Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  27,  comma  4,
della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre  2010,  n.
27 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2011), promosso dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio -  4  marzo  2011,
depositato in cancelleria l'8 marzo 2011 ed iscritto  al  n.  18  del
registro ricorsi 2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato tramite il servizio postale,  spedito
il 28 febbraio 2011 e depositato  il  successivo  8  marzo  2011,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge  della
Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010,  n.  27  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2011 e  pluriennale  2011-2013
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2011), per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del  d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige) e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    La disposizione censurata stabilisce  che:  «Per  il  periodo  di
imposta in corso al 1° gennaio 2011  e  per  i  due  successivi,  nei
confronti dei soggetti  passivi  che  versano  contributi  agli  enti
bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla  base
di criteri definiti dalla Giunta  provinciale,  e'  riconosciuta  una
detrazione dell'IRAP dovuta alla  Provincia  pari  al  90  per  cento
dell'importo del contributo versato  nel  corrispondente  periodo  di
imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non  puo'
in  ogni  caso  comportare,  se  cumulata  con   altre   agevolazioni
d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP
complessiva superiore a  0,92  punti  percentuali  del  valore  della
produzione  netta  realizzata   nel   territorio   provinciale.   Con
provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre  individuati  gli
enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno  al  reddito  che
danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  disciplinata  da  questo
comma». 
    Il ricorrente afferma che tale normativa  regionale  si  pone  in
contrasto con l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una  addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
il quale (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art.  23,
comma 5, lettera b, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  recante
«Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111)
consente alle Regioni -  e,  quindi,  alle  Province  autonome  della
Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  -   di   variare   l'aliquota
dell'IRAP, ma non di introdurre detrazioni  d'imposta  («A  decorrere
dal terzo  anno  successivo  a  quello  di  emanazione  del  presente
decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota  di  cui  al
comma 1 fino ad un massimo di un  punto  percentuale.  La  variazione
puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi»). 
    Sempre secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
previsione di detrazioni d'imposta non e' consentita  alla  Provincia
autonoma neppure dal comma 1-bis dell'art. 73 del d.P.R. n.  670  del
1972 (aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera  c,  numero  2,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2010»), secondo il quale: «Le province, relativamente  ai
tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la  possibilita',
possono in ogni  caso  modificare  aliquote  e  prevedere  esenzioni,
detrazioni e deduzioni purche' nei limiti  delle  aliquote  superiori
definite  dalla  normativa  statale».  Infatti,  detta   disposizione
statutaria consentirebbe alle  Province  autonome  del  Trentino-Alto
Adige di introdurre detrazioni relativamente a  un  tributo  erariale
solo se la legge statale  che  disciplina  quello  specifico  tributo
preveda espressamente  tale  facolta';  facolta'  che  nella  specie,
pero', il citato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446  del  1997,  non
prevedrebbe in relazione all'IRAP. 
    Ne', sostiene ancora il ricorrente, il comma 3 dell'art.  16  del
d.lgs. n. 446 del 1997 potrebbe  essere  interpretato  nel  senso  di
permettere alle Regioni «una  qualsiasi  rimodulazione  del  tributo»
(compresa, quindi, l'introduzione di detrazioni) purche'  all'interno
del  «limite  globale  quantitativo»  costituito  dal  massimo  della
variazione percentuale dell'aliquota IRAP consentita  da  tale  comma
(un punto). Secondo il ricorrente, infatti, il comma 3  dell'art.  16
del d.lgs. n. 446 del 1997 esclude «in radice»  qualsiasi  intervento
sui meccanismi di applicazione del tributo diversi  dalla  variazione
dell'aliquota e, quindi,  la  facolta'  delle  Regioni  di  prevedere
detrazioni, «indipendentemente dall'effetto economico» delle  stesse.
Tale  "radicale"  esclusione  risponderebbe  anche  ad  esigenze   di
semplificazione  del  sistema  tributario,  atteso  che,  mentre   la
previsione di aliquote  differenziate  nelle  varie  Regioni  darebbe
luogo  a  «problemi  relativi  di  applicazione   [...]   ben   altre
complicazioni deriverebbero dalla possibilita' che  ciascuna  regione
intervenga con specifiche detrazioni, esenzioni o altro». Ne consegue
che il fatto che la disposizione impugnata preveda che la  detrazione
da essa introdotta «non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con
altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel  periodo  d'imposta,
un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92  punti  percentuali
del  valore  della  produzione  netta   realizzata   nel   territorio
provinciale» non e' idoneo  a  fare  ritenere  consentita,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, la  previsione  di
detta detrazione da parte della Provincia autonoma. 
