IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa  civile  N.  3463/2011  R.G.,  a  scioglimento  della
riserva che precede, 
    visto che parte attrice ha svolto domanda di pagamento in materia
di locazione di beni mobili, rientrante nella previsione normativa di
cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, per la quale e' previsto il
preliminare procedimento di mediazione a pena di improcedibilita', 
    visto che parte attrice ha omesso di svolgere detto procedimento, 
    viste le questioni di legittimita' costituzionale - alcune  delle
quali  rilevanti  ai  fini  della  decisione  e  non   manifestamente
infondate - sollevate da parte attrice; 
    Considerato: 
        che la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE, disciplinando
alcuni aspetti della mediazione in materia civile  e  commerciale  ha
chiarito  che  l'obiettivo  di  garantire  un  miglior  accesso  alla
giustizia,  sia  giudiziale  che  extragiudiziale,  contribuisce   al
corretto funzionamento del mercato intento (quinto «considerando»); 
        che la  mediazione,  alla  luce  del  sesto  considerando  e'
valutata come risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida  delle
controversie in materia civile e commerciale; 
        che  la  direttiva  dovrebbe  applicarsi  alle   controversie
transfrontaliere ma nulla vieta agli Stati membri  di  estenderla  ai
«procedimenti di mediazione interni» (ottavo considerando); 
        che la  direttiva  prevede  la  possibilita'  di  rendere  il
ricorso alla mediazione obbligatorio purche' non venga impedito  alle
parti  «di  esercitare  il  loro  diritto  di  accesso   al   sistema
giudiziario»; 
        che l'art. 1 della direttiva 2008/52/CE  enuncia  l'obiettivo
perseguito di  «facilitare  l'accesso  alla  risoluzione  alternativa
delle controversie e di promuovere la composizione  amichevole  delle
medesime  incoraggiando  il  ricorso  alla  mediazione  e  garantendo
un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario» e
ne delinea il campo di applicazione; 
        che l'art. 3 definisce la mediazione un procedimento ove  due
o piu' parti  di  una  controversia  tentano  esse  stesse,  su  base
volontaria,  di  raggiungere  un  accordo  sulla  risoluzione   della
medesima con l'assistenza di un  mediatore  il  quale  e'  «qualunque
terzo cui e' chiesto di condurre  la  mediazione  in  modo  efficace,
imparziale e competente»; 
        che con la legge 18 giugno  2009,  n.  69  -  art.  60  -  il
legislatore ha delegato il governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di mediazione e  di  conciliazione  in  ambito
civile e commerciale, nel  rispetto  e  in  conformita'  ai  principi
enunciati dalla normativa comunitaria; 
    che la delega in parola e' stata esercitata con il d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28; 
        che l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010  sancisce:  Condizione
di' procedibilita' e  rapporti  con  il  processo:  «1.  Chi  intende
esercitare in giudizio un'azione  relativa  ad  una  controversia  in
materia  di  condominio,  diritti   reali,   divisione,   successioni
ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,  affitto  di
aziende, risarcimento  del  danno  derivante  dalla  circolazione  di
veicoli e natanti. da responsabilita' medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',  contratti
assicurativi. bancari  e  finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente  decreto
ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal   decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento  istituito
in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1  °
settembre 1993, n. 385. e successive modificazioni,  per  le  materie
ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza...»; 
        che ai sensi del successivo comma 4, non si applica: 
          a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione  della
provvisoria esecuzione; 
          b) nei procedimenti per convalida  di  licenza  o  sfratto,
fino al mutamento del rito di cui  all'articolo  667  del  codice  di
procedura civile; 
          c) nei procedimenti possessori,  fino  alla  pronuncia  dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
          d)  nei  procedimenti  di  opposizione  o  incidentali   di
cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
          e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
          f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
        che il capo III  del  d.lgs.  n.  28/2010  e'  dedicato  agli
organismi di mediazione e al riguardo l'art. 16, comma 1,  disciplina
la costituzione da parte  di  enti  pubblici  o  privati,  che  diano
