IL TRIBUNALE 
 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  nel  procedimento   n.
1330/2010 R.L. proposto da Ciurli Rossana,  Barin  Alessandra;  Ricci
Monica piu' altri tutti elettivamente  domiciliati  in  Livorno,  via
Grande164, presso lo studio  dell'avvocato  Altini  Claudio,  che  li
rappresenta  e  li  difende,  contro  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in persona del ministro  in  carica
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello  Stato  di
Firenze, posta in via  degli  Arazzieri  4,  e  l'Ufficio  Scolastico
Provinciale di' Livorno in persona del dirigente in carica  posto  in
Livorno, piazza Vigo 1. 
    Per la dichiarazione  di  rilevanza  non  manifesta  infondatezza
della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 71 d.l. n.
112/2008 convertito in legge n. 133/2008 in relazione agli  arti.  3,
32, 36, 38 Costituzione. 
Sulla rilevanza. 
    Nel caso in specie i ricorrenti adivano questo Tribunale al  fine
di ottenere l'accertamento del loro diritto a ricevere,  in  caso  di
malattia,  l'intero  trattamento  retributivo  in  busta   paga   con
conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere l'intero
trattamento retributivo spettante  anche  in  caso  di  malattia  del
lavoratore e non solo il trattamento - minimo o fondamentale  -  come
disposto dall'art. 71 d.l. n. 112/2008 convertito in legge  133/2008,
articolo di cui chiedevano la disapplicazione. Appare evidente che la
legittimita'  costituzionale  della  norma  in  questione  e'   punto
centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice del lavoro e  che
quindi la relativa questione e' rilevante. Infatti con  l'entrata  in
vigore del d.l. n. 112/2008  all'art.  71  convertito  con  legge  n.
133/2008 e' stato  previsto  che:  «Per  i  periodi  di  assenza  per
malattia.  di  qualunque  durata.  ai  dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni,  di  cui  ali  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nei primi dieci giorni di  assenza
e' corrisposto il trattamento economico fondamentale  con  esclusione
di  ogni  indennita'  o  emolumento,  comunque   denominati.   aventi
carattere fisso e continuativo, nonche'  di  ogni  altro  trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole  eventualmente
previsto dai contratti collettivi o  dalle  specifiche  normative  di
settore per le assenze di' malattia dovute ad infortunio sul lavoro o
da altra causa di servizio, oppure a ricovero  ospedaliero  o  a  day
hospital,  nonche'  per  assenze  relative  a  patologie  gravi   che
richiedano terapie salvavita. 
    Nell'ipotesi di assenza per malattia  protratta  per  un  periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento  di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante  presentazione  di  certificazione  medica   rilasciata   da
struttura sanitaria pubblica. L'Amministrazione dispone il  controllo
in ordine alla sussistenza della malattia del  dipendente  anche  nel
caso di assenza di  un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze
funzionali e organizzative. Le  fasce  orarie  di  reperibilita'  dei
lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche
di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle  ore  14  alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 
    Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono
equiparate alla presenza in  servizio  ai  fini  della  distribuzione
delle somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa.  Fanno
eccezione  le   assenze   per   congedo   di   maternita',   compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione  a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della  legge  8
marzo 2000, n. 53, e  peri  soli  dipendenti  portatori  di  handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33,  comma  3,  della  legge  5
febbraio  1992.  n.  104.  Le  disposizioni  del  presente   articolo
costituiscono  norme  non  derogabili   dai   contratti   o   accordi
collettivi». 
    Risulta  dunque  modificata  la  precedente  normativa  in  senso
deteriore e peggiorativo per i lavoratori  del  comparto  scuola,  in
quanto la stessa prevedeva che il trattamento retributivo del periodo
di malattia non fosse diverso da quello di  effettivo  lavoro,  senza
alcuna decurtazione retributiva. 
    In  ragione  di  cio'  i  ricorrenti  chiedono  la  condanna  del
Ministero dell'Istruzione a corrispondere al lavoratore  in  malattia
l'intero trattamento retributivo  a  lui  spettante  e  non  solo  il
trattamento «minimo o fondamentale». 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    Il Giudice del lavoro ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma
Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: 
a) con riferimento all'art. 3 Costituzione. 
