agosto
2011 e' stata pubblicata la legge regionale  4  agosto  2011  n.  17,
recante «modifica all'articolo 8 della legge regionale  12  settembre
1991 n. 13 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto  2010  n.
16, in materia di segreterie particolari». 
    In particolare, per quanto rileva ai fini del  presente  ricorso,
la legge contiene le seguenti disposizioni: 
        articolo 1 (modifica all'articolo 8 della legge regionale  12
settembre 1991 n. 15):  «il  comma  6  dell'articolo  8  della  legge
regionale 12 settembre 1991 n. 15 e sue successive  modificazioni  e'
sostituito dal seguente: "6. il  personale  addetto  alle  segreterie
particolari puo' essere individuato tra gli impiegati regionali o, in
posizione di comando,  tra  i  dipendenti  dello  Stato,  degli  enti
locali, degli enti sub regionali, degli altri enti  pubblici,  ovvero
puo' essere assunto ai sensi del comma 7. Il  personale  regionale  e
quello in posizione di comando, eventualmente  non  utilizzato  nelle
segreterie,  conserva  il   trattamento   giuridico,   economico   ed
indennitario  in  godimento.  Al  medesimo  personale,  nel  caso  di
attribuzione  della  funzione  di   responsabile   della   segreteria
particolare, ove sia titolare di  retribuzione  inferiore,  getta  un
trattamento  giuridico,  economico  ed  indennitario  che   non   sia
inferiore a  quello  previsto  per  la  categoria  economica  D3.  Il
trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui
al comma 4, e' computato per intero, qualora si tratti  di  personale
in  posizione  di  comando,  ed  esclusivamente  per  la   differenza
integrativa qualora si tratti di personale regionale"; 
        articolo 3 (decorrenza degli effetti): le disposizioni  della
presente legge si applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  al
personale che, a decorrere dalla stessa data o  da  data  successiva,
risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria pubblica». 
    Le disposizioni riportate sono da  ritenersi  illegittime  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. In relazione all'articolo 1: Violazione degli articoli 3, 97 e
117 comma 2 lett. l) della Costituzione. 
    Nella disposizione in argomento e' previsto il riconoscimento  di
un'indennita' aggiuntiva in favore  del  personale,  individuato  nei
periodi precedenti, cui sia conferito l'incarico di  responsabile  di
segreteria particolare. 
    La  norma  comporta  pertanto  l'introduzione  di  un   beneficio
economico in favore di una determinata categoria di personale,  senza
rispettare la riserva spettante  alla  contrattazione  collettiva  in
forza del Titolo III del Dlgs. 165/01, costituente  declinazione  del
principio   costituzionale   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 
    Una siffatta previsione concretizza, inoltre, un intervento della
Regione in  materia  di  ordinamento  civile,  riservata  allo  Stato
dall'articolo 117  comma  2  lett.  l)  Cost.  che  risulta  pertanto
anch'esso violato. 
    Infine, stante l'irragionevole e immotivata attribuzione a  parte
del personale di un trattamento economico migliorativo, a parita'  di
funzioni  rispetto  ad  altro  personale  che   non   rientra   nella
previsione, si  ravvisa  una  discriminazione  nella  regolazione  di
fattispecie identiche, in contrasto con l'art. 3 Cost. 
    2. In relazione all'articolo 3: violazione degli articoli 3, 97 e
117 comma 3 della Costituzione. 
    Nel  DL  78/2010,convertito  con  modifiche   dalla   L.122/2010,
all'articolo 9  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di  impiego
pubblico) sono state dettate le seguenti  previsioni  con  valore  di
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: 
        comma 1: «Per gli anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento
economico complessivo dei  singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento  accessorio,  previsto  dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente  spettante
per  l'anno  2010,  al  netto  degli  effetti  derivanti  da   eventi
straordinari della dinamica retributiva, ivi  incluse  le  variazioni
dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni  diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto  previsto  dal  comma  21,
terzo e quarto periodo, per  le  progressioni  di  carriera  comunque
denominate,  maternita',  malattia,   missioni   svolte   all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma
17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14»; 
        comma 21: «I meccanismi di  adeguamento  retributivo  per  il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti  dall'articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non  si  applicano  per  gli
anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di  acconto,  e  non  danno
comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie  di  personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici». 
    L'articolo 3 della legge regionale in esame, come si e' riportato
in premessa, opera  una  attribuzione  con  effetto  retroattivo  del
beneficio  economico  istituito   dall'articolo   1,   sull'esclusivo
presupposto  che  il  personale  beneficiario  risulti  aver   svolto
funzioni di responsabile di  segreteria  particolare  nel  corso  del
2011. 
    Mancando ogni riferimento  al  rispetto  dei  vincoli  posti  dai
citati commi 1 e 21 dell'art. 9 DL 78/2010, la disposizione de qua si
deve ritenere  adottata  in  violazione  del  riparto  di  competenze
legislative in tema di finanza pubblica, secondo l'art. 117  comma  3
della Costituzione. 
    Inoltre l'attribuzione retroattiva, evidentemente discriminatoria
e rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile  al
momento dell'entrata in vigore della legge, contrasta con  canoni  di
ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3
e 97.