    Sulla base di queste considerazioni, il Presidente del  Consiglio
dei ministri afferma conclusivamente che la  disposizione  denunciata
«eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e
9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto sia con l'art. 73
comma 1 bis dello stesso Statuto che con l'articolo 16  comma  3  del
D.Lgs. n. 446/97 e conseguentemente viola l'articolo  117,  comma  2,
lett. e), della Costituzione in materia di  sistema  tributario».  La
difesa dello Stato chiede, percio', che l'art.  27,  comma  4,  della
legge provinciale n. 27 del 2010  sia  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo «nelle parti e per i motivi illustrati». 
    2. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Trento, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    La resistente Provincia sottolinea anzitutto che la  legislazione
statale in materia di IRAP prevede che le Regioni possano: a) variare
l'aliquota (art. 16, comma  3,  del  d.lgs.  n.  446  del  1997);  b)
introdurre  riduzioni  o  esenzioni  nei  confronti  di   determinati
soggetti, quali le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale
(ONLUS) e le aziende pubbliche di servizi alla  persona  (ASP)  (art.
21, comma 1, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.  460,  recante  «Riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale», a norma del quale:
«I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la  riduzione
o l'esenzione dal pagamento dei tributi  di  loro  pertinenza  e  dai
connessi adempimenti»; art. 1, comma 299,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006», a  norma
del quale: «Le regioni che si sono  avvalse  della  facolta'  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,  in  materia  di
riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di  servizi  alla
persona (ASP)»);  c)  «modificare  l'aliquota,  le  detrazioni  e  le
deduzioni,  nonche'  introdurre  speciali  agevolazioni»  (comma   43
dell'art.  1  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008», secondo cui, a  decorrere  dal
1° gennaio 2009, l'IRAP «assume la natura di  tributo  proprio  della
regione»), nei «limiti stabiliti dalle leggi statali», secondo quanto
stabilito per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 1,  comma  43,
terzo periodo, della legge n. 244 del 2007, e nei  «limiti  richiesti
dai rispettivi Statuti», secondo quanto stabilito per  le  Regioni  a
statuto speciale e per le Province autonome dall'art. 3,  comma  159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica), richiamato dall'art.  1,  comma  43,  quarto
periodo, della legge n. 244 del 2007. 
    Il riconoscimento alle Regioni, ad  opera  delle  leggi  statali,
della possibilita' di introdurre riduzioni o esenzioni dall'IRAP (sia
pure nei confronti di determinati soggetti)  e  l'espressa  menzione,
nelle stesse leggi, delle detrazioni (con rinvio ai limiti  richiesti
dagli statuti speciali), comporta, secondo la difesa provinciale, che
la detrazione stabilita dalla disposizione impugnata  deve  ritenersi
consentita dall'art. 73, comma 1-bis,  dello  statuto  di  autonomia.
Detto comma 1-bis del d.P.R. n.  670  del  1972,  infatti,  anche  se
assunto    nell'«interpretazione    restrittiva»    fatta     propria
dall'Avvocatura dello  Stato,  deve  essere  inteso  nel  senso  che,
relativamente ai tributi erariali per i quali  lo  Stato  prevede  la
possibilita' di riduzioni e detrazioni («ne prevede la possibilita'»)
- come appunto avviene, ai sensi  delle  norme  sopra  indicate,  per
l'IRAP - le Province del Trentino-Alto Adige possono liberamente («in
ogni caso») introdurle, anche con riferimento a soggetti  diversi  da
quelli  espressamente  menzionati  dalle  leggi   dello   Stato   (in
particolare, dall'art. 21 del d.lgs. n. 460 del 1997 e  dall'art.  1,
comma 299, della legge n. 266 del 2005),  purche'  nei  limiti  delle
«aliquote superiori» dalle stesse fissate. Tale  conclusione  sarebbe
confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 357 del  2010
che, proprio in base di detta disposizione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige,  ha  affermato  la  possibilita',  per   la
Provincia di  Trento,  di  ridurre  le  aliquote  speciali  dell'IRAP
nonostante che la legge statale consenta alle Regioni  di  modificare
solo l'aliquota base di tale imposta. 
    Ne' questa conclusione sarebbe smentita dal fatto che  l'art.  18
della legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008,  n.
16 (Disposizioni per la  formazione  dell'assestamento  del  bilancio
annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio
annuale 2009 e pluriennale  2009-2011  della  Provincia  autonoma  di
Trento - legge finanziaria provinciale 2009), istitutiva dell'imposta
provinciale sulle attivita' produttive (IPAP), quale tributo  proprio
della Provincia autonoma  di  Trento,  assoggetta  detta  IPAP  «alla
disciplina statale e provinciale sull'IRAP».  Tale  rinvio,  infatti,
dovrebbe «essere letto in collegamento sistematico con l'art. 73, co.
1-bis, dello Statuto speciale», con la conseguenza che la  disciplina
statale deve considerarsi vincolante solo nei limiti previsti da tale
norma statutaria. 
