Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 11 e 13
della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione
e disciplina del  dipartimento  delle  dipendenze  patologiche  delle
aziende U.S.L.), promosso dal Tribunale amministrativo regionale  per
la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento  vertente  tra  T.F.  e
l'Azienda USL Lecce/1, con ordinanza del 24 marzo 2011,  iscritta  al
n.  164  del  registro  ordinanze  2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 24 marzo 2011, il Tribunale amministrativo
regionale  per  la  Puglia,  sezione  di  Lecce,  ha  sollevato,   in
riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5,
11 e 13 della legge della Regione Puglia  6  settembre  1999,  n.  27
(Istituzione  e  disciplina   del   dipartimento   delle   dipendenze
patologiche  delle  aziende  U.S.L.),  nel  testo  antecedente   alle
modifiche apportate con l'art. 14 della legge della Regione Puglia 25
febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanita' e di servizi
sociali). 
    La normativa regionale e' censurata nella parte in cui riserva la
direzione  dei  SerT  (Servizi  per  le  Tossicodipendenze)  al  solo
personale medico, con esclusione di quello  appartenente  al  profilo
professionale di psicologo, in asserito contrasto con  la  disciplina
statale del conferimento dei relativi  incarichi  dirigenziali,  come
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio  1999,  n.  45
(Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla
droga   e   in   materia   di   personale   dei   Servizi   per    le
tossicodipendenze).  Si  assume  inoltre  che  la  stessa   normativa
discriminerebbe senza giustificazione  gli  appartenenti  al  profilo
professionale di psicologo, posto che, rispetto alle finalita' ed  ai
compiti  istituzionali  dei  SerT,  le   prestazioni   di   carattere
psicologico e socio-riabilitativo assumono rilievo  non  inferiore  a
quelle di carattere medico-farmacologico. 
    1.1. - Il rimettente riferisce di essere  investito  del  ricorso
proposto da un dirigente psicologo di I livello (in servizio dal 1989
presso  il  SerT  di  Copertino  e  dal  1995   con   l'incarico   di
responsabile) per ottenere l'annullamento della deliberazione  del  5
ottobre 1999 del direttore generale dell'Azienda USL LE/1 di Lecce  e
di ogni altro atto connesso. L'impugnata deliberazione ha definito la
pianta  organica  del  Dipartimento  delle  dipendenze   patologiche,
istituendo tre sezioni dipartimentali, e ha disposto, in particolare,
che le stesse siano dirette da un dirigente medico di II livello. 
    Tra gli atti connessi alla indicata deliberazione, il  rimettente
segnala «le deliberazioni della AUSL LE/1  di  Lecce  con  cui  viene
indetta pubblica selezione [...] per il conferimento degli  incarichi
di dirigente medico di II livello  sui  predetti  tre  posti,  ovvero
vengono banditi i concorsi interni riservati per soli titoli  di  cui
all'art. 2 della legge n. 45 del 1999». 
    Il giudice  a  quo  precisa  che,  a  sostegno  del  ricorso,  e'
prospettata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5,  11  e  13
della legge della Regione Puglia n. 27 del 1999, per violazione degli
artt. 3 e 117 Cost. 
    Il  rimettente  da'  atto  che  nel  giudizio  principale  si  e'
costituita   l'Azienda   USL   LE/1   di   Lecce,   concludendo   per
l'inammissibilita' o improponibilita' del ricorso, e, in  ogni  caso,
per il rigetto dello stesso. 
    1.2. - Riferisce ancora il Tribunale  rimettente  di  avere  gia'
sollevato, con ordinanza del 7 luglio  2008,  analoghe  questioni  di
legittimita' costituzionale delle norme  regionali  poste  alla  base
dell'impugnata deliberazione. 
    La Corte costituzionale,  con  ordinanza  n.  308  del  2010,  ha
disposto  la  restituzione  degli  atti  per  un  nuovo  esame  della
rilevanza e della non manifesta infondatezza  delle  questioni,  alla
luce della sopravvenuta modifica del quadro normativo. Nelle more del
giudizio incidentale, infatti, e' entrata in  vigore  la  legge  reg.
Puglia n. 4 del 2010, il cui art. 14,  comma  1,  ha  modificato  gli
artt. 5, 11 e 13 della legge reg. n. 27 del 1999 nel senso  auspicato
dal rimettente. 
    2. - Il medesimo rimettente espone, a questo punto, le ragioni  a
sostegno della riproposizione delle questioni. 
    In primo luogo, il ricorso  sarebbe  «tutt'ora  procedibile»,  in
quanto  la  parte  ricorrente  puo'  conseguire  un  risultato  utile
dall'annullamento della impugnata deliberazione del 5  ottobre  1999,
pur a fronte della successiva deliberazione n. 3073  del  27  ottobre
2006, rimasta inoppugnata, con cui la  stessa  Azienda  sanitaria  ha
«rideterminato gli ambiti territoriali e individuato  le  sedi  delle
istituite tre sezioni del Dipartimento delle dipendenze  patologiche,
prevedendo tre posti di dirigente medico di II livello», ai quali  e'
affidata  la  direzione  delle  stesse  sezioni.  Tale  ultimo   atto
risulterebbe, a parere del  giudice  a  quo,  meramente  confermativo
della   decisione   di   «macro-organizzazione»   assunta   con    la
deliberazione del 1999, con  la  conseguenza  che  sarebbe  anch'esso
oggetto di annullamento in caso di accoglimento del ricorso. 
    Nemmeno sarebbe dirimente l'intervenuta adozione, da parte  della
stessa Azienda sanitaria, della deliberazione n. 753  del  2010,  con
cui  e'  stato  «indetto  un  avviso  pubblico  per  il  conferimento
dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa presso  il  SerT  -
Sezione dipartimentale n. 2 di Copertino», aperto alla partecipazione
del personale dirigenziale non  medico,  in  attuazione  della  nuova
disciplina introdotta con la legge reg. Puglia n. 4 del 2010. 
    Tale deliberazione risulta infatti impugnata dal  ricorrente  del
giudizio principale dinanzi al giudice  ordinario,  sul  rilievo  che
l'AUSL LE/1 di Lecce non avrebbe dovuto indire un avviso pubblico  ai
fini del conferimento dell'incarico sopra indicato, bensi' un  avviso
interno per soli titoli, in  attuazione  del  disposto  dell'art.  2,
comma 1, della legge n. 45 del 1999. 
    In ogni caso, poi, il  giudice  a  quo  sottolinea  il  carattere
immediatamente lesivo della impugnata deliberazione n. 6003 del 1999,
anche a prescindere dalla contestazione degli atti con i quali  siano
state indette le relative procedure concorsuali. 
    2.1. - Cio' posto, la rilevanza delle questioni  di  legittimita'
costituzionale, aventi ad oggetto gli artt. 5, 11 e  13  della  legge
reg. Puglia n. 27 del 1999 nel testo originario, discenderebbe  dalla
considerazione  per   cui   «solo   la   invocata   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale [...] potrebbe evitare la reiezione del
ricorso». 
    Le norme regionali censurate, secondo  il  rimettente,  oltre  ad
essere  alla  base  del   provvedimento   impugnato,   «costituiscono
inequivocabilmente una  preclusione  circa  la  possibilita'  per  il
ricorrente [...] di accedere agli istituiti posti di dirigente di  II
livello, che l'AUSL LE/1 di Lecce ha stabilito di riservare  al  solo
personale medico». 
    Cio' risulterebbe vero anche dopo che la legge reg. Puglia  n.  4
del 2010 ha  modificato  le  norme  censurate  nel  senso  auspicato,
giacche' il principio tempus regit actum  imporrebbe  l'applicazione,
nel giudizio principale, di quelle stesse  norme  nella  formulazione
vigente  al  momento  in  cui  e'  stato  adottato  il  provvedimento
amministrativo oggetto della domanda di annullamento. 
    2.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il
giudice  a  quo  ritiene  che   l'ambito   materiale   inciso   dalle
disposizioni oggetto di censura sia,  prevalentemente,  quello  della
disciplina dello stato giuridico del personale  addetto  al  servizio
sanitario nazionale. 
    La predetta materia, afferma il rimettente, «esorbita  [...]  sia
dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle  regioni  in
materia di tutela della  salute,  sia  dalla  competenza  legislativa
residuale regionale prevista dal quarto comma  dell'art.  117  Cost.,
rientrando invece nella competenza legislativa esclusiva dello  Stato
in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo  comma,
lettera l), Cost., comprensiva della disciplina del  lavoro  pubblico
"privatizzato"». 
    E' richiamato in proposito l'art. 2, comma 1, della legge  n.  45
del 1999, con il quale il legislatore statale avrebbe inteso «sanare»
la situazione creatasi per la prolungata assenza di una normativa sul
conferimento degli incarichi di direzione dei  SerT  La  disposizione
indicata ha infatti previsto il conferimento  della  direzione  degli
stessi Servizi, entro il 31 dicembre 1999, mediante concorsi  interni
per titoli, riservati al personale sanitario di  ruolo  che  eserciti
tali funzioni alla data di entrata in vigore della legge  n.  45  del
1999, ovvero le abbia esercitate a partire dal 1° gennaio 1990 e fino
alla data di entrata in vigore della medesima legge, anche in assenza
di incarico formale. Occorre, inoltre, che il personale in  questione
sia in possesso dei requisiti per il  conseguimento  della  qualifica
apicale nel profilo professionale di appartenenza, ed abbia  prestato
servizio presso i SerT o strutture equipollenti per almeno sei  anni,
con rapporto di  impiego  o  con  contratto  di  prestazione  d'opera
professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. 
    A fronte della  predetta  disciplina  statale,  che  avrebbe  tra
l'altro creato legittime aspettative  nel  personale  appartenente  a
profili  professionali  diversi  da  quello  medico,   la   normativa
regionale censurata riserva al solo  personale  medico  la  direzione
delle  sezioni  operative  e  gestionali   del   dipartimento   delle
dipendenze patologiche, e cio' sia a regime (artt. 5 e 11), sia nella
fase di prima applicazione (art. 13), vale a dire con riferimento  ai
concorsi interni indetti (o da indire) ai sensi del  citato  art.  2,
comma 1, della legge n. 45 del 1999. 
    Le richiamate disposizioni regionali risulterebbero, a parere del
rimettente,  «in  evidente  contrasto  con  i  principi  fondamentali
sanciti dalla vigente disciplina statale (dettata in materia di stato
giuridico del personale addetto al S.S.N.)». 
    2.3. - La normativa censurata si porrebbe in contrasto anche  con
l'art. 3 Cost., in quanto l'esclusione del  personale  sanitario  che
riveste il profilo professionale di  psicologo  dalla  direzione  dei
SerT sarebbe priva di giustificazione, alla luce  delle  peculiarita'
che connotano i Servizi per la cura delle tossicodipendenze. 
    Come agevolmente desumibile dalla normativa  di  settore,  ed  in
particolare dal decreto del Ministro della sanita', di  concerto  con
il  Ministro  degli  affari  sociali,  30  novembre  1990,   n.   444
(Regolamento concernente  la  determinazione  dell'organico  e  delle
caratteristiche  organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per   le
tossicodipendenze da istituire presso le  unita'  sanitarie  locali),
nell'ambito dell'assistenza sanitaria  le  prestazioni  di  carattere
psicologico  e  socio-riabilitativo  non  presentano  minore  rilievo
rispetto a quelle di tipo prettamente medico-farmacologico. I compiti
istituzionali dei SerT - sempre a parere  del  rimettente  -  non  si
limitano alla diagnosi e alla cura  farmacologica  delle  dipendenze,
investendo  piu'  globalmente  l'analisi  del   comportamento   della
persona, con finalita' di recupero sociale della stessa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
di Lecce, dubita, in riferimento  agli  articoli  3  e  117,  secondo
comma,   lettera   l),   della   Costituzione,   della   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 11  e  13  della  legge  della  Regione
Puglia  6  settembre  1999,  n.  27  (Istituzione  e  disciplina  del
dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende U.S.L.),  nel
testo antecedente alle modifiche apportate con l'art.  14,  comma  1,
della legge della Regione  Puglia  25  febbraio  2010,  n.  4  (Norme
urgenti in materia di sanita' e di servizi sociali). 
    La normativa regionale e' censurata nella parte in cui riserva la
direzione  dei  SerT  (Servizi  per  le  Tossicodipendenze)  al  solo
personale medico, con esclusione di quello  appartenente  al  profilo
professionale di psicologo, e cio' sia a regime (commi 5 e  11),  sia
nella fase di prima applicazione (art. 13), da attuarsi  quest'ultima
secondo le procedure previste dall'art. 2, comma 1,  della  legge  18
febbraio  1999,  n.  45  (Disposizioni  per  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga e  in  materia  di  personale  dei
Servizi per le tossicodipendenze). 
    2. - Secondo il giudice a  quo  le  norme  regionali  oggetto  di
censura  violerebbero   innanzitutto   il   riparto   di   competenze
Stato-regioni, in quanto, intervenendo sulla disciplina  dello  stato
giuridico del personale  addetto  al  Servizio  sanitario  nazionale,
riservata alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art.  117,
secondo comma, lettere l), Cost., dispongono in difformita' da quanto
previsto dal citato art. 2, comma 1, della legge n. 45  del  1999  in
tema di conferimento degli incarichi dirigenziali dei SerT. 
    Inoltre, la preclusione del conferimento della direzione dei SerT
ad appartenenti al profilo professionale  di  psicologo  risulterebbe
irragionevole, alla luce delle finalita' e dei compiti  istituzionali
degli stessi Servizi per la cura delle tossicodipendenze, rispetto ai
quali le prestazioni di carattere psicologico  e  socio-riabilitativo
assumono   rilievo   non   inferiore   a    quelle    di    carattere
medico-farmacologico. 
    3. - Preliminarmente, occorre rilevare che il  rimettente  motiva
non implausibilmente sulla perdurante rilevanza delle questioni, gia'
definite da  questa  Corte  con  l'ordinanza  n.  308  del  2010,  di
restituzione degli atti, per la  sopravvenuta  modifica  delle  norme
censurate nel senso auspicato. 
    Il  giudizio  principale  ha  per  oggetto  l'annullamento  della
deliberazione 5 ottobre 1999 del direttore generale dell'Azienda  USL
LE/1 di Lecce e di ogni altro atto connesso, la cui legittimita'  non
puo' che essere accertata in  riferimento  alla  normativa  all'epoca
vigente, con la conseguenza che risultano  ininfluenti  le  modifiche
apportate con l'art. 14, comma 1, della legge reg. Puglia  n.  4  del
2010. 
    4. - La questione sollevata in riferimento all'art.  3  Cost.  e'
fondata. 
    4.1. - L'art. 118 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza), riproduttivo dell'art. 27 della legge  26  giugno
1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche e integrazioni della legge  22
dicembre 1975,  n.  685,  recante  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza), nel regolamentare  l'organizzazione  dei
servizi per le tossicodipendenze presso le  unita'  sanitarie  locali
pone su un piano di parita',  considerandoli  complementari  ai  fini
della composizione dell'organico, i profili professionali di medico e
psicologo. 
    Il decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro degli affari sociali, 30 novembre 1990, n. 444  (Regolamento
concernente la determinazione dell'organico e  delle  caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per  le  tossicodipendenze  da
istituire presso le unita' sanitarie locali), attuativo  delle  norme
legislative prima citate, ha ugualmente posto sullo stesso  piano  le
due figure professionali in considerazione. In particolare, l'art. 6,
comma 3, dispone:  «per  i  profili  professionali  di  medico  e  di
psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione  del
curriculum formativo, ai  titoli  conseguiti,  per  i  medici,  nelle
discipline  di  farmacologia  medica,  tossicologia,  psichiatria   e
medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di  psicologia
clinica, psicologia sociale e psicoterapia». 
    L'equiparazione emergente dalla citata disciplina  legislativa  e
regolamentare   e'   stata    esplicitamente    riconosciuta    dalla
giurisprudenza amministrativa, con l'affermazione che detta normativa
«pone sullo stesso piano medici e psicologi [...]  e  non  conferisce
alcuna prevalenza  ai  trattamenti  medico-farmacologici  rispetto  a
quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo» (Consiglio  di
Stato, sezione  V,  decisione  del  20  ottobre  2005,  n.  5885;  in
conformita', decisione del 19 giugno 2009, n. 4041). 
    4.2. - La stessa legge regionale censurata nel presente  giudizio
richiama esplicitamente il d.m.  n.  444  del  1990,  ai  fini  della
determinazione della  pianta  organica  (art.  11,  comma  1),  e  le
procedure previste dall'art. 2, comma  1,  della  legge  18  febbraio
1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga e  in  materia  di  personale  dei  Servizi  per  le
tossicodipendenze), per il conferimento della direzione delle Sezioni
dipartimentali  (art.  13).  Anche  quest'ultima  legge  statale   fa
riferimento al  d.m.  n.  444  del  1990,  in  tema  di  composizione
dell'organico dei SerT, nel quale, come si e' gia' visto,  i  profili
professionali di medico e di psicologo sono posti sullo stesso piano. 
    Peraltro, la Regione Puglia ha posto fine alla  differenziazione,
riguardo all'accesso  alla  dirigenza,  tra  medici  e  psicologi,  e
conseguentemente   alla   esclusione    di    quest'ultimo    profilo
professionale, mediante l'art. 14 della legge reg. Puglia  n.  4  del
2010. 
    5. - Dal complesso della  normativa  statale  e  regionale  prima
elencata  si  evince  un  costante   e   univoco   orientamento   del
legislatore, statale e regionale, a ritenere equiordinati  i  profili
professionali  di  medico  e  di  psicologo,  ai  fini  dell'ottimale
esercizio dei delicati ed importanti compiti dei SerT, istituiti  per
erogare  le  terapie  idonee  sia  alla  disintossicazione   e   alla
riabilitazione  psico-fisica  dei  soggetti  dediti  al  consumo   di
sostanze  stupefacenti,  sia,  del  pari,  alla  loro  riabilitazione
psicologica, funzionale ad un pieno reinserimento sociale. 
    Se  entrambe  le  finalita'  presiedono  in  modo   uguale   allo
svolgimento delle  funzioni  tipiche  dei  SerT,  l'esclusione  della
categoria degli psicologi dalle  procedure  selettive  per  l'accesso
alla direzione delle Sezioni dipartimentali si pone in contrasto  con
la natura e le finalita' di tali centri, quale  emerge  non  soltanto
dalla  normativa  statale  di  principio,  ma  anche   dalla   stessa
legislazione regionale, che alla prima fa esplicito  rinvio,  nonche'
dalla disciplina successiva della Regione Puglia. 
    Sulla base della  precedente  considerazione,  si  deve  rilevare
l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce  nella  discriminazione
della categoria degli psicologi, di una isolata normativa, la  quale,
ponendosi in contraddizione  con  la  ratio  dell'intera  disciplina,
statale e regionale, sulla  formazione  delle  piante  organiche  dei
SerT, restringe ai soli  medici  la  possibilita'  di  accedere  alle
selezioni per il conferimento di funzioni  apicali.  Non  si  ravvisa
infatti alcun motivo per cui  il  profilo  professionale  del  medico
sarebbe piu' adatto  di  quello  dello  psicologo  per  dirigere  una
struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalita'
- senza che sia possibile  trarre  argomenti,  dal  quadro  normativo
statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra -
ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. 
    Dalla rilevata irragionevolezza delle norme censurate discende la
loro illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. 
    6. - Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.