garanzie di serieta' ed efficienza di organismi deputati, su  istanza
della parte interessata, a gestire il procedimento  di  mediazione  ;
tali organismi devono essere iscritti nel  registro  disciplinato  da
appositi decreti del Ministro della  giustizia  di  concerto  con  il
Ministro per lo sviluppo economico; l'art. 17, comma 2 e  3,  dispone
che «...2.Tutti gli  atti,  documenti  e  provvedimenti  relativi  al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di  qualsiasi  specie  e  natura.  3.  Il
verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite
di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte
eccedente...» mentre il  comma  4  recita  «Con  il  decreto  di  cui
all'articolo 16, comma 2, sono determinati: 
          a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
          b)  i  criteri  per  l'approvazione  delle  tabelle   delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
          c) le maggiorazioni massime delle  indennita'  dovute,  non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della
mediazione; 
          d)  le  riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute  nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1.» E poi il comma 5. «Quando la mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo  5,
comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese
dello Stato...»; 
        che con decreto 18 ottobre 2010, n.  180  il  Ministro  della
giustizia ha adottato il regolamento che reca la  determinazione  dei
criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del  registro  degli
organismi  di  mediazione  e  dell'elenco  dei   formatori   per   la
mediazione, nonche' l'approvazione delle  indennita'  spettanti  agli
organismi; 
        che parte attrice formula censure di incostituzionalita'  con
riguardo all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, in combinato disposto  con
gli artt. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e con gli artt. 4 e 16
del decreto ministeriale n. 180 del 10 ottobre  2010  per  violazione
degli artt. 77, 24, 3 e 97 della Costituzione; 
        che viene in primo luogo eccepita la violazione dell'art.  77
Cost. per eccesso di delega poiche' l'art. 60 della legge n.  69/2009
disponeva  di  prevedere  che   la   mediazione,   finalizzata   alla
conciliazione,  fosse  realizzata  senza  precludere  l'accesso  alla
giustizia mentre l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 ha reso in molti casi
la mediazione una condizione di procedibilita' della  domanda  e  che
nel rispetto dell'art. 60 cennato l'obbligatorieta' del  procedimento
di mediazione in tutte le ipotesi dell'art. 5 del d.lgs.  n.  28/2010
non poteva dunque porsi; 
        che il secondo motivo di  censura  inerisce  alla  violazione
dell'art. 24 Cost. poiche' si assume che la  mediazione  puo'  essere
obbligatoria oppure onerosa ma non obbligatoria  ed  onerosa  insieme
perche' se il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo non
meramente  simbolico  allora  nella  sostanza  il  sistema  subordina
l'esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una  somma
di denaro in violazione dell'art. 24 Cost.; 
        che viene ulteriormente eccepita la  violazione  dell'art.  3
della Cost. poiche' prevede il  d.lgs.  n.  28/10  la  condizione  di
procedibilita' ex art. 5 per la  domanda  principale  e  non  per  la
domanda riconvenzionale e per la determinazione delle  indennita'  di
cui all'art. 16 d.m. n. 180/2010; 
        che viene infatti eccepito che tale  disposizione  divide  le
indennita' del procedimento di mediazione  tra  spese  di  avvio  del
procedimento e spese di mediazione, le spese di avvio sono dovute  da
ciascuna parte ma sono versate dall'istante e le spese di  mediazione
sono  dovute  in  solido  da  ciascuna  parte  che  ha   aderito   al
procedimento; 
        che viene quindi  previsto  che  parte  convenuta  possa  non
aderire al procedimento; 
        che viene quindi eccepito che, o  anche  l'attore  possa  non
aderire e quindi versare la sola spesa di avvio oppure  si  viola  il
principio di uguaglianza consentendo solo alla parte convenuta di non
aderire al procedimento; 
        che,    assume    il     ricorrente,     l'istituto     della
media-conciliazione viola l'art. 3 perche' pone su  piani  diversi  e
tratta diversamente l'attrice rispetto alla convenuta; 
        che viene dedotto un quarto  profilo  di  incostituzionalita'
che   attiene   all'organizzazione   interna   degli   organismi   di
conciliazione anche  per  come  definiti  dall'art.  4  del  d.m.  n.
180/2010; 
        che  al  riguardo  si  assume  -  in  quanto  i  verbali   di
conciliazione costituiscono  titolo  esecutivo  (art.  12  d.lgs.  n.
28/10),  le  proposte  di  conciliazione  hanno   conseguenze   sulla
liquidazione delle spese del giudizio (art.  13  d.lgs.  citato),  la
mancata partecipazione al procedimento  puo'  rilevare  ex  art.  116
secondo comma c.p.c.; 
        che il procedimento ha  funzione  pubblica  e  pertanto  deve
rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialita'  di  cui
all'art. 97 Cost. soprattutto quando l'organismo e' ente pubblico; 
        che, si asserisce inoltre,  il  decreto  ministeriale  doveva
prevedere criteri oggettivi circa l'assegnazione delle pratiche fra i
vari mediatori e il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli
organismi costituiti da enti pubblici, per contro il d.m.  n.  180/10
nulla   prevede   al   riguardo   lasciando   la    questione    alla
discrezionalita' dell'organismo che la regolera' in base  al  proprio
statuto, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 97 Cost., rischiando
- visto in combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 d.m.  -  attesa
l'assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato di assegnazione
delle pratiche, di compromettere l'indipendenza e  la  terzieta'  del
mediatore; 
    Ritenuto: 
        che le questioni  di  costituzionalita'  sollevate  da  parte
attrice sono rilevanti ai  fini  della  decisione  -  atteso  che  il
giudizio, per le ragioni di cui in premessa, non puo' essere definito
indipendentemente    dalla    risoluzione     della     pregiudiziale
costituzionale - e non si  appalesano  manifestamente  infondate  nei
limiti che si espongono; esse investono l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del
2010, primo periodo, che introduce a carico di chi intende esercitare
in  giudizio  un'azione  relativa  alle  controversie  nelle  materie
espressamente  elencate  l'obbligo   del   previo   esperimento   del
procedimento di mediazione, secondo periodo  che  prevede  che  detto
esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale,
terzo periodo che dispone che l'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto a pena di decadenza o rilevata  d'ufficio  dal  giudice
non oltre la prima udienza e l'art. 16 del  d.lgs.  n.  28  del  2010
comma 1 laddove dispone che sono  abilitati  a  costituire  organismi
deputati su istanza della parte interessata a gestire il procedimento
di mediazione gli enti pubblici  e  privati  che  diano  garanzie  di
serieta' ed efficienza; 
        che in effetti le disposizioni cennate risultano in contrasto
con  l'art.  24  Cost.  in  quanto  realizzano   un   meccanismo   di
determinante  influenza  di  situazioni  preliminari   sulla   tutela
giudiziale  dei  diritti,  posto  che  l'art.  5   in   discorso   ha
configurato, nelle materie previste, l'attivita' degli  organismi  di
conciliazione come imprescindibile  e,  per  cio'  stesso,  idonea  a
conformare definitivamente i diritti soggettivi coinvolti; 
        che  l'art.  16  de  quo  ha  delineato  gli   organismi   di
conciliazione con  riferimento  a  qualita'  nell'ottica  della  mera
funzionalita' degli stessi, omettendo qualsiasi riferimento a criteri
di qualificazione tecnica o professionale; 
        che, in buona sostanza, in difetto di un'adeguata definizione
della figura del mediatore, le  norme  in  discorso  esse  potrebbero
essere fonte di pregiudizi a danno  dei  privati,  i  quali  in  sede
giudiziale potrebbero usufruire di elementi di valutazione diversi da
quelli a loro offerti nella  fase  preliminare  del  procedimento  di
mediazione; 
        che esse risultano inoltre in contrasto con l'art.  77  Cost.
posto  che  il  legislatore  delegante  non   ha   formulato   alcuna
indicazione  circa  l'obbligatorieta'  del  previo  esperimento   del
procedimento di mediazione; 
        che in particolare alcuni principi fissati dalla legge delega
- art. 60 legge  n.  69/09  lett.  c)  e  n)  -  c)  disciplinare  la
mediazione,  nel  rispetto   della   normativa   comunitaria,   anche
attraverso  l'estensione  delle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 17  gennaio  2003,  n.  5,  e  in  ogni  caso  attraverso
l'istituzione, presso il Ministero della  giustizia,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  un  Registro  degli
organismi  di  conciliazione,  di  seguito   denominato   «Registro»,
vigilati dal medesimo Ministero,  fermo  restando  il  diritto  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  che  hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580,  ad  ottenere  l'iscrizione  di  tali
organismi nel medesimo Registro; n) prevedere il dovere dell'avvocato
di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilita' di avvalersi dell'istituto della  conciliazione  nonche'
di ricorrere agli organismi di  conciliazione;  fanno  escludere  che
l'obbligatorieta' del procedimento di mediazione posa rientrare nella
discrezionalita' tipica della legislazione delegata  quale  attivita'
di attuazione e sviluppo della delega,  nella  debita  considerazione
del contesto normativo comunitario di riferimento; 
        che si rende quindi necessaria la sospensione del giudizio  e
la rimessione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  affinche'  si
pronunci sulla questione;