    Tale interpretazione dell'art. 73,  comma  1-bis,  dello  statuto
speciale sarebbe, del resto, coerente con la devoluzione alle Regioni
del gettito dell'IRAP e  con  l'attribuzione  a  tale  imposta  della
qualificazione di tributo proprio della Regione (art.  1,  comma  43,
della  legge  n.  244  del  2007)  e  non  sarebbe  messa  in  dubbio
dall'affermazione del ricorrente secondo la quale  l'introduzione  di
detrazioni comporterebbe  «ben  altre  complicazioni»  rispetto  alla
variazione delle aliquote, tenuto conto che lo stesso ricorrente  non
ha chiarito in cosa tali complicazioni consisterebbero. 
    3. - In prossimita' della pubblica udienza la Provincia  autonoma
di  Trento  ha  depositato  una  memoria  nella  quale  ribadisce  le
argomentazioni  e  le  conclusioni  contenute  nel  proprio  atto  di
costituzione in giudizio. 
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza  anche  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella  quale  deduce
che:  a)  anche  dopo  la  "regionalizzazione"  dell'IRAP   stabilita
dall'art. 1, comma 43, della legge n.  244  del  2007,  tale  imposta
«resta un tributo disciplinato dalla legge  statale  in  alcuni  suoi
elementi strutturali e, quindi, in  questo  senso  "erariale"»  (come
affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 2010);
b) la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 73  dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige «non puo' essere  invocata  dalla
Provincia come "copertura" statutaria all'esercizio del suo potere in
materia di IRAP» perche', essendo stata aggiunta al d.P.R. n. 670 del
1975 (recte: 1972) dalla legge n. 191 del 2009 - cioe' da  una  legge
ordinaria -, essa non ha  «rango  costituzionale».  La  difesa  dello
Stato ribadisce, quindi, la richiesta alla  Corte  costituzionale  di
dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  e
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),   della   Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4, della
legge della Provincia autonoma di Trento  27  dicembre  2010,  n.  27
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2011). 
    La disposizione impugnata stabilisce  che:  «Per  il  periodo  di
imposta in corso al 1° gennaio 2011  e  per  i  due  successivi,  nei
confronti dei soggetti  passivi  che  versano  contributi  agli  enti
bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla  base
di criteri definiti dalla Giunta  provinciale,  e'  riconosciuta  una
detrazione dell'IRAP dovuta alla  Provincia  pari  al  90  per  cento
dell'importo del contributo versato  nel  corrispondente  periodo  di
imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non  puo'
in  ogni  caso  comportare,  se  cumulata  con   altre   agevolazioni
d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP
complessiva superiore a  0,92  punti  percentuali  del  valore  della
produzione  netta  realizzata   nel   territorio   provinciale.   Con
provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre  individuati  gli
enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno  al  reddito  che
danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  disciplinata  da  questo
comma». 
    Secondo il ricorrente, tale comma e' illegittimo perche' si  pone
in contrasto con l'art. 16,  comma  3,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali), il quale - nello stabilire,  nel  testo  vigente  al
momento della proposizione del ricorso, che, «A decorrere  dal  terzo
anno successivo a quello  di  emanazione  del  presente  decreto,  le
regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma  1  fino
ad un massimo di un punto percentuale»  e  che  «La  variazione  puo'
essere differenziata per settori di  attivita'  e  per  categorie  di
soggetti passivi» - attribuisce alle Regioni la facolta'  di  variare
soltanto l'aliquota base dell'IRAP e non anche  quella  di  stabilire
detrazioni di imposta, come  invece  fa  la  disposizione  impugnata.
L'indicato contrasto con la normativa statale comporta, ad avviso del
ricorrente, che la denunciata normativa  provinciale:  a)  eccede  le
competenze legislative della Provincia stabilite dagli artt.  8  e  9
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige;  b)  viola  sia
l'art. 73, comma 1-bis, del  medesimo  statuto  di  autonomia  -  che
consente alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di modificare
aliquote e di prevedere esenzioni, detrazioni  e  deduzioni  soltanto
relativamente ai tributi erariali «per i quali lo Stato ne prevede la
possibilita'» - sia, conseguentemente,  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., che riserva allo Stato la disciplina  dei  tributi
erariali, salvi, appunto, gli interventi  consentiti  alla  Provincia
dallo stesso comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto. 
    2. - La questione non e' fondata, perche' la detrazione dell'IRAP
prevista dalla disposizione provinciale impugnata e'  consentita  dal
comma 1-bis dell'art. 73 dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige. 