    Il d.l. n. 112/2008 risulta in  palese  contrasto  con  l'art.  3
della Costituzione il quale tutela la persona e la  sua  dignita',  e
stabilisce il principio generale  di  eguaglianza  dei  cittadini  di
fronte all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile  ai
soli lavoratori del  settore  pubblico,  prevedendo  nei  periodi  di
assenza  dal  lavoro  per  malattia.  la  sola   corresponsione   del
trattamento economico fondamentale. con esclusione di ogni indennita'
o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonche'  di  ogni
altro trattamento accessorio. determina un'illegittima disparita'  di
trattamento  nel  rapporto  di  lavoro  dei  lavoratori  del  settore
pubblico rispetto a quelli del settore privato. Nel  settore  privato
infatti si giunge al massimo, in alcuni  contratti  collettivi,  alla
previsione dell'omesso pagamento dei primi tre  giorni  di  malattia,
subentrando  dal  quarto  giorno  l'INPS.  Pur  nella   varieta'   di
situazioni che si riscontrano nessun contratto  priva  il  lavoratore
della retribuzione o di una parte di essa sostanziale oltre il  terzo
giorno. La parita'  di  condizioni,  sancita  dall'articolo  3  della
nostra Costituzione come vincolo inderogabile  posto  al  legislatore
ordinario puo' essere derogata solo sulla base di criteri o  elementi
che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato. Il
legislatore invece, con la modifica legislativa in atto, finisce  col
trattare in  maniera  differente  le  due  categorie  di  lavoratori,
discriminando i lavoratori del settore pubblico. Tale modifica appare
evidentemente in violazione dell'articolo  3  della  Costituzione  in
relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori. 
    L'appartenere i lavoratori al  settore  pubblico  o  privato  non
giustifica la disparita' di trattamento in quanto  entrambi  rapporti
di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione
ed in quanto la malattia e' un evento rispetto al quale non ha alcuna
rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro. 
b) con riferimento all'art. 36 Costituzione. 
    La citata normativa ha ripercussioni di carattere economico sulla
retribuzione del lavoratore  in  malattia,  infatti  quest'ultimo  si
ritrova  a  non  percepire.  durante  il  periodo  di  malattia,   le
indennita' o i  trattamenti  aggiuntivi  che  sono  comunque  di  sua
spettanza o competenza per diritto in  tal  senso  gia'  acquisito  e
sancito in busta paga, che di  fatto  costituiscono  la  retribuzione
globale di fatto, pur differenziata  in  varie  voci.  Il  lavoratore
legittimamente ammalato, si trova privato  di  voci  retributive  che
normalmente gli spetterebbero in funzione  del  suo  lavoro,  subendo
pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione  che,
dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori dei  comparto
pubblico, diventa tale  da  non  garantire  al  lavoratore  una  vita
dignitosa. Di fatto la malattia diventa un «lusso» che il  lavoratore
non  potra'  piu'  permettersi,  e  cio'  appare  in  contrasto   con
l'articolo 36 della Costituzione che prevede che  sia  garantita  una
retribuzione proporzionata ed in ogni caso  sufficiente  a  garantire
un'esistenza libera e dignitosa. 
    Il lavoratore del settore  pubblico  subisce  dunque,  in  virtu'
dell'applicazione della nuova legge, un concreto danno  economico  in
senso retributivo e contributivo. dal momento che la busta  paga  del
mese o dei mesi nei quali esso e' ammalato risulta di fatto inferiore
rispetto a quella dei mesi nei  quali  svolge  il  suo  lavoro.  Cio'
appare evidentemente ingiusto e illegittimo anche alla luce del fatto
che il lavoratore, e anche la parte  sindacale  stipulante  per  lui,
quando sottoscrive un contratto di lavoro si vede garantito, oltre al
minimo retributivo  tabellare,  delle  indennita'  e  delle  voci  di
compensi  che  invece  andando  in  malattia  perde,  dato   che   il
decreto-legge  prevede  la  corresponsione   del   solo   trattamento
retributivo minimo fondamentale. 
c) con riferimento all'art. 32 Costituzione. 
    La Costituzione inoltre garantisce la tutela  della  salute  come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della  collettivita'.
La salute del lavoratore diventa aspetto  fondamentale  per  il  buon
andamento dell'economia della Repubblica, contribuendo un  lavoratore
in salute alla crescita del paese. La norma in  questione,  incidendo
pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di  fatto
un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che,  spinto
dalle necessita'  economiche,  viene  di  fatto  indotto  a  lavorare
aggravando il proprio stato di malattia, creando cosi' un vulnus a se
stesso e al paese, in palese violazione dell'art. 32 Cost. 
d) con riferimento all'art. 38 Costituzione. 
    L'assenza  di  garanzia  al  lavoratore  malato  dei   mezzi   di
mantenimento e assistenza costituisce inoltre violazione dell'art. 38
Cost. Non e' chi  non  possa  vedere  come  il  privare,  durante  la
malattia, un lavoratore di parte dello stipendio, della  retribuzione
globale di fatto, integri esattamente quel fare venire meno  i  mezzi
di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile  al
lavoro. 
    Sulla base di quanto detto  in  precedenza  appare  opportuna  la
trasmissione  degli  atti   alla   Corte   costituzionale   per   una
considerazione  della  questione  con  conseguente  sospensione   del
presente giudizio.