    2.1. - Il suddetto comma - aggiunto, a far data  dal  1°  gennaio
2010, dall'art. 2, comma 107, lettera c), numero 2), della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge   finanziaria   2010)   -
stabilisce che: «Le province, relativamente ai tributi erariali per i
quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in  ogni  caso
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale».  Tale  disposizione  statutaria  va  interpretata  -   come
evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 357  del  2010  -  nel
senso che, nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale  sia
interamente devoluto alle Province,  queste,  ove  la  legge  statale
consenta loro una qualche manovra sulle  aliquote,  sulle  esenzioni,
sulle detrazioni o sulle deduzioni («ne  prevede  la  possibilita'»),
possono liberamente («in ogni caso») compiere una qualsiasi  di  tali
manovre, purche' essa non abbia l'effetto economico  di  superare  il
limite delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale. 
    Non puo' essere  condivisa,  pertanto,  la  tesi  del  ricorrente
secondo  cui,  in  base  allo  statuto  di  autonomia,  le   Province
potrebbero adottare solo la specifica modifica del  tributo  erariale
espressamente consentita dalla legge statale. Il  suddetto  parametro
statutario, attribuendo alle Province ampia liberta' di  manovra,  le
autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse  da  quelle
indicate dalla legge dello Stato e, quindi, ad influire  sul  gettito
del tributo erariale ad esse destinato, alla sola condizione  che  le
modifiche apportate non determinino una pressione tributaria maggiore
di   quella   derivante   dall'applicazione   dell'aliquota   massima
consentita. Ne consegue che, entro tali limiti, le Province  potranno
prevedere esenzioni o detrazioni anche nell'ipotesi in cui  la  legge
statale consenta solo la variazione dell'aliquota. 
    2.2. - Nella specie, il denunciato art. 27, comma 4, della  legge
della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 2010 rispetta  tutte  le
condizioni ed i limiti previsti dal citato art.  73,  comma  1-bis  -
come sopra interpretato in base  alla  richiamata  giurisprudenza  di
questa Corte - affinche' le Province possano modificare la disciplina
del tributo erariale. Esso, infatti, nell'introdurre  una  detrazione
dell'IRAP: a) ha ad oggetto un tributo erariale il cui gettito, salve
le disposizioni transitorie di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 446  del
1997, e' interamente devoluto alle Province autonome, ai sensi  degli
artt. 15 e 24, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo;  b)  trae
fondamento da norme statali (commi 1 e 3 dell'art. 16 del  d.lgs.  n.
446 del 1997), le quali consentono a dette Province  di  variare  sia
l'aliquota  base,  sia  -  per  effetto  delle  modifiche   apportate
dall'art. 23, comma 5, lettera b, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,   recante   «Disposizioni   urgenti   per   la    stabilizzazione
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 - le aliquote speciali previste dal  comma  1-bis  dello
stesso art. 16;  c)  comporta  necessariamente  una  diminuzione  del
gettito del tributo e, quindi,  rispetta  i  «limiti  delle  aliquote
superiori definite dalla normativa statale». 
    La detrazione dell'IRAP prevista  dalla  disposizione  censurata,
pur non essendo espressamente autorizzata dal d.lgs. n. 446 del 1997,
e', percio', consentita dal richiamato parametro statutario dell'art.
73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    2.3. - E' appena il caso di osservare che e' privo di  fondamento
il rilievo del ricorrente circa la carenza di «rango  costituzionale»
del predetto comma 1-bis dell'art. 73. Egli fonda tale affermazione -
peraltro contrastante con l'evocazione di  detto  comma  a  parametro
della sollevata questione  -  sul  fatto  che  tale  norma  e'  stata
aggiunta allo statuto speciale da una disposizione di legge ordinaria
e, cioe', dall'art. 2, comma 107, lettera c), numero 2), della  legge
n. 191 del 2009. 
    Cosi' argomentando, il ricorrente omette, pero',  di  considerare
che: a) detto  comma  107  rientra  tra  le  disposizioni  che,  come
precisato dal comma 106 dello stesso art. 2, sono state «approvate ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  104»  dello  statuto   di
autonomia; b) il primo comma di quest'ultimo articolo prevede che  le
norme del  Titolo  VI  dello  statuto  stesso  -  titolo  in  cui  e'
ricompreso anche l'art. 73 del d.P.R. n.  672  del  1970  -  «possono
essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva  competenza,  della
regione e delle due province»;  c)  per  costante  giurisprudenza  di
questa Corte, le norme dello statuto di autonomia adottate  con  tale
speciale procedimento «possono essere utilizzate come  parametro  del
giudizio di costituzionalita'»  (sentenza  n.  263  del  2005;  nello
stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 287 del  2005  e  n.  520  del
2000). 
    Ne deriva che anche al comma 1-bis dell'art.  73  dello  statuto,
ancorche'  introdotto  con  una  legge  ordinaria  dello  Stato,   va
riconosciuta attitudine  a  fungere  da  parametro